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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 24/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1104 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella Crupi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via Sant'Elena n. 13
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/02/2022, ha presentato domanda al fine di ottenere l'accertamento sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e domanda per ottenere il riconoscimento del proprio status di persona disabile in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 Legge
n.104/1992;
- che, trascorso il termine di 120 giorni, non ha ricevuto alcuna comunicazione, né è stata convocata per la visita;
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che il CTU l'ha ritenuta: “Invalido-ultra-sessanta-cinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
Invalida 100% (L.509/88 L. 124/98) ma non con diritto all'accompagnamento
e non portatrice di handicap art. 3 comma 3”;
- che l'elaborato peritale è da ritenersi nullo, in quanto il CTU ha eseguito una valutazione generica delle patologie elencate, non esprimendo alcuna diagnosi e non indicando le patologie e i codici di riferimento;
- che non vi è alcuna concordanza tra l'esame obiettivo eseguito e le conclusioni evidenziate nella consulenza tecnica d'ufficio;
- che, dall'analisi dell'elaborato peritale, non si comprende se lo stato ansioso depressivo sia stato oggetto di valutazione da parte del C.T.U.;
- che le patologie in atto sono soggette ad aggravamento e riducono in modo permanente l'autosufficienza, impedendo la deambulazione autonoma e il compimento degli atti quotidiani della vita.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in base alla documentazione allegata, ed accertata la sussistenza dei requisiti di legge: 1.
Accertare e dichiarare - previo rinnovo della C.T.U. - in favore della IG.ra 3
, l'esistenza dello stato invalidate per il conseguente diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01.03.2022 (primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda) o da altra data accertata in corso di causa;
2. Accertare e dichiarare -previo rinnovo della C.T.U.- che la IG.ra in virtù del proprio status Parte_1
patologico, è persona handicappata ex art. 3 comma 3 in situazione di gravità della Legge n. 104/1992, in quanto le patologie, di cui la stessa è affetta, hanno ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale personale, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. In ogni caso che sia dichiarato lo stato di invalidità civile 100% in favore della IG.ra
[...]
, per il conseguente diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. Parte_1
12 della Legge n. 118/71, posto che la ricorrente non supera i limiti di reddito previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024 per la concessione del beneficio.
Pertanto, riconoscere con sentenza il requisito sanitario in capo alla ricorrente, di invalido civile (100%) con o senza diritto all'indennità di accompagnamento (Art. 12 Legge n. 118/1971; Art. 1 Legge n. 18/1980 e
Legge n. 508/88) con decorrenza dal 01.03.2022 (primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda 17/02/2022) o da altra data accertata in corso di causa e dello status di persona Handicappata, dalla data di presentazione della domanda o da altra data. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di A.T.P.O., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi, oltre Rimborso Spese ed alla C.P.A. come CP_2
per legge. ”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 25/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico 4
preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello stato di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, 5
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
In via subordinata, nelle conclusioni del ricorso ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., parte ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Infatti, l'art. 12 della legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate,
l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale.
Tuttavia, tale domanda non era oggetto del giudizio di accertamento tecnico preventivo e non è stata oggetto dei quesiti formulati al CTU e, in ragione dell'unicità del giudizio e dell'identità di oggetto che connota i rapporti tra il giudizio ex art. 445 bis comma 1 c.p.c. e il giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., non può essere proposta per la prima volta nel giudizio ex art. 445 bis comma 6, c.p.c. , considerando, tra l'altro, che, già nel giudizio di
ATP, il CTU aveva riconosciuto un grado di invalidità nella misura del 100%.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la CTU è generica e che non si comprende se alcune patologie siano state oggetto di valutazione mentre il quadro patologico della ricorrente è tale da rendere impossibile il compimento degli atti della vita quotidiana ed è ingravescente.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto 6
dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
D'altra parte, le generiche critiche alla c.t.u., contenute nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, oppure di dimostrare un intervenuto significativo aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Ed infatti, nel corso del presente giudizio, parte ricorrente ha prodotto documentazione medica successiva, che è stata sottoposta al CTU, affinché valutasse se, dalla stessa, emergesse un aggravamento.
Il CTU, previo attento esame della documentazione medica successiva, come emerge dalla relazione integrativa da ultimo depositata, ha concluso che non si è verificato un significativo aggravamento del quadro patologico della ricorrente, tale da renderla meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento e disabile in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato la gravità delle patologie da cui la ricorrente è affetta, ma, rilevando che non è allettata pur avendo difficoltà di deambulazione, ha concluso che la stessa, anche alla luce della documentazione medica successiva allegata, è invalida al 100 %, senza necessità di accompagnamento, con decorrenza dal 18/07/2023 ed è persona non disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
Né può rivestire valore dirimente in tal senso la consulenza di parte allegata dalla ricorrente.
Quanto al valore probatorio della consulenza di parte, la giurisprudenza costantemente ha affermato che la perizia di parte non è fonte di prova, non solo perché si è formata fuori dal giudizio, ma anche perché la sua pre 7
costituzione non trova una disciplina nell'ordinamento.
Pertanto, essa rientra, anche se giurata, tra le attività difensive della parte, di carattere tecnico ed ha valore di mero indizio, il cui esame e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che non è obbligato a tenerne conto (Tribunale Lagonegro, 20/06/2018, n.190; Tribunale
Nola sez. I, 05/06/2018, n.1088; Tribunale Venezia sez. III, 12/01/2016).
Nel caso di specie, al di là della provenienza dalla parte, la consulenza depositata dalla ricorrente, esprimendo un mero dissenso diagnostico, non è idonea a confutare le risultanze contenute nell'elaborato peritale del CTU della fase di accertamento tecnico preventivo, che questo giudicante condivide.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
CTU, che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico.
Del resto, non può ritenersi che il CTU non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, avendo riconosciuto che la stessa è invalida al 100%, pur non necessitando di un accompagnatore.
Pertanto, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di 8
accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Conseguentemente, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. e considerando che, nel giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. l' : non si è costituito. CP_1
Pertanto, le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. , vanno poste a carico dell' Persona_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1104/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Rigetta il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che la 9
ricorrente è invalida al 100% con decorrenza dal 18/07/2023 e persona non disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992;
-Nulla sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1
spese della CTU espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale in favore del dott.
. Persona_1
Locri, 24/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 24/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1104 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella Crupi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via Sant'Elena n. 13
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/02/2022, ha presentato domanda al fine di ottenere l'accertamento sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e domanda per ottenere il riconoscimento del proprio status di persona disabile in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 Legge
n.104/1992;
- che, trascorso il termine di 120 giorni, non ha ricevuto alcuna comunicazione, né è stata convocata per la visita;
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- che il CTU l'ha ritenuta: “Invalido-ultra-sessanta-cinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
Invalida 100% (L.509/88 L. 124/98) ma non con diritto all'accompagnamento
e non portatrice di handicap art. 3 comma 3”;
- che l'elaborato peritale è da ritenersi nullo, in quanto il CTU ha eseguito una valutazione generica delle patologie elencate, non esprimendo alcuna diagnosi e non indicando le patologie e i codici di riferimento;
- che non vi è alcuna concordanza tra l'esame obiettivo eseguito e le conclusioni evidenziate nella consulenza tecnica d'ufficio;
- che, dall'analisi dell'elaborato peritale, non si comprende se lo stato ansioso depressivo sia stato oggetto di valutazione da parte del C.T.U.;
- che le patologie in atto sono soggette ad aggravamento e riducono in modo permanente l'autosufficienza, impedendo la deambulazione autonoma e il compimento degli atti quotidiani della vita.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in base alla documentazione allegata, ed accertata la sussistenza dei requisiti di legge: 1.
Accertare e dichiarare - previo rinnovo della C.T.U. - in favore della IG.ra 3
, l'esistenza dello stato invalidate per il conseguente diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01.03.2022 (primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda) o da altra data accertata in corso di causa;
2. Accertare e dichiarare -previo rinnovo della C.T.U.- che la IG.ra in virtù del proprio status Parte_1
patologico, è persona handicappata ex art. 3 comma 3 in situazione di gravità della Legge n. 104/1992, in quanto le patologie, di cui la stessa è affetta, hanno ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale personale, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. In ogni caso che sia dichiarato lo stato di invalidità civile 100% in favore della IG.ra
[...]
, per il conseguente diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. Parte_1
12 della Legge n. 118/71, posto che la ricorrente non supera i limiti di reddito previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024 per la concessione del beneficio.
Pertanto, riconoscere con sentenza il requisito sanitario in capo alla ricorrente, di invalido civile (100%) con o senza diritto all'indennità di accompagnamento (Art. 12 Legge n. 118/1971; Art. 1 Legge n. 18/1980 e
Legge n. 508/88) con decorrenza dal 01.03.2022 (primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda 17/02/2022) o da altra data accertata in corso di causa e dello status di persona Handicappata, dalla data di presentazione della domanda o da altra data. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di A.T.P.O., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi, oltre Rimborso Spese ed alla C.P.A. come CP_2
per legge. ”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 25/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico 4
preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello stato di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, 5
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
In via subordinata, nelle conclusioni del ricorso ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., parte ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Infatti, l'art. 12 della legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate,
l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale.
Tuttavia, tale domanda non era oggetto del giudizio di accertamento tecnico preventivo e non è stata oggetto dei quesiti formulati al CTU e, in ragione dell'unicità del giudizio e dell'identità di oggetto che connota i rapporti tra il giudizio ex art. 445 bis comma 1 c.p.c. e il giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., non può essere proposta per la prima volta nel giudizio ex art. 445 bis comma 6, c.p.c. , considerando, tra l'altro, che, già nel giudizio di
ATP, il CTU aveva riconosciuto un grado di invalidità nella misura del 100%.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la CTU è generica e che non si comprende se alcune patologie siano state oggetto di valutazione mentre il quadro patologico della ricorrente è tale da rendere impossibile il compimento degli atti della vita quotidiana ed è ingravescente.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto 6
dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
D'altra parte, le generiche critiche alla c.t.u., contenute nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, oppure di dimostrare un intervenuto significativo aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Ed infatti, nel corso del presente giudizio, parte ricorrente ha prodotto documentazione medica successiva, che è stata sottoposta al CTU, affinché valutasse se, dalla stessa, emergesse un aggravamento.
Il CTU, previo attento esame della documentazione medica successiva, come emerge dalla relazione integrativa da ultimo depositata, ha concluso che non si è verificato un significativo aggravamento del quadro patologico della ricorrente, tale da renderla meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento e disabile in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato la gravità delle patologie da cui la ricorrente è affetta, ma, rilevando che non è allettata pur avendo difficoltà di deambulazione, ha concluso che la stessa, anche alla luce della documentazione medica successiva allegata, è invalida al 100 %, senza necessità di accompagnamento, con decorrenza dal 18/07/2023 ed è persona non disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
Né può rivestire valore dirimente in tal senso la consulenza di parte allegata dalla ricorrente.
Quanto al valore probatorio della consulenza di parte, la giurisprudenza costantemente ha affermato che la perizia di parte non è fonte di prova, non solo perché si è formata fuori dal giudizio, ma anche perché la sua pre 7
costituzione non trova una disciplina nell'ordinamento.
Pertanto, essa rientra, anche se giurata, tra le attività difensive della parte, di carattere tecnico ed ha valore di mero indizio, il cui esame e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che non è obbligato a tenerne conto (Tribunale Lagonegro, 20/06/2018, n.190; Tribunale
Nola sez. I, 05/06/2018, n.1088; Tribunale Venezia sez. III, 12/01/2016).
Nel caso di specie, al di là della provenienza dalla parte, la consulenza depositata dalla ricorrente, esprimendo un mero dissenso diagnostico, non è idonea a confutare le risultanze contenute nell'elaborato peritale del CTU della fase di accertamento tecnico preventivo, che questo giudicante condivide.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
CTU, che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico.
Del resto, non può ritenersi che il CTU non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, avendo riconosciuto che la stessa è invalida al 100%, pur non necessitando di un accompagnatore.
Pertanto, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di 8
accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Conseguentemente, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. e considerando che, nel giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. l' : non si è costituito. CP_1
Pertanto, le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. , vanno poste a carico dell' Persona_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1104/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Rigetta il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che la 9
ricorrente è invalida al 100% con decorrenza dal 18/07/2023 e persona non disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992;
-Nulla sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1
spese della CTU espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale in favore del dott.
. Persona_1
Locri, 24/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci