Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14773/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14773 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Codini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Viterbo ha negato il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Viterbo ha negato il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo richiesto dal sig. -OMISSIS- in quanto, a seguito dell’istruttoria espletata, sono emersi a carico di costui elementi che hanno indotto a ritenere che l’interessato non offra le rigorose garanzie di affidabilità sul corretto uso delle armi.
Il riferimento è, in particolare, al procedimento penale per il reato di lesioni personali aperto a suo carico “ perché nel corso di un diverbio scaturito a seguito di sinistro stradale ha cagionato alla p.o. lesioni per una prognosi di gg. 5 ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Nello specifico, il ricorrente lamenta che il diniego impugnato:
- sia stato adottato sulla base di un’istruttoria superficiale, avendo l’Amministrazione ritenuto determinante una denuncia-querela sporta nei suoi confronti, senza svolgere alcun approfondimento sull’effettivo svolgimento dei fatti;
- sia carente sotto il profilo motivazionale.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Viterbo, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 39 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di un’autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità di abusarne, mentre il successivo art. 43 consente all’Autorità competente - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti che, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non rendano l’interessato meritevole di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2407).
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa:
- non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’Amministrazione può rimuovere in via di eccezione tale divieto, ma solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso d’armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (Consiglio di Stato sez. III, 12 aprile 2022, n. 2756);
- il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il diniego opposto al rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo non sia irragionevole e sproporzionato rispetto al fine perseguito di tutela della pubblica sicurezza.
Invero, il reato contestato al ricorrente - e richiamato nel provvedimento impugnato - è certamente idoneo a supportare una prognosi di assenza di sufficienti garanzie in relazione alle superiori esigenze di evitare ogni possibile pericolo di compromissione dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
Non rileva che il procedimento penale iniziato nei suoi confronti sia stato definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, mantenendo l’Amministrazione il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica “ indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze, quand’anche verificatesi prima dell’adozione del provvedimento di divieto, non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto ” (T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 6 giugno 2022, n. 3820).
D’altra parte, sono determinanti anche episodi privi di rilievo penale, quali meri “ segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 379, nonché, da ultimo, TAR Piemonte, Torino, sez. I, 5 giugno 2018, n. 693).
Il Questore della Provincia di Viterbo ha formulato un giudizio di complessiva inaffidabilità del ricorrente sull’uso delle armi all’esito di un’istruttoria completa ed esaustiva, dandone adeguata motivazione nel provvedimento impugnato.
Invero, l’Amministrazione ha dato atto dell’esito del giudizio penale ma ha escluso che la remissione della querela potesse scalfire il giudizio di complessiva inaffidabilità del ricorrente sull’uso delle armi, attesa “ la condotta tenuta e l’aggressività palesata, indice di incapacità di controllo dei propri impulsi e delle proprie pulsioni violente ”.
Né può assumere rilevanza l’eventuale querela sporta dal ricorrente nei confronti dell’autista o la circostanza di aver ricevuto nel-OMISSIS- una medaglia d’argento al valor civile, trattandosi di circostanze di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto essere edotta durante l’ iter procedimentale ma che il ricorrente ha taciuto, nonostante la comunicazione del preavviso di diniego.
In ultimo, quanto all’aggiornamento della posizione del ricorrente nel Centro Elaborazione Dati Interforze, trattasi di circostanza sopravvenuta rispetto all’adozione del provvedimento impugnato, con conseguente sua ininfluenza rispetto all’odierno giudizio, posto che, secondo la regola del tempus regit actum , la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR AR VA, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
AN CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | AR AR VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.