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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004338049000 BOLLO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160018849557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259004338049000, eccependo l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto impugnato e della cartella sottesa;
l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 10020160018849557000 e degli atti prodromici;
l'intervenuta prescrizione del credito (Tassa automobilistica anno 2011); vizi di forma relativi al calcolo degli interessi e alla sottoscrizione del ruolo. Il ricorrente ha concluso, previa sospensione, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottesa, con vittoria di spese.
Si è costituita ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), depositando controdeduzioni e documenti. L'Ente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta regolarmente in data 05.04.2017. Nel merito,
l'AdER ha evidenziato che il contribuente aveva presentato domanda di adesione alla "Rottamazione-Ter" in data 14.07.2019, atto incompatibile con la volontà di contestare la notifica o la sussistenza del debito.
L'AdER ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, sciolta la riserva, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto impugnato, tenuto conto del tracking della notifica depositata dal ricorrente e, comunque, degli effetti di cui all'art. 156 cpc, avendo l'atto raggiunto i suoi effetti.
La questione centrale verte sull'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n.
10020160018849557000, presupposto dell'intimazione oggi impugnata. Il Giudicante osserva che tale doglianza è smentita per tabulas dalla condotta del ricorrente stesso.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge che il ricorrente ha presentato, in data
14.07.2019, una "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" (c.d. Rottamazione-Ter) ex D.L. n.
119/2018, specificamente riferita alla cartella di pagamento sopra citata. Nel modello DA-2018-R, sottoscritto dal contribuente, viene espressamente indicato il numero della cartella 10020160018849557000.
Inoltre, risulta dagli estratti di pagamento che il contribuente ha provveduto al versamento di diverse rate relative a tale piano di definizione agevolata tra il 2019 e il 2021 (nello specifico: € 64,26 il 09/12/2019;
€ 16,11 il 09/03/2020; € 16,05 il 15/06/2020; € 16,07 il 11/09/2020; € 16,07 il 09/01/2021).
Tale circostanza assume valore dirimente sotto due profili:
Sanatoria della notifica e prova della conoscenza: La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta, per giurisprudenza consolidata, l'inequivocabile riconoscimento del debito e la piena conoscenza della cartella esattoriale a cui essa si riferisce. Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 3068/2019 e n. 4675/2020), la richiesta di rateazione o definizione agevolata postula necessariamente la contezza dei debiti iscritti a ruolo. Non è sostenibile che il contribuente richieda di "rottamare" una cartella di cui ignora l'esistenza. Pertanto, l'eventuale vizio di notifica della cartella – che peraltro l'Agente della Riscossione ha documentato essere stata regolarmente notificata il 05.04.2017 ex art. 140 c.p.c. – risulterebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il destinatario dimostrato di conoscere l'atto attraverso la domanda di adesione.
Acquiescenza e incompatibilità: L'adesione alla definizione agevolata implica una volontà incompatibile con la contestazione della pretesa tributaria. Il comportamento del ricorrente, che prima aderisce alla rottamazione ed effettua pagamenti parziali e successivamente, a distanza di anni, impugna l'intimazione sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella, integra una forma di acquiescenza che rende inammissibile la tardiva opposizione recuperatoria.
Ne consegue che la cartella di pagamento, non essendo stata tempestivamente impugnata nei termini di legge (60 giorni) decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza (certamente avvenuta almeno al momento dell'istanza del 14.07.2019), è divenuta definitiva.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, essa è parimenti infondata. La presentazione della domanda di adesione alla rottamazione in data 14.07.2019 e i successivi pagamenti effettuati fino al 09.01.2021 hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale triennale della tassa automobilistica. L'intimazione di pagamento, notificata il 13.06.2025, è intervenuta successivamente, ma occorre considerare i periodi di sospensione ID e l'effetto interruttivo della procedura di rottamazione poi decaduta. Tuttavia, stante la definitività della cartella non opposta tempestivamente, il credito è cristallizzato e la doglianza non può essere accolta in questa sede avverso un atto meramente consequenziale, non essendo decorsi i termini dalla data dell'ultimo atto interruttivo validamente compiuto dal contribuente stesso (pagamenti rateali).
Le ulteriori eccezioni formali (vizi di motivazione, firma del ruolo) sono inammissibili in quanto attengono ad un atto (la cartella) ormai divenuto definitivo e non tempestivamente impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004338049000 BOLLO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160018849557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259004338049000, eccependo l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto impugnato e della cartella sottesa;
l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 10020160018849557000 e degli atti prodromici;
l'intervenuta prescrizione del credito (Tassa automobilistica anno 2011); vizi di forma relativi al calcolo degli interessi e alla sottoscrizione del ruolo. Il ricorrente ha concluso, previa sospensione, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottesa, con vittoria di spese.
Si è costituita ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), depositando controdeduzioni e documenti. L'Ente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta regolarmente in data 05.04.2017. Nel merito,
l'AdER ha evidenziato che il contribuente aveva presentato domanda di adesione alla "Rottamazione-Ter" in data 14.07.2019, atto incompatibile con la volontà di contestare la notifica o la sussistenza del debito.
L'AdER ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, sciolta la riserva, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto impugnato, tenuto conto del tracking della notifica depositata dal ricorrente e, comunque, degli effetti di cui all'art. 156 cpc, avendo l'atto raggiunto i suoi effetti.
La questione centrale verte sull'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n.
10020160018849557000, presupposto dell'intimazione oggi impugnata. Il Giudicante osserva che tale doglianza è smentita per tabulas dalla condotta del ricorrente stesso.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge che il ricorrente ha presentato, in data
14.07.2019, una "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" (c.d. Rottamazione-Ter) ex D.L. n.
119/2018, specificamente riferita alla cartella di pagamento sopra citata. Nel modello DA-2018-R, sottoscritto dal contribuente, viene espressamente indicato il numero della cartella 10020160018849557000.
Inoltre, risulta dagli estratti di pagamento che il contribuente ha provveduto al versamento di diverse rate relative a tale piano di definizione agevolata tra il 2019 e il 2021 (nello specifico: € 64,26 il 09/12/2019;
€ 16,11 il 09/03/2020; € 16,05 il 15/06/2020; € 16,07 il 11/09/2020; € 16,07 il 09/01/2021).
Tale circostanza assume valore dirimente sotto due profili:
Sanatoria della notifica e prova della conoscenza: La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta, per giurisprudenza consolidata, l'inequivocabile riconoscimento del debito e la piena conoscenza della cartella esattoriale a cui essa si riferisce. Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 3068/2019 e n. 4675/2020), la richiesta di rateazione o definizione agevolata postula necessariamente la contezza dei debiti iscritti a ruolo. Non è sostenibile che il contribuente richieda di "rottamare" una cartella di cui ignora l'esistenza. Pertanto, l'eventuale vizio di notifica della cartella – che peraltro l'Agente della Riscossione ha documentato essere stata regolarmente notificata il 05.04.2017 ex art. 140 c.p.c. – risulterebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il destinatario dimostrato di conoscere l'atto attraverso la domanda di adesione.
Acquiescenza e incompatibilità: L'adesione alla definizione agevolata implica una volontà incompatibile con la contestazione della pretesa tributaria. Il comportamento del ricorrente, che prima aderisce alla rottamazione ed effettua pagamenti parziali e successivamente, a distanza di anni, impugna l'intimazione sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella, integra una forma di acquiescenza che rende inammissibile la tardiva opposizione recuperatoria.
Ne consegue che la cartella di pagamento, non essendo stata tempestivamente impugnata nei termini di legge (60 giorni) decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza (certamente avvenuta almeno al momento dell'istanza del 14.07.2019), è divenuta definitiva.
Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, essa è parimenti infondata. La presentazione della domanda di adesione alla rottamazione in data 14.07.2019 e i successivi pagamenti effettuati fino al 09.01.2021 hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale triennale della tassa automobilistica. L'intimazione di pagamento, notificata il 13.06.2025, è intervenuta successivamente, ma occorre considerare i periodi di sospensione ID e l'effetto interruttivo della procedura di rottamazione poi decaduta. Tuttavia, stante la definitività della cartella non opposta tempestivamente, il credito è cristallizzato e la doglianza non può essere accolta in questa sede avverso un atto meramente consequenziale, non essendo decorsi i termini dalla data dell'ultimo atto interruttivo validamente compiuto dal contribuente stesso (pagamenti rateali).
Le ulteriori eccezioni formali (vizi di motivazione, firma del ruolo) sono inammissibili in quanto attengono ad un atto (la cartella) ormai divenuto definitivo e non tempestivamente impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori di legge se dovuti.