Articolo 58 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 59Articolo 59
Versione
30 agosto 1993
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Versione
14 marzo 1997
Art. 58. Operazioni non imponibili 1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28)) .
Entrata in vigore il 14 marzo 1997
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