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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Bernarda
Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
23/11/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Rando, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Roma.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
17/09/2000 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Roma, anno 2000, numero 760, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in Roma dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 17.09.2000, iscritto nei registri dello stato civile al n. 00760, parte II, serie A05, anno 2000, ordinando le annotazioni presso i registri dello stato
Civile.
Pag. 2 di 3 2) Prendere atto della rinuncia delle parti a qualsivoglia reciproca pretesa in ordine al mantenimento di se stessi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) Disporre che l'abitazione coniugale, sita in San Sperate (SU), nella strada
Bia Atzedi n. 65 con gli arredi - ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva del e di tutti gli effetti personali del medesimo ancora presenti Parte_1 nell'abitazione coniugale e nelle pertinenze - venga assegnata alla signora
che vi continuerà ad abitare con le figlie maggiorenni ma non ancora CP_1 economicamente autosufficienti.
4) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 delle figlie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, con il versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese, a favore della signora tramite bonifico su conto corrente bancario alla CP_1 medesima intestato, dell'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), ossia di euro 250,00 per ogni figlia, da aggiornarsi annualmente in ragione delle variazioni degli indici dell'ISTAT, mentre l'assegno unico, spettante per le figlie, verrà interamente percepito dalla signora . CP_1
5) Disporre che le necessarie spese straordinarie, previamente concordate, mediche, ludiche e di studio per le figlie, restano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Prendere atto dell'accordo tra i coniugi in forza del quale il potrà Parte_1 utilizzare gli spazi riservati al locale agricolo per custodirvi i suoi beni personali e ne avrà la disponibilità con preavviso di almeno 24 ore prima alla
che provvederà a consegnare al - che si farà carico del CP_1 Parte_1 relativo costo - una copia del telecomando per accedere.
7) Prendere atto dell'accordo in forza del quale la signora continuerà a CP_1 percepire integralmente i rimborsi derivanti dal contratto di GSE intestato alla medesima.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Bernarda
Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
23/11/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Rando, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Roma.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
17/09/2000 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Roma, anno 2000, numero 760, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in Roma dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 17.09.2000, iscritto nei registri dello stato civile al n. 00760, parte II, serie A05, anno 2000, ordinando le annotazioni presso i registri dello stato
Civile.
Pag. 2 di 3 2) Prendere atto della rinuncia delle parti a qualsivoglia reciproca pretesa in ordine al mantenimento di se stessi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) Disporre che l'abitazione coniugale, sita in San Sperate (SU), nella strada
Bia Atzedi n. 65 con gli arredi - ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva del e di tutti gli effetti personali del medesimo ancora presenti Parte_1 nell'abitazione coniugale e nelle pertinenze - venga assegnata alla signora
che vi continuerà ad abitare con le figlie maggiorenni ma non ancora CP_1 economicamente autosufficienti.
4) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 delle figlie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, con il versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese, a favore della signora tramite bonifico su conto corrente bancario alla CP_1 medesima intestato, dell'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), ossia di euro 250,00 per ogni figlia, da aggiornarsi annualmente in ragione delle variazioni degli indici dell'ISTAT, mentre l'assegno unico, spettante per le figlie, verrà interamente percepito dalla signora . CP_1
5) Disporre che le necessarie spese straordinarie, previamente concordate, mediche, ludiche e di studio per le figlie, restano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Prendere atto dell'accordo tra i coniugi in forza del quale il potrà Parte_1 utilizzare gli spazi riservati al locale agricolo per custodirvi i suoi beni personali e ne avrà la disponibilità con preavviso di almeno 24 ore prima alla
che provvederà a consegnare al - che si farà carico del CP_1 Parte_1 relativo costo - una copia del telecomando per accedere.
7) Prendere atto dell'accordo in forza del quale la signora continuerà a CP_1 percepire integralmente i rimborsi derivanti dal contratto di GSE intestato alla medesima.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3