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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EL FRANCESCA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160009299386000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170004636837000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180006527548000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190000084651000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202500000251000, notificata il 18 agosto 2025, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 88.439,76, limitatamente ad alcune cartelle di pagamento riferite agli anni d'imposta 2013–2016.
Il ricorrente deduceva, in via principale, la prescrizione delle somme richieste, con particolare riferimento a sanzioni e interessi, assumendo che, anche tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale Covid-19, fosse decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997
e dall'art. 2948 n. 4 c.c., in assenza di validi atti interruttivi. Contestava altresì la legittimità dell'azione esecutiva ipotecaria in mancanza di un credito esigibile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo la rituale notifica delle cartelle presupposte, la definitività delle stesse e l'intervenuta interruzione della prescrizione per effetto delle intimazioni di pagamento notificate nel 2019 e nel 2022, nonché la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 D.
L. n. 18/2020. Le altre parti resistenti non svolgevano difese di merito.
All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce un nuovo atto impositivo, bensì un atto funzionale all'esercizio della garanzia reale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973.
Tuttavia, secondo orientamento consolidato, è consentito al contribuente eccepire, in tale sede, la prescrizione del credito, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto e rilevabile anche in relazione ad atti consequenziali.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le cartelle di pagamento oggetto di contestazione siano state notificate tra il 2016 e il 2019. È altresì pacifico che per le sanzioni amministrative tributarie trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione ex art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, mentre per gli interessi opera il termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche.
Il Collegio ritiene di aderire al principio, ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli interessi maturati su crediti tributari hanno autonoma rilevanza prescrizionale, soggetta al termine quinquennale, indipendentemente dalla natura del tributo principale (cfr. Cass.,Ordinanza n. 3195/2025 del
08-02-2025).
L'Ufficio resistente ha dedotto la notifica di intimazioni di pagamento il 15 novembre 2019 e il 10 marzo 2022, idonee ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tali atti risultano documentalmente prodotti in giudizio e devono ritenersi efficaci ai fini interruttivi.
Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale
Covid-19, operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 541 giorni, come previsto dall'art. 68 D.L.
n. 18/2020 e dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Alla luce di tali elementi, il decorso del termine quinquennale risulta non integralmente maturato alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18 agosto 2025), dovendosi computare sia gli effetti interruttivi sia il periodo di sospensione legale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta, non risultando decorso il termine utile per l'estinzione dei crediti per sanzioni e interessi.
Restano, peraltro, precluse in questa sede le contestazioni relative alla debenza del tributo principale, in quanto afferenti a cartelle non tempestivamente impugnate e ormai definitive.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla stratificazione normativa emergenziale, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EL FRANCESCA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1057/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160009299386000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220160010893229000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170004636837000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180006527548000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190000084651000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202500000251000, notificata il 18 agosto 2025, emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 88.439,76, limitatamente ad alcune cartelle di pagamento riferite agli anni d'imposta 2013–2016.
Il ricorrente deduceva, in via principale, la prescrizione delle somme richieste, con particolare riferimento a sanzioni e interessi, assumendo che, anche tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale Covid-19, fosse decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997
e dall'art. 2948 n. 4 c.c., in assenza di validi atti interruttivi. Contestava altresì la legittimità dell'azione esecutiva ipotecaria in mancanza di un credito esigibile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo la rituale notifica delle cartelle presupposte, la definitività delle stesse e l'intervenuta interruzione della prescrizione per effetto delle intimazioni di pagamento notificate nel 2019 e nel 2022, nonché la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 D.
L. n. 18/2020. Le altre parti resistenti non svolgevano difese di merito.
All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce un nuovo atto impositivo, bensì un atto funzionale all'esercizio della garanzia reale ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973.
Tuttavia, secondo orientamento consolidato, è consentito al contribuente eccepire, in tale sede, la prescrizione del credito, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto e rilevabile anche in relazione ad atti consequenziali.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le cartelle di pagamento oggetto di contestazione siano state notificate tra il 2016 e il 2019. È altresì pacifico che per le sanzioni amministrative tributarie trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione ex art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, mentre per gli interessi opera il termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche.
Il Collegio ritiene di aderire al principio, ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli interessi maturati su crediti tributari hanno autonoma rilevanza prescrizionale, soggetta al termine quinquennale, indipendentemente dalla natura del tributo principale (cfr. Cass.,Ordinanza n. 3195/2025 del
08-02-2025).
L'Ufficio resistente ha dedotto la notifica di intimazioni di pagamento il 15 novembre 2019 e il 10 marzo 2022, idonee ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tali atti risultano documentalmente prodotti in giudizio e devono ritenersi efficaci ai fini interruttivi.
Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale
Covid-19, operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a 541 giorni, come previsto dall'art. 68 D.L.
n. 18/2020 e dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Alla luce di tali elementi, il decorso del termine quinquennale risulta non integralmente maturato alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18 agosto 2025), dovendosi computare sia gli effetti interruttivi sia il periodo di sospensione legale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta, non risultando decorso il termine utile per l'estinzione dei crediti per sanzioni e interessi.
Restano, peraltro, precluse in questa sede le contestazioni relative alla debenza del tributo principale, in quanto afferenti a cartelle non tempestivamente impugnate e ormai definitive.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla stratificazione normativa emergenziale, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese.