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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 594/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 765/2022 del Tribunale della Spezia
(R.G. 3675/2016), pubblicata il 13/12/2022 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), nella loro C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di (C.F. ) assistiti e Persona_1 C.F._4
difesi dall'avv. come da mandato in atti Parte_4
appellanti
e
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'avv. Fabio Cozzani come da mandato in atti appellato, nonché appellante incidentale
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti appellanti:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in modifica e riforma parziale della sentenza impugnata, così provvedere: “Rigettare l'appello incidentale del in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto,
- Accogliere il motivo di appello in parziale riforma della sentenza n. 765/2022 del
Tribunale della Spezia;
- Accogliere la richiesta risarcitoria già avanzata in primo grado dai Sig.ri Parte_1
, e , in qualità di eredi, per il danno dovuto al
[...] Parte_2 Parte_3
mancato godimento patito per l'occupazione sine titulo dal 1988 ad oggi, in aggiunta al risarcimento in via equitativa così come già liquidato in sentenza e determinato dal
Tribunale in euro 101.250,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
- Accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per il mancato godimento del bene e determinarli nella somma di euro 365.503,87, oltre interessi e valutazione dalla domanda al saldo o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, sulla base Controparte_1
dei motivi dedotti, a corrispondere agli appellanti, oltre alla somma di euro 101.250,00 già liquidata, la ulteriore somma di euro 365.503,87 oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio””.
* per la parte appellata, nonché appellante incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, in via principale, accogliere il presente appello incidentale annullando la sentenza n.
765/2022 e dichiarando la servitù di uso pubblico sul tratto di 270 mq di terreno oggetto di controversia e rigettare l'appello di eredi con le richieste nei Pt_1
confronti del in quanto prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1
per le causali di cui in premessa.
In subordine accogliere il presente appello incidentale, riformando la sentenza n.
765/2022 e dichiarando che nulla è dovuto agli eredi per l'area stradale di Pt_1
mq. 270 non irreversibilmente trasformata. In ulteriore subordine riformare la sentenza n. 765/2022 prevedendo esclusivamente la restituzione ed il ripristino dell'area stradale di mq. 270 non irreversibilmente trasformata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Persona_1
dinanzi al Tribunale della Spezia esponendo di essere proprietario Controparte_1
di un terreno (identificato al fg. 41 mapp. 333, ed ora al fg. 41 mapp. 587) di estensione di circa 270 metri quadrati che era stato occupato sin dal 1983 dal Controparte_1
senza un legittimo procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune aveva appreso il terreno e lo aveva trasformato in carenza assoluta di potere, mettendo in atto un'occupazione usurpativa.
Affermava che, essendo il terreno de quo qualificato come zona intensiva con potenzialità edificatoria dal Piano Regolatore vigente, il suo valore era di € 500,00 al metro quadrato.
Tanto premesso, chiedeva la condanna dell'ente convenuto alla restituzione del fondo, previa rimessione in pristino, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi nella misura del 5% del valore del terreno per ogni anno di illecita occupazione, e del danno non patrimoniale forfettariamente da calcolarsi nella misura del 10 % del valore del terreno ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
Il si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto Controparte_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo.
Nel merito eccepiva la prescrizione del diritto dell'attore, e contestava le avversarie domande, sostenendo che il fondo era stato usato come strada sin dagli anni '70, con conseguente costituzione di una servitù di uso pubblico senza che il avesse CP_1
mai compiuto opere su di esso, prendendo solo atto della mutata destinazione. In via subordinata, contestava la stima del valore dell'immobile. Il Tribunale della Spezia con sentenza non definitiva n. 612/2017 del 04/10/2017 decideva l'eccezione del sul difetto di giurisdizione, dichiarando la CP_1
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'istruttoria.
Ad avviso del Tribunale l'ipotesi di occupazione usurpativa compiuta in carenza del potere ab origine rientrava infatti nelle ipotesi di mero comportamento della Pubblica
Amministrazione.
La causa era istruita documentalmente ed era licenziata CTU per la rilevazione delle vicende che avevano riguardato l'occupazione e la trasformazione del fondo, nonché per la stima del valore.
In data 02/03/2020 decedeva l'attore e si costituivano gli eredi Persona_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Il Tribunale della Spezia definiva la vertenza con la sentenza n. 765/2022 del
13/12/2022, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata l'illegittimità dell'occupazione del terreno di proprietà attorea da parte del convenuto, condanna il al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
dell'importo di euro 101.250,00, a titolo di risarcimento del danno connesso alla perdita della proprietà del bene, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda e fino al saldo.
Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di lite, che liquida in euro
545,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico del convenuto”.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dal CP_1
sostenendo che, essendosi l'illiceità dell'occupazione protratta nel tempo, mai era iniziata la decorrenza del termine prescrizionale per l'azione di risarcimento del danno.
Altresì, rigettava le eccezioni del in merito alla dedotta servitù di uso CP_1
pubblico, non essendo sussistenti né i presupposti per l'usucapione, data l'assenza di validi provvedimenti amministrativi che determinassero un possesso ad usucapionem, né per la dicatio ad patriam, non essendovi prova dell'intenzionale destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario.
Accertata l'indebita occupazione del fondo e l'inserimento dello stesso nel patrimonio indisponibile del Comune, la domanda attorea era accolta solo con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla perdita del cespite immobiliare. Era dato atto della rinuncia intervenuta nelle more del giudizio della domanda di risarcimento in forma specifica ed erano rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da mancato godimento, per non essere stato provato alcun pregiudizio.
Il danno era individuato nel valore del bene al momento della domanda, come calcolato dal CTU su specifico quesito ad integrazione dell'originaria perizia che aveva chiesto di accertare il valore del bene alla data dell'apprensione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale poi superato.
Proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con un unico articolato motivo di appello essi affermavano:
- che era intervenuta recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 33645/2022) in tema di occupazione senza titolo di immobile, secondo cui in caso di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione non è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa, differentemente dal caso di occupazione senza titolo compiuta da un altro soggetto;
- che il danno da mancato godimento doveva essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione, salvo il maggior danno;
- che in caso di occupazione senza titolo con successiva acquisizione del bene, era prevista la corresponsione di un ulteriore risarcimento quantificato nel 10% del valore venale del bene come previsto dal citato DPR 327/2001;
- che il risultato della prima perizia, ovvero la stima del valore dell'immobile al momento dell'occupazione, doveva essere usato ai fini del calcolo dei risarcimenti anzidetti, non potendosi a tal fine usare il valore calcolato nella seconda perizia, ovvero quello attualizzato al momento della domanda giudiziale, dato che questo era finalizzato solo al calcolo del risarcimento per equivalente (già riconosciuto dal
Tribunale e non oggetto di gravame);
- in subordine, che doveva in ogni caso essere usato almeno il valore indicato nella seconda perizia per il calcolo dei risarcimenti richiesti.
Si costituiva il contestando l'avversario appello e proponendo a Controparte_1
sua volta appello incidentale.
L'ente pubblico affermava:
- essere intervenuta la servitù di uso pubblico sul terreno de quo, considerato che il
Comune non aveva mai compiuto alcun atto materiale di apprensione o trasformazione dello stesso per renderlo idoneo all'uso pubblico, limitandosi all'adozione di un atto amministrativo del 1986 per constatare lo stato del luogo quale “relitto stradale”, senza incontrare alcuna opposizione del OD, con conseguente automatico inserimento nel demanio comunale;
- essere decorso il termine prescrizionale dei diritti azionati, non potendosi ritenere valide cause interruttive della prescrizione in materia di diritti reali l'inoltro di diffide, dovendosi tenere conto solamente delle azioni giudiziali;
- che il OD non aveva mai impugnato nei termini previsti le variazioni catastali effettuate del Comune e regolarmente pubblicate, diversamente da quanto fatto in altre occasioni in cui il Comune aveva occupato suoi terreni per eseguire opere pubbliche;
- che l'atto di spossessamento individuato dal Tribunale non poteva essere l'inserimento nel demanio comunale del terreno de quo del 1988, considerato che tale atto amministrativo altro non era che una presa d'atto di una situazione già esistente, ovvero la presenza di un tratto stradale su di esso;
- che il Comune non aveva mai compiuto opere pubbliche sul terreno, limitandosi alla presa d'atto della costruzione di una strada su di esso, e per tale ragione lo aveva inserito nel patrimonio demaniale;
- che, in ogni caso, non poteva essere ritenuta irreversibile la modificazione del terreno consistente nell'asfaltatura, ben potendosi procedere alla reintegrazione richiesta dal
Pt_1
- che la CTU recava un errore di fatto dirimente circa la qualificazione del terreno come edificabile in quanto appartenente al mappale limitrofo n. 587, quando esso era accatastato distinto e privo di numerazione in quanto relitto stradale;
- che la CTU errava altresì nel ritenere l'uso pubblico iniziato nel 1988 con l'acquisizione al patrimonio demaniale, quando in realtà tale atto era ricognitivo di una situazione già sussistente da anni;
- che, in ogni caso, il terreno non poteva essere considerato edificabile perché anche considerandolo parte del mappale n. 587 del OD, egli non avrebbe potuto edificare liberamente su detta porzione in quanto essa avrebbe rappresentato la fascia di rispetto entro cui non era possibile costruire in ragione della vicinanza con il confine della proprietà pubblica;
- che il aveva formulato domanda di riduzione in pristino del bene e di Pt_1
reintegrazione dello stesso, avanzando solo successivamente la domanda di risarcimento del danno, e che il Tribunale aveva errato nel provvedere solo sulla domanda di risarcimento, violando il principio di corrispondenza tra richiesto e giudicato omettendo di disporre la reintegrazione.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 28/01/2025 veniva trattenuta in decisione. L'appello principale non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Il Tribunale ha riconosciuto all'appellante il valore del terreno alla data di introduzione del giudizio, quantificato nell'importo di euro 101.250,00, con condanna del al pagamento in favore CP_1
dell'appellante della predetta somma, maggiorata di rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo. Sul punto l'appellante non formula alcuna censura. Il
Tribunale non ha invece accolto la domanda volta al risarcimento del danno per il periodo di occupazione del terreno, danno quantificato dall'attore in misura forfettaria ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 (5% del valore venale del terreno per ogni anno di occupazione a titolo di danno patrimoniale, oltre al 10% del valore a titolo di danno non patrimoniale). Ora, la Cassazione, S.U., n. 33645 del 2022, chiamata ad occuparsi della natura del danno da occupazione sine titulo di un immobile e in particolare a valutare se tale danno possa qualificarsi come danno in re ipsa, ha affermato che “Non è invece richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis, prevede che, in caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni del medesimo D.P.R. n.
327 del 2010, art. 37. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimewnto non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene come appena determinato. Anche nel caso di mancanza di formale acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (fra le tante Cass. 20 novembre 2018, n. 29990; 6 agosto 2018, n. 20545; 4 marzo
2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142)”. Nel caso in esame, si riscontra la mancanza di una formale acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis, sicchè la disposizione in oggetto non appare applicabile, come correttamente rilevato dal primo giudice. Resta aperta la questione, però, del riconoscimento, anche in tale ipotesi, del danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, senza che occorra una specifica allegazione da parte dell'interessato, trattandosi di danno presunto. Come afferma la citata sentenza, resta salva la possibilità per entrambe le parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a quel limite – per il proprietario ad esempio la perdita di occasioni particolari di profitto)”. Ora, nel caso di specie dagli atti del procedimento risulta che adiacente al terreno per cui è causa vi
è il rimanente terreno edificabile (fg 41 mappale 587) di mq 890 (originariamente di mq 1160, dai quali sono stati sottratti i 270 mq di strada), sempre di proprietà di ed oggi degli eredi, per cui era stato approvato nel 2009 il piano Persona_2
particolareggiato che prevede la costruzione di un complesso direzionale e per il quale ad oggi gli eredi sono inadempienti. I , anche senza il terreno di 270 Pt_1 Pt_1
mq per cui è causa possono quindi realizzare un complesso direzionale, tuttavia nulla hanno costruito. Se la mancanza dei 270 mq fosse stato motivo di impedimento per la costruzione del complesso immobiliare, il Sig. non avrebbe potuto neppure Pt_1
presentare (e vedersi approvato) il Piano particolareggiato. In particolare, con delibera del Consiglio Comunale n° 29 in data 30.03.2009 e n° 59 è stata adottata la variante al piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'Area Progetto 3 di Via
Muccini in cui si prevedeva nella proprietà mapp. 587 (a confine con i 270 mq Pt_1
di terreno per cui oggi si controverte) l'edificazione di un fabbricato a destinazione residenziale, commerciale e terziario e spazi pubblici per parcheggi, viabilità e verde.
Il Piano è divenuto efficace 31.01.2011 a seguito dell'adempimento alle prescrizioni della Regione Liguria ed è stato notificato ai diretti interessati ed il sig. non si Pt_1
è opposto. Sono stati così avviati da parte dei Soggetti Attuatori i lavori, previo rilascio dei pertinenti titoli abilitativi. Nel corso dell'edificazione del Comparto, il Sig. Pt_1
non ha avviato alcun lavoro, rimanendo inadempiente agli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del Piano stesso, con ripercussioni sulla funzionalità delle opere pubbliche sino ad oggi realizzate dagli altri soggetti attuatori, e configuratesi come parte degli adempimenti di interesse pubblico previsti dal medesimo, segnatamente i parcheggi pubblici e relativi accessi che dovevano avvenire attraverso la sua proprietà per collegare via VIII Marzo, con un danno per l'Amministrazione. Pur formalmente informato con nota del 26-11-2018 prot. 7231 di queste sue inadempienze l'appellante non ha ritenuto di avviare alcuna attività edilizia o di cedere l'operazione agli altri soggetti attuatori del piano. Trattasi di circostanze affermate dal e Controparte_1
non smentite dalla controparte. Poiché in tutti questi anni il sig. non ha Pt_1
intrapreso alcuna iniziativa per far fruttare il potenziale valore del suo terreno confinante (mapp. 587) in discorso, non appare verosimile che avesse analoghe intenzioni relativamente alla piccola porzione di 270 mq del terreno confinante. Dagli atti emergono dunque elementi che consentono di superare la presunzione circa il fatto che l'occupazione abbia impedito al di mettere a frutto il terreno. Si aggiunga Pt_1
che egli non ha impugnato né la classificazione catastale del fondo per cui è causa quale relitto stradale, né la deliberazione del 1988 di inserimento nel patrimonio comunale della strada in questione, adottata a seguito della classificazione catastale, risolvendosi solo nel 2016 a domandare il risarcimento. Anche facendo applicazione dell'insegnamento della Cassazione, S.U., n. 33645 del 2022 richiamata dall'appellante, non è quindi possibile riconoscere alcun risarcimento agli appellanti.
Per le ragioni che precedono l'appello principale deve essere respinto. Passando all'esame dell'appello incidentale, si osserva quanto segue. Relativamente all'intervenuta usucapione di servitù di uso pubblico, non può essersi costituita una servitù per dicatio ad patriam, in quanto non vi sono i necessari presupposti (utilizzo della strada ad opera di una generalità indeterminata di persone): infatti, il CTU ha accertato che inizialmente la strada in questione veniva utilizzata solo dai proprietari dei terreni confinanti. In ogni caso, anche qualora la strada fosse stata sin da subito utilizzata per il pubblico transito, manca la prova della volontà del proprietario di adibirla a detto utilizzo: si può anzi escludere siffatta volontà tenuto conto delle diffide con le quali il rivendicava la proprietà del fondo, chiedendo che fosse rimesso Pt_1
in pristino stato (v. docc. da 6 a 15 ). Nemmeno può parlarsi di usucapione della Pt_1
servitù di passaggio o della proprietà del relitto stradale in oggetto, poichè l'usucapione non può realizzarsi senza un provvedimento amministrativo. Così, si è detto che “in tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione
(occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) –, occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la P.A. aveva invocato a fondamento dell'"animus possidendi" un titolo convenzionale ad effetti obbligatori come la promessa di donazione, cui peraltro non era seguita la formalizzazione della donazione, titolo cui poteva al più riconnettersi un effetto traslativo della detenzione che non autorizzava l'alterazione dello stato di fatto, con conseguente insussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione)” (Cass. n.
10289 del 2018). Il primo motivo di appello incidentale va quindi respinto.
Relativamente al motivo concernente la prescrizione del diritto: la giurisprudenza di legittimità afferma che trattasi di illecito permanente, sicchè “ha natura usurpativa, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione di un terreno per sconfinamento da aree legittimamente occupate nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica, atteso che la facoltà di espropriare beni attigui a quelli compresi nel programma di esproprio postula l'espressa indicazione nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o l'adozione di un successivo provvedimento motivato, integrativo della predetta dichiarazione. Ne consegue che la carenza di potere espropriativo determina l'illegittimità "ab origine" dell'occupazione e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, impedendo, altresì, la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo così occupato”
(Cass. n. 23266 del 2014). Anche tale motivo di appello incidentale deve quindi essere respinto. Quanto al motivo relativo alla valenza della classificazione catastale (in relitto stradale) del 1986 mai impugnata, la Corte osserva che le risultanze catastali non hanno effetto costitutivo e non determinano conseguenze in ordine alla proprietà del bene e nemmeno in ordine alla sua qualificazione come “relitto stradale” piuttosto che come terreno residenziale.
Pertanto, la mancata impugnazione della variazione catastale si appalesa, sotto tale profilo, irrilevante. La medesima irrilevanza vale relativamente all'inserimento del relitto stradale in questione nel patrimonio indisponibile del Comune, avvenuto con delibera della giunta municipale nel 1988. Infatti, il non diventa proprietario CP_1
del bene se non in presenza di un valido atto amministrativo, poiché l'illegittimo spossessamento e l'irreversibile trasformazione del bene non possono determinare l'acquisto del bene in capo alla p.a. Pertanto, la circostanza che il OD non abbia impugnato l'atto con cui il ha classificato il terreno occupato come Controparte_1
strada, inserendolo nel patrimonio indisponibile comunale, non appare rilevante in quanto tale atto non aveva l'efficacia di acquisire il bene nella proprietà del CP_1
Quanto al motivo concernente la mancanza di opera pubblica realizzata dal CP_1
sul sito in questione, si osserva che “in tema di occupazione usurpativa, la titolarità passiva dell'obbligazione aquiliana va riconosciuta non solo al soggetto che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche a tal fine necessarie ed all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche all'ente che conserva l'occupazione senza titolo dell'immobile” (Cass. n. 23639 del 2016). Nel caso di specie non vi è dubbio che il abbia conservato Controparte_1
l'occupazione senza titolo del terreno de quo, avendo lo stesso addirittura inserito tale bene nel proprio patrimonio indisponibile. Ne discende il rigetto della doglianza. Circa il motivo sulla reversibilità del bene trasformato in strada, col quale l'appellante incidentale lamenta che esso non ha realizzato il tratto di asfalto nella parte di terreno del e ribadisce che essendo tale asfaltatura opera di privati, ed essendo Pt_1 reversibile, nulla osta al reintegro a favore degli appellanti, nonostante a livello catastale il terreno sia stato classificato relitto stradale, si rileva che, esclusa l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, il privato proprietario - rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell'amministrazione – può chiedere la restituzione e riduzione in pristino stato dell'immobile, oltre al risarcimento del danno e l'illecito cessa solo per effetto della restituzione del bene, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Poiché il , che aveva inizialmente chiesto la restituzione del Pt_1
bene, ha successivamente rinunciato a tale domanda limitandosi a chiedere il risarcimento per equivalente, deve ritenersi ininfluente il fatto che il si dica CP_1
disposto a retrocedere il bene. Il motivo va quindi rigettato. Quanto al motivo relativo agli erronei presupposti della C.T.U., che avrebbe considerato come edificabile il terreno sottratto al e non avrebbe valutato che tale terreno era da moltissimi Pt_1
anni utilizzato come strada e come tale classificato sin dal 1986 anche al catasto, sicchè la quantificazione del risarcimento, parametrata appunto sull'edificabilità dell'area – che invece non era tale – deve considerarsi errata, la Corte osserva quanto segue.
Poiché, come si è visto, non è possibile per la p.a. acquisire il bene in conseguenza di una condotta illecita di occupazione usurpativa sicchè il privato ha diritto alla restituzione del bene ed alla sua rimessione in pristino, qualora egli chieda invece il risarcimento per equivalente, ai fini della liquidazione il danno va comunque computato considerando il bene come edificabile, anche se nel caso di specie occupato da molto tempo da un relitto stradale. Infatti, la classificazione come relitto stradale del terreno in discorso da parte del catasto, come si è detto sopra, non ha valore costitutivo: pertanto, il fatto che la porzione di 270 mq occupata illegittimamente sia stata classificata dal catasto nel 1986 come relitto stradale, senza l'attribuzione di uno specifico mappale, non può far concludere che tale porzione abbia perduto le caratteristiche originarie del mappale 587 dal quale proviene. Il c.t.u. ha infatti accertato che l'area era parte integrante della particella successivamente divenuta 587, edificabile. Il c.t.u., inoltre, ha accertato che “Il terreno oggetto di causa è sempre stato edificabile, almeno fin dalla variante di P.R.G. del 1966 che indicava tale terreno come
“Zona Intensiva B”. Il Comune di sostiene ancora che il piano regolatore CP_1
vigente già prevedeva la strada in questione in quanto dalla mappa catastale del PRG
1958 e dalla mappa del 2018 (allegate alla CTU) si evince che al mappale 587 manca l'angolo lato Via Gori / Via 8 Marzo, che è da sempre relitto stradale. La Corte osserva che il c.t.u., rispondendo alle osservazioni del c.t.p. del ha rilevato che CP_1
“Comunque, in ogni caso, la strada è stata realizzata come da previsioni di P.R.G., ovviamente, redatto e approvato dallo stesso Pertanto, il Controparte_1 [...]
sapeva benissimo che quel determinato terreno sarebbe stato attraversato da CP_1
una strada che sarebbe diventata pubblica e che avrebbe dovuto, prima o poi, risarcire il proprietario del fondo”. Il lamenta ancora che la parte sottratta avrebbe fatto CP_1
parte di una fascia di rispetto per arretramento stradale e che quindi non vi sarebbe stata perdita di alcun indice edificatorio: il c.t.u. ha replicato alla medesima osservazione del consulente di parte del affermando che “Le informazioni riportate dal C.T.P. CP_1
non sono supportate da elementi oggettivi. La densità fondiaria pari a 5 mc/mq era prevista nel caso in cui ci fosse stata una trasformazione per singolo edificio, mediante demolizione e ricostruzione ma – nel caso in esame – non vi sarebbe stata alcuna trasformazione né, tantomeno, demolizione e ricostruzione. Si conferma, quindi,
l'indice edificatorio pari a 6 mc/mq. Inoltre, non si può essere certi che l'eventuale intervento edilizio sarebbe stato eseguito in edilizia convenzionata in base alla “Legge
Bucalossi”. Lo scrivente ha dovuto basare le proprie stime su dati certi e determinati con condizioni più sfavorevoli per simulare i possibili costi reali”. Il c.t.u. aveva già quindi dato risposta motivata all'osservazione del consulente di parte del CP_1
che questa Corte richiama. Anche tale motivo dell'appello incidentale va
[...]
dunque respinto. In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale vengono rigettati.
In considerazione dell'esito della causa, che vede soccombenti reciprocamente sia l'appellante principale che quello incidentale, le spese del presente grado del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Defintivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
respinge, altresì, l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello principale e quello incidentale vengono respinti.
Genova, 4/2/2025
Il Presidente relatore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 594/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 765/2022 del Tribunale della Spezia
(R.G. 3675/2016), pubblicata il 13/12/2022 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), nella loro C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di (C.F. ) assistiti e Persona_1 C.F._4
difesi dall'avv. come da mandato in atti Parte_4
appellanti
e
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'avv. Fabio Cozzani come da mandato in atti appellato, nonché appellante incidentale
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti appellanti:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in modifica e riforma parziale della sentenza impugnata, così provvedere: “Rigettare l'appello incidentale del in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto,
- Accogliere il motivo di appello in parziale riforma della sentenza n. 765/2022 del
Tribunale della Spezia;
- Accogliere la richiesta risarcitoria già avanzata in primo grado dai Sig.ri Parte_1
, e , in qualità di eredi, per il danno dovuto al
[...] Parte_2 Parte_3
mancato godimento patito per l'occupazione sine titulo dal 1988 ad oggi, in aggiunta al risarcimento in via equitativa così come già liquidato in sentenza e determinato dal
Tribunale in euro 101.250,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
- Accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per il mancato godimento del bene e determinarli nella somma di euro 365.503,87, oltre interessi e valutazione dalla domanda al saldo o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, sulla base Controparte_1
dei motivi dedotti, a corrispondere agli appellanti, oltre alla somma di euro 101.250,00 già liquidata, la ulteriore somma di euro 365.503,87 oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio””.
* per la parte appellata, nonché appellante incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa, in via principale, accogliere il presente appello incidentale annullando la sentenza n.
765/2022 e dichiarando la servitù di uso pubblico sul tratto di 270 mq di terreno oggetto di controversia e rigettare l'appello di eredi con le richieste nei Pt_1
confronti del in quanto prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1
per le causali di cui in premessa.
In subordine accogliere il presente appello incidentale, riformando la sentenza n.
765/2022 e dichiarando che nulla è dovuto agli eredi per l'area stradale di Pt_1
mq. 270 non irreversibilmente trasformata. In ulteriore subordine riformare la sentenza n. 765/2022 prevedendo esclusivamente la restituzione ed il ripristino dell'area stradale di mq. 270 non irreversibilmente trasformata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Persona_1
dinanzi al Tribunale della Spezia esponendo di essere proprietario Controparte_1
di un terreno (identificato al fg. 41 mapp. 333, ed ora al fg. 41 mapp. 587) di estensione di circa 270 metri quadrati che era stato occupato sin dal 1983 dal Controparte_1
senza un legittimo procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune aveva appreso il terreno e lo aveva trasformato in carenza assoluta di potere, mettendo in atto un'occupazione usurpativa.
Affermava che, essendo il terreno de quo qualificato come zona intensiva con potenzialità edificatoria dal Piano Regolatore vigente, il suo valore era di € 500,00 al metro quadrato.
Tanto premesso, chiedeva la condanna dell'ente convenuto alla restituzione del fondo, previa rimessione in pristino, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi nella misura del 5% del valore del terreno per ogni anno di illecita occupazione, e del danno non patrimoniale forfettariamente da calcolarsi nella misura del 10 % del valore del terreno ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
Il si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto Controparte_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo.
Nel merito eccepiva la prescrizione del diritto dell'attore, e contestava le avversarie domande, sostenendo che il fondo era stato usato come strada sin dagli anni '70, con conseguente costituzione di una servitù di uso pubblico senza che il avesse CP_1
mai compiuto opere su di esso, prendendo solo atto della mutata destinazione. In via subordinata, contestava la stima del valore dell'immobile. Il Tribunale della Spezia con sentenza non definitiva n. 612/2017 del 04/10/2017 decideva l'eccezione del sul difetto di giurisdizione, dichiarando la CP_1
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'istruttoria.
Ad avviso del Tribunale l'ipotesi di occupazione usurpativa compiuta in carenza del potere ab origine rientrava infatti nelle ipotesi di mero comportamento della Pubblica
Amministrazione.
La causa era istruita documentalmente ed era licenziata CTU per la rilevazione delle vicende che avevano riguardato l'occupazione e la trasformazione del fondo, nonché per la stima del valore.
In data 02/03/2020 decedeva l'attore e si costituivano gli eredi Persona_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Il Tribunale della Spezia definiva la vertenza con la sentenza n. 765/2022 del
13/12/2022, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata l'illegittimità dell'occupazione del terreno di proprietà attorea da parte del convenuto, condanna il al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
dell'importo di euro 101.250,00, a titolo di risarcimento del danno connesso alla perdita della proprietà del bene, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda e fino al saldo.
Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di lite, che liquida in euro
545,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico del convenuto”.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dal CP_1
sostenendo che, essendosi l'illiceità dell'occupazione protratta nel tempo, mai era iniziata la decorrenza del termine prescrizionale per l'azione di risarcimento del danno.
Altresì, rigettava le eccezioni del in merito alla dedotta servitù di uso CP_1
pubblico, non essendo sussistenti né i presupposti per l'usucapione, data l'assenza di validi provvedimenti amministrativi che determinassero un possesso ad usucapionem, né per la dicatio ad patriam, non essendovi prova dell'intenzionale destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario.
Accertata l'indebita occupazione del fondo e l'inserimento dello stesso nel patrimonio indisponibile del Comune, la domanda attorea era accolta solo con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla perdita del cespite immobiliare. Era dato atto della rinuncia intervenuta nelle more del giudizio della domanda di risarcimento in forma specifica ed erano rigettate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale da mancato godimento, per non essere stato provato alcun pregiudizio.
Il danno era individuato nel valore del bene al momento della domanda, come calcolato dal CTU su specifico quesito ad integrazione dell'originaria perizia che aveva chiesto di accertare il valore del bene alla data dell'apprensione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale poi superato.
Proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con un unico articolato motivo di appello essi affermavano:
- che era intervenuta recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 33645/2022) in tema di occupazione senza titolo di immobile, secondo cui in caso di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione non è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa, differentemente dal caso di occupazione senza titolo compiuta da un altro soggetto;
- che il danno da mancato godimento doveva essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione, salvo il maggior danno;
- che in caso di occupazione senza titolo con successiva acquisizione del bene, era prevista la corresponsione di un ulteriore risarcimento quantificato nel 10% del valore venale del bene come previsto dal citato DPR 327/2001;
- che il risultato della prima perizia, ovvero la stima del valore dell'immobile al momento dell'occupazione, doveva essere usato ai fini del calcolo dei risarcimenti anzidetti, non potendosi a tal fine usare il valore calcolato nella seconda perizia, ovvero quello attualizzato al momento della domanda giudiziale, dato che questo era finalizzato solo al calcolo del risarcimento per equivalente (già riconosciuto dal
Tribunale e non oggetto di gravame);
- in subordine, che doveva in ogni caso essere usato almeno il valore indicato nella seconda perizia per il calcolo dei risarcimenti richiesti.
Si costituiva il contestando l'avversario appello e proponendo a Controparte_1
sua volta appello incidentale.
L'ente pubblico affermava:
- essere intervenuta la servitù di uso pubblico sul terreno de quo, considerato che il
Comune non aveva mai compiuto alcun atto materiale di apprensione o trasformazione dello stesso per renderlo idoneo all'uso pubblico, limitandosi all'adozione di un atto amministrativo del 1986 per constatare lo stato del luogo quale “relitto stradale”, senza incontrare alcuna opposizione del OD, con conseguente automatico inserimento nel demanio comunale;
- essere decorso il termine prescrizionale dei diritti azionati, non potendosi ritenere valide cause interruttive della prescrizione in materia di diritti reali l'inoltro di diffide, dovendosi tenere conto solamente delle azioni giudiziali;
- che il OD non aveva mai impugnato nei termini previsti le variazioni catastali effettuate del Comune e regolarmente pubblicate, diversamente da quanto fatto in altre occasioni in cui il Comune aveva occupato suoi terreni per eseguire opere pubbliche;
- che l'atto di spossessamento individuato dal Tribunale non poteva essere l'inserimento nel demanio comunale del terreno de quo del 1988, considerato che tale atto amministrativo altro non era che una presa d'atto di una situazione già esistente, ovvero la presenza di un tratto stradale su di esso;
- che il Comune non aveva mai compiuto opere pubbliche sul terreno, limitandosi alla presa d'atto della costruzione di una strada su di esso, e per tale ragione lo aveva inserito nel patrimonio demaniale;
- che, in ogni caso, non poteva essere ritenuta irreversibile la modificazione del terreno consistente nell'asfaltatura, ben potendosi procedere alla reintegrazione richiesta dal
Pt_1
- che la CTU recava un errore di fatto dirimente circa la qualificazione del terreno come edificabile in quanto appartenente al mappale limitrofo n. 587, quando esso era accatastato distinto e privo di numerazione in quanto relitto stradale;
- che la CTU errava altresì nel ritenere l'uso pubblico iniziato nel 1988 con l'acquisizione al patrimonio demaniale, quando in realtà tale atto era ricognitivo di una situazione già sussistente da anni;
- che, in ogni caso, il terreno non poteva essere considerato edificabile perché anche considerandolo parte del mappale n. 587 del OD, egli non avrebbe potuto edificare liberamente su detta porzione in quanto essa avrebbe rappresentato la fascia di rispetto entro cui non era possibile costruire in ragione della vicinanza con il confine della proprietà pubblica;
- che il aveva formulato domanda di riduzione in pristino del bene e di Pt_1
reintegrazione dello stesso, avanzando solo successivamente la domanda di risarcimento del danno, e che il Tribunale aveva errato nel provvedere solo sulla domanda di risarcimento, violando il principio di corrispondenza tra richiesto e giudicato omettendo di disporre la reintegrazione.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 28/01/2025 veniva trattenuta in decisione. L'appello principale non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Il Tribunale ha riconosciuto all'appellante il valore del terreno alla data di introduzione del giudizio, quantificato nell'importo di euro 101.250,00, con condanna del al pagamento in favore CP_1
dell'appellante della predetta somma, maggiorata di rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo. Sul punto l'appellante non formula alcuna censura. Il
Tribunale non ha invece accolto la domanda volta al risarcimento del danno per il periodo di occupazione del terreno, danno quantificato dall'attore in misura forfettaria ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 (5% del valore venale del terreno per ogni anno di occupazione a titolo di danno patrimoniale, oltre al 10% del valore a titolo di danno non patrimoniale). Ora, la Cassazione, S.U., n. 33645 del 2022, chiamata ad occuparsi della natura del danno da occupazione sine titulo di un immobile e in particolare a valutare se tale danno possa qualificarsi come danno in re ipsa, ha affermato che “Non è invece richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis, prevede che, in caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni del medesimo D.P.R. n.
327 del 2010, art. 37. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimewnto non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene come appena determinato. Anche nel caso di mancanza di formale acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (fra le tante Cass. 20 novembre 2018, n. 29990; 6 agosto 2018, n. 20545; 4 marzo
2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142)”. Nel caso in esame, si riscontra la mancanza di una formale acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis, sicchè la disposizione in oggetto non appare applicabile, come correttamente rilevato dal primo giudice. Resta aperta la questione, però, del riconoscimento, anche in tale ipotesi, del danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, senza che occorra una specifica allegazione da parte dell'interessato, trattandosi di danno presunto. Come afferma la citata sentenza, resta salva la possibilità per entrambe le parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a quel limite – per il proprietario ad esempio la perdita di occasioni particolari di profitto)”. Ora, nel caso di specie dagli atti del procedimento risulta che adiacente al terreno per cui è causa vi
è il rimanente terreno edificabile (fg 41 mappale 587) di mq 890 (originariamente di mq 1160, dai quali sono stati sottratti i 270 mq di strada), sempre di proprietà di ed oggi degli eredi, per cui era stato approvato nel 2009 il piano Persona_2
particolareggiato che prevede la costruzione di un complesso direzionale e per il quale ad oggi gli eredi sono inadempienti. I , anche senza il terreno di 270 Pt_1 Pt_1
mq per cui è causa possono quindi realizzare un complesso direzionale, tuttavia nulla hanno costruito. Se la mancanza dei 270 mq fosse stato motivo di impedimento per la costruzione del complesso immobiliare, il Sig. non avrebbe potuto neppure Pt_1
presentare (e vedersi approvato) il Piano particolareggiato. In particolare, con delibera del Consiglio Comunale n° 29 in data 30.03.2009 e n° 59 è stata adottata la variante al piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'Area Progetto 3 di Via
Muccini in cui si prevedeva nella proprietà mapp. 587 (a confine con i 270 mq Pt_1
di terreno per cui oggi si controverte) l'edificazione di un fabbricato a destinazione residenziale, commerciale e terziario e spazi pubblici per parcheggi, viabilità e verde.
Il Piano è divenuto efficace 31.01.2011 a seguito dell'adempimento alle prescrizioni della Regione Liguria ed è stato notificato ai diretti interessati ed il sig. non si Pt_1
è opposto. Sono stati così avviati da parte dei Soggetti Attuatori i lavori, previo rilascio dei pertinenti titoli abilitativi. Nel corso dell'edificazione del Comparto, il Sig. Pt_1
non ha avviato alcun lavoro, rimanendo inadempiente agli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del Piano stesso, con ripercussioni sulla funzionalità delle opere pubbliche sino ad oggi realizzate dagli altri soggetti attuatori, e configuratesi come parte degli adempimenti di interesse pubblico previsti dal medesimo, segnatamente i parcheggi pubblici e relativi accessi che dovevano avvenire attraverso la sua proprietà per collegare via VIII Marzo, con un danno per l'Amministrazione. Pur formalmente informato con nota del 26-11-2018 prot. 7231 di queste sue inadempienze l'appellante non ha ritenuto di avviare alcuna attività edilizia o di cedere l'operazione agli altri soggetti attuatori del piano. Trattasi di circostanze affermate dal e Controparte_1
non smentite dalla controparte. Poiché in tutti questi anni il sig. non ha Pt_1
intrapreso alcuna iniziativa per far fruttare il potenziale valore del suo terreno confinante (mapp. 587) in discorso, non appare verosimile che avesse analoghe intenzioni relativamente alla piccola porzione di 270 mq del terreno confinante. Dagli atti emergono dunque elementi che consentono di superare la presunzione circa il fatto che l'occupazione abbia impedito al di mettere a frutto il terreno. Si aggiunga Pt_1
che egli non ha impugnato né la classificazione catastale del fondo per cui è causa quale relitto stradale, né la deliberazione del 1988 di inserimento nel patrimonio comunale della strada in questione, adottata a seguito della classificazione catastale, risolvendosi solo nel 2016 a domandare il risarcimento. Anche facendo applicazione dell'insegnamento della Cassazione, S.U., n. 33645 del 2022 richiamata dall'appellante, non è quindi possibile riconoscere alcun risarcimento agli appellanti.
Per le ragioni che precedono l'appello principale deve essere respinto. Passando all'esame dell'appello incidentale, si osserva quanto segue. Relativamente all'intervenuta usucapione di servitù di uso pubblico, non può essersi costituita una servitù per dicatio ad patriam, in quanto non vi sono i necessari presupposti (utilizzo della strada ad opera di una generalità indeterminata di persone): infatti, il CTU ha accertato che inizialmente la strada in questione veniva utilizzata solo dai proprietari dei terreni confinanti. In ogni caso, anche qualora la strada fosse stata sin da subito utilizzata per il pubblico transito, manca la prova della volontà del proprietario di adibirla a detto utilizzo: si può anzi escludere siffatta volontà tenuto conto delle diffide con le quali il rivendicava la proprietà del fondo, chiedendo che fosse rimesso Pt_1
in pristino stato (v. docc. da 6 a 15 ). Nemmeno può parlarsi di usucapione della Pt_1
servitù di passaggio o della proprietà del relitto stradale in oggetto, poichè l'usucapione non può realizzarsi senza un provvedimento amministrativo. Così, si è detto che “in tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione
(occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l'acquisizione del fondo, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) –, occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la P.A. aveva invocato a fondamento dell'"animus possidendi" un titolo convenzionale ad effetti obbligatori come la promessa di donazione, cui peraltro non era seguita la formalizzazione della donazione, titolo cui poteva al più riconnettersi un effetto traslativo della detenzione che non autorizzava l'alterazione dello stato di fatto, con conseguente insussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione)” (Cass. n.
10289 del 2018). Il primo motivo di appello incidentale va quindi respinto.
Relativamente al motivo concernente la prescrizione del diritto: la giurisprudenza di legittimità afferma che trattasi di illecito permanente, sicchè “ha natura usurpativa, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione di un terreno per sconfinamento da aree legittimamente occupate nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica, atteso che la facoltà di espropriare beni attigui a quelli compresi nel programma di esproprio postula l'espressa indicazione nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o l'adozione di un successivo provvedimento motivato, integrativo della predetta dichiarazione. Ne consegue che la carenza di potere espropriativo determina l'illegittimità "ab origine" dell'occupazione e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, impedendo, altresì, la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo così occupato”
(Cass. n. 23266 del 2014). Anche tale motivo di appello incidentale deve quindi essere respinto. Quanto al motivo relativo alla valenza della classificazione catastale (in relitto stradale) del 1986 mai impugnata, la Corte osserva che le risultanze catastali non hanno effetto costitutivo e non determinano conseguenze in ordine alla proprietà del bene e nemmeno in ordine alla sua qualificazione come “relitto stradale” piuttosto che come terreno residenziale.
Pertanto, la mancata impugnazione della variazione catastale si appalesa, sotto tale profilo, irrilevante. La medesima irrilevanza vale relativamente all'inserimento del relitto stradale in questione nel patrimonio indisponibile del Comune, avvenuto con delibera della giunta municipale nel 1988. Infatti, il non diventa proprietario CP_1
del bene se non in presenza di un valido atto amministrativo, poiché l'illegittimo spossessamento e l'irreversibile trasformazione del bene non possono determinare l'acquisto del bene in capo alla p.a. Pertanto, la circostanza che il OD non abbia impugnato l'atto con cui il ha classificato il terreno occupato come Controparte_1
strada, inserendolo nel patrimonio indisponibile comunale, non appare rilevante in quanto tale atto non aveva l'efficacia di acquisire il bene nella proprietà del CP_1
Quanto al motivo concernente la mancanza di opera pubblica realizzata dal CP_1
sul sito in questione, si osserva che “in tema di occupazione usurpativa, la titolarità passiva dell'obbligazione aquiliana va riconosciuta non solo al soggetto che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche a tal fine necessarie ed all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche all'ente che conserva l'occupazione senza titolo dell'immobile” (Cass. n. 23639 del 2016). Nel caso di specie non vi è dubbio che il abbia conservato Controparte_1
l'occupazione senza titolo del terreno de quo, avendo lo stesso addirittura inserito tale bene nel proprio patrimonio indisponibile. Ne discende il rigetto della doglianza. Circa il motivo sulla reversibilità del bene trasformato in strada, col quale l'appellante incidentale lamenta che esso non ha realizzato il tratto di asfalto nella parte di terreno del e ribadisce che essendo tale asfaltatura opera di privati, ed essendo Pt_1 reversibile, nulla osta al reintegro a favore degli appellanti, nonostante a livello catastale il terreno sia stato classificato relitto stradale, si rileva che, esclusa l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, il privato proprietario - rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell'amministrazione – può chiedere la restituzione e riduzione in pristino stato dell'immobile, oltre al risarcimento del danno e l'illecito cessa solo per effetto della restituzione del bene, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. Poiché il , che aveva inizialmente chiesto la restituzione del Pt_1
bene, ha successivamente rinunciato a tale domanda limitandosi a chiedere il risarcimento per equivalente, deve ritenersi ininfluente il fatto che il si dica CP_1
disposto a retrocedere il bene. Il motivo va quindi rigettato. Quanto al motivo relativo agli erronei presupposti della C.T.U., che avrebbe considerato come edificabile il terreno sottratto al e non avrebbe valutato che tale terreno era da moltissimi Pt_1
anni utilizzato come strada e come tale classificato sin dal 1986 anche al catasto, sicchè la quantificazione del risarcimento, parametrata appunto sull'edificabilità dell'area – che invece non era tale – deve considerarsi errata, la Corte osserva quanto segue.
Poiché, come si è visto, non è possibile per la p.a. acquisire il bene in conseguenza di una condotta illecita di occupazione usurpativa sicchè il privato ha diritto alla restituzione del bene ed alla sua rimessione in pristino, qualora egli chieda invece il risarcimento per equivalente, ai fini della liquidazione il danno va comunque computato considerando il bene come edificabile, anche se nel caso di specie occupato da molto tempo da un relitto stradale. Infatti, la classificazione come relitto stradale del terreno in discorso da parte del catasto, come si è detto sopra, non ha valore costitutivo: pertanto, il fatto che la porzione di 270 mq occupata illegittimamente sia stata classificata dal catasto nel 1986 come relitto stradale, senza l'attribuzione di uno specifico mappale, non può far concludere che tale porzione abbia perduto le caratteristiche originarie del mappale 587 dal quale proviene. Il c.t.u. ha infatti accertato che l'area era parte integrante della particella successivamente divenuta 587, edificabile. Il c.t.u., inoltre, ha accertato che “Il terreno oggetto di causa è sempre stato edificabile, almeno fin dalla variante di P.R.G. del 1966 che indicava tale terreno come
“Zona Intensiva B”. Il Comune di sostiene ancora che il piano regolatore CP_1
vigente già prevedeva la strada in questione in quanto dalla mappa catastale del PRG
1958 e dalla mappa del 2018 (allegate alla CTU) si evince che al mappale 587 manca l'angolo lato Via Gori / Via 8 Marzo, che è da sempre relitto stradale. La Corte osserva che il c.t.u., rispondendo alle osservazioni del c.t.p. del ha rilevato che CP_1
“Comunque, in ogni caso, la strada è stata realizzata come da previsioni di P.R.G., ovviamente, redatto e approvato dallo stesso Pertanto, il Controparte_1 [...]
sapeva benissimo che quel determinato terreno sarebbe stato attraversato da CP_1
una strada che sarebbe diventata pubblica e che avrebbe dovuto, prima o poi, risarcire il proprietario del fondo”. Il lamenta ancora che la parte sottratta avrebbe fatto CP_1
parte di una fascia di rispetto per arretramento stradale e che quindi non vi sarebbe stata perdita di alcun indice edificatorio: il c.t.u. ha replicato alla medesima osservazione del consulente di parte del affermando che “Le informazioni riportate dal C.T.P. CP_1
non sono supportate da elementi oggettivi. La densità fondiaria pari a 5 mc/mq era prevista nel caso in cui ci fosse stata una trasformazione per singolo edificio, mediante demolizione e ricostruzione ma – nel caso in esame – non vi sarebbe stata alcuna trasformazione né, tantomeno, demolizione e ricostruzione. Si conferma, quindi,
l'indice edificatorio pari a 6 mc/mq. Inoltre, non si può essere certi che l'eventuale intervento edilizio sarebbe stato eseguito in edilizia convenzionata in base alla “Legge
Bucalossi”. Lo scrivente ha dovuto basare le proprie stime su dati certi e determinati con condizioni più sfavorevoli per simulare i possibili costi reali”. Il c.t.u. aveva già quindi dato risposta motivata all'osservazione del consulente di parte del CP_1
che questa Corte richiama. Anche tale motivo dell'appello incidentale va
[...]
dunque respinto. In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale vengono rigettati.
In considerazione dell'esito della causa, che vede soccombenti reciprocamente sia l'appellante principale che quello incidentale, le spese del presente grado del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Defintivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
respinge, altresì, l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello principale e quello incidentale vengono respinti.
Genova, 4/2/2025
Il Presidente relatore
Dr. Marcello BRUNO