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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11615/2023 promossa da:
(C.F. col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Parte_1 C.F._1
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Parte_2 C.F._2
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Parte_3 C.F._3
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Controparte_1 C.F._4
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Controparte_1 C.F._5
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
ATTORE/I
pagina 1 di 8 contro
Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6 dicembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 13 Controparte_3
gennaio 1882 a Mesola (FE) da AN OV e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed Persona_1
emigrato in SI dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 13 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“I signori sono discendenti di , nato nella Comune di Mesola il 13/01/1982, Controparte_3
figlio di e (allegato 1). Controparte_4 Persona_2
In data 08 giugno 1907 il signor contraeva matrimonio con la signora Controparte_3 Per_3
, cittadina italiana (allegato 2). È deceduto il 12 aprile 1965 (allegato 3). Da tale matrimonio nasceva il 11
[...]
novembre 1922 un figlio, il signor (allegato 4). Pt_4
Sulla discendenza di . Pt_4
In data 21 luglio 1945 il signor contraeva matrimonio con la signora cittadina Pt_4 Persona_4
brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 5). È deceduto il 03 febbraio 1997 CP_3
(allegato 6). Da tale matrimonio nasceva il 15 marzo 1953 un figlio, il signor (allegato Parte_5
7).
Sulla discendenza di Parte_5
In data 18 dicembre 1976 il signor contraeva matrimonio con la signora Parte_5 [...]
, cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 8). Da tale Per_5 CP_3
matrimonio nasceva il 15 luglio 1982 un figlio, il signor (allegato 9). Ricorrente in Parte_1
questo giudizio.
Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. Parte_1 pagina 2 di 8 In data 21 giugno 2003 il signor contraeva matrimonio can la signora Parte_1 Persona_6
cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 10). Hanno
[...] CP_3
divorziato. Da tale matrimonio nascevano due figli, ovvero: (i) il 04 dicembre 2003 la signora CP_5
(allegato 11) ricorrente in questo giudizio;
(ii) il 10 luglio 2007 il signor
[...] Parte_3
allegato 12) minnorene rappresentata dai genitori, ricorrente in questo giudizio.
[...]
[…]
Risulta dalla documentazione in atti (Certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Ministero
della Giustizia Brasiliano, Segretaria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento di
Migrazione), tradotta ed apostillata, che , nato nella Comune di Mesola il Controparte_3
13/01/1982, figlio di e , non è stato mai naturalizzato cittadino Controparte_4 Persona_2
brasiliano (allegato 13) e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguini” al figlio , che l'aveva trasmesso a sua volta ai suoi discendenti”. Pt_4
Il non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del Controparte_2
ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e con ordinanza del 12/12/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato è nato il giorno 13 gennaio 1882 a Mesola, Controparte_3
in provincia di Ferrara, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato pagina 3 di 8 personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del del SI di San Paolo superano dieci anni ma Parte_6
ciò è stato documentalmente comprovato dai ricorrenti con la produzione del documento 15 da cui emerge chiaramente che nel 2023 erano ancora in corso di evasione le domande presentate tra il 2008
ed il 2010 onde per cui appare evidente che il procedimento amministrativo non potrebbe concludersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni se sono ancora pendenti le domande di quesgli anni.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi pagina 4 di 8 come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_6
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_6
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
SI alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, pagina 5 di 8 promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi provata la continuità generazionale a partire dall'avo
[...]
ed il diritto dei ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti CP_3
hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della
Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del
SI (doc. 13 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non ha mai rinunciato alla Controparte_3
cittadinanza italiana – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in SI, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza
(allegati 2, 4, 5 e da 7 a 12 del ricorso).
Infine, quanto ai minori e Parte_3 Controparte_1 Persona_7
si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli
[...]
minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, pagina 6 di 8 Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di
Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_2
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. , nato il [...] a Guarulhos in [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), nata il [...] a San Paolo in [...]; Controparte_5 C.F._2
- (C.F. ), nato il [...] a Vila Mariana in [...]; Parte_3 C.F._3
- (C.F. ), nato il [...] a Vila Mariana in [...]; Controparte_1 C.F._4
- (C.F. ), nato il [...] a Vila Mariana in [...]; Persona_7 C.F._5
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11615/2023 promossa da:
(C.F. col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Parte_1 C.F._1
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Parte_2 C.F._2
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Parte_3 C.F._3
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Controparte_1 C.F._4
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. LUIZ MARCOS Controparte_1 C.F._5
AR RE e dell'avv. DALL'AVV. MATTEO PAULLI presso il cui studio sito in VIALE
PIAVE 21, 20129 IL ha eletto domicilio
ATTORE/I
pagina 1 di 8 contro
Controparte_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6 dicembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 13 Controparte_3
gennaio 1882 a Mesola (FE) da AN OV e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed Persona_1
emigrato in SI dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 13 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“I signori sono discendenti di , nato nella Comune di Mesola il 13/01/1982, Controparte_3
figlio di e (allegato 1). Controparte_4 Persona_2
In data 08 giugno 1907 il signor contraeva matrimonio con la signora Controparte_3 Per_3
, cittadina italiana (allegato 2). È deceduto il 12 aprile 1965 (allegato 3). Da tale matrimonio nasceva il 11
[...]
novembre 1922 un figlio, il signor (allegato 4). Pt_4
Sulla discendenza di . Pt_4
In data 21 luglio 1945 il signor contraeva matrimonio con la signora cittadina Pt_4 Persona_4
brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 5). È deceduto il 03 febbraio 1997 CP_3
(allegato 6). Da tale matrimonio nasceva il 15 marzo 1953 un figlio, il signor (allegato Parte_5
7).
Sulla discendenza di Parte_5
In data 18 dicembre 1976 il signor contraeva matrimonio con la signora Parte_5 [...]
, cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 8). Da tale Per_5 CP_3
matrimonio nasceva il 15 luglio 1982 un figlio, il signor (allegato 9). Ricorrente in Parte_1
questo giudizio.
Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. Parte_1 pagina 2 di 8 In data 21 giugno 2003 il signor contraeva matrimonio can la signora Parte_1 Persona_6
cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 10). Hanno
[...] CP_3
divorziato. Da tale matrimonio nascevano due figli, ovvero: (i) il 04 dicembre 2003 la signora CP_5
(allegato 11) ricorrente in questo giudizio;
(ii) il 10 luglio 2007 il signor
[...] Parte_3
allegato 12) minnorene rappresentata dai genitori, ricorrente in questo giudizio.
[...]
[…]
Risulta dalla documentazione in atti (Certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Ministero
della Giustizia Brasiliano, Segretaria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento di
Migrazione), tradotta ed apostillata, che , nato nella Comune di Mesola il Controparte_3
13/01/1982, figlio di e , non è stato mai naturalizzato cittadino Controparte_4 Persona_2
brasiliano (allegato 13) e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguini” al figlio , che l'aveva trasmesso a sua volta ai suoi discendenti”. Pt_4
Il non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del Controparte_2
ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e con ordinanza del 12/12/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato è nato il giorno 13 gennaio 1882 a Mesola, Controparte_3
in provincia di Ferrara, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato pagina 3 di 8 personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del del SI di San Paolo superano dieci anni ma Parte_6
ciò è stato documentalmente comprovato dai ricorrenti con la produzione del documento 15 da cui emerge chiaramente che nel 2023 erano ancora in corso di evasione le domande presentate tra il 2008
ed il 2010 onde per cui appare evidente che il procedimento amministrativo non potrebbe concludersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni se sono ancora pendenti le domande di quesgli anni.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi pagina 4 di 8 come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_6
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_6
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
SI alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, pagina 5 di 8 promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi provata la continuità generazionale a partire dall'avo
[...]
ed il diritto dei ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti CP_3
hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della
Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del
SI (doc. 13 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non ha mai rinunciato alla Controparte_3
cittadinanza italiana – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in SI, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza
(allegati 2, 4, 5 e da 7 a 12 del ricorso).
Infine, quanto ai minori e Parte_3 Controparte_1 Persona_7
si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli
[...]
minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, pagina 6 di 8 Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di
Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_2
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. , nato il [...] a Guarulhos in [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), nata il [...] a San Paolo in [...]; Controparte_5 C.F._2
- (C.F. ), nato il [...] a Vila Mariana in [...]; Parte_3 C.F._3
- (C.F. ), nato il [...] a Vila Mariana in [...]; Controparte_1 C.F._4
- (C.F. ), nato il [...] a Vila Mariana in [...]; Persona_7 C.F._5
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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