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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1580/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1580/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIOLA MARTINA parte ricorrente
(c.f. ), CP_1 C.F._2
parte ricorrente, contumacia
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: • dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.11.2003 in Boffalora sopra Ticino, in data 12.2.2014, tra , nata a [...] il [...], residente in [...] (cf ) e , nato a [...] il [...] (cf CodiceFiscale_3 CP_1 [...]
), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Boffalora sopra Ticino, C.F._4 all'atto 4, parte I, serie ufficio 1, anno 2003; • disporre la perdita del cognome “ ” in capo alla ricorrente. Con il CP_1 favore delle spese e compensi di causa.
Parte resistente: /// Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha contratto matrimonio in data 20/11/2003 con (trascritto, in pari data, CP_1 nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Boffalora sopra Ticino, all'atto 4, parte I, serie ufficio 1, anno 2003). Dalla loro unione è nato , oggi maggiorenne. Ha rappresentato che dal 2013 Per_1 il marito era irreperibile;
quindi, con sentenza n. 322/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Quindi, ha concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia, la ricorrente ha dichiarato di voler divorziare e, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla richiesta di separazione, invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 322/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la scioglimento del matrimonio tra e contratto Parte_2 CP_1 in data 20/11/2003 e trascritto, in pari data, nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Boffalora sopra Ticino, all'atto 4, parte I, serie ufficio 1, anno 2003;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1580/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIOLA MARTINA parte ricorrente
(c.f. ), CP_1 C.F._2
parte ricorrente, contumacia
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: • dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.11.2003 in Boffalora sopra Ticino, in data 12.2.2014, tra , nata a [...] il [...], residente in [...] (cf ) e , nato a [...] il [...] (cf CodiceFiscale_3 CP_1 [...]
), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Boffalora sopra Ticino, C.F._4 all'atto 4, parte I, serie ufficio 1, anno 2003; • disporre la perdita del cognome “ ” in capo alla ricorrente. Con il CP_1 favore delle spese e compensi di causa.
Parte resistente: /// Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha contratto matrimonio in data 20/11/2003 con (trascritto, in pari data, CP_1 nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Boffalora sopra Ticino, all'atto 4, parte I, serie ufficio 1, anno 2003). Dalla loro unione è nato , oggi maggiorenne. Ha rappresentato che dal 2013 Per_1 il marito era irreperibile;
quindi, con sentenza n. 322/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Quindi, ha concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia, la ricorrente ha dichiarato di voler divorziare e, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla richiesta di separazione, invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 322/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la scioglimento del matrimonio tra e contratto Parte_2 CP_1 in data 20/11/2003 e trascritto, in pari data, nei registri degli atti di matrimonio presso il Comune di Boffalora sopra Ticino, all'atto 4, parte I, serie ufficio 1, anno 2003;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO