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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, LA
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 958/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002785880000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2178/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe emessa dall'AdE-R, limitatamente alla cartella esattoriale n. 05920230021957369000, in essa richiamata, avente ad oggetto IVA anno 2021, per €. 9.847,30, asseritamente notificata il 25/07/2023. La ricorrente sostiene di non aver mai avuto la notifica della presupposta indicata cartella esattoriale e pertanto ha eccepito l'illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica degli atti prodromici.
Il ricorso è stato notificato alla sola AdE-R il 28/04/2025, non anche all'ente impositore, in violazione del novellato art. 14 comma 6-bis d.lgs. n. 546/1992.
Si è ritualmente costituita l'AdE-R che ha resistito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta in relazione alla prodromica cartella esattoriale, ritualmente notificata il 25/07/2023, perché tardivo. A tal fine ha documentato la rituale notifica di detta cartella esattoriale e della successiva istanza di rateizzazione della stessa effettuata dall'amministratore della società ricorrente. Ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure di parte ricorrente attengono esclusivamente alla presupposta cartella esattoriale n.
05920230021957369000, richiamata nell'intimazione di pagamento formalmente impugnata.
La novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del d.lgs 30.12.2023 n.220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del Concessionario. E' stato evidenziato (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all' art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tale ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte della contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. In tal senso non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, né è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ( si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare la ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha svolto eccezioni di merito circa la mancata notifica degli atti prodromici, ma ha evocato in giudizio solo AD SP quale concessionario, e non l'Ente Impositore (o gli enti impositori) nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile.
Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, anch'esso rilevabile d'ufficio, è connesso alla violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, atteso che l'AdE-R ha comunque documentato la rituale notifica della cartella esattoriale presupposta, a mezzo pec, in data 25/07/2023, pertanto il ricorso introduttivo del presente giudizio deve dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs. per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e divenuto definitivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, che liquida in €. 1.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, LA
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 958/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002785880000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2178/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe emessa dall'AdE-R, limitatamente alla cartella esattoriale n. 05920230021957369000, in essa richiamata, avente ad oggetto IVA anno 2021, per €. 9.847,30, asseritamente notificata il 25/07/2023. La ricorrente sostiene di non aver mai avuto la notifica della presupposta indicata cartella esattoriale e pertanto ha eccepito l'illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica degli atti prodromici.
Il ricorso è stato notificato alla sola AdE-R il 28/04/2025, non anche all'ente impositore, in violazione del novellato art. 14 comma 6-bis d.lgs. n. 546/1992.
Si è ritualmente costituita l'AdE-R che ha resistito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta in relazione alla prodromica cartella esattoriale, ritualmente notificata il 25/07/2023, perché tardivo. A tal fine ha documentato la rituale notifica di detta cartella esattoriale e della successiva istanza di rateizzazione della stessa effettuata dall'amministratore della società ricorrente. Ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure di parte ricorrente attengono esclusivamente alla presupposta cartella esattoriale n.
05920230021957369000, richiamata nell'intimazione di pagamento formalmente impugnata.
La novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del d.lgs 30.12.2023 n.220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del Concessionario. E' stato evidenziato (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all' art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tale ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte della contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. In tal senso non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, né è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ( si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare la ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha svolto eccezioni di merito circa la mancata notifica degli atti prodromici, ma ha evocato in giudizio solo AD SP quale concessionario, e non l'Ente Impositore (o gli enti impositori) nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile.
Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, anch'esso rilevabile d'ufficio, è connesso alla violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, atteso che l'AdE-R ha comunque documentato la rituale notifica della cartella esattoriale presupposta, a mezzo pec, in data 25/07/2023, pertanto il ricorso introduttivo del presente giudizio deve dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs. per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e divenuto definitivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, che liquida in €. 1.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.