TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Falcone Parte_1
n. 182, presso lo studio dell'Avv. Marco Mari che la rappresenta e difende - ricorrente
E
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore - convenuti contumaci
[...]
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui
alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici in cui
ha svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in maniera
continuativa, servizio fino al 30.06 presso le scuole indicate sempre in narrativa e per
come documentato, pari ad € 500,00 per ogni singolo anno, e, di conseguenza, condannare
le parti resistenti a riconoscere il predetto bonus, con ogni conseguenziale provvedimento
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre rivalutazione ed interessi o il
1 riconoscimento del predetto bonus per gli anni scolastici che il Tribunale adito riterrà di
giustizia. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del sottoscritto
procuratore …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio come docente presso il convenuto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 CP_1
con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €.
500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 aveva previsto la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 282 D. Lgs.
297/1994 e 63 e 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, aveva affermato la spettanza del diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio sicché, con ordinanza del 13.7.2024, è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha dato dimostrazione dei periodi di lavoro a tempo determinato indicati in ricorso e di essere in servizio, in modo tale che deve trovare applicazione Cass.
Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama,
secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del CP_1
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma
36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Falcone Parte_1
n. 182, presso lo studio dell'Avv. Marco Mari che la rappresenta e difende - ricorrente
E
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore - convenuti contumaci
[...]
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui
alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici in cui
ha svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in maniera
continuativa, servizio fino al 30.06 presso le scuole indicate sempre in narrativa e per
come documentato, pari ad € 500,00 per ogni singolo anno, e, di conseguenza, condannare
le parti resistenti a riconoscere il predetto bonus, con ogni conseguenziale provvedimento
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre rivalutazione ed interessi o il
1 riconoscimento del predetto bonus per gli anni scolastici che il Tribunale adito riterrà di
giustizia. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del sottoscritto
procuratore …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio come docente presso il convenuto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 CP_1
con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €.
500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 aveva previsto la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 282 D. Lgs.
297/1994 e 63 e 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, aveva affermato la spettanza del diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio sicché, con ordinanza del 13.7.2024, è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha dato dimostrazione dei periodi di lavoro a tempo determinato indicati in ricorso e di essere in servizio, in modo tale che deve trovare applicazione Cass.
Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama,
secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del CP_1
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma
36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4