Art. 1.
Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , modificata con la legge 1 febbraio 1956, n. 53 , e quelle concesse con l' art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21 , e con la legge 26 marzo 1956, n. 266 , si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.
Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , modificata con la legge 1 febbraio 1956, n. 53 , e quelle concesse con l' art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21 , e con la legge 26 marzo 1956, n. 266 , si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.