Articolo 2 della Legge 4 ottobre 1966, n. 875
Articolo 1
Versione
15 novembre 1966
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note indicate nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.

Entrata in vigore il 15 novembre 1966