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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1921/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ARCIDIACONO PAOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 esposto:
- di aver contratto matrimonio in BERNEZZO (CN) il 12/07/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008;
- che dal matrimonio sono nate le figlie nata il [...], e , nata il Per_1 Per_2
04/08/2012; - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“• Le parti vivranno separate;
• La casa familiare resterà assegnata al sig. avendo la sig.ra a disposizione CP_1 Pt_1 un appartamento sito in Vignolo (Cn), Piazza Grande 12, in cui si è già trasferita e dove ha già altresì trasferito la propria residenza;
• Le minori resteranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affido condiviso;
• e trascorreranno tempi paritetici con la mamma ed il papà, alternandosi Per_1 Per_2 nell'abitazione di ciascun genitore di settimana in settimana. Le parti sono d'accordo che le figlie consumeranno i pranzi presso il genitore non competente per il pernottamento, in modo da vedere ogni giorno sia la mamma che il papà.
Tale regime visite verrà sospeso solo durante il mese di agosto, allorquando le minori trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore. Tale periodo, infatti, coincide con la chiusura feriale dell'attività commerciale dei coniugi, per tre settimane consecutive: ad anni alterni le parti usufruiranno dunque di un'ulteriore settimana di ferie, onde trascorrere ciascuno due settimane di vacanze con le figlie.
Quanto alle feste natalizie e pasquali, le bambine alterneranno di anno in anno la vigilia, il giorno di Natale, il 31 dicembre, il primo gennaio, Pasqua e Pasquetta con la mamma e con il papà;
• Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento delle minori, dotandosi ognuno presso la propria abitazione dell'abbigliamento necessario per le figlie, in via autonoma. Le spese di carattere ordinario di maggiore entità (come, ad esempio, la mensa scolastica) verranno suddivise al 50% tra i genitori. Ferma la suddivisione a metà delle spese straordinarie, secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Torino;
• Le parti manterranno in essere il conto cointestato esistente presso l'istituto Intesa
Sanpaolo, dove accantoneranno le somme necessarie per coprire le spese straordinarie della casa familiare (da suddividere al 50% tra loro), quelle relative alla manutenzione dell'immobile intestato alle minori, nonché le rate del mutuo”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
AN (CN), e , nato il [...] a [...], che CP_1 hanno contratto matrimonio in BERNEZZO (CN) il 12/07/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1921/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ARCIDIACONO PAOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 esposto:
- di aver contratto matrimonio in BERNEZZO (CN) il 12/07/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008;
- che dal matrimonio sono nate le figlie nata il [...], e , nata il Per_1 Per_2
04/08/2012; - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“• Le parti vivranno separate;
• La casa familiare resterà assegnata al sig. avendo la sig.ra a disposizione CP_1 Pt_1 un appartamento sito in Vignolo (Cn), Piazza Grande 12, in cui si è già trasferita e dove ha già altresì trasferito la propria residenza;
• Le minori resteranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affido condiviso;
• e trascorreranno tempi paritetici con la mamma ed il papà, alternandosi Per_1 Per_2 nell'abitazione di ciascun genitore di settimana in settimana. Le parti sono d'accordo che le figlie consumeranno i pranzi presso il genitore non competente per il pernottamento, in modo da vedere ogni giorno sia la mamma che il papà.
Tale regime visite verrà sospeso solo durante il mese di agosto, allorquando le minori trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore. Tale periodo, infatti, coincide con la chiusura feriale dell'attività commerciale dei coniugi, per tre settimane consecutive: ad anni alterni le parti usufruiranno dunque di un'ulteriore settimana di ferie, onde trascorrere ciascuno due settimane di vacanze con le figlie.
Quanto alle feste natalizie e pasquali, le bambine alterneranno di anno in anno la vigilia, il giorno di Natale, il 31 dicembre, il primo gennaio, Pasqua e Pasquetta con la mamma e con il papà;
• Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento delle minori, dotandosi ognuno presso la propria abitazione dell'abbigliamento necessario per le figlie, in via autonoma. Le spese di carattere ordinario di maggiore entità (come, ad esempio, la mensa scolastica) verranno suddivise al 50% tra i genitori. Ferma la suddivisione a metà delle spese straordinarie, secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Torino;
• Le parti manterranno in essere il conto cointestato esistente presso l'istituto Intesa
Sanpaolo, dove accantoneranno le somme necessarie per coprire le spese straordinarie della casa familiare (da suddividere al 50% tra loro), quelle relative alla manutenzione dell'immobile intestato alle minori, nonché le rate del mutuo”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
AN (CN), e , nato il [...] a [...], che CP_1 hanno contratto matrimonio in BERNEZZO (CN) il 12/07/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2008;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi