Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/04/2026, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e quale Amm.Ce di Sostegno del figlio, G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Salvo, Michela Antolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, Ambito Territoriale Sociale 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bonagura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione Dirigenziale RGC n.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria assegni di cura e voucher FNA 2023 e relativo contratto di erogazione”, e della relativa Graduatoria FNA 2023, pubblicata in data 16.07.2025, nella parte in cui il ricorrente, identificato con il codice “CSCXXXXXXXXXXXXX”, risulta illegittimamente collocato in posizione non utile (-OMISSIS-° posto tra i non beneficiari), con conseguente interruzione dell’erogazione dell’assegno di cura (All. 1, 2);
- del provvedimento implicito, di estremi ignoti, con cui, a decorrere dal mese di giugno 2025, è stata interrotta l’erogazione dell’assegno di cura al ricorrente, in violazione del principio di continuità assistenziale;
- del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con cui si richiedeva l’ostensione delle schede Svamdi, dei verbali di valutazione e della graduatoria in chiaro (All. 3, 4);
- ove occorra, dell’Avviso Pubblico dell’Ambito Territoriale n. 30 per la selezione dei richiedenti l’assegno di cura FNA 2023, mai pubblicato e/o recante criteri difformi dalla normativa regionale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del Sig. -OMISSIS- alla continuità assistenziale e al reinserimento, con effetto immediato, nell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura FNA 2023, in quanto soggetto in condizioni di disabilità gravissima già in carico ai servizi.
e per la conseguente condanna
- delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, a garantire al ricorrente la continuità assistenziale mediante il suo reinserimento nell’elenco dei beneficiari e la corresponsione dell’assegno di cura di euro 1.200,00 mensili, come stabilito dalla D.G.R.C. 70/2024, a far data dall’illegittima interruzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via subordinata, a garantire la continuità assistenziale attraverso l’erogazione di assistenza diretta, specialistica e proporzionata al fabbisogno quotidiano del ricorrente; - in via ulteriormente subordinata, al risarcimento del danno in forma specifica, pari alle mensilità non percepite, ovvero per equivalente, per la lesione del diritto alla salute e all’assistenza, da determinarsi anche in via equitativa;
- all’ostensione integrale dei documenti richiesti con le istanze di accesso agli atti sopra menzionate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata e dell’Ambito Territoriale Sociale 30;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa SS Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato in data 13.09.2025, la ricorrente, in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio, ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della graduatoria definitiva degli ammessi al “ Programma regionale assegni di cura FNA 2023 ” pubblicata sul sito del Comune di Torre Annunziata il 16.07. 2025, dalla quale risulta che il richiedente cura è stato collocato in posizione non utile (-OMISSIS-° posto tra i non beneficiari), con conseguente interruzione dell’erogazione dell’assegno di cura.
Espone in fatto che il richiedente cura, di anni 22, è affetto da gravissime patologie, quali “Disturbo dello Spettro dell'Autismo - Livello 3 di Gravità”, associato a disabilità intellettiva di grado moderato-grave, grave compromissione del linguaggio, diplegia spastica ed epilessia, che ne determinano la necessità di assistenza continua H24. La sua condizione di disabilità gravissima è stata formalmente accertata dall’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) dell’ASL OL 3 Sud sin dal 13.01.2020, di talché il richiedente cura ha percepito l’assegno di cura a valere sul Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) dal 2020 fino al mese di giugno 2025.
Avverso la graduatoria impugnata, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I . Violazione di Legge (D.G.R. Campania n. 70/2024; D.M. 26.09.2016); eccesso di potere (per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità).
La graduatoria impugnata sarebbe stata adottata in palese violazione dei criteri vincolanti stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, la quale (Allegato B, par. 6) impone di dare priorità assoluta ai disabili gravissimi e, successivamente, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, di ammettere al programma le persone con disabilità grave. Inoltre, per graduare le istanze all’interno della medesima categoria di gravità, la D.G.R. n. 70/2024 impone di utilizzare, come criterio dirimente, quello economico sociale, attraverso “la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso)”.
Secondo parte ricorrente sarebbe la stessa motivazione della Determina n.-OMISSIS-, di approvazione della graduatoria impugnata, a rappresentare prova della sua illegittimità, in quanto richiamerebbe il criterio delle “cure domiciliari” – espressamente eliminato dalla D.G.R. 70/2024 – e fonderebbe la valutazione esclusivamente sulla “scheda B della S.Va.M.A. e S.Va.M.DI, dalla quale si evince un punteggio Barthel”, omettendo qualsiasi riferimento alla valutazione sociale (Scheda Svamdi C) e al valore ISEE ( nel caso del richiedente cura particolarmente basso, ammontando a soli € 541,87).
II. Violazione di legge (artt. 2, 3, 32, 38 E 117, comma 2, lett. M) Cost; violazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS). Eccesso di Potere (per incompetenza)
L'Amministrazione comunale avrebbe sostituito ai criteri regionali, fondati su valutazioni multidimensionali e socio-economiche (Svamdi C e ISEE ristretto per i maggiorenni), un parametro parziale e incompleto, rappresentato dal solo punteggio Barthel, determinando un'illegittima alterazione dei criteri di priorità e violando i principi fondamentali dell’ordinamento.
III. Violazione di legge (l. 241/90; principi di continuità assistenziale)
L’Amministrazione avrebbe interrotto illegittimamente il sostegno al richiedente cura senza attivare alcuna misura alternativa, in violazione della D.G.R. n. 70/2024 (All. B), la quale prevede che per i beneficiari storici non sarebbe necessaria una nuova valutazione e che, in ogni caso, l’Ambito deve garantire la prosecuzione della presa in carico, anche attraverso l’erogazione di prestazioni dirette qualora le risorse per l’assegno si esauriscano.
Parte ricorrente, infine, censura il silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di accesso alle schede di valutazione relative al richiedente cura e fondanti la valutazione del Comune che lo avrebbe escluso dal beneficio.
2. L’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata fissata l’udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a. ed è stata autorizzata parte ricorrente all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
4. Le parti hanno, quindi, depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
5. Visti gli adempimenti istruttori (cfr. depositi della ricorrente e del Comune dell’11.11.2025) e accertata l’avvenuta integrazione del contraddittorio, la causa, all’udienza del 14 aprile 2026, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
TT
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. La ricorrente si duole del fatto che il richiedente cura, di cui è madre e amministratrice di sostegno, sia stato collocato all’-OMISSIS-° posto della graduatoria per gli assegni di cura FNA 2023, con conseguente esclusione del beneficio, in quanto il Comune di Torre Annunziata avrebbe non correttamente valutato né la situazione sanitaria del richiedente medesimo né la sua situazione economica. Assume, inoltre, che il richiedente cura vanterebbe un legittimo affidamento al collocamento in posizione utile nella predetta graduatoria, essendo un disabile gravissimo ed accertato ed essendo stato beneficiario degli assegni di cura fin dal 2020.
3. In via preliminare occorre evidenziare che il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
3.1. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: " L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ".
L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili o, specificamente, con disturbi dello spettro autistico.
Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
La delibera di GRC 70/2024, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
3.2. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
Sono, pertanto, infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula l’obbligo a carico del Comune di inserimento automatico del richiedente cura tra i beneficiari in quanto disabile gravissimo e già beneficiario dell’assegno di cura, nonché relative alla lesione del suo legittimo affidamento.
3.3. La delibera di GRC n. 70/2024, nell’indicare i criteri di priorità di ammissione al programma, stabilisce espressamente che “ è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso) ( art. 6, allegato B della delibera di GRC n. 70/2024).
Nel definire i criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse la Regione ha, dunque, in sede di assegnazione delle agevolazioni oggetto di causa, dato, innanzi tutto, la priorità, rispetto alla condizione di disabilità grave, alla condizione di disabilità gravissima, da individuarsi attraverso la valutazione sociosanitaria operata dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).
Nell’ambito, poi, dei soggetti affetti da disabilità gravissima l’atto giuntale prevede che, al fine di graduare le richieste, debbano essere considerate “le condizioni sociali ed economiche svantaggiate” della persona interessata, da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso.
4. Ora, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre, in sede di assegnazione, la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali che delle condizioni economiche svantaggiate, in conformità alla ratio dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.
Tuttavia, come contestato da parte ricorrente e chiaramente indicato nella delibera impugnata, la valutazione del Comune intimato si è basata sulla “scheda B della S.Va.M.A. e S.Va.M.DI, dalla quale si evince un punteggio Barthel”, omettendo qualsiasi riferimento alla valutazione sociale (Scheda Svamdi C), prevista dalla citata delibera regionale n. 70/2024.
In assenza delle predette schede, con la relativa individuazione dei singoli punteggi attribuiti, manca la prova della corretta valutazione, da parte del Comune, della situazione di disagio sociale in capo ai richiedenti cura e della sostanziale omogeneità della stessa, postulata dal Comune e alla base dell’individuazione del criterio economico come parametro discretivo di ammissione.
Nonostante la prospettazione della difesa comunale, infatti, (secondo cui la graduatoria sarebbe stata elaborata secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai disabili gravissimi secondo l’applicazione di criteri oggettivi per la condizione sanitaria e quindi, a parità di punteggio, dando precedenza all’ISEE più basso), l’omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate in sede di redazione della graduatoria risulta confermata dalla memoria di costituzione del Comune intimato. Nella stessa, infatti, si legge che “ i criteri di ammissibilità e selezione tengono conto, oltre che della condizione sanitaria del beneficiario, anche della situazione economica del nucleo familiare, espressa mediante l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Il contributo prevede una graduatoria formata in base a un ISEE crescente… nel caso di specie il nucleo familiare del ricorrente è risultato in possesso di un ISEE superiore rispetto ad altri nuclei collocati in graduatoria tenendo conto dei fondi assegnati a codesto ente ” (p.7 mem. Comune del 6.10.2025).
Per quanto concerne i criteri di ammissibilità e selezione che tengono conto della condizione sanitaria del beneficiario, come evidenziato, l’Amministrazione non ha consentito l’accesso agli atti richiesto dalla ricorrente né ha depositato al fascicolo processuale la documentazione relativa alla valutazione effettuata, ovvero le schede C Svamdi previste dalla D.G.R. 70/2024.
Inoltre, da quanto riportato, è chiaro che l’Amministrazione intimata, nell’utilizzare come criterio discretivo l’ISEE, ha considerato il richiedente cura come un minore, applicando allo stesso l’ISEE del proprio nucleo familiare ai fini della graduatoria. Ciò emerge dalla stessa memoria di costituzione del Comune, nella quale si fa riferimento più volte al richiedente cura come ad un minore.
Il richiedente cura, invece, è un soggetto maggiorenne di 22 anni e, dunque, ai fini delle prestazioni socio-sanitarie, l’ISEE da considerare è costituito dal c.d. “nucleo ristretto” (art. 6, DPCM n. 159/2013) che, nel caso di specie, ammonta a soli € 541,87. L’Amministrazione, dunque, ha errato nel valutare il predetto criterio ISEE, con conseguente ulteriore illegittimità, in parte qua, della graduatoria impugnata.
5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della impugnata graduatoria, in uno agli atti connessi e consequenziali come in epigrafe indicati.
6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune intimato e la ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, è annullata la graduatoria impugnata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Torre Annunziata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM SA Di OL, Presidente
SS Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| SS Vallefuoco | LM SA Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.