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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/08/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 2001/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 488/2022 del Giudice di Pace di Salerno, resa nel giudizio n. R.G. 4522/2020 in data 30.01.2022
TRA
P.IV , con sede legale in Cagliari Località Sa Illetta SS Parte_1 P.IV_1
195 km 2,3 - in persona del procuratore speciale e responsabile del settore legale Avv. Federica
Capoccia, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Giordano (C.F. PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Salerno Via Diaz n.69 presso lo studio dell'Avv. Email_1
Valentina Dell'Acqua (C.F. - PEC: C.F._2
.salerno.it), giusta procura allegata nel fascicolo Email_2 CP_1 telematico
– parte appellante –
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e res.te in Salerno P_ C.F._3 alla Via P.Del Pezzo, 54 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Massimiliano Scarpa, presso il cui studio domicilia in Salerno alla via Roma, 16
– parte appellata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la in persona del Parte_1 procuratore speciale e responsabile del settore legale Avv. Federica Capoccia, proponeva appello avverso la sentenza n. 488/2022, resa dal Giudice di Pace di Salerno nell'ambito del giudizio R.G.
n. 4522/2020, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Voglia il Tribunale Civile di Salerno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ed in totale riforma della Sentenza impugnata: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Salerno n.380/2020 RG 737/2020, con ogni conseguenza di legge, condannando la Sig.ra P_
al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio – con vittoria di compensi e
[...] spese legali del doppio grado di giudizio.”
Quanto alla prima fase del giudizio, in particolare, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 380/2020, il Giudice di Pace di Salerno, accogliendo il ricorso presentato da P_
, ingiungeva alla di consegnare le condizioni contrattuali del rapporto
[...] Parte_1 relativo al servizio telefonico offerto dall'appellante, secondo la disciplina dei contratti per adesione.
La proponeva opposizione in giudizio con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 380/2020 e affermando che il contratto, stipulato tra le parti in causa, fosse stato formalizzato telefonicamente dalla in data P_
27.09.2016, accettando la proposta della e, successivamente, vista l'adesione del cliente, Pt_1
l'operatore avesse inviato alla medesima comunicazione e-mail di benvenuto, allegando copia delle condizioni generali;
inoltre, sosteneva la che il contratto fosse stato inviato, in data Pt_1
27.09.2016, via posta ordinaria al recapito della controparte, oltre al fatto che il medesimo contratto fosse presente nella pagina MyTiscali riservata al cliente, come riferito durante l'adesione al servizio e come pubblicato ogni bimestre nelle bollette precedenti al ricorso della controparte. La si costituiva in giudizio, contestando l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, in P_ quanto nonostante la medesima avesse richiesto via Pec la copia del contratto di telefonia stipulato telefonicamente, la stessa non otteneva alcun riscontro perché, a dire della il contratto Pt_1 doveva essere rinvenuto nella sezione riservata MyTiscali, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese tutte, con attribuzione. Il Giudice di Pace di Salerno, in data 30.01.2022, emetteva la sentenza n. 488/2022, con la quale confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 380/2020 e condannava la al pagamento delle spese processuali che liquidava in Pt_1
€ 175,00, per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Tale sentenza veniva impugnata poiché affetta da vizi di violazione di legge e, in generale, per violazione degli articoli 113-115-116 c.p.c. e della disciplina ex Delibera AGCOM n.252/16/Cons – vista la natura del contratto oggetto di causa, l'invio del documento con posta alla cliente, e la disponibilità dello stesso attraverso la consultazione online. In particolare, a detta dell'appellante, il
Giudice di primo grado aveva formato il convincimento attraverso un accertamento non adeguato alla cognizione piena di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Sig.ra con il P_ Giudice di primo grado aveva ottenuto un decreto ingiuntivo inammissibile, visto il mancato rispetto dei requisiti fissati dall'art.633 c.p.c., oltre la carenza di prova scritta ex art.634 c.p.c e tali errori avevano determinato una decisione del tutto arbitraria, meritevole di assoluta censura e totale riforma. Sulla base di tali affermazioni, dunque, la proponeva di riformare integralmente la Pt_1 decisione opposta, attraverso l'accoglimento dell'opposizione proposta, e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Salerno
n.380/2020 RG 737/2020, considerata l'inesistenza dei motivi impegnati dalla condannando P_ la medesima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio, con vittoria di compensi e spese legali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale rilevava, in via preliminare, l'inammissibilità P_ dell'appello proposto, atteso che lo stesso, sì come formulato non rispettava le disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; invero, dalla disamina dell'impugnato atto non era dato evincersi l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione della legge. Alla luce di ciò emergeva in maniera chiara ed inequivocabile l'inammissibilità dell'appello proposto;
inoltre, nel merito, la medesima sottolineava che il Giudice di primo grado aveva giustamente accolto la domanda della medesima sostenendo che “la richiesta veniva formulata via pec e non otteneva nessun riscontro perché, a dire della compagnia telefonica, il contratto si doveva rinvenire nella sezione my tiscali dell'operatore. (…) il cliente ha diritto ad ottenere la consegna della documentazione firmata all'atto della conclusione del contratto. Quindi, vi era diritto di richiedere la documentazione, come è avvenuto a mezzo pec, e la società avrebbe dovuto fornirla (…).”.
Tutto quanto premesso, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, rigettare l'appello così come formulato, essendo lo stesso inammissibile, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; ed in ogni caso, per le ragioni su esposte destituito di qualsivoglia fondamento giuridico;
Nel Merito, A) Rigettare l'appello proposto sì come formulato, essendo lo stesso, per le ragioni di cui sopra, inammissibile e destituito di qualsivoglia fondamento giuridico;
B) Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
C) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato per dichiarata anticipazione.”.
Istruita la causa e constatata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice, con ordinanza del 24.01.2024, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'impugnazione sia fondata e, dunque, la domanda proposta dalla (appellante) sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, occorre rilevare che la già in primo grado, sosteneva di non aver Parte_1 provveduto a dare risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto in quanto il medesimo era stato già inviato in sede di conclusione dello stesso telefonicamente e, inoltre, era sempre consultabile tramite accesso alla propria pagina personale MyTiscali via web.
Trova, nel caso di specie, applicazione la normativa stabilita dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nella specie, sebbene all'interno del corpo della pec inviata dall'avv. si legge “Si allega: P_ mandato, carta d'identità”, nella stessa non è possibile rinvenire alcuno dei due documenti appena citati;
inoltre, la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto risulta priva di qualsivoglia allegazione di una procura o una delega sottoscritta della medesima.
Sulla base di quanto affermato, è possibile sostenere che la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontrava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata (in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003).
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n.
206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.
Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario). A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul Par punto la menzione del numero di utenza o del numero della , o il possesso stesso della relativa card, non provano nulla.
Inoltre, deve indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Nella specie, l'indicazione degli specifici disservizi sopportati non è mai stata effettuata, non risultando dedotta l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi;
anzi, come si evince dalla documentazione depositata in atti, a fronte di un contratto stipulato in data 27.09.2016, l'unica richiesta formale da cui si desume la volontà della appellata di ricevere la copia del contratto risale alla pec, inviata dal proprio difensore, in data 16.12.2019, quindi circa tre anni dopo la stipula del contratto.
Va poi rilevato che nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità – alla quale si sottraggono solo i procedimenti cautelari, tra cui non rientra di certo il ricorso per ingiunzione - il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il ricorso al giudice, anche quando questo avviene con il procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., cosa che non è stata fatta nel caso in esame, in quanto, come si evince dagli atti di causa, l'appellata presentò ricorso per ingiunzione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti al
Corecom.
Non è accoglibile, infine, la domanda di condanna dell'appellante per pretesa temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione
(mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n.
20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr.
Tribunale Massa, 14/06/2016, n. 594).
Sul punto, però, nulla è dedotto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore a euro 1.100,00 tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, quale Giudice d'appello, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
a. Accoglie l'appello proposto e, in totale riforma della sentenza n. 488/2022 del
Giudice di Pace di Salerno, revoca decreto ingiuntivo opposto n. 380/2020, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata.
b. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., spiegata dalla parte appellante nei confronti dell'appellata.
c. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 504,86 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in euro 965,94 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.
Salerno, lì 06.08.2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Valiante
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 2001/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 488/2022 del Giudice di Pace di Salerno, resa nel giudizio n. R.G. 4522/2020 in data 30.01.2022
TRA
P.IV , con sede legale in Cagliari Località Sa Illetta SS Parte_1 P.IV_1
195 km 2,3 - in persona del procuratore speciale e responsabile del settore legale Avv. Federica
Capoccia, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Giordano (C.F. PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Salerno Via Diaz n.69 presso lo studio dell'Avv. Email_1
Valentina Dell'Acqua (C.F. - PEC: C.F._2
.salerno.it), giusta procura allegata nel fascicolo Email_2 CP_1 telematico
– parte appellante –
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e res.te in Salerno P_ C.F._3 alla Via P.Del Pezzo, 54 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Massimiliano Scarpa, presso il cui studio domicilia in Salerno alla via Roma, 16
– parte appellata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la in persona del Parte_1 procuratore speciale e responsabile del settore legale Avv. Federica Capoccia, proponeva appello avverso la sentenza n. 488/2022, resa dal Giudice di Pace di Salerno nell'ambito del giudizio R.G.
n. 4522/2020, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Voglia il Tribunale Civile di Salerno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ed in totale riforma della Sentenza impugnata: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Salerno n.380/2020 RG 737/2020, con ogni conseguenza di legge, condannando la Sig.ra P_
al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio – con vittoria di compensi e
[...] spese legali del doppio grado di giudizio.”
Quanto alla prima fase del giudizio, in particolare, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 380/2020, il Giudice di Pace di Salerno, accogliendo il ricorso presentato da P_
, ingiungeva alla di consegnare le condizioni contrattuali del rapporto
[...] Parte_1 relativo al servizio telefonico offerto dall'appellante, secondo la disciplina dei contratti per adesione.
La proponeva opposizione in giudizio con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 380/2020 e affermando che il contratto, stipulato tra le parti in causa, fosse stato formalizzato telefonicamente dalla in data P_
27.09.2016, accettando la proposta della e, successivamente, vista l'adesione del cliente, Pt_1
l'operatore avesse inviato alla medesima comunicazione e-mail di benvenuto, allegando copia delle condizioni generali;
inoltre, sosteneva la che il contratto fosse stato inviato, in data Pt_1
27.09.2016, via posta ordinaria al recapito della controparte, oltre al fatto che il medesimo contratto fosse presente nella pagina MyTiscali riservata al cliente, come riferito durante l'adesione al servizio e come pubblicato ogni bimestre nelle bollette precedenti al ricorso della controparte. La si costituiva in giudizio, contestando l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, in P_ quanto nonostante la medesima avesse richiesto via Pec la copia del contratto di telefonia stipulato telefonicamente, la stessa non otteneva alcun riscontro perché, a dire della il contratto Pt_1 doveva essere rinvenuto nella sezione riservata MyTiscali, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese tutte, con attribuzione. Il Giudice di Pace di Salerno, in data 30.01.2022, emetteva la sentenza n. 488/2022, con la quale confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 380/2020 e condannava la al pagamento delle spese processuali che liquidava in Pt_1
€ 175,00, per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Tale sentenza veniva impugnata poiché affetta da vizi di violazione di legge e, in generale, per violazione degli articoli 113-115-116 c.p.c. e della disciplina ex Delibera AGCOM n.252/16/Cons – vista la natura del contratto oggetto di causa, l'invio del documento con posta alla cliente, e la disponibilità dello stesso attraverso la consultazione online. In particolare, a detta dell'appellante, il
Giudice di primo grado aveva formato il convincimento attraverso un accertamento non adeguato alla cognizione piena di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Sig.ra con il P_ Giudice di primo grado aveva ottenuto un decreto ingiuntivo inammissibile, visto il mancato rispetto dei requisiti fissati dall'art.633 c.p.c., oltre la carenza di prova scritta ex art.634 c.p.c e tali errori avevano determinato una decisione del tutto arbitraria, meritevole di assoluta censura e totale riforma. Sulla base di tali affermazioni, dunque, la proponeva di riformare integralmente la Pt_1 decisione opposta, attraverso l'accoglimento dell'opposizione proposta, e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Salerno
n.380/2020 RG 737/2020, considerata l'inesistenza dei motivi impegnati dalla condannando P_ la medesima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio, con vittoria di compensi e spese legali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale rilevava, in via preliminare, l'inammissibilità P_ dell'appello proposto, atteso che lo stesso, sì come formulato non rispettava le disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; invero, dalla disamina dell'impugnato atto non era dato evincersi l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione della legge. Alla luce di ciò emergeva in maniera chiara ed inequivocabile l'inammissibilità dell'appello proposto;
inoltre, nel merito, la medesima sottolineava che il Giudice di primo grado aveva giustamente accolto la domanda della medesima sostenendo che “la richiesta veniva formulata via pec e non otteneva nessun riscontro perché, a dire della compagnia telefonica, il contratto si doveva rinvenire nella sezione my tiscali dell'operatore. (…) il cliente ha diritto ad ottenere la consegna della documentazione firmata all'atto della conclusione del contratto. Quindi, vi era diritto di richiedere la documentazione, come è avvenuto a mezzo pec, e la società avrebbe dovuto fornirla (…).”.
Tutto quanto premesso, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, rigettare l'appello così come formulato, essendo lo stesso inammissibile, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; ed in ogni caso, per le ragioni su esposte destituito di qualsivoglia fondamento giuridico;
Nel Merito, A) Rigettare l'appello proposto sì come formulato, essendo lo stesso, per le ragioni di cui sopra, inammissibile e destituito di qualsivoglia fondamento giuridico;
B) Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
C) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato per dichiarata anticipazione.”.
Istruita la causa e constatata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice, con ordinanza del 24.01.2024, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'impugnazione sia fondata e, dunque, la domanda proposta dalla (appellante) sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, occorre rilevare che la già in primo grado, sosteneva di non aver Parte_1 provveduto a dare risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto in quanto il medesimo era stato già inviato in sede di conclusione dello stesso telefonicamente e, inoltre, era sempre consultabile tramite accesso alla propria pagina personale MyTiscali via web.
Trova, nel caso di specie, applicazione la normativa stabilita dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nella specie, sebbene all'interno del corpo della pec inviata dall'avv. si legge “Si allega: P_ mandato, carta d'identità”, nella stessa non è possibile rinvenire alcuno dei due documenti appena citati;
inoltre, la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto risulta priva di qualsivoglia allegazione di una procura o una delega sottoscritta della medesima.
Sulla base di quanto affermato, è possibile sostenere che la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontrava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata (in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003).
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n.
206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.
Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario). A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul Par punto la menzione del numero di utenza o del numero della , o il possesso stesso della relativa card, non provano nulla.
Inoltre, deve indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Nella specie, l'indicazione degli specifici disservizi sopportati non è mai stata effettuata, non risultando dedotta l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi;
anzi, come si evince dalla documentazione depositata in atti, a fronte di un contratto stipulato in data 27.09.2016, l'unica richiesta formale da cui si desume la volontà della appellata di ricevere la copia del contratto risale alla pec, inviata dal proprio difensore, in data 16.12.2019, quindi circa tre anni dopo la stipula del contratto.
Va poi rilevato che nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità – alla quale si sottraggono solo i procedimenti cautelari, tra cui non rientra di certo il ricorso per ingiunzione - il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il ricorso al giudice, anche quando questo avviene con il procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., cosa che non è stata fatta nel caso in esame, in quanto, come si evince dagli atti di causa, l'appellata presentò ricorso per ingiunzione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti al
Corecom.
Non è accoglibile, infine, la domanda di condanna dell'appellante per pretesa temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione
(mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n.
20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr.
Tribunale Massa, 14/06/2016, n. 594).
Sul punto, però, nulla è dedotto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore a euro 1.100,00 tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, quale Giudice d'appello, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
a. Accoglie l'appello proposto e, in totale riforma della sentenza n. 488/2022 del
Giudice di Pace di Salerno, revoca decreto ingiuntivo opposto n. 380/2020, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata.
b. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., spiegata dalla parte appellante nei confronti dell'appellata.
c. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 504,86 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in euro 965,94 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.
Salerno, lì 06.08.2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Valiante