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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1304/2022, avente ad oggetto lo “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. VIVONA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GRIMAUDO CP_1 C.F._2
DANIELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 19.08.2006 (regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 115, parte II, serie A, anno
2006), dal quale era nata un'unica figlia, 7.09.2007). PE
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale sullo status n.
987/2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Sosteneva che la figlia con sé convivente, a seguito della separazione, si era PE dimostrata insofferente nei confronti del padre;
tuttavia, intenzionata a preservare il rapporto della minore con il padre, chiedeva pronuncia di affido condiviso con collocazione presso di sé e “con la previsione del diritto del padre di vedere e tenere con sé la minore quando lo vorrà, e in caso di disaccordo per tre pomeriggi a settimana e l'intero fine settimana ogni quindici giorni”.
Rappresentava di essere disoccupata, a differenza del marito (percettore di un reddito annuo lordo di circa € 16.000,00), e chiedeva che venisse disposto a carico del l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili.
*****
Si costituiva il resistente , aderendo alla domanda di cessazione ed a quella CP_1 di affidamento condiviso della figlia nondimeno contestando le allegazioni della PE
controparte ed opponendosi alle domande di contenuto economico.
In particolare, deduceva di aver affrontato con sofferenza la separazione e di essersi dimostrato, contrariamente a quanto ex adverso rappresentato, un padre attento e premuroso.
Lamentava esigui guadagni e l'oggettiva impossibilità di contribuire al mantenimento della figlia nella misura richiesta dalla ricorrente, anche alla luce di svariati debiti contratti nell'interesse della famiglia.
Pertanto, si dichiarava disponibile a versare mensilmente € 200,00 per la figlia PE
e a contribuire alle spese straordinarie che sarebbero sorte nel suo interesse nella misura del
50%.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza del 19.12.2022, veniva stabilito l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore PE
Nella stessa sede veniva disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare ad opera del Consultorio Familiare di Alcamo e del supporto alla minore attraverso
2 il contributo degli specialisti della N.P.I., servizi già attivati nel corso del giudizio di separazione.
Nelle more, il Tribunale, con sentenza parziale del 15.04.2024, si pronunciava sulla questione di status come prospettata e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
Pervenuti gli approfondimenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è già stata emessa pronuncia sullo status pronunciato il divorzio con sentenza parziale del 15.04.2024.
Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore si osserva che PE
l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Sicché, se è vero che il rapporto della minore con il padre non è oggi improntato – in base a quanto riferito dalla relazione degli operatori sanitari – ad una intensità di scambi e condivisione di momenti, è anche vero che non appaiono segnalate criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale, cosicchè, anche in una ottica d persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste infatti convergono, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Per ciò che concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, va preliminarmente evidenziato che la minore ha seguito in maniera partecipativa e proficua il percorso psicologico, nel corso del quale ha esternato “la sua difficoltà di incrementare la relazione con il padre perché non ne riceve stimoli positivi per la sua crescita, lo percepisce immaturo nei suoi comportamenti e permane il vissuto di disagio in questa relazione” e ha riferito “di messaggiare raramente con la figura del padre e che in atto non rappresenta la volontà di potenziare e migliorare i rapporti con la figura paterna” (cfr. rel. N.P.I. dell'8.05.2024). Conseguentemente, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di una rigida calendarizzazione di incontri, per i prossimi mesi (essendo la minore PE
3 prossima ai diciotto anni) rimettendosi alla volontà della giovane la possibilità di incontrare liberamente il padre.
Quanto all'aspetto economico, in punto di mantenimento della prole, alla luce della situazione reddituale delle parti (l risulta percettrice di “Reddito di cittadinanza” per Pt_1 un importo di € 600,00 mensili, mentre il ha documentato una graduale flessione CP_1
reddituale culminata nel licenziamento, in data 4.07.2024, oltre che la sussistenza di debiti ancora non interamente onorati), si reputa equo ridurre sebbene il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento di issato nella sentenza di separazione a carico del padre PE
(€ 250,00), da versare mensilmente alla ricorrente, considerando anche la .
Infatti, anche tenuto conto della fase di crescita che sta attraversando l'ormai diciassettenne non è rispondente al suo interesse una previsione di sostegno avente PE misura inferiore, considerando anche l'esiguità, a tratti assenza, di tempi di mantenimento diretto.
Ancora sulle spese, i genitori devono dichiararsi tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche ed accademiche da sostenere in favore della figlia, secondo i criteri più dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre meglio specificata in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al PE
50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa le spese di lite tra le parti;
4 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1304/2022, avente ad oggetto lo “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. VIVONA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GRIMAUDO CP_1 C.F._2
DANIELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 19.08.2006 (regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo, al n. 115, parte II, serie A, anno
2006), dal quale era nata un'unica figlia, 7.09.2007). PE
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale sullo status n.
987/2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Sosteneva che la figlia con sé convivente, a seguito della separazione, si era PE dimostrata insofferente nei confronti del padre;
tuttavia, intenzionata a preservare il rapporto della minore con il padre, chiedeva pronuncia di affido condiviso con collocazione presso di sé e “con la previsione del diritto del padre di vedere e tenere con sé la minore quando lo vorrà, e in caso di disaccordo per tre pomeriggi a settimana e l'intero fine settimana ogni quindici giorni”.
Rappresentava di essere disoccupata, a differenza del marito (percettore di un reddito annuo lordo di circa € 16.000,00), e chiedeva che venisse disposto a carico del l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili.
*****
Si costituiva il resistente , aderendo alla domanda di cessazione ed a quella CP_1 di affidamento condiviso della figlia nondimeno contestando le allegazioni della PE
controparte ed opponendosi alle domande di contenuto economico.
In particolare, deduceva di aver affrontato con sofferenza la separazione e di essersi dimostrato, contrariamente a quanto ex adverso rappresentato, un padre attento e premuroso.
Lamentava esigui guadagni e l'oggettiva impossibilità di contribuire al mantenimento della figlia nella misura richiesta dalla ricorrente, anche alla luce di svariati debiti contratti nell'interesse della famiglia.
Pertanto, si dichiarava disponibile a versare mensilmente € 200,00 per la figlia PE
e a contribuire alle spese straordinarie che sarebbero sorte nel suo interesse nella misura del
50%.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza del 19.12.2022, veniva stabilito l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore PE
Nella stessa sede veniva disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare ad opera del Consultorio Familiare di Alcamo e del supporto alla minore attraverso
2 il contributo degli specialisti della N.P.I., servizi già attivati nel corso del giudizio di separazione.
Nelle more, il Tribunale, con sentenza parziale del 15.04.2024, si pronunciava sulla questione di status come prospettata e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
Pervenuti gli approfondimenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è già stata emessa pronuncia sullo status pronunciato il divorzio con sentenza parziale del 15.04.2024.
Passando al regime inerente all'affidamento della figlia minore si osserva che PE
l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Sicché, se è vero che il rapporto della minore con il padre non è oggi improntato – in base a quanto riferito dalla relazione degli operatori sanitari – ad una intensità di scambi e condivisione di momenti, è anche vero che non appaiono segnalate criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale, cosicchè, anche in una ottica d persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste infatti convergono, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Per ciò che concerne l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, va preliminarmente evidenziato che la minore ha seguito in maniera partecipativa e proficua il percorso psicologico, nel corso del quale ha esternato “la sua difficoltà di incrementare la relazione con il padre perché non ne riceve stimoli positivi per la sua crescita, lo percepisce immaturo nei suoi comportamenti e permane il vissuto di disagio in questa relazione” e ha riferito “di messaggiare raramente con la figura del padre e che in atto non rappresenta la volontà di potenziare e migliorare i rapporti con la figura paterna” (cfr. rel. N.P.I. dell'8.05.2024). Conseguentemente, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di una rigida calendarizzazione di incontri, per i prossimi mesi (essendo la minore PE
3 prossima ai diciotto anni) rimettendosi alla volontà della giovane la possibilità di incontrare liberamente il padre.
Quanto all'aspetto economico, in punto di mantenimento della prole, alla luce della situazione reddituale delle parti (l risulta percettrice di “Reddito di cittadinanza” per Pt_1 un importo di € 600,00 mensili, mentre il ha documentato una graduale flessione CP_1
reddituale culminata nel licenziamento, in data 4.07.2024, oltre che la sussistenza di debiti ancora non interamente onorati), si reputa equo ridurre sebbene il quantum dell'obbligo di contributo al mantenimento di issato nella sentenza di separazione a carico del padre PE
(€ 250,00), da versare mensilmente alla ricorrente, considerando anche la .
Infatti, anche tenuto conto della fase di crescita che sta attraversando l'ormai diciassettenne non è rispondente al suo interesse una previsione di sostegno avente PE misura inferiore, considerando anche l'esiguità, a tratti assenza, di tempi di mantenimento diretto.
Ancora sulle spese, i genitori devono dichiararsi tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche ed accademiche da sostenere in favore della figlia, secondo i criteri più dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre meglio specificata in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al PE
50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- compensa le spese di lite tra le parti;
4 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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