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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508 /2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GERBI Parte_1 C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOTTO Parte_2 C.F._2
SIMONA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Dobbia n. 1, San Canzian D'Isonzo (GO), con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 25 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice, come integrata nel verbale d'udienza del 25.02.2025, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 26 giugno 2010 in Grado (GO) con dall'unione con la quale sono nati i figli, il 15 agosto 2013 e Parte_2 Per_1
, il 7 settembre 2016. Per_2
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 6238/19, reso in data 10 aprile
2019.
Rilevava il ricorrente come le condizioni di separazione relative alla frequentazione padre-figli erano state riviste dalle parti in conseguenza del trasferimento della signora e dei figli, collocati presso di lei, presso l'abitazione dei propri genitori in provincia di Gorizia e che tanto ha comportato anche un aumento delle spese mensilmente sostenute dal stesso per recarsi con regolarità a trovare i Parte_1
ragazzi. Faceva presente di prestare attività lavorativa come impiegato della 46esima Brigata Aerea di Pisa e di percepire uno stipendio di circa 3.900,00 euro netti, dai quali detrarre le spese per il mantenimento dei figli, per le trasferte e per il canone di locazione della ex casa coniugale.
Stante quanto sopra, concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale alla signora per ivi abitarvi assieme ai figli, continuando a versare il ricorrente il relativo canone di locazione. Con riguardo ai figli minori, domandava disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico del Parte_1 dell'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili, oltre Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie e dell'onere di versare un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili, più Istat, alla signora, in aggiunta al 30% degli introiti percepiti per le missioni professionali estere ex art. 145/2016.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Gorizia, atteso che i minori erano attualmente residenti nel relativo circondario. Nel merito, nulla opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le deduzioni svolte da controparte in seno al proprio atto introduttivo. Precisava, infatti, la resistente di essersi trasferita per gravi motivi di salute che non le consentivano di rinvenire una occupazione lavorativa e che, in ogni caso, i bambini trascorrevano la maggior parte del tempo con la madre. Rappresentava come lei stessa resistente non avesse mai potuto controllare l'esatto adempimento da parte del dell'obbligo di versare una percentuale Parte_1 pari al 30% dell'indennità ricevuta per le missioni c.d. professionali e, pertanto, domandava la produzione della documentazione afferente a siffatte missioni nei tre anni precedenti al giudizio.
Concludeva, pertanto, domandando dichiararsi in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Gorizia. Nel merito, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a sé impedendo al Parte_1 di farne uso, la misura di affidamento ritenuta più opportuna nell'interesse dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione, a carico di quest'ultimo, di contribuire al mantenimento dei minori con la somma di € 450,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché di versare un assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, revocata l'assegnazione della casa coniugale alla signora, affidati in via esclusiva i figli alla madre e diritto di visita del padre, nonché previsto un contributo di mantenimento a carico del ed in favore Parte_1 dei figli pari ad € 700,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile pari ad € 400,00, più Istat, oltre al 30% delle indennità per missioni professionali.
La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al Giudice istruttore.
A seguito dell'emissione di sentenza non definitiva, la causa veniva rimessa sul ruolo e, dopo taluni rinvii per trattative, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, seppur con talune precisazioni di cui al verbale udienza del 25.02.2025. Le parti, a questo punto, concludevano congiuntamente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 7 luglio 2007 in San Miniato e trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello stato civile del comune di Grado (GO), al n. 10, parte II, serie A, anno 2010.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla scorta della proposta conciliativa del
Giudice istruttore, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Grado (GO), in data 26 giugno Parte_1 Parte_2
2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Grado (GO), al n. 10, parte II, serie
A, anno 2010.
In punto di condizioni accessorie,
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pisa, Via Caduti di Sarajevo n. 7.
DISPONE che i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
DISPONE che potrà tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì Parte_1
sera, alle ore 18,00 alla domenica, alle ore 15,00, recandosi lui stesso presso il luogo in cui sono collocati i figli;
oltre che per 21 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori e, in particolare, i figli trascorreranno la settimana dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e la settimana successiva, dal 29 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo. Le festività pasquali saranno disciplinate in modo che un anno i figli staranno a Pasqua e Pasquetta con un genitore e viceversa l'anno successivo.
Lo stesso principio di alternanza varrà anche per i compleanni;
in particolare, se il compleanno cadrà in un giorno infrasettimanale e sia di spettanza del padre, il potrà recuperare il giorno nel Parte_1
weekend successivo.
Il padre potrà effettuare una videochiamata al giorno con i minori nella fascia oraria tra le 18.30 e le 19.30 – compatibilmente con gli orari di lavoro- così da consentire il mantenimento di un rapporto quotidiano e continuativo con i minori;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), più Istat, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
DISPONE che Il padre, contribuirà nella misura del 100% alle spese Parte_1
straordinarie, le stesse dovranno essere concordate tra i genitori secondo il meccanismo che segue: le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) dovranno essere preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito al 100% da Parte_2
PONE, altresì, a carico di a titolo di assegno divorzile, l'onere di corrispondere Parte_1 la somma mensile di € 400,00, più Istat, da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE corrisponderà, altresì, alla signora il 35% degli introiti percepiti Parte_1
esclusivamente per missioni professionali estere regolate dalla L. 154/2016 per le quali sia prevista la c.d. “indennità di contingentamento”, da versarsi alla signora entro il giorno 10 del mese successivo a quello di liquidazione. Il sig. si impegna a rendicontare annualmente gli introiti delle Parte_1
missioni comprensive dell'indennità di contingentamento, mediante modalità da concordare.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che genitori autorizzano il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, nonché il rilascio dei titoli di viaggio individuali per i figli minori.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grado (GO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 27/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508 /2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GERBI Parte_1 C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOTTO Parte_2 C.F._2
SIMONA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Dobbia n. 1, San Canzian D'Isonzo (GO), con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 25 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice, come integrata nel verbale d'udienza del 25.02.2025, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 26 giugno 2010 in Grado (GO) con dall'unione con la quale sono nati i figli, il 15 agosto 2013 e Parte_2 Per_1
, il 7 settembre 2016. Per_2
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 6238/19, reso in data 10 aprile
2019.
Rilevava il ricorrente come le condizioni di separazione relative alla frequentazione padre-figli erano state riviste dalle parti in conseguenza del trasferimento della signora e dei figli, collocati presso di lei, presso l'abitazione dei propri genitori in provincia di Gorizia e che tanto ha comportato anche un aumento delle spese mensilmente sostenute dal stesso per recarsi con regolarità a trovare i Parte_1
ragazzi. Faceva presente di prestare attività lavorativa come impiegato della 46esima Brigata Aerea di Pisa e di percepire uno stipendio di circa 3.900,00 euro netti, dai quali detrarre le spese per il mantenimento dei figli, per le trasferte e per il canone di locazione della ex casa coniugale.
Stante quanto sopra, concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale alla signora per ivi abitarvi assieme ai figli, continuando a versare il ricorrente il relativo canone di locazione. Con riguardo ai figli minori, domandava disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico del Parte_1 dell'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili, oltre Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie e dell'onere di versare un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili, più Istat, alla signora, in aggiunta al 30% degli introiti percepiti per le missioni professionali estere ex art. 145/2016.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Gorizia, atteso che i minori erano attualmente residenti nel relativo circondario. Nel merito, nulla opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le deduzioni svolte da controparte in seno al proprio atto introduttivo. Precisava, infatti, la resistente di essersi trasferita per gravi motivi di salute che non le consentivano di rinvenire una occupazione lavorativa e che, in ogni caso, i bambini trascorrevano la maggior parte del tempo con la madre. Rappresentava come lei stessa resistente non avesse mai potuto controllare l'esatto adempimento da parte del dell'obbligo di versare una percentuale Parte_1 pari al 30% dell'indennità ricevuta per le missioni c.d. professionali e, pertanto, domandava la produzione della documentazione afferente a siffatte missioni nei tre anni precedenti al giudizio.
Concludeva, pertanto, domandando dichiararsi in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Gorizia. Nel merito, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a sé impedendo al Parte_1 di farne uso, la misura di affidamento ritenuta più opportuna nell'interesse dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione, a carico di quest'ultimo, di contribuire al mantenimento dei minori con la somma di € 450,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché di versare un assegno divorzile pari ad € 800,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, revocata l'assegnazione della casa coniugale alla signora, affidati in via esclusiva i figli alla madre e diritto di visita del padre, nonché previsto un contributo di mantenimento a carico del ed in favore Parte_1 dei figli pari ad € 700,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile pari ad € 400,00, più Istat, oltre al 30% delle indennità per missioni professionali.
La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al Giudice istruttore.
A seguito dell'emissione di sentenza non definitiva, la causa veniva rimessa sul ruolo e, dopo taluni rinvii per trattative, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, seppur con talune precisazioni di cui al verbale udienza del 25.02.2025. Le parti, a questo punto, concludevano congiuntamente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 7 luglio 2007 in San Miniato e trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello stato civile del comune di Grado (GO), al n. 10, parte II, serie A, anno 2010.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla scorta della proposta conciliativa del
Giudice istruttore, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Grado (GO), in data 26 giugno Parte_1 Parte_2
2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Grado (GO), al n. 10, parte II, serie
A, anno 2010.
In punto di condizioni accessorie,
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pisa, Via Caduti di Sarajevo n. 7.
DISPONE che i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
DISPONE che potrà tenere con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì Parte_1
sera, alle ore 18,00 alla domenica, alle ore 15,00, recandosi lui stesso presso il luogo in cui sono collocati i figli;
oltre che per 21 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori e, in particolare, i figli trascorreranno la settimana dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e la settimana successiva, dal 29 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo. Le festività pasquali saranno disciplinate in modo che un anno i figli staranno a Pasqua e Pasquetta con un genitore e viceversa l'anno successivo.
Lo stesso principio di alternanza varrà anche per i compleanni;
in particolare, se il compleanno cadrà in un giorno infrasettimanale e sia di spettanza del padre, il potrà recuperare il giorno nel Parte_1
weekend successivo.
Il padre potrà effettuare una videochiamata al giorno con i minori nella fascia oraria tra le 18.30 e le 19.30 – compatibilmente con gli orari di lavoro- così da consentire il mantenimento di un rapporto quotidiano e continuativo con i minori;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), più Istat, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
DISPONE che Il padre, contribuirà nella misura del 100% alle spese Parte_1
straordinarie, le stesse dovranno essere concordate tra i genitori secondo il meccanismo che segue: le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) dovranno essere preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito al 100% da Parte_2
PONE, altresì, a carico di a titolo di assegno divorzile, l'onere di corrispondere Parte_1 la somma mensile di € 400,00, più Istat, da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE corrisponderà, altresì, alla signora il 35% degli introiti percepiti Parte_1
esclusivamente per missioni professionali estere regolate dalla L. 154/2016 per le quali sia prevista la c.d. “indennità di contingentamento”, da versarsi alla signora entro il giorno 10 del mese successivo a quello di liquidazione. Il sig. si impegna a rendicontare annualmente gli introiti delle Parte_1
missioni comprensive dell'indennità di contingentamento, mediante modalità da concordare.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che genitori autorizzano il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, nonché il rilascio dei titoli di viaggio individuali per i figli minori.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grado (GO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 27/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina