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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO IC, Presidente
RT NC, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2738/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1096/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 13/02/2024 Atti impositivi:
- APPELLO 1H78 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 12700027 notificato da Area s.r.l., intimante il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi consortili per l'anno 2021 preteso dal Resistente_1. Il contribuente denunciaava:
1) nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto;
2) violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 241/90. Difetto di motivazione;
3) carenza del potere impositivo. Non si costituiva in giudizio l'ente impositore.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente, Non si costituiva la parte appellata.
La sentenza deve essere riformata. Invero, è stata pacificamente affermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo nel caso in cui l'attività consortile abbia determinato un effettivo beneficio per il fondo del contribuente ( Corte Costituzionale Sentenza numero 188 del 2018).
Per quanto attiene alla prova il beneficio si presume ove il fondo sia inserito nel perimetro di contribuenza consortile e il Resistente_1 si sia dotato di un piano di classifica approvato dal Consiglio regionale (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11720 del 5 maggio 2025).
L'appello si fonda proprio sul difetto del presupposto impositivo.
Sul punto la sentenza non convince. In disparte la circostanza che fa riferimento al fondo di persone diverse , e quindi ad una perizia che non esiste nel procedimento che occupa, deve considerarsi che le parti resistenti non si sono costituite per cui non v'è prova dell'approvazione di un piano di classifica. Ma allora , non c'è la presunzione del beneficio arrecato al fondo del contribuente e , conseguentemente, l'avviso deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto ANNULLA l'atto impugnato con il ricorso introduttivo condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1000, per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO IC, Presidente
RT NC, TO
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2738/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1096/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 13/02/2024 Atti impositivi:
- APPELLO 1H78 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 12700027 notificato da Area s.r.l., intimante il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi consortili per l'anno 2021 preteso dal Resistente_1. Il contribuente denunciaava:
1) nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto;
2) violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 241/90. Difetto di motivazione;
3) carenza del potere impositivo. Non si costituiva in giudizio l'ente impositore.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente, Non si costituiva la parte appellata.
La sentenza deve essere riformata. Invero, è stata pacificamente affermata la natura sinallagmatica del contributo consortile che è dovuto solo nel caso in cui l'attività consortile abbia determinato un effettivo beneficio per il fondo del contribuente ( Corte Costituzionale Sentenza numero 188 del 2018).
Per quanto attiene alla prova il beneficio si presume ove il fondo sia inserito nel perimetro di contribuenza consortile e il Resistente_1 si sia dotato di un piano di classifica approvato dal Consiglio regionale (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11720 del 5 maggio 2025).
L'appello si fonda proprio sul difetto del presupposto impositivo.
Sul punto la sentenza non convince. In disparte la circostanza che fa riferimento al fondo di persone diverse , e quindi ad una perizia che non esiste nel procedimento che occupa, deve considerarsi che le parti resistenti non si sono costituite per cui non v'è prova dell'approvazione di un piano di classifica. Ma allora , non c'è la presunzione del beneficio arrecato al fondo del contribuente e , conseguentemente, l'avviso deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto ANNULLA l'atto impugnato con il ricorso introduttivo condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1000, per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta