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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 686/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 686/2025, promossa con ricorso depositato il
12.02.2025
da
, con gli avv.ti CERCHIARO ROBERTA e VIJA TATIANA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GALIOTO GIUSEPPINA GABRIELLA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale (con domanda anche di divorzio-scioglimento del matrimonio) ex art. 473 bis 49 c.p.c. 2
Per l'udienza cartolare del 20.11.2025 i coniugi, tramite i rispettivi procuratori,
presentavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Padova (PD), in Via Pontevigodarzere n. 209,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene mantenuta dalla ricorrente sig.ra Pt_1
.
[...]
3. Il Signor è tenuto a rilasciare l'immobile adibito a casa coniugale entro e CP_1
non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di omologazione delle presenti condizioni da parte del Tribunale.
4. Per la durata della convivenza dei coniugi successiva all'omologazione, le spese per l'affitto, gli oneri condominiali, le utenze e la spesa alimentare verranno ripartite in modo tale che il Signor sia tenuto al pagamento di una quota pari a un terzo (1/3) CP_1
dell'importo totale.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale.
2. Il sig. verserà entro il 10 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili (€ CP_1
150,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al loro mantenimento.
3. L'assegno unico a favore dei figli minore sarà assegnato per intero importo alla sig.ra
. I coniugi si impegnano a presentare a presentare tutta la documentazione Parte_1
necessaria e i consensi per l'attribuzione dell'AU o di ogni altra provvidenza.
4. Il calendario del padre:
2 3
a. Il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì
sera al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre ad un giorno a settimana, a scelta tra le parti, dalla sera alla mattina dopo, con accompagnamento a scuola.
b. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
c. Tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo.
d. Carnevale, Ponti e altre festività, inclusa la Pasqua ortodossa, in alternanza tra genitori.
e. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno. Infatti, i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo e la località prescelta per le vacanze, indicando anche indirizzo e numero telefonico a prenotazione effettuata.
Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e contraevano matrimonio civile a Calarsi- Parte_1 CP_1
Moldavia in data 07.02.2013, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...]- Persona_1
Moldavia il 06.02.2016 e , nato a [...]-Moldavia il 31.07.2013. Parte_2
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 12.02.2025
dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione personale e
3 4
contestuale domanda di scioglimento del matrimonio avverso il coniuge resistente.
Con Decreto n. 3422/2025 del 09.06.2025, il Giudice, Dott.ssa Alina Rossato,
pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre ad un giorno a settimana, a scelta tra le parti, dalla sera alla mattina dopo, con accompagnamento a scuola. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina,
dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
4) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 350 mensili (€175 a figli) oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al loro mantenimento. Il Giudice ordinava ad entrambe le parti di produrre documentazione mancante e/o aggiornata relativa 2023-2024-2025, compresi estratti conti correnti, sino al 30.09.2025 prevista dell'art. 473 bis. 12 c.p.c., dando termine alle parti per la produzione documentale sino al 30.10.2025. Rinviava
all'udienza del 20.11.2025 in trattazione scritta per esame documentazione, dando termine per note in sostituzione di udienza sino al 19.11.2025.
Nelle more, i sig.ri e raggiungevano un accordo per Parte_1 CP_1
separarsi consensualmente.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
4 5
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 9.12.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 686/2025, promossa con ricorso depositato il
12.02.2025
da
, con gli avv.ti CERCHIARO ROBERTA e VIJA TATIANA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GALIOTO GIUSEPPINA GABRIELLA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale (con domanda anche di divorzio-scioglimento del matrimonio) ex art. 473 bis 49 c.p.c. 2
Per l'udienza cartolare del 20.11.2025 i coniugi, tramite i rispettivi procuratori,
presentavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Padova (PD), in Via Pontevigodarzere n. 209,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene mantenuta dalla ricorrente sig.ra Pt_1
.
[...]
3. Il Signor è tenuto a rilasciare l'immobile adibito a casa coniugale entro e CP_1
non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di omologazione delle presenti condizioni da parte del Tribunale.
4. Per la durata della convivenza dei coniugi successiva all'omologazione, le spese per l'affitto, gli oneri condominiali, le utenze e la spesa alimentare verranno ripartite in modo tale che il Signor sia tenuto al pagamento di una quota pari a un terzo (1/3) CP_1
dell'importo totale.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale.
2. Il sig. verserà entro il 10 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili (€ CP_1
150,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al loro mantenimento.
3. L'assegno unico a favore dei figli minore sarà assegnato per intero importo alla sig.ra
. I coniugi si impegnano a presentare a presentare tutta la documentazione Parte_1
necessaria e i consensi per l'attribuzione dell'AU o di ogni altra provvidenza.
4. Il calendario del padre:
2 3
a. Il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì
sera al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre ad un giorno a settimana, a scelta tra le parti, dalla sera alla mattina dopo, con accompagnamento a scuola.
b. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
c. Tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo.
d. Carnevale, Ponti e altre festività, inclusa la Pasqua ortodossa, in alternanza tra genitori.
e. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno. Infatti, i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo e la località prescelta per le vacanze, indicando anche indirizzo e numero telefonico a prenotazione effettuata.
Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e contraevano matrimonio civile a Calarsi- Parte_1 CP_1
Moldavia in data 07.02.2013, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...]- Persona_1
Moldavia il 06.02.2016 e , nato a [...]-Moldavia il 31.07.2013. Parte_2
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 12.02.2025
dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione personale e
3 4
contestuale domanda di scioglimento del matrimonio avverso il coniuge resistente.
Con Decreto n. 3422/2025 del 09.06.2025, il Giudice, Dott.ssa Alina Rossato,
pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre ad un giorno a settimana, a scelta tra le parti, dalla sera alla mattina dopo, con accompagnamento a scuola. Inoltre, durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina,
dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
4) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 350 mensili (€175 a figli) oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al loro mantenimento. Il Giudice ordinava ad entrambe le parti di produrre documentazione mancante e/o aggiornata relativa 2023-2024-2025, compresi estratti conti correnti, sino al 30.09.2025 prevista dell'art. 473 bis. 12 c.p.c., dando termine alle parti per la produzione documentale sino al 30.10.2025. Rinviava
all'udienza del 20.11.2025 in trattazione scritta per esame documentazione, dando termine per note in sostituzione di udienza sino al 19.11.2025.
Nelle more, i sig.ri e raggiungevano un accordo per Parte_1 CP_1
separarsi consensualmente.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
4 5
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 9.12.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
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