Decreto cautelare 25 settembre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2025, proposto da
Store K2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Maristella Paolì, con domicilio eletto presso lo studio NA CO in Catanzaro, via Crispi,5;
per l'annullamento
del verbale n.84 del 23 settembre 2025, emesso dalla Polizia municipale del Comune di Vibo Valentia, con cui è stata intimata la chiusura dell'attività commerciale della società ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Considerato che la ricorrente, con memoria depositata il 24 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, giacché, nelle more, il Comune resistente ha rilasciato l’autorizzazione de qua ;
Ritenuto che deve, pertanto, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e che sussistono i presupposti di legge perché si provveda a ciò con sentenza in ordine a ricorso chiamato in camera di consiglio per istanza cautelare;
Ritenuto che, in considerazione degli sviluppi procedimentali e processuali della vicenda, possa disporsi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
CO CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CO | GE EA |
IL SEGRETARIO