TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2577/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2577/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] d (avv. Tiziana Sponga)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...] d 1 (avv. Tiziana Sponga)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
17/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Rubano (PD) il 29.06.2013, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, p. 1, anno 2013; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Rubano (PD) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
A. “i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, nel reciproco rispetto;
il Sig. CP_1 attualmente vive con i figli minori nella casa familiare, mentre la Sig.ra è Pt_1 attualmente domiciliata in Padova, Via Moroni n. 19, ove presta la sua attività lavorativa e ove è in procinto di spostare la propria residenza. È volontà della Sig.ra Pt_1 tornare a vivere a Cervia, qualora vi fossero possibilità lavorative;
B. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata Per separatamente. I genitori concordano che e avranno collocamento e Persona_2 residenza nella casa familiare sita in Cervia (RA), in via Trasimeno, n. 9d, ove tuttora vivono, con il padre, il sig. , che è il genitore collocatario in via principale. Tale CP_1 statuizione potrà essere modificata su accordo dei genitori, qualora le condizioni degli stessi, anche lavorative, subissero dei cambiamenti;
C. La casa familiare sita in Cervia (RA), in via Trasimeno, n. 9d, quindi, è assegnata al sig.
, quale genitore collocatario dei figli minori, con tutti gli arredi;
il Sig. si farà CP_1 CP_1 carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'abitazione che dovessero occorrere, nonché delle spese condominiali e delle utenze. Le parti concordano che il pagamento delle rate mensili del mutuo dal 1.05.2025 verrà anticipato dal Sig. . I CP_1 coniugi dichiarano che con accordo separato e successivo verrà regolata l'imputazione di tali anticipazioni;
D. la sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito Pt_1 indicati, anche in ragione del fatto che attualmente la dimora della stessa è fuori regione:
▪ a fine settimana alterni (due weekend al mese) da venerdì sera fino a domenica sera
(due notti) da sola o altresì accompagnata esclusivamente dall'attuale compagno nato a [...] il [...], persona già nota ai figli. Fino al Persona_3
31.8.2025, nei finesettimana in cui la Sig.ra starà coi bambini a Cervia, Pt_1 potrà dormire, anche con il suo compagno presso l'abitazione familiare, sita Per_3 in Cervia, Via Trasimeno n. 9d, salvo diverso comune accordo dei ricorrenti con congruo preavviso e salvo imprevisti. Nei finesettimana in cui i bambini saranno collocati con la Sig.ra a Cervia, presso la casa familiare, la Sig.ra Pt_1 Pt_1 chiede di poter passare del tempo esclusivo con i figli e chiede la collaborazione del
Sig. in tale direzione. Nei fine settimana in cui i figli saranno affidati alla madre, CP_1 quest'ultima si adopera affinché, anche da parte del convivente Sig. venga Per_3 mantenuto un ambiente sicuro e adeguato;
nel caso in cui il Sig. ritenesse che CP_1 tale impegno venga meno, potrà rifiutarsi di ospitare la Sig.ra e il compagno Pt_1 presso la casa familiare. Tali modalità potranno subire delle modifiche a seguito di cambiamenti della situazione abitativa della Sig.ra Pt_1
▪ Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze dell'anno in corso (2025) i ricorrenti concordano sul fatto che i periodi di vacanza da passare con i figli potrebbero subire dei cambiamenti rispetto a quanto concordato al fine di permettere ai bambini di adattarsi meglio alla separazione dei genitori e offrono la massima disponibilità in tal senso.
Per E. L'assegno unico INPS per i figli e sarà percepito unicamente dal Sig. Persona_2
, anche in ragione della convivenza coi figli e del mantenimento;
CP_1
F. I coniugi dichiarano che considerato il precario stato delle attuali condizioni economiche della Sig.ra quest'ultima non dovrà versare un assegno di mantenimento per i Pt_1 figli minori. Qualora le condizioni economiche della Sig.ra dovessero Pt_1 stabilizzarsi, la stessa si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, stabilendo l'importo relativo in un successivo accordo. Il Sig. è concorde. CP_1
G. Salvo quanto previsto al punto precedente, le spese straordinarie, da concordarsi previamente tra i genitori, saranno ripartite tra il padre e la madre nella misura del 50% secondo le voci ed i criteri stabiliti dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” attualmente in vigore presso il Tribunale di Ravenna, da intendersi qui richiamato e trascritto e che si dà per conosciuto tra le Parti;
il contributo per spese straordinarie dei figli sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, e dal quantum andrà decurtata la somma dell'assegno unico INPS;
H. I genitori si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione e ad incrementare la comunicazione, per la migliore gestione dei figli minori e nell'interesse esclusivo di questi ultimi, dichiarando sin d'ora la propria disponibilità, in caso di motivi di conflittualità, ad accedere a percorsi di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare.
I. Per gli stessi motivi di cui al punto che precede, i genitori si impegnano reciprocamente sin d'ora a adeguare gli accordi di gestione dei figli minori alle esigenze manifestate dagli stessi, anche in ragione dei cambiamenti che deriveranno dalla crescita dei minori, dando sin da ora e a tal fine disponibilità alla revisione congiunta del calendario di permanenza.
J. Il Sig. è titolare di un Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato durante il CP_1 matrimonio, ma attualmente non percepito a causa della partecipazione dell'azienda denominata CURA GAS & POWER SPA - ex datore di lavoro - a una procedura di
Concordato. L'importo del TFR è stimato in circa centomila euro lordi. La decisione riguardante la suddivisione e/o l'investimento di tale somma sarà assunta dai ricorrenti con accordo separato in quanto la somma attualmente non è liquida né esigibile.
figlia della sig.ra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_4 Pt_1 in quanto studentessa universitaria, continuerà a risiedere nella casa familiare sita a
Cervia (RA), in via Trasimeno 9d ma il sig. non sarà onerato di alcun onere per il CP_1 suo mantenimento, cui provvederanno i suoi genitori, la Sig.ra e il Sig. Pt_1
; CP_2 L. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
M. i coniugi dichiarano di non avere beni mobili o immobili in comproprietà e/o in comunione, né ulteriori rapporti economici o patrimoniali da regolare ad eccezione di quelli indicati nel presente accorto, e quindi di non avere reciprocamente alcun'altra pretesa economica, dichiarando altresì che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente dalle parti.
N. le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti e regolate dagli accordi sottoscritti in separata sede.”
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2577/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] d (avv. Tiziana Sponga)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...] d 1 (avv. Tiziana Sponga)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
17/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Rubano (PD) il 29.06.2013, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, p. 1, anno 2013; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Rubano (PD) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
A. “i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, nel reciproco rispetto;
il Sig. CP_1 attualmente vive con i figli minori nella casa familiare, mentre la Sig.ra è Pt_1 attualmente domiciliata in Padova, Via Moroni n. 19, ove presta la sua attività lavorativa e ove è in procinto di spostare la propria residenza. È volontà della Sig.ra Pt_1 tornare a vivere a Cervia, qualora vi fossero possibilità lavorative;
B. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata Per separatamente. I genitori concordano che e avranno collocamento e Persona_2 residenza nella casa familiare sita in Cervia (RA), in via Trasimeno, n. 9d, ove tuttora vivono, con il padre, il sig. , che è il genitore collocatario in via principale. Tale CP_1 statuizione potrà essere modificata su accordo dei genitori, qualora le condizioni degli stessi, anche lavorative, subissero dei cambiamenti;
C. La casa familiare sita in Cervia (RA), in via Trasimeno, n. 9d, quindi, è assegnata al sig.
, quale genitore collocatario dei figli minori, con tutti gli arredi;
il Sig. si farà CP_1 CP_1 carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'abitazione che dovessero occorrere, nonché delle spese condominiali e delle utenze. Le parti concordano che il pagamento delle rate mensili del mutuo dal 1.05.2025 verrà anticipato dal Sig. . I CP_1 coniugi dichiarano che con accordo separato e successivo verrà regolata l'imputazione di tali anticipazioni;
D. la sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito Pt_1 indicati, anche in ragione del fatto che attualmente la dimora della stessa è fuori regione:
▪ a fine settimana alterni (due weekend al mese) da venerdì sera fino a domenica sera
(due notti) da sola o altresì accompagnata esclusivamente dall'attuale compagno nato a [...] il [...], persona già nota ai figli. Fino al Persona_3
31.8.2025, nei finesettimana in cui la Sig.ra starà coi bambini a Cervia, Pt_1 potrà dormire, anche con il suo compagno presso l'abitazione familiare, sita Per_3 in Cervia, Via Trasimeno n. 9d, salvo diverso comune accordo dei ricorrenti con congruo preavviso e salvo imprevisti. Nei finesettimana in cui i bambini saranno collocati con la Sig.ra a Cervia, presso la casa familiare, la Sig.ra Pt_1 Pt_1 chiede di poter passare del tempo esclusivo con i figli e chiede la collaborazione del
Sig. in tale direzione. Nei fine settimana in cui i figli saranno affidati alla madre, CP_1 quest'ultima si adopera affinché, anche da parte del convivente Sig. venga Per_3 mantenuto un ambiente sicuro e adeguato;
nel caso in cui il Sig. ritenesse che CP_1 tale impegno venga meno, potrà rifiutarsi di ospitare la Sig.ra e il compagno Pt_1 presso la casa familiare. Tali modalità potranno subire delle modifiche a seguito di cambiamenti della situazione abitativa della Sig.ra Pt_1
▪ Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per le vacanze dell'anno in corso (2025) i ricorrenti concordano sul fatto che i periodi di vacanza da passare con i figli potrebbero subire dei cambiamenti rispetto a quanto concordato al fine di permettere ai bambini di adattarsi meglio alla separazione dei genitori e offrono la massima disponibilità in tal senso.
Per E. L'assegno unico INPS per i figli e sarà percepito unicamente dal Sig. Persona_2
, anche in ragione della convivenza coi figli e del mantenimento;
CP_1
F. I coniugi dichiarano che considerato il precario stato delle attuali condizioni economiche della Sig.ra quest'ultima non dovrà versare un assegno di mantenimento per i Pt_1 figli minori. Qualora le condizioni economiche della Sig.ra dovessero Pt_1 stabilizzarsi, la stessa si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, stabilendo l'importo relativo in un successivo accordo. Il Sig. è concorde. CP_1
G. Salvo quanto previsto al punto precedente, le spese straordinarie, da concordarsi previamente tra i genitori, saranno ripartite tra il padre e la madre nella misura del 50% secondo le voci ed i criteri stabiliti dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” attualmente in vigore presso il Tribunale di Ravenna, da intendersi qui richiamato e trascritto e che si dà per conosciuto tra le Parti;
il contributo per spese straordinarie dei figli sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, e dal quantum andrà decurtata la somma dell'assegno unico INPS;
H. I genitori si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione e ad incrementare la comunicazione, per la migliore gestione dei figli minori e nell'interesse esclusivo di questi ultimi, dichiarando sin d'ora la propria disponibilità, in caso di motivi di conflittualità, ad accedere a percorsi di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare.
I. Per gli stessi motivi di cui al punto che precede, i genitori si impegnano reciprocamente sin d'ora a adeguare gli accordi di gestione dei figli minori alle esigenze manifestate dagli stessi, anche in ragione dei cambiamenti che deriveranno dalla crescita dei minori, dando sin da ora e a tal fine disponibilità alla revisione congiunta del calendario di permanenza.
J. Il Sig. è titolare di un Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato durante il CP_1 matrimonio, ma attualmente non percepito a causa della partecipazione dell'azienda denominata CURA GAS & POWER SPA - ex datore di lavoro - a una procedura di
Concordato. L'importo del TFR è stimato in circa centomila euro lordi. La decisione riguardante la suddivisione e/o l'investimento di tale somma sarà assunta dai ricorrenti con accordo separato in quanto la somma attualmente non è liquida né esigibile.
figlia della sig.ra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_4 Pt_1 in quanto studentessa universitaria, continuerà a risiedere nella casa familiare sita a
Cervia (RA), in via Trasimeno 9d ma il sig. non sarà onerato di alcun onere per il CP_1 suo mantenimento, cui provvederanno i suoi genitori, la Sig.ra e il Sig. Pt_1
; CP_2 L. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
M. i coniugi dichiarano di non avere beni mobili o immobili in comproprietà e/o in comunione, né ulteriori rapporti economici o patrimoniali da regolare ad eccezione di quelli indicati nel presente accorto, e quindi di non avere reciprocamente alcun'altra pretesa economica, dichiarando altresì che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente dalle parti.
N. le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti e regolate dagli accordi sottoscritti in separata sede.”
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè