Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 140
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. 546/1992

    La Corte rileva che la ricorrente ha notificato il ricorso solo all'agente della riscossione e non anche all'ente impositore, violando il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 14 d.lgs. 546/1992. Tale violazione rende il ricorso inammissibile, non potendo il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio in questo caso specifico.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per atto presupposto non contestato

    La Corte rileva che, anche a prescindere dalla questione del litisconsorzio necessario, l'atto impositivo prodromico (cartella esattoriale) era stato ritualmente notificato e non era stato oggetto di contestazione giudiziale, rendendo l'intimazione di pagamento inammissibile ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 140
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 140
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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