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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 980/2022 promossa da:
c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CARTENI GIUSEPPE (c.f. ) e dall'Avv. FUSCO ROSSELLA (c.f. C.F._1
), da ritenersi elettivamente domiciliata i relativi indirizzi p.e.c.: C.F._2
e ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_1 P.IVA_2 atti, dall'Avv. GUASCHINO ANDREA (c.f. ), da ritenersi elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c. ; Email_3
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Giusy Ciampa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2024; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza, la (d'ora innanzi, per brevità, “ ”) ha citato in giudizio la Parte_1 Pt_1 CP_1
(d'ora innanzi, per brevità, o anche solo ), chiedendo – sulla scorta
[...] CP_1 CP_1
delle risultanze della perizia svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
(r.g.n. 2036/2020 Tribunale di Cuneo), sia pure contestate nella parte relativa alla quantificazione dei costi e delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi – la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (in particolare, per non aver eseguito a regola d'arte l'appalto relativo all'impianto di sabbiatura e metallizzazione oggetto di contratto in data 25.6.2019 con la – dell'importo di Euro CP_1
Pagina 1 418.153,01 (di cui euro 319.354,01, a titolo di danno emergente ed euro 98.800,00 a titolo di lucro cessante), oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero, in subordine, “in ragione della quantificazione dei costi di ripristino, effettuata dal CTU in sede di ATP, condannare
[...] al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 122.200,00, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere la condanna alla corresponsione del pregiudizio subito da a Pt_1 titolo di lucro cessante”.
Con comparsa depositata in data 5.9.2022 si è costituita la evidenziando la non CP_1
condivisibilità delle risultanze della CTU disposta ante causam e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. (in considerazione delle seguenti circostanze: “a) l'importo dei costi per le riparazioni indicate dall'ing. nella relazione conclusiva del procedimento Per_1 avente RG 2036/2020 deve essere ridotto in considerazione dell'utilizzo fatto da degli Parte_1 impianti oggetto di causa per oltre 1742 ore. b) la non ha mai effettuato sull'impianto Parte_1 nessuna manutenzione, e neppure quelle programmate e previste dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. c) la ha utilizzato l'impianto in difformità al contratto di Parte_1
fornitura P 219 005 rev. 03 utilizzando un mix di abrasivo (graniglia metallica più corindone) invece che una singola tipologia”) e la compensazione di quanto dovuto con l'importo di euro
29.677,00 (portato dalle fatture n. 22 del 31.03.2020 di euro 26.000,00, n. 4 del 31.01.2020 di euro
3.600,00 e n. 13 del 29.02.2020 di euro 77,00, concernenti distinti rapporti), somma quest'ultima in relazione alla quale la convenuta ha formulato altresì domanda riconvenzionale volta alla condanna della al relativo pagamento. Pt_1
Nel corso del giudizio è stato disposto, in accoglimento delle istanze di parte convenuta, ordine ex art. 213 c.p.c. nei confronti di ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo in merito agli esiti delle due analisi eseguite per l'“autorizzazione emissioni in atmosfera” in relazione all'impianto di sabbiatura e metallizzazione per cui è causa e, all'esito, è stato richiesto un supplemento di CTU volto a chiarire l'eventuale incidenza causale della condotta della ricorrente nella causazione dei difetti accertati in sede di a.t.p. nonché la riduzione “opportuna” dei costi di ripristino per l'utilizzo degli impianti.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno svolto le rispettive deduzioni in merito alle conclusioni del CTU ed il giudice si è riservato.
Diritto
1. Le domande di parte ricorrente sono risultate, all'esito del presente giudizio, parzialmente
Pagina 2 fondate e vanno accolte nei limiti di cui infra.
Com'è noto, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115
c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n.
13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale è incontroversa tra le parti e risulta per tabulas dalla documentazione prodotta.
Considerata l'assenza di contestazioni della sul punto, deve altresì ritenersi che la Pt_1
domanda formulata da parte ricorrente verta unicamente sul rapporto contrattuale afferente alla
“fornitura, montaggio e messa in funzione di una cabina di sabbiatura e di una metallizzazione, con relativi elementi, come da offerta P 219 005 rev. 03 del 18.06.2019 di euro 220,000” (doc. 1 produzione e non già la diversa commessa n. P 219 048 (su cui è parzialmente fondata la CP_1
domanda riconvenzionale della convenuta).
Tenuto conto della contestazione genericamente svolta sul punto dalla convenuta (v. pag. 9 comparsa) è opportuno precisare che si tratta di rapporto giuridicamente inquadrabile nell'“appalto” anziché nella “vendita”: ciò in ragione non solo del nomen stesso con le quali le parti hanno qualificato il contratto (cfr. doc. 4 parte ricorrente) ma soprattutto del fatto che, come risulta dalle complessive pattuizioni contrattuali, l'obbligazione assunta da non si limitava ad una CP_1
“mera fornitura e posa di una cabina di sabbiatura ed una di metallizzazione” ma ad un complesso di operazioni, dalla progettazione fino all'installazione di detti macchinari, volta alla ristrutturazione di una intera linea di verniciatura della , con prevalenza del facere sul dare. Pt_1
Ne discende l'applicazione nel caso che ci occupa della disciplina prevista dagli artt. 1667-1668 c.c. che, com' è noto, integrano, in materia di appalto, i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità.
In particolare, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore “è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”, il che significa che, ogniqualvolta le opere realizzate non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto ovvero state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica, “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” nonché, nel caso in cui “le difformità o i vizi dell'opera solo tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione” la risoluzione del contratto (art. 1668
c.c.).
Pagina 3 Nella specie, tenuto conto del tenore complessivo delle allegazioni svolte e delle domande specificamente formulate in sede di ricorso, l'azione esperita risulta qualificabile sub specie di domanda risarcitoria per vizi e difformità dell'opera realizzata ex art. 1668 co. 1 c.c.
Com'è noto, in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. civ., Sez. II, n.
19146/2013).
2. Ebbene, nella specie, la conferma della fondatezza delle doglianze di parte ricorrente in ordine ai difetti lamentati ed alla mancanza di qualità essenziali si rinviene nelle puntuali risultanze della CTU disposta ante causam.
Il CTU ing. – con argomentazione chiara, logica ed esaustiva e tenendo in debita Per_1
considerazione le osservazioni svolte dal c.t.p. della odierna convenuta – dopo aver compiutamente descritto le caratteristiche previste per le cabine di sabbiatura e metallizzazione sono elencate nel documento “Offer P 219 0005 REV. 03” (doc. 1 di parte convenuta), rispettivamente sotto “POS. A” per la cabina di sabbiatura e sotto “POS. B” per la cabina di metallizzazione (in particolare, per la cabina di sabbiatura, viene evidenziata un'aspettativa di vita dei filtri dei collettori per il filtraggio delle polveri di 1500 ore in caso di utilizzo di graniglia, cd. steel grit e di 500 ore in caso di utilizzo di corindone ed un'aspettativa di vita dei filtri per la filtrazione dell'aria in cabina di 2600 ore in caso di utilizzo di graniglia cd. steel grit e di 1000 ore in caso di utilizzo di corindone) nonché lo stato degli impianti alla data del sopralluogo del 17.10.2020 (quando le ore di funzionamento ammontavano a 1251 per la cabina di sabbiatura e 715 per quella di metallizzazione), anche mediante supporto fotografico (pagg. 1-28), ha confermato la sussistenza di numerose problematiche, la cui analisi “porta a ritenere che per l'intervento non sia stata fatta una progettazione sufficientemente accurata” (v. pag. 31).
2.1. In primo luogo, è stato riscontrato – con riferimento al denunciato malfunzionamento del sistema di aspirazione per la pulizia dell'aria interna della cabina – non solo che i filtri polveri erano completamente otturati “al punto da ridurre considerevolmente la portata di aria” ma anche che
Pagina 4 “alcuni tubi di mandata dell'aria compressa necessaria alla pulizia dei filtri erano rotti” (dal che discende la scarsa durata delle cartucce filtro rispetto alle ore preventivate nella conferma d'ordine) oltre ad un difetto nel funzionamento della sequenza di apertura delle elettrovalvole.
Sotto tale profilo il CTU ha precisato – a fronte delle contestazioni della circa l'imputabilità CP_1
della scarsa aspirazione alla mancata sostituzione dei filtri da parte della e all'utilizzo di Pt_1 cornidone – che “in mancanza di un sistema di pulizia delle cartucce correttamente funzionante” anche utilizzando cartucce nuove, le stesse si sarebbero ostruite in breve tempo e che l'utilizzo del corindone non è causa dell'intasamento dei filtri, come dimostra il fatto che il medesimo problema di intasamento si sia riscontrato anche nel filtro della cabina di metallizzazione (ove non viene utilizzato il corindone).
Al fine di ulteriormente comprovare i propri assunti, il CTU ha chiesto di sostituire le cartucce “in modo da fare prove di portata con filtro in condizioni analoghe a quelle originali di fornitura” e, all'esito dell'esperimento, ha appurato che – pur potendosi ritenere adeguata la portata di aria all'interno delle cabine (seppure inferiore a quella contrattualmente prevista) – permanevano i problemi di trascinamento delle polveri pesanti dalle bocchette di aspirazione, nonché di fuoriuscita della graniglia per sabbiatura dalle bocchette di ingresso aria sul soffitto della cabina mentre riguardo ai filtri si è confermata la sussistenza di importanti problemi al sistema di pulizia delle cartucce, fra l'altro alloggiate in una camera di contenimento di dimensioni troppo piccole per permettere una corretta pulizia da parte del sistema ad aria compressa.
Sulla scorta dei dati acquisiti, quindi, la causa della scarsa durata dei filtri rispetto a quella promessa in contratto e dei problemi di scarsa aspirazione è stata ricondotta al fatto che “i tubi per la pulizia dei filtri non sono installati correttamente e si sono rotti” (cfr. pag. 34).
2.2. Inoltre, è emersa un'imprecisa progettazione del sistema di aspirazione e separazione delle polveri all'interno della cabina di sabbiatura, sia in relazione al diametro delle tubazioni di aspirazione installate (che, tenuto conto della portata del venitilatore di aspirazione, implica una velocità del flusso d'aria tale da causare “abrasione in breve tempo a prescindere che vi siano tracce di corindone o meno nella polvere”) sia in relazione all'installazione delle curve (effettuata ad angolo retto, 90° “mentre curve con raggio maggiore o curve a 45° ridurrebbero il problema di abrasione delle tubazioni”).
Anche sotto tale profilo il CTU ha avuto cura di evidenziare che la causa del malfunzionamento del sistema di separazione delle polveri è riconducible non già all'utilizzo del corindone (che “può aver peggiorato la situazione ma non è sicuramente la causa dei malfunzionamenti”) ma ad un'imprecisa progettazione (cfr. pagg. 33-34)..
2.3. Sono, altresì, stati rilevati difetti nella fornitura di luci all'interno di entrambe le cabine, sia
Pagina 5 per quanto riguardo il numero di lampade (effettivamente montate in numero inferiore a quello indicato in contratto) sia per la non conformità alle caratteristiche Atex, essendo stato riscontrato un valore di illuminamento inferiore a quello richiesto in contratto, pari a 600 lux per la cabina di sabbiatura ed a 1000 lux per la cabina di metallizzazione (v. pagg. 35-36).
2.4. Anche il sistema di regolazione dell'altezza dei raschiatori non è apparso adeguato alle norme di buona tecnica emergendo, quindi, anche sotto tale aspetto la “scarsa cura con cui è stato progettato e costruito l'impianto” (cfr. pag. 37).
2.5. Ancora il CTU ha riscontrato la fuoriuscita di graniglia dal tetto cabina, riconducendone la causa all'assenza di un adeguato sistema di “labirinto” combinata alla scarsa portata di aspirazione cagionata dall'intasamento dei filtri (“che non garantisce una sufficiente depressione della cabina rispetto all'esterno”) nonché la fuorisciuta di polveri e graniglia dalle porte e sotto i pannelli della cabina, richiedente interventi di sigillatura (pag. 38).
2.6. Alla luce di tali specifici e motivati riscontri e delle puntuali repliche alle osservazioni del c.t.p. di non appare condivisibile la critica mossa dalla convenuta alle risultanze della CTU, CP_1
laddove si afferma che il consulente non avrebbe tenuto conto della (carenza di) manutenzione eseguita da parte della società ricorrente, delle ore di effettivo utilizzo dell'impianto dalla messa in funzione e del non corretto utilizzo dello stesso da parte della . Pt_1
Come ben argomentato dall'ing. infatti, le molteplici difformità tra gli impianti oggetto di Per_1
contratto e quelli effettivamente in funzione presso la ed i vizi di funzionamento Pt_1
riscontrati, appaiono imputabili ad una progettazione, a monte, non adeguata alle regole dell'arte nonché all'installazione di componenti con caratteristiche diverse da quelle concordate, senza che quindi possa assuemere rilievo l'eventuale (successivo) difetto di manutenzione e/o non corretto utilizzo dell'impianto da parte della ricorrente.
D'altronde, la maggior parte dei difetti riscontrati si sono resi evidenti in epoca di poco successiva alla fornitura. Sotto tale profilo vale la pena di evidenziare che le due cabine, di sabbiatura e di metallizzazione, vennero pacificamente messe in funzione a dicembre 2019 ed è stata depositata in atti copia di puntuale e dettagliata denuncia di vizi e difformità, corredata da documentazione fotografica, già in data 17.12.2019 (doc. 6 di parte ricorrente): la natura dei difetti lamentati ed il brevissimo tempo intercorso dall'installazione rendono evidente trattarsi di problemi originari e di progettazione non riconducibili in alcun modo ad una carente manutenzione.
Inoltre, come meglio puntualizzato dal CTU in sede di supplemento peritale (v. perizia depositata il
8.11.2024), le varie comunicazioni intercorse tra le parti già a partire dai primi mesi di uso del macchinario dimostrano che “ ha eseguito correttamente i suoi compiti di utente compresa Pt_1 la manutenzione ordinaria”, avendo anche “richiesto al costruttore di risovlere i problemi che non
Pagina 6 erano di sua competenza”. Ed infatti, risulta che, anche dopo l'intervento di manutenzione eseguito da nel maggio 2020, parte ricorrente, nel luglio 2020, ha formulato ulteriore contestazione in CP_1
ordine alla mancanza di qualità essenziali della fornitura (doc. 7 parte ricorrente) nonché segnalazione di malfunzionamento (doc. 8 parte ricorrente) della elettrovalvola dell'impianto di sabbiatura tale da impedire la corretta pulizia dei filtri.
Per quanto concerne la valenza probatoria dei controlli ARPA, finalizzati alla verifica delle emissioni in atmosfera e non ad altri aspetti, il CTU, in sede di supplemento peritale ha evidenziato, da un lato, come la circostanza che il filtro permettesse di limitare le emissioni al di sotto dei limiti di legge, non consente di affermare con certezza che alla data del controllo il sistema di pulizia automatico funzionasse correttamente o meno (v. pag. 3) e, dall'altro, che ARPA, intervenuta solamente in data 25.5.2020 (acquisendo nella sua relazione i dati forniti dal laboratorio della a fronte di interventi di autocontrollo eseguiti il 12.3.2020 ed il 25.5.2020), ha trovato un Pt_1
impianto correttamente funzionante in quanto i filtri erano stati puliti manualmente da CP_1
solamente due giorni prima (a fronte di ore di lavoro riferite pari a 411 per la cabina di sabbiatura e
231 per la cabina di metallizzazione: v. pag. 4 comparsa costitutiva).
Tali elementi risultano, in ogni caso, definitivamente superati dalla verifica direttamente svolta in loco dal CTU in sede di primo soprallugo, alloquando – a fronte di funzioamento di sole 1251 ore per la sabbiatura e 715 ore per la metallizzazione – si è riscontrato l'intasamento dei filtri e la non piena funzionalità del sistema di pulizia automatico.
In definitiva, per tutti i motivi esposti deve ritenersi fondata nell'an la pretesa risarcitoria della
, dovendosi ritenere che i malfunzionamenti degli impianti riscontrati siano riconducibili Pt_1
principalmente a difetti costruttivi e di progettazione e, dunque, in via esclusiva all'inadempimento contrattuale della la quale, nell'espletamento dell'incarico era certamente tenuta alla CP_1
diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.
2.7. Da ultimo, va segnalato che la conformità del macchinario ai requisiti “industria 4.0”
(concetto con il quale ci si riferisce generalmente un avanzato modello di produzione e gestione aziendale, caratterizzato da innovazione digitale nei processi industriali che implica l'utilizzo di macchinari connessi a Internet, raccolta e analisi delle informazioni per attivare processi di
“Learning machine” e la possibilità di una gestione più flessibile del ciclo produttivo e di un miglioramento dell'interazione tra uomo e macchina), implica per la sua effettiva realizzazione una stretta interazione fra Committente e Fornitore, al fine di adeguare il macchinario alle specifiche caratteristiche della rete informatica dello stabilimento ove deve operare, andandosi ad integrare nel complesso degli altri macchinari del ciclo produttivo.
Inoltre, nella specie, la previsione contrattuale contenuta a pag. 29 del documento “OFFER P 219
Pagina 7 005 REV. 03” (doc. 1 di parte convenuta), in inglese è traducibile come segue: “...sulla scheda madre, verrà installato il PLC con pannello interfaccia operatore per la manovra di arresto di guida in modalità manuale ed automatica di ciascun utente, sullo stesso pannello verranno visualizzate le temperature istantanee e programmate con lo stato di funzionamento dell'attuatore e gli allarmi. Il quadro elettrico principale è collegato alla rete Profibus con segnali elettrici e quadri di controllo per le operazioni di negoziazione dei derivati. Il PLC è idoneo rispettare la legge
ITALIANA 4.0” (grassetto aggiunto).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, tale sommaria dicitura, considerato anche quanto chiarito dal CTU in ordine alle complesse operazioni da eseguire, in sinergia fra committente e fornitore, onde integrare il sistema all'interno di una complessa rete aziendale interconnessa, non consente di desumere l'assunzione di specifica obbligazione da parte di circa la piena immediata CP_1 funzionalità di quanto installato in conformità alla normativa “Industria 4.0”, essendo piuttoso espressiva dell'impegno a garantire l'astratta qualità/idoneità del sistema ad essere integrato all'interno del complesso aziendale.
Talché, considerato che, come appurato dal CTU, il PLC (Programmable Logic Cotroller) è presente (anche se “ deve fornire tutte le password di accesso e i listati di programmazione”: v. CP_1
pag. 40) e che ha omesso di fornire ulteriori allegazioni sul punto, non si reputa che Pt_1
l'eventuale non conformità all'industria 4.0 (come genericamente prospettata in sede di ricorso per a.t.p.) possa in specie ritenersi “difetto/vizio” dell'opera, tale da giustificare un ristoro per equivalente monetario.
3. Tanto premesso in odine al perimetro di fondatezza della pretesa risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, è necessario delimitare il quantum debeatur.
3.1. Ebbene, il CTU ha stimato i costi per il ripristino e per le necessarie sostituzioni (esclusi i lavori per l'adeguamento dell'impianto ad “Industria 4.0” che non si ritengono riconoscibili per il motivo sopra espresso) in Euro 109.200,00 (importo emerso in sede di conclusioni definitive del
CTU all'esito delle risposte alle osservazioni dei CTP, in particolare circa le osservazioni 2.3 CTP
Ricorrente).
Tali costi di ripristino, atteso che l'impianto in questione è stato comunque utilizzato per oltre un anno, dovranno subire una congrua riduzione, rapportata alla percentuale di deprezzamento che tutti i macchinari subiscono in ragione del periodo d'uso e che è normalmente maggiore nei primi anni di vita per poi decrescere con il trascorrere del tempo. Con razionale motivazione che si ritiene di condividere (v. pag. 5 e 6, che si intendono espressamente riportate), il CTU in sede di supplemento ha confermato l'applicazione della riduzione sui costi di ripristino nella misura del 20% già ipotizzata in sede di ATP.
Pagina 8 I costi per euro 109.200,00 dovranno, pertanto, essere abbattuti nella misura del 20%, pervenendo così all'importo di euro 87.360,00.
3.2. Non si reputa potersi riconoscere il diritto di al risarcimento di ulteriori somme, di Pt_1 cui non è dimostrato l'effettivo esborso (il documento n. 11 inerisce a mere fatture) e che condurrebbe a duplicazioni risarcitorie, tenuto conto peraltro della antieconomicità della scelta (che, peraltro, sarebbe stata assunta prima ancora del deposito della bozza di perizia) di sostituire l'intero impianto (prezzo da preventivo di Euro 265.000,00) a fronte dei costi stimati dal CTU per il ripristino della piena funzionalità di quello esistente, in ogni caso utilizzato per oltre un anno dalla messa in funzione.
Né si ritiene di poter riconoscere un danno da lucro cessante, non essendo stato provato un fermo di produzione né l'eventuale incidenza patrimoniale dei difetti riscontrati sulla capacità di produzione di utili della , circostanze contestate dalla Pt_1 CP_1
3.3. In definitiva, l'importo dovuto in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta complessivamente pari al costo di ripristino, stimato dal CTU in sede di a.t.p. (perizia del
4.5.2021) in Euro 87.360,00, importo che, rivalutato all'attualità, risulta pari ad Euro 102.123,84.
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di valore”, deve tenersi conto del nocumento finanziario subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione deve ritenersi già effettuata all'attualità, andranno ulteriormente corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento dell'evento dannoso (nella specie, in assenza di ulteriori elementi, individuabile nel 17.12.2019, data di installazione e messa in funzione degli impianti per cui è causa) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata anno per anno e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ.
Sez. Un. sent. n. 1712 del 17.2.1995), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81).
Detti interessi, alla luce del suddetto calcolo, risultano in specie ammontare ad Euro 9.216,50, talché il totale oggi liquidato a titolo di risarcimento per equivalente (comprensivo del c.d. danno da ritardo), risulta pari ad Euro 111.340,34 (comprensivo di rivalutazione ed interessi).
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla
Pagina 9 somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Domanda Riconvenzionale
4. La domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta è fondata e va accolta, limitatamente all'importo di Euro 26.000,00 di cui alla fattura n. 22 del 2020.
4.1. Si tratta, infatti, della sommatoria di quanto ancora dovuto dalla a saldo residuo del Pt_1
prezzo per gli impianti di sabbiatura e metallizzazione per cui è causa (22.000,00) – che, nonostante i vizi e difetti lamentati in questa sede, si reputa dovuta, considerato che non è stata formulata alcuna domanda di riduzione di prezzo/risoluzione contrattuale – con il saldo residuo del prezzo ancora dovuto in relazione alla (diversa ma contestuale) commessa relativa ai due generatori di acqua calda (4.000,00), provata per tabulas e non oggetto di alcuna contestazione da parte della
. Pt_1
I predetti importi, infatti, sono chiaramente riconducibili ai rapporti dedotti in causa e, per stessa ammissione della in sede di ricorso introduttivo, non sono stati corrisposti in ragione dei Pt_1
riscontrati vizi e difetti agli impianti di sabbiatura e metallizzazione.
D'altronde, la stessa ricorrente ha omesso di prendere posizione sul punto limitandosi, nelle note di trattazione scritta del 3.11.2022 in sostituzione della prima udienza di comparizione, a mere contestazioni di stile (“In ossequio al termine concesso dall'intestato Tribunale con il provvedimento del 6 ottobre 2022, con cui veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti dell' 8 novembre 2022, la scrivente parte ricorrente deposita le presenti note scritte con cui contesta tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e richiesto da parte resistente, comprese le istanze istruttorie e la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, e insiste per
l'integrale accoglimento del ricorso presentato”).
Detti importi – su cui alcun interesse va riconosciuto, in assenza di apposita domanda – dovranno, pertanto, essere portati in parziale compensazione sulle maggiori somme dovute da a CP_1 Pt_1
(v. meglio infra, par. 5).
4.2. Quanto alla pretesa fondata sulle ulteriori fatture nn. 4 e 13, – pacificamente afferenti a rapporti diversi da quelli per cui è causa e già indicati in sede di a.t.p. e complessivamente pari Euro
3.677,00 – la stessa non si reputa accoglibile, non essendo stata integrata sufficiente prova dell'esistenza del credito.
Ed infatti, in primo luogo, a fronte delle scarne allegazioni svolte dalla convenuta sul punto
(“...sono incomprensibilmente andate insolute da parte della altresì le fatture n. 4 del Parte_1
31.01.2020 di euro 3.600,00 e n. 13 del 29.02.2020 di euro 77,00, relative a rapporti contrattuali diversi da quelli oggetto di causa e non oggetto di alcuna contestazione da parte della Parte_1
Pagina 10 (doc. 04)./Si tratta di circostanze già dedotte in sede di accertamento tecnico preventivo e non contestate da controparte: pertanto le somme portate dalle precitate fatture dovranno essere corrisposte dalla alla : v. pag. 3 comparsa) non è utilmente Parte_1 Controparte_1
invocabile il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto, per pacifica giurisprudenza, “intanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione quale indice, in positivo e di per sè di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art
167 cod proc civ e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall'art 2697 cod. civ.”(cfr Cass. civ. n. 6936/2004).
Inoltre, sul piano probatorio è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché – di per sé sola – non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. civ. n. 20690/2016;
Cass. civ. n. 299/2016; Cass. civ. n. 15383/2010; Cass. civ. n. 9593/2004).
5. Tenuto conto della parziale fondatezza delle rispettive domande di condanna al pagamento e conformemente richiesta espressamente formulata da parte convenuta, è necessario procedere alla compensazione delle poste creditorie, che del resto si configura come mera conseguenza della pronuncia sulla riconvenzionale stessa (Cass. civ. n. 8692/1998; Cass. civ. n. 11850/1993).
Sotto tale profilo è opportuno evidenziare che laddove, come in specie, si tratti di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, l'estinzione parziale per compensazione può operare esclusivamente dalla data della presente decisione e con riferimento alla somma da essa risultante (Cass. civ. n. 1114/1995, Cass. civ. n 22035/2004); inoltre, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto - dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione (Cass. civ. n. 21802/2006; Cass. civ. n.37103/2022).
Pagina 11 Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche alla spetta, all'attualità, a titolo Pt_1
risarcitorio, l'importo (comprensivo di rivalutazione ed interessi) di euro 111.340,34(v. par. 3).
Ne consegue, quindi, che, all'esito della compensazione con il credito di valuta riconosciuto alla
(Euro 26.000,00), quest'ultima dev'essere condannata al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 85.340,34, sui cui andranno ulteriorimente corrisposti gli interessi al Pt_1 tasso legale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
Spese
6. Le spese di lite – incluse quelle relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c.
R.G. n. 2026/2020 (acquisito agli atti del presente procedimento) – seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scalgione di riferimento (determinato in base al decisum, tenuto conto della compensazione operata), ad eccezione che per la fase istruttoria e decisionale del presente giudizio rispetto alle quali (in considerazione dell'attività svolta e del rito prescelto) si reputa congrua la liquidazione dei valori minimi.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese della CTU svolta in sede di ATP e le spese per il supplemento di CTU svolto nell'ambito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Giusy Ciampa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo, accerta il diritto della ad ottenre il pagamento, da parte della della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 102.123,84 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma alla data del 17.12.2019 e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (e così per Euro 111.340,34); ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data di pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettiva corresponsione;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 accerta il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento, da parte della della Parte_1
somma di Euro 26.000,00 a titolo di residuo prezzo dovuto;
3. ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione tra le suddete poste creditorie, condanna a pagare in favore di l'importo di Euro 85.340,34, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale dalla data odierna fino all'effettiva corresponsione;
Pagina 12 4. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta in sede di ATP Controparte_1
(r.g.n.r. 2036/2020) nonché le spese per il supplemento di CTU di cui al presente giudizio, come già liquidate, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà;
5. condanna al pagamento in favore di parte delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in Euro 4.113,00 (di cui Euro 286,00 per esborsi ed Euro 3.827,00 per onorari) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (2036/2020 RG) nonché in Euro 9.776,00 ( di cui Euro
634,00 per esborsi ed Euro 9.142,00 per compensi professionali) per il presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Cuneo, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giusy Ciampa
Pagina 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 980/2022 promossa da:
c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CARTENI GIUSEPPE (c.f. ) e dall'Avv. FUSCO ROSSELLA (c.f. C.F._1
), da ritenersi elettivamente domiciliata i relativi indirizzi p.e.c.: C.F._2
e ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_1 P.IVA_2 atti, dall'Avv. GUASCHINO ANDREA (c.f. ), da ritenersi elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c. ; Email_3
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Giusy Ciampa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2024; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza, la (d'ora innanzi, per brevità, “ ”) ha citato in giudizio la Parte_1 Pt_1 CP_1
(d'ora innanzi, per brevità, o anche solo ), chiedendo – sulla scorta
[...] CP_1 CP_1
delle risultanze della perizia svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
(r.g.n. 2036/2020 Tribunale di Cuneo), sia pure contestate nella parte relativa alla quantificazione dei costi e delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi – la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (in particolare, per non aver eseguito a regola d'arte l'appalto relativo all'impianto di sabbiatura e metallizzazione oggetto di contratto in data 25.6.2019 con la – dell'importo di Euro CP_1
Pagina 1 418.153,01 (di cui euro 319.354,01, a titolo di danno emergente ed euro 98.800,00 a titolo di lucro cessante), oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero, in subordine, “in ragione della quantificazione dei costi di ripristino, effettuata dal CTU in sede di ATP, condannare
[...] al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 122.200,00, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere la condanna alla corresponsione del pregiudizio subito da a Pt_1 titolo di lucro cessante”.
Con comparsa depositata in data 5.9.2022 si è costituita la evidenziando la non CP_1
condivisibilità delle risultanze della CTU disposta ante causam e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c. (in considerazione delle seguenti circostanze: “a) l'importo dei costi per le riparazioni indicate dall'ing. nella relazione conclusiva del procedimento Per_1 avente RG 2036/2020 deve essere ridotto in considerazione dell'utilizzo fatto da degli Parte_1 impianti oggetto di causa per oltre 1742 ore. b) la non ha mai effettuato sull'impianto Parte_1 nessuna manutenzione, e neppure quelle programmate e previste dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. c) la ha utilizzato l'impianto in difformità al contratto di Parte_1
fornitura P 219 005 rev. 03 utilizzando un mix di abrasivo (graniglia metallica più corindone) invece che una singola tipologia”) e la compensazione di quanto dovuto con l'importo di euro
29.677,00 (portato dalle fatture n. 22 del 31.03.2020 di euro 26.000,00, n. 4 del 31.01.2020 di euro
3.600,00 e n. 13 del 29.02.2020 di euro 77,00, concernenti distinti rapporti), somma quest'ultima in relazione alla quale la convenuta ha formulato altresì domanda riconvenzionale volta alla condanna della al relativo pagamento. Pt_1
Nel corso del giudizio è stato disposto, in accoglimento delle istanze di parte convenuta, ordine ex art. 213 c.p.c. nei confronti di ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo in merito agli esiti delle due analisi eseguite per l'“autorizzazione emissioni in atmosfera” in relazione all'impianto di sabbiatura e metallizzazione per cui è causa e, all'esito, è stato richiesto un supplemento di CTU volto a chiarire l'eventuale incidenza causale della condotta della ricorrente nella causazione dei difetti accertati in sede di a.t.p. nonché la riduzione “opportuna” dei costi di ripristino per l'utilizzo degli impianti.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno svolto le rispettive deduzioni in merito alle conclusioni del CTU ed il giudice si è riservato.
Diritto
1. Le domande di parte ricorrente sono risultate, all'esito del presente giudizio, parzialmente
Pagina 2 fondate e vanno accolte nei limiti di cui infra.
Com'è noto, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115
c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n.
13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale è incontroversa tra le parti e risulta per tabulas dalla documentazione prodotta.
Considerata l'assenza di contestazioni della sul punto, deve altresì ritenersi che la Pt_1
domanda formulata da parte ricorrente verta unicamente sul rapporto contrattuale afferente alla
“fornitura, montaggio e messa in funzione di una cabina di sabbiatura e di una metallizzazione, con relativi elementi, come da offerta P 219 005 rev. 03 del 18.06.2019 di euro 220,000” (doc. 1 produzione e non già la diversa commessa n. P 219 048 (su cui è parzialmente fondata la CP_1
domanda riconvenzionale della convenuta).
Tenuto conto della contestazione genericamente svolta sul punto dalla convenuta (v. pag. 9 comparsa) è opportuno precisare che si tratta di rapporto giuridicamente inquadrabile nell'“appalto” anziché nella “vendita”: ciò in ragione non solo del nomen stesso con le quali le parti hanno qualificato il contratto (cfr. doc. 4 parte ricorrente) ma soprattutto del fatto che, come risulta dalle complessive pattuizioni contrattuali, l'obbligazione assunta da non si limitava ad una CP_1
“mera fornitura e posa di una cabina di sabbiatura ed una di metallizzazione” ma ad un complesso di operazioni, dalla progettazione fino all'installazione di detti macchinari, volta alla ristrutturazione di una intera linea di verniciatura della , con prevalenza del facere sul dare. Pt_1
Ne discende l'applicazione nel caso che ci occupa della disciplina prevista dagli artt. 1667-1668 c.c. che, com' è noto, integrano, in materia di appalto, i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità.
In particolare, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore “è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”, il che significa che, ogniqualvolta le opere realizzate non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto ovvero state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica, “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” nonché, nel caso in cui “le difformità o i vizi dell'opera solo tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione” la risoluzione del contratto (art. 1668
c.c.).
Pagina 3 Nella specie, tenuto conto del tenore complessivo delle allegazioni svolte e delle domande specificamente formulate in sede di ricorso, l'azione esperita risulta qualificabile sub specie di domanda risarcitoria per vizi e difformità dell'opera realizzata ex art. 1668 co. 1 c.c.
Com'è noto, in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. civ., Sez. II, n.
19146/2013).
2. Ebbene, nella specie, la conferma della fondatezza delle doglianze di parte ricorrente in ordine ai difetti lamentati ed alla mancanza di qualità essenziali si rinviene nelle puntuali risultanze della CTU disposta ante causam.
Il CTU ing. – con argomentazione chiara, logica ed esaustiva e tenendo in debita Per_1
considerazione le osservazioni svolte dal c.t.p. della odierna convenuta – dopo aver compiutamente descritto le caratteristiche previste per le cabine di sabbiatura e metallizzazione sono elencate nel documento “Offer P 219 0005 REV. 03” (doc. 1 di parte convenuta), rispettivamente sotto “POS. A” per la cabina di sabbiatura e sotto “POS. B” per la cabina di metallizzazione (in particolare, per la cabina di sabbiatura, viene evidenziata un'aspettativa di vita dei filtri dei collettori per il filtraggio delle polveri di 1500 ore in caso di utilizzo di graniglia, cd. steel grit e di 500 ore in caso di utilizzo di corindone ed un'aspettativa di vita dei filtri per la filtrazione dell'aria in cabina di 2600 ore in caso di utilizzo di graniglia cd. steel grit e di 1000 ore in caso di utilizzo di corindone) nonché lo stato degli impianti alla data del sopralluogo del 17.10.2020 (quando le ore di funzionamento ammontavano a 1251 per la cabina di sabbiatura e 715 per quella di metallizzazione), anche mediante supporto fotografico (pagg. 1-28), ha confermato la sussistenza di numerose problematiche, la cui analisi “porta a ritenere che per l'intervento non sia stata fatta una progettazione sufficientemente accurata” (v. pag. 31).
2.1. In primo luogo, è stato riscontrato – con riferimento al denunciato malfunzionamento del sistema di aspirazione per la pulizia dell'aria interna della cabina – non solo che i filtri polveri erano completamente otturati “al punto da ridurre considerevolmente la portata di aria” ma anche che
Pagina 4 “alcuni tubi di mandata dell'aria compressa necessaria alla pulizia dei filtri erano rotti” (dal che discende la scarsa durata delle cartucce filtro rispetto alle ore preventivate nella conferma d'ordine) oltre ad un difetto nel funzionamento della sequenza di apertura delle elettrovalvole.
Sotto tale profilo il CTU ha precisato – a fronte delle contestazioni della circa l'imputabilità CP_1
della scarsa aspirazione alla mancata sostituzione dei filtri da parte della e all'utilizzo di Pt_1 cornidone – che “in mancanza di un sistema di pulizia delle cartucce correttamente funzionante” anche utilizzando cartucce nuove, le stesse si sarebbero ostruite in breve tempo e che l'utilizzo del corindone non è causa dell'intasamento dei filtri, come dimostra il fatto che il medesimo problema di intasamento si sia riscontrato anche nel filtro della cabina di metallizzazione (ove non viene utilizzato il corindone).
Al fine di ulteriormente comprovare i propri assunti, il CTU ha chiesto di sostituire le cartucce “in modo da fare prove di portata con filtro in condizioni analoghe a quelle originali di fornitura” e, all'esito dell'esperimento, ha appurato che – pur potendosi ritenere adeguata la portata di aria all'interno delle cabine (seppure inferiore a quella contrattualmente prevista) – permanevano i problemi di trascinamento delle polveri pesanti dalle bocchette di aspirazione, nonché di fuoriuscita della graniglia per sabbiatura dalle bocchette di ingresso aria sul soffitto della cabina mentre riguardo ai filtri si è confermata la sussistenza di importanti problemi al sistema di pulizia delle cartucce, fra l'altro alloggiate in una camera di contenimento di dimensioni troppo piccole per permettere una corretta pulizia da parte del sistema ad aria compressa.
Sulla scorta dei dati acquisiti, quindi, la causa della scarsa durata dei filtri rispetto a quella promessa in contratto e dei problemi di scarsa aspirazione è stata ricondotta al fatto che “i tubi per la pulizia dei filtri non sono installati correttamente e si sono rotti” (cfr. pag. 34).
2.2. Inoltre, è emersa un'imprecisa progettazione del sistema di aspirazione e separazione delle polveri all'interno della cabina di sabbiatura, sia in relazione al diametro delle tubazioni di aspirazione installate (che, tenuto conto della portata del venitilatore di aspirazione, implica una velocità del flusso d'aria tale da causare “abrasione in breve tempo a prescindere che vi siano tracce di corindone o meno nella polvere”) sia in relazione all'installazione delle curve (effettuata ad angolo retto, 90° “mentre curve con raggio maggiore o curve a 45° ridurrebbero il problema di abrasione delle tubazioni”).
Anche sotto tale profilo il CTU ha avuto cura di evidenziare che la causa del malfunzionamento del sistema di separazione delle polveri è riconducible non già all'utilizzo del corindone (che “può aver peggiorato la situazione ma non è sicuramente la causa dei malfunzionamenti”) ma ad un'imprecisa progettazione (cfr. pagg. 33-34)..
2.3. Sono, altresì, stati rilevati difetti nella fornitura di luci all'interno di entrambe le cabine, sia
Pagina 5 per quanto riguardo il numero di lampade (effettivamente montate in numero inferiore a quello indicato in contratto) sia per la non conformità alle caratteristiche Atex, essendo stato riscontrato un valore di illuminamento inferiore a quello richiesto in contratto, pari a 600 lux per la cabina di sabbiatura ed a 1000 lux per la cabina di metallizzazione (v. pagg. 35-36).
2.4. Anche il sistema di regolazione dell'altezza dei raschiatori non è apparso adeguato alle norme di buona tecnica emergendo, quindi, anche sotto tale aspetto la “scarsa cura con cui è stato progettato e costruito l'impianto” (cfr. pag. 37).
2.5. Ancora il CTU ha riscontrato la fuoriuscita di graniglia dal tetto cabina, riconducendone la causa all'assenza di un adeguato sistema di “labirinto” combinata alla scarsa portata di aspirazione cagionata dall'intasamento dei filtri (“che non garantisce una sufficiente depressione della cabina rispetto all'esterno”) nonché la fuorisciuta di polveri e graniglia dalle porte e sotto i pannelli della cabina, richiedente interventi di sigillatura (pag. 38).
2.6. Alla luce di tali specifici e motivati riscontri e delle puntuali repliche alle osservazioni del c.t.p. di non appare condivisibile la critica mossa dalla convenuta alle risultanze della CTU, CP_1
laddove si afferma che il consulente non avrebbe tenuto conto della (carenza di) manutenzione eseguita da parte della società ricorrente, delle ore di effettivo utilizzo dell'impianto dalla messa in funzione e del non corretto utilizzo dello stesso da parte della . Pt_1
Come ben argomentato dall'ing. infatti, le molteplici difformità tra gli impianti oggetto di Per_1
contratto e quelli effettivamente in funzione presso la ed i vizi di funzionamento Pt_1
riscontrati, appaiono imputabili ad una progettazione, a monte, non adeguata alle regole dell'arte nonché all'installazione di componenti con caratteristiche diverse da quelle concordate, senza che quindi possa assuemere rilievo l'eventuale (successivo) difetto di manutenzione e/o non corretto utilizzo dell'impianto da parte della ricorrente.
D'altronde, la maggior parte dei difetti riscontrati si sono resi evidenti in epoca di poco successiva alla fornitura. Sotto tale profilo vale la pena di evidenziare che le due cabine, di sabbiatura e di metallizzazione, vennero pacificamente messe in funzione a dicembre 2019 ed è stata depositata in atti copia di puntuale e dettagliata denuncia di vizi e difformità, corredata da documentazione fotografica, già in data 17.12.2019 (doc. 6 di parte ricorrente): la natura dei difetti lamentati ed il brevissimo tempo intercorso dall'installazione rendono evidente trattarsi di problemi originari e di progettazione non riconducibili in alcun modo ad una carente manutenzione.
Inoltre, come meglio puntualizzato dal CTU in sede di supplemento peritale (v. perizia depositata il
8.11.2024), le varie comunicazioni intercorse tra le parti già a partire dai primi mesi di uso del macchinario dimostrano che “ ha eseguito correttamente i suoi compiti di utente compresa Pt_1 la manutenzione ordinaria”, avendo anche “richiesto al costruttore di risovlere i problemi che non
Pagina 6 erano di sua competenza”. Ed infatti, risulta che, anche dopo l'intervento di manutenzione eseguito da nel maggio 2020, parte ricorrente, nel luglio 2020, ha formulato ulteriore contestazione in CP_1
ordine alla mancanza di qualità essenziali della fornitura (doc. 7 parte ricorrente) nonché segnalazione di malfunzionamento (doc. 8 parte ricorrente) della elettrovalvola dell'impianto di sabbiatura tale da impedire la corretta pulizia dei filtri.
Per quanto concerne la valenza probatoria dei controlli ARPA, finalizzati alla verifica delle emissioni in atmosfera e non ad altri aspetti, il CTU, in sede di supplemento peritale ha evidenziato, da un lato, come la circostanza che il filtro permettesse di limitare le emissioni al di sotto dei limiti di legge, non consente di affermare con certezza che alla data del controllo il sistema di pulizia automatico funzionasse correttamente o meno (v. pag. 3) e, dall'altro, che ARPA, intervenuta solamente in data 25.5.2020 (acquisendo nella sua relazione i dati forniti dal laboratorio della a fronte di interventi di autocontrollo eseguiti il 12.3.2020 ed il 25.5.2020), ha trovato un Pt_1
impianto correttamente funzionante in quanto i filtri erano stati puliti manualmente da CP_1
solamente due giorni prima (a fronte di ore di lavoro riferite pari a 411 per la cabina di sabbiatura e
231 per la cabina di metallizzazione: v. pag. 4 comparsa costitutiva).
Tali elementi risultano, in ogni caso, definitivamente superati dalla verifica direttamente svolta in loco dal CTU in sede di primo soprallugo, alloquando – a fronte di funzioamento di sole 1251 ore per la sabbiatura e 715 ore per la metallizzazione – si è riscontrato l'intasamento dei filtri e la non piena funzionalità del sistema di pulizia automatico.
In definitiva, per tutti i motivi esposti deve ritenersi fondata nell'an la pretesa risarcitoria della
, dovendosi ritenere che i malfunzionamenti degli impianti riscontrati siano riconducibili Pt_1
principalmente a difetti costruttivi e di progettazione e, dunque, in via esclusiva all'inadempimento contrattuale della la quale, nell'espletamento dell'incarico era certamente tenuta alla CP_1
diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.
2.7. Da ultimo, va segnalato che la conformità del macchinario ai requisiti “industria 4.0”
(concetto con il quale ci si riferisce generalmente un avanzato modello di produzione e gestione aziendale, caratterizzato da innovazione digitale nei processi industriali che implica l'utilizzo di macchinari connessi a Internet, raccolta e analisi delle informazioni per attivare processi di
“Learning machine” e la possibilità di una gestione più flessibile del ciclo produttivo e di un miglioramento dell'interazione tra uomo e macchina), implica per la sua effettiva realizzazione una stretta interazione fra Committente e Fornitore, al fine di adeguare il macchinario alle specifiche caratteristiche della rete informatica dello stabilimento ove deve operare, andandosi ad integrare nel complesso degli altri macchinari del ciclo produttivo.
Inoltre, nella specie, la previsione contrattuale contenuta a pag. 29 del documento “OFFER P 219
Pagina 7 005 REV. 03” (doc. 1 di parte convenuta), in inglese è traducibile come segue: “...sulla scheda madre, verrà installato il PLC con pannello interfaccia operatore per la manovra di arresto di guida in modalità manuale ed automatica di ciascun utente, sullo stesso pannello verranno visualizzate le temperature istantanee e programmate con lo stato di funzionamento dell'attuatore e gli allarmi. Il quadro elettrico principale è collegato alla rete Profibus con segnali elettrici e quadri di controllo per le operazioni di negoziazione dei derivati. Il PLC è idoneo rispettare la legge
ITALIANA 4.0” (grassetto aggiunto).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, tale sommaria dicitura, considerato anche quanto chiarito dal CTU in ordine alle complesse operazioni da eseguire, in sinergia fra committente e fornitore, onde integrare il sistema all'interno di una complessa rete aziendale interconnessa, non consente di desumere l'assunzione di specifica obbligazione da parte di circa la piena immediata CP_1 funzionalità di quanto installato in conformità alla normativa “Industria 4.0”, essendo piuttoso espressiva dell'impegno a garantire l'astratta qualità/idoneità del sistema ad essere integrato all'interno del complesso aziendale.
Talché, considerato che, come appurato dal CTU, il PLC (Programmable Logic Cotroller) è presente (anche se “ deve fornire tutte le password di accesso e i listati di programmazione”: v. CP_1
pag. 40) e che ha omesso di fornire ulteriori allegazioni sul punto, non si reputa che Pt_1
l'eventuale non conformità all'industria 4.0 (come genericamente prospettata in sede di ricorso per a.t.p.) possa in specie ritenersi “difetto/vizio” dell'opera, tale da giustificare un ristoro per equivalente monetario.
3. Tanto premesso in odine al perimetro di fondatezza della pretesa risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, è necessario delimitare il quantum debeatur.
3.1. Ebbene, il CTU ha stimato i costi per il ripristino e per le necessarie sostituzioni (esclusi i lavori per l'adeguamento dell'impianto ad “Industria 4.0” che non si ritengono riconoscibili per il motivo sopra espresso) in Euro 109.200,00 (importo emerso in sede di conclusioni definitive del
CTU all'esito delle risposte alle osservazioni dei CTP, in particolare circa le osservazioni 2.3 CTP
Ricorrente).
Tali costi di ripristino, atteso che l'impianto in questione è stato comunque utilizzato per oltre un anno, dovranno subire una congrua riduzione, rapportata alla percentuale di deprezzamento che tutti i macchinari subiscono in ragione del periodo d'uso e che è normalmente maggiore nei primi anni di vita per poi decrescere con il trascorrere del tempo. Con razionale motivazione che si ritiene di condividere (v. pag. 5 e 6, che si intendono espressamente riportate), il CTU in sede di supplemento ha confermato l'applicazione della riduzione sui costi di ripristino nella misura del 20% già ipotizzata in sede di ATP.
Pagina 8 I costi per euro 109.200,00 dovranno, pertanto, essere abbattuti nella misura del 20%, pervenendo così all'importo di euro 87.360,00.
3.2. Non si reputa potersi riconoscere il diritto di al risarcimento di ulteriori somme, di Pt_1 cui non è dimostrato l'effettivo esborso (il documento n. 11 inerisce a mere fatture) e che condurrebbe a duplicazioni risarcitorie, tenuto conto peraltro della antieconomicità della scelta (che, peraltro, sarebbe stata assunta prima ancora del deposito della bozza di perizia) di sostituire l'intero impianto (prezzo da preventivo di Euro 265.000,00) a fronte dei costi stimati dal CTU per il ripristino della piena funzionalità di quello esistente, in ogni caso utilizzato per oltre un anno dalla messa in funzione.
Né si ritiene di poter riconoscere un danno da lucro cessante, non essendo stato provato un fermo di produzione né l'eventuale incidenza patrimoniale dei difetti riscontrati sulla capacità di produzione di utili della , circostanze contestate dalla Pt_1 CP_1
3.3. In definitiva, l'importo dovuto in favore di parte ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta complessivamente pari al costo di ripristino, stimato dal CTU in sede di a.t.p. (perizia del
4.5.2021) in Euro 87.360,00, importo che, rivalutato all'attualità, risulta pari ad Euro 102.123,84.
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di valore”, deve tenersi conto del nocumento finanziario subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione deve ritenersi già effettuata all'attualità, andranno ulteriormente corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento dell'evento dannoso (nella specie, in assenza di ulteriori elementi, individuabile nel 17.12.2019, data di installazione e messa in funzione degli impianti per cui è causa) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata anno per anno e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ.
Sez. Un. sent. n. 1712 del 17.2.1995), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81).
Detti interessi, alla luce del suddetto calcolo, risultano in specie ammontare ad Euro 9.216,50, talché il totale oggi liquidato a titolo di risarcimento per equivalente (comprensivo del c.d. danno da ritardo), risulta pari ad Euro 111.340,34 (comprensivo di rivalutazione ed interessi).
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla
Pagina 9 somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Domanda Riconvenzionale
4. La domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta è fondata e va accolta, limitatamente all'importo di Euro 26.000,00 di cui alla fattura n. 22 del 2020.
4.1. Si tratta, infatti, della sommatoria di quanto ancora dovuto dalla a saldo residuo del Pt_1
prezzo per gli impianti di sabbiatura e metallizzazione per cui è causa (22.000,00) – che, nonostante i vizi e difetti lamentati in questa sede, si reputa dovuta, considerato che non è stata formulata alcuna domanda di riduzione di prezzo/risoluzione contrattuale – con il saldo residuo del prezzo ancora dovuto in relazione alla (diversa ma contestuale) commessa relativa ai due generatori di acqua calda (4.000,00), provata per tabulas e non oggetto di alcuna contestazione da parte della
. Pt_1
I predetti importi, infatti, sono chiaramente riconducibili ai rapporti dedotti in causa e, per stessa ammissione della in sede di ricorso introduttivo, non sono stati corrisposti in ragione dei Pt_1
riscontrati vizi e difetti agli impianti di sabbiatura e metallizzazione.
D'altronde, la stessa ricorrente ha omesso di prendere posizione sul punto limitandosi, nelle note di trattazione scritta del 3.11.2022 in sostituzione della prima udienza di comparizione, a mere contestazioni di stile (“In ossequio al termine concesso dall'intestato Tribunale con il provvedimento del 6 ottobre 2022, con cui veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti dell' 8 novembre 2022, la scrivente parte ricorrente deposita le presenti note scritte con cui contesta tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e richiesto da parte resistente, comprese le istanze istruttorie e la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, e insiste per
l'integrale accoglimento del ricorso presentato”).
Detti importi – su cui alcun interesse va riconosciuto, in assenza di apposita domanda – dovranno, pertanto, essere portati in parziale compensazione sulle maggiori somme dovute da a CP_1 Pt_1
(v. meglio infra, par. 5).
4.2. Quanto alla pretesa fondata sulle ulteriori fatture nn. 4 e 13, – pacificamente afferenti a rapporti diversi da quelli per cui è causa e già indicati in sede di a.t.p. e complessivamente pari Euro
3.677,00 – la stessa non si reputa accoglibile, non essendo stata integrata sufficiente prova dell'esistenza del credito.
Ed infatti, in primo luogo, a fronte delle scarne allegazioni svolte dalla convenuta sul punto
(“...sono incomprensibilmente andate insolute da parte della altresì le fatture n. 4 del Parte_1
31.01.2020 di euro 3.600,00 e n. 13 del 29.02.2020 di euro 77,00, relative a rapporti contrattuali diversi da quelli oggetto di causa e non oggetto di alcuna contestazione da parte della Parte_1
Pagina 10 (doc. 04)./Si tratta di circostanze già dedotte in sede di accertamento tecnico preventivo e non contestate da controparte: pertanto le somme portate dalle precitate fatture dovranno essere corrisposte dalla alla : v. pag. 3 comparsa) non è utilmente Parte_1 Controparte_1
invocabile il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto, per pacifica giurisprudenza, “intanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione quale indice, in positivo e di per sè di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art
167 cod proc civ e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall'art 2697 cod. civ.”(cfr Cass. civ. n. 6936/2004).
Inoltre, sul piano probatorio è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché – di per sé sola – non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. civ. n. 20690/2016;
Cass. civ. n. 299/2016; Cass. civ. n. 15383/2010; Cass. civ. n. 9593/2004).
5. Tenuto conto della parziale fondatezza delle rispettive domande di condanna al pagamento e conformemente richiesta espressamente formulata da parte convenuta, è necessario procedere alla compensazione delle poste creditorie, che del resto si configura come mera conseguenza della pronuncia sulla riconvenzionale stessa (Cass. civ. n. 8692/1998; Cass. civ. n. 11850/1993).
Sotto tale profilo è opportuno evidenziare che laddove, come in specie, si tratti di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, l'estinzione parziale per compensazione può operare esclusivamente dalla data della presente decisione e con riferimento alla somma da essa risultante (Cass. civ. n. 1114/1995, Cass. civ. n 22035/2004); inoltre, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto - dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione (Cass. civ. n. 21802/2006; Cass. civ. n.37103/2022).
Pagina 11 Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche alla spetta, all'attualità, a titolo Pt_1
risarcitorio, l'importo (comprensivo di rivalutazione ed interessi) di euro 111.340,34(v. par. 3).
Ne consegue, quindi, che, all'esito della compensazione con il credito di valuta riconosciuto alla
(Euro 26.000,00), quest'ultima dev'essere condannata al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 85.340,34, sui cui andranno ulteriorimente corrisposti gli interessi al Pt_1 tasso legale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
Spese
6. Le spese di lite – incluse quelle relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c.
R.G. n. 2026/2020 (acquisito agli atti del presente procedimento) – seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scalgione di riferimento (determinato in base al decisum, tenuto conto della compensazione operata), ad eccezione che per la fase istruttoria e decisionale del presente giudizio rispetto alle quali (in considerazione dell'attività svolta e del rito prescelto) si reputa congrua la liquidazione dei valori minimi.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese della CTU svolta in sede di ATP e le spese per il supplemento di CTU svolto nell'ambito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Giusy Ciampa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo, accerta il diritto della ad ottenre il pagamento, da parte della della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 102.123,84 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma alla data del 17.12.2019 e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (e così per Euro 111.340,34); ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data di pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettiva corresponsione;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 accerta il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento, da parte della della Parte_1
somma di Euro 26.000,00 a titolo di residuo prezzo dovuto;
3. ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione tra le suddete poste creditorie, condanna a pagare in favore di l'importo di Euro 85.340,34, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale dalla data odierna fino all'effettiva corresponsione;
Pagina 12 4. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta in sede di ATP Controparte_1
(r.g.n.r. 2036/2020) nonché le spese per il supplemento di CTU di cui al presente giudizio, come già liquidate, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà;
5. condanna al pagamento in favore di parte delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in Euro 4.113,00 (di cui Euro 286,00 per esborsi ed Euro 3.827,00 per onorari) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (2036/2020 RG) nonché in Euro 9.776,00 ( di cui Euro
634,00 per esborsi ed Euro 9.142,00 per compensi professionali) per il presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Cuneo, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giusy Ciampa
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