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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.22 e ss. l.n.689 del 24 novembre 1981 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32404/2021 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ANNUNZIATA ALFONSO, elettivamente domiciliato in VIA ZARA, 39 84018 SCAFATI (SA) presso il difensore avv. ANNUNZIATA ALFONSO
OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata dal funzionario delegato dott.ssa Controparte_3 P.IVA_1
CALANNI PILERI SEBASTIANA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in VIA MERAVIGLI, 9/B
20123 presso il funzionario delegato dott.ssa CALANNI PILERI SEBASTIANA PATRIZIA CP_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 31 gennaio 2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la difesa degli opponenti ha allegato:
“…-che in data 16/06/2021 è stata notificata al ricorrente, a mezzo raccomandata a/r …, l'Ordinanza di ingiunzione n.2021/66000417 – Pratica n. 2019/475, con la quale è stata comminata una sanzione amministrativa di € 6.000,00 per l'accertamento delle seguenti violazioni:
mancanza della dichiarazione UE di conformità stabilita dalla Direttiva UE 2014/35/UE (art. 18 co.1 lett.c, DLGS.86/2016);
mancanza della dichiarazione di conformità e documentazione tecnica (art. 18 co.1 lett.e , DLGS.86/2016);
mancanza del nome e dell'indirizzo dell'importatore (art. 18 co.1 lett.f, DLGS.86/2016);
mancanza delle avvertenze e delle istruzioni (art. 18 co.1 lett.g, DLGS.86/2016);
-che l'Organo accertatore ha riscontrato, inoltre, la violazione dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 27/2014 (marcatura CE non conforme) sanzionandola ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.lgs. 27/2014 e la violazione dell'art. 9 comma 4 del D.lgs 27/2014 (obbligo di indicare nome e indirizzo dell'importatore) sanzionandola ai sensi dell'art. 21 comma 9 del D.lgs 27/2014;
-che la predetta sanzione originava da un verbale di accertamento n. 6388 (che si allega in copia), redatto il 31.07.2019 in Piotello, emesso ADM DT. Lombardia 3 SOT Pioltello a Controparte_4 CP_2 carico del ricorrente;
-che il predetto verbale di accertamento era dovuto al controllo della merce di cui alla dichiarazione doganale IM A 4T n. 8385 De del 03.06.2019, per la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza sulla base della normativa di settore;
-che in seguito al suddetto controllo emergeva la non conformità alle normative di settore delle lampade (UVLED NAILLAMP SUN MINI2), inoltre si evidenziava la mancanza delle istruzioni di uso in lingua italiana;
-che nella ordinanza di ingiunzione opposta l'Ente procedente sosteneva “…che la merce non è stata regolarizzata né distrutta né smaltita né restituita al fabbricante…” (pag.1) …”
-la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza opposta per i seguenti motivi:
a) violazione del termine di novanta giorni – previsto dall'art.14, secondo comma, l.n.689 del 1989 -- tra l'accertamento dell'illecito (verbale n.6388 del 31 luglio 2019) e la notifica dell'ordinanza ingiuntiva avvenuta il 16 giugno 2021
b) distruzione della merce attestata dal processo verbale del 23 marzo 2021
c) erronea applicazione del d.lgv. n.27 del 2014 e del d.lgv. n. 86 del 19 maggio 2016 poiché il materiale elettrico a bassa tensione – estraneo all'ordine di acquisto e inserito nella fattura di vendita a costo zero -- non era stato immesso sul mercato
-secondo gli opponenti, il materiale, di scarso valore economico, sarebbe stato inviato spontaneamente dal venditore a titolo di omaggio in favore dell'acquirente Controparte_5
°°° pagina 2 di 5 -le superiori argomentazioni difensive sono infondate a) con riguardo alla violazione dell'art.14, secondo comma, l.n.689 del 1981, la difesa della di CP_2
Commercio ha sostenuto che:
“…occorre anzitutto distinguere il termine per la notifica del verbale di accertamento da quello per la notifica dell'ordinanza d'ingiunzione.
Il primo termine è previsto dall'art. 14 Legge. n. 689/1981, ai sensi del quale “se non è avvenuta la contestazione immediata per [il trasgressore e la persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa], gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Senonché, trattandosi di un accertamento effettuato in una fase in cui il prodotto non era stato ancora immesso sul mercato, si ricade nella competenza doganale la quale opera in virtù del T.U.L.D., il cui art. 40, co. 3, stabilisce che “ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempreché il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza;
le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha comunicato alcun atto di cessazione della rappresentanza. Di conseguenza, la notifica del verbale di accertamento e di contestazione è stata effettuata, validamente, al rappresentante doganale – e solo per cortesia anche al ricorrente-, come risulta dal verbale stesso a pag. 5 (“Il presente verbale […] viene redatto in quattro copie di cui: - una trasmessa con raccomandata A.G. al trasgressore;
- una trasmessa via pec al rappresentante diretto per il tramite dello CP_6 [...]
[…]”). Parte_2
Oltre che validamente, la notifica in esame è avvenuta nei termini previsti dalla legge: infatti l'accertamento è stato effettuato in data 31/07/2019 e la notifica del verbale di accertamento e di contestazione corrispondente al rappresentante doganale (n. 6381/2019, all. 1) è avvenuta in data 20/08/2019, rispettando il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, Legge n. 689/1981 …”
-nelle note conclusive la difesa dell'opponente non ha contestato la data della notifica del verbale di accertamento e di contestazione al rappresentante doganale
-sotto il profilo giuridico, nei successivi atti processuali, la difesa degli opponenti non ha significativamente addotto alcuna argomentazione o circostanza idonea a contrastare la corretta affermazione della Camera di Commercio relativa all'osservanza del termine di novanta giorni b) la distruzione della merce, avvenuta in data antecedente all'emissione dell'ordinanza, è irrilevante ai fini della contestata validità dell'ingiunzione
-la distruzione è avvenuta il 23 marzo 2021 su disposizione della Direzione regionale Lombardia
[...] di 3, come da processo verbale prodotto sub doc. n.3 opp.nte CP_4 CP_2
-al riguardo, la Camera di Commercio ha affermato che:
“…in primo luogo, rilevare che l'Ente de quo è venuto a conoscenza della distruzione dei prodotti solo con l'istanza di parte ricorrente datata 02/07/2021 (all. 3), ben un mese dopo l'emissione dell'ordinanza anzi detta, nonostante la distruzione sia avvenuta il 23/03/2021 (all. 2).
Infatti, trattandosi di un fermo amministrativo – e non di un sequestro -, non sussiste l'obbligo della trasmissione del verbale della misura cautelare né tanto meno di quello della sua estinzione per avvenuta distruzione della merce.
In secondo luogo, questo Ente ha riportato, nell'ordinanza contestata, quanto contenuto – o non contenuto – nel verbale di accertamento e contestazione n. 6381/2019 (all. 1), che non dava alcuna pagina 3 di 5 indicazione circa la scelta del ricorrente (tra conformazione dei prodotti, distruzione e smaltimento dei prodotti, dichiarazione per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica nel territorio dell'UE), prevista dal Reg. n. 765/2008 …”
-ciò premesso, è dirimente il fatto che il trasgressore, reso edotto degli illeciti amministrativi il 20 agosto 2019, fino alla distruzione della merce avvenuta il 23 marzo 2021 su iniziativa dell'autorità doganale non avesse effettuato alcuna scelta tra le opzioni disponibili: conformazione dei prodotti, distruzione e smaltimento dei prodotti, dichiarazione per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica nel territorio dell'UE
-si tratta di una colpevole inerzia protrattasi per un lungo intervallo temporale che giustifica la scelta della distruzione del materiale effettuata autonomamente Controparte_7 di 3 CP_2
c) riguardo all'asserita erronea applicazione delle disposizioni richiamate nell'ingiunzione di pagamento, il Tribunale condivide le argomentazioni formulate dalla , secondo le quali: Controparte_2
“…occorre in primo luogo rilevare che il fatto che parte ricorrente non abbia pagato le lampade anzi dette non significa che le stesse non sarebbero state commercializzate dal medesimo, proprio come il resto dei prodotti dell'ordine. In realtà, il numero elevato di pezzi (ben 150 unità), seppur regalati, ben fanno pensare a una - proficua - commercializzazione.
In secondo luogo, si deve rilevare che il D.Lgs. 27/2014 si applica alle “apparecchiature elettriche ed elettroniche”, tra cui rientrano le lampane UV de quibus poiché le stesse ricadono nella definizione di AEE, ossia “apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua” (artt. 2 e 3, comma 1, lettera a), d.lgs. 27/2014; cfr. allegato I del d.lgs. de quo). Tali prodotti devono essere conformi alla normativa e quindi sicuri, prima della loro immissione sul mercato, a prescindere dalla finalità commerciale, poiché i prodotti elettrico/elettronici richiedono, proprio per le caratteristiche intrinseche degli stessi, la conformità alla disciplina e il controllo previsti dalla normativa suddetta.
Inoltre, il D.Lgs. 86/2016, all'art. 1, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua” e prosegue precisando che: 1) “il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso […] di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni”…”
“…inoltre, l'art. 1 D.Lgs. 86/2016 dà una definizione di “messa a disposizione sul mercato”, intendendosi per tale “la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
Pertanto, ai fini dell'applicazione della normativa sopra citata, è sufficiente “l'uso nel mercato dell'Unione”, uso che, nel caso di specie, è inevitabile vista la natura dell'impresa del ricorrente.
Occorre infine precisare che erra parte ricorrente nel ritenere la Controparte_5
unica responsabile delle violazioni contestate dal momento
[...] soggetti agli stessi oneri di quelli previsti in capo al fabbricante (a titolo esemplificativo: garanzia di conformità agli obiettivi di sicurezza;
preparazione/conservazione/esibizione della documentazione tecnica;
garanzia che il materiale elettrico sia accompagnato da indicazione in lingua italiana delle indicazioni relative agli operatori economici, delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza) “quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul pagina 4 di 5 mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata” (art. 11 D.Lgs. 27/2014) …”
-a quest'ultimo riguardo, va innanzitutto sottolineato che il verbale di accertamento e di contestazione fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze ivi riferite
-inoltre, era onere dell'opponente – anche alla luce delle tre opzioni sopra indicate (conformazione dei prodotti, distruzione e smaltimento dei prodotti, dichiarazione per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica nel territorio dell'UE) -- dimostrare che la merce in questione, prima della distruzione, fosse stata resa conforme alla normativa del settore merceologico di riferimento
-l'entità della sanzione irrogata è proporzionata ai criteri di cui all'art.11 delle l.n.689 del 1981, anche in ragione del numero elevato dei prodotti non conformi
-in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere integralmente confermata
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento ex art.22 l.n.898 del 1981 di opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.2021/66000417, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
avverso il provvedimento indicato in epigrafe Controparte_1
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore della Camera di Commercio CP_2 CP_3
Brianza delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compe r CP_3 riflessi.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.22 e ss. l.n.689 del 24 novembre 1981 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32404/2021 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ANNUNZIATA ALFONSO, elettivamente domiciliato in VIA ZARA, 39 84018 SCAFATI (SA) presso il difensore avv. ANNUNZIATA ALFONSO
OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), rappresentata dal funzionario delegato dott.ssa Controparte_3 P.IVA_1
CALANNI PILERI SEBASTIANA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in VIA MERAVIGLI, 9/B
20123 presso il funzionario delegato dott.ssa CALANNI PILERI SEBASTIANA PATRIZIA CP_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 31 gennaio 2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la difesa degli opponenti ha allegato:
“…-che in data 16/06/2021 è stata notificata al ricorrente, a mezzo raccomandata a/r …, l'Ordinanza di ingiunzione n.2021/66000417 – Pratica n. 2019/475, con la quale è stata comminata una sanzione amministrativa di € 6.000,00 per l'accertamento delle seguenti violazioni:
mancanza della dichiarazione UE di conformità stabilita dalla Direttiva UE 2014/35/UE (art. 18 co.1 lett.c, DLGS.86/2016);
mancanza della dichiarazione di conformità e documentazione tecnica (art. 18 co.1 lett.e , DLGS.86/2016);
mancanza del nome e dell'indirizzo dell'importatore (art. 18 co.1 lett.f, DLGS.86/2016);
mancanza delle avvertenze e delle istruzioni (art. 18 co.1 lett.g, DLGS.86/2016);
-che l'Organo accertatore ha riscontrato, inoltre, la violazione dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 27/2014 (marcatura CE non conforme) sanzionandola ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.lgs. 27/2014 e la violazione dell'art. 9 comma 4 del D.lgs 27/2014 (obbligo di indicare nome e indirizzo dell'importatore) sanzionandola ai sensi dell'art. 21 comma 9 del D.lgs 27/2014;
-che la predetta sanzione originava da un verbale di accertamento n. 6388 (che si allega in copia), redatto il 31.07.2019 in Piotello, emesso ADM DT. Lombardia 3 SOT Pioltello a Controparte_4 CP_2 carico del ricorrente;
-che il predetto verbale di accertamento era dovuto al controllo della merce di cui alla dichiarazione doganale IM A 4T n. 8385 De del 03.06.2019, per la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza sulla base della normativa di settore;
-che in seguito al suddetto controllo emergeva la non conformità alle normative di settore delle lampade (UVLED NAILLAMP SUN MINI2), inoltre si evidenziava la mancanza delle istruzioni di uso in lingua italiana;
-che nella ordinanza di ingiunzione opposta l'Ente procedente sosteneva “…che la merce non è stata regolarizzata né distrutta né smaltita né restituita al fabbricante…” (pag.1) …”
-la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza opposta per i seguenti motivi:
a) violazione del termine di novanta giorni – previsto dall'art.14, secondo comma, l.n.689 del 1989 -- tra l'accertamento dell'illecito (verbale n.6388 del 31 luglio 2019) e la notifica dell'ordinanza ingiuntiva avvenuta il 16 giugno 2021
b) distruzione della merce attestata dal processo verbale del 23 marzo 2021
c) erronea applicazione del d.lgv. n.27 del 2014 e del d.lgv. n. 86 del 19 maggio 2016 poiché il materiale elettrico a bassa tensione – estraneo all'ordine di acquisto e inserito nella fattura di vendita a costo zero -- non era stato immesso sul mercato
-secondo gli opponenti, il materiale, di scarso valore economico, sarebbe stato inviato spontaneamente dal venditore a titolo di omaggio in favore dell'acquirente Controparte_5
°°° pagina 2 di 5 -le superiori argomentazioni difensive sono infondate a) con riguardo alla violazione dell'art.14, secondo comma, l.n.689 del 1981, la difesa della di CP_2
Commercio ha sostenuto che:
“…occorre anzitutto distinguere il termine per la notifica del verbale di accertamento da quello per la notifica dell'ordinanza d'ingiunzione.
Il primo termine è previsto dall'art. 14 Legge. n. 689/1981, ai sensi del quale “se non è avvenuta la contestazione immediata per [il trasgressore e la persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa], gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Senonché, trattandosi di un accertamento effettuato in una fase in cui il prodotto non era stato ancora immesso sul mercato, si ricade nella competenza doganale la quale opera in virtù del T.U.L.D., il cui art. 40, co. 3, stabilisce che “ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempreché il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza;
le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha comunicato alcun atto di cessazione della rappresentanza. Di conseguenza, la notifica del verbale di accertamento e di contestazione è stata effettuata, validamente, al rappresentante doganale – e solo per cortesia anche al ricorrente-, come risulta dal verbale stesso a pag. 5 (“Il presente verbale […] viene redatto in quattro copie di cui: - una trasmessa con raccomandata A.G. al trasgressore;
- una trasmessa via pec al rappresentante diretto per il tramite dello CP_6 [...]
[…]”). Parte_2
Oltre che validamente, la notifica in esame è avvenuta nei termini previsti dalla legge: infatti l'accertamento è stato effettuato in data 31/07/2019 e la notifica del verbale di accertamento e di contestazione corrispondente al rappresentante doganale (n. 6381/2019, all. 1) è avvenuta in data 20/08/2019, rispettando il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, Legge n. 689/1981 …”
-nelle note conclusive la difesa dell'opponente non ha contestato la data della notifica del verbale di accertamento e di contestazione al rappresentante doganale
-sotto il profilo giuridico, nei successivi atti processuali, la difesa degli opponenti non ha significativamente addotto alcuna argomentazione o circostanza idonea a contrastare la corretta affermazione della Camera di Commercio relativa all'osservanza del termine di novanta giorni b) la distruzione della merce, avvenuta in data antecedente all'emissione dell'ordinanza, è irrilevante ai fini della contestata validità dell'ingiunzione
-la distruzione è avvenuta il 23 marzo 2021 su disposizione della Direzione regionale Lombardia
[...] di 3, come da processo verbale prodotto sub doc. n.3 opp.nte CP_4 CP_2
-al riguardo, la Camera di Commercio ha affermato che:
“…in primo luogo, rilevare che l'Ente de quo è venuto a conoscenza della distruzione dei prodotti solo con l'istanza di parte ricorrente datata 02/07/2021 (all. 3), ben un mese dopo l'emissione dell'ordinanza anzi detta, nonostante la distruzione sia avvenuta il 23/03/2021 (all. 2).
Infatti, trattandosi di un fermo amministrativo – e non di un sequestro -, non sussiste l'obbligo della trasmissione del verbale della misura cautelare né tanto meno di quello della sua estinzione per avvenuta distruzione della merce.
In secondo luogo, questo Ente ha riportato, nell'ordinanza contestata, quanto contenuto – o non contenuto – nel verbale di accertamento e contestazione n. 6381/2019 (all. 1), che non dava alcuna pagina 3 di 5 indicazione circa la scelta del ricorrente (tra conformazione dei prodotti, distruzione e smaltimento dei prodotti, dichiarazione per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica nel territorio dell'UE), prevista dal Reg. n. 765/2008 …”
-ciò premesso, è dirimente il fatto che il trasgressore, reso edotto degli illeciti amministrativi il 20 agosto 2019, fino alla distruzione della merce avvenuta il 23 marzo 2021 su iniziativa dell'autorità doganale non avesse effettuato alcuna scelta tra le opzioni disponibili: conformazione dei prodotti, distruzione e smaltimento dei prodotti, dichiarazione per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica nel territorio dell'UE
-si tratta di una colpevole inerzia protrattasi per un lungo intervallo temporale che giustifica la scelta della distruzione del materiale effettuata autonomamente Controparte_7 di 3 CP_2
c) riguardo all'asserita erronea applicazione delle disposizioni richiamate nell'ingiunzione di pagamento, il Tribunale condivide le argomentazioni formulate dalla , secondo le quali: Controparte_2
“…occorre in primo luogo rilevare che il fatto che parte ricorrente non abbia pagato le lampade anzi dette non significa che le stesse non sarebbero state commercializzate dal medesimo, proprio come il resto dei prodotti dell'ordine. In realtà, il numero elevato di pezzi (ben 150 unità), seppur regalati, ben fanno pensare a una - proficua - commercializzazione.
In secondo luogo, si deve rilevare che il D.Lgs. 27/2014 si applica alle “apparecchiature elettriche ed elettroniche”, tra cui rientrano le lampane UV de quibus poiché le stesse ricadono nella definizione di AEE, ossia “apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua” (artt. 2 e 3, comma 1, lettera a), d.lgs. 27/2014; cfr. allegato I del d.lgs. de quo). Tali prodotti devono essere conformi alla normativa e quindi sicuri, prima della loro immissione sul mercato, a prescindere dalla finalità commerciale, poiché i prodotti elettrico/elettronici richiedono, proprio per le caratteristiche intrinseche degli stessi, la conformità alla disciplina e il controllo previsti dalla normativa suddetta.
Inoltre, il D.Lgs. 86/2016, all'art. 1, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua” e prosegue precisando che: 1) “il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso […] di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni”…”
“…inoltre, l'art. 1 D.Lgs. 86/2016 dà una definizione di “messa a disposizione sul mercato”, intendendosi per tale “la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
Pertanto, ai fini dell'applicazione della normativa sopra citata, è sufficiente “l'uso nel mercato dell'Unione”, uso che, nel caso di specie, è inevitabile vista la natura dell'impresa del ricorrente.
Occorre infine precisare che erra parte ricorrente nel ritenere la Controparte_5
unica responsabile delle violazioni contestate dal momento
[...] soggetti agli stessi oneri di quelli previsti in capo al fabbricante (a titolo esemplificativo: garanzia di conformità agli obiettivi di sicurezza;
preparazione/conservazione/esibizione della documentazione tecnica;
garanzia che il materiale elettrico sia accompagnato da indicazione in lingua italiana delle indicazioni relative agli operatori economici, delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza) “quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul pagina 4 di 5 mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata” (art. 11 D.Lgs. 27/2014) …”
-a quest'ultimo riguardo, va innanzitutto sottolineato che il verbale di accertamento e di contestazione fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze ivi riferite
-inoltre, era onere dell'opponente – anche alla luce delle tre opzioni sopra indicate (conformazione dei prodotti, distruzione e smaltimento dei prodotti, dichiarazione per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica nel territorio dell'UE) -- dimostrare che la merce in questione, prima della distruzione, fosse stata resa conforme alla normativa del settore merceologico di riferimento
-l'entità della sanzione irrogata è proporzionata ai criteri di cui all'art.11 delle l.n.689 del 1981, anche in ragione del numero elevato dei prodotti non conformi
-in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere integralmente confermata
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento ex art.22 l.n.898 del 1981 di opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.2021/66000417, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
avverso il provvedimento indicato in epigrafe Controparte_1
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore della Camera di Commercio CP_2 CP_3
Brianza delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compe r CP_3 riflessi.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 5 di 5