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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 1509 /2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 16.1.25, vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 29/06/1981 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico La Capria del Foro di Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
e
CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.1.25 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.23 la sig.ra ha chiesto di potere Parte_1
procedere alla revisione delle condizioni del divorzio fissate con la sentenza n. 92/2023 pronunciata dal Tribunale di Palmi nella parte relativa alla fissazione della casa di abitazione della ricorrente con le figlie considerato che le stesse -prima residenti in
Genova- si sono trasferite in Gioia Tauro e rilevato che la casa coniugale è ad oggi la residenza del che di recente è stato raggiunto da un ordine di carcerazione ed allo CP_1
stato trovasi recluso presso la casa Circondariale di Palmi( per come risulta dal certificato di stato di detenzione in atti), per evitare che lo stessa sia costretta a rimanere con l'ex marito se lo stesso avesse concessi gli arresti domiciliari di modificare le dette condizioni affinchè sia stabilito che : << le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivranno stabilmente con la madre presso la nuova abitazione sita in 89013 Gioia Tauro (RC), Via Ammendolara n. 3,
Piano Terra, Interno 1 >>,mentre il PI potrà occupare altro appartamento sito al piano superiore .
Fissata l'udienza per la comparizione il rimaneva contumace stante il proprio CP_1
stato di detenzione decidendo di non costituirsi.
Tanto detto e ritenute le ragioni rappresentate dalla ricorrente questo collegio ritiene che non vi possano essere ragioni ostative all'accoglimento della domanda per come formulata e, dunque, per la modifica della condizioni di divorzio già fissate nella sentenza n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Palmi in data 9.2.23 perché in via di revisione sulla fissazione della casa coniugale assegnata alla madre con le minori sia stabilito che : < le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivranno stabilmente con la madre presso la nuova abitazione sita in 89013 Gioia Tauro (RC), Via Ammendolara n. 3, Piano Terra, Interno 1
>>,mentre il PI potrà occupare altro appartamento sito al piano superiore . In ragione della mancata costituzione del resistente e stante la reciproca soccombenza il tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica della condizioni di divorzio per come fissate nella sentenza n. 92/2023 pronunciata dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale in data 9.2.23 sia stabilito che : << le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivranno stabilmente con la madre presso la nuova abitazione sita in 89013 Gioia Tauro (RC), Via
Ammendolara n. 3, Piano Terra, Interno 1 >>,mentre il PI potrà occupare altro appartamento sito al piano superiore .
- spese compensate .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 16.1.25, vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 29/06/1981 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico La Capria del Foro di Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
e
CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.1.25 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.23 la sig.ra ha chiesto di potere Parte_1
procedere alla revisione delle condizioni del divorzio fissate con la sentenza n. 92/2023 pronunciata dal Tribunale di Palmi nella parte relativa alla fissazione della casa di abitazione della ricorrente con le figlie considerato che le stesse -prima residenti in
Genova- si sono trasferite in Gioia Tauro e rilevato che la casa coniugale è ad oggi la residenza del che di recente è stato raggiunto da un ordine di carcerazione ed allo CP_1
stato trovasi recluso presso la casa Circondariale di Palmi( per come risulta dal certificato di stato di detenzione in atti), per evitare che lo stessa sia costretta a rimanere con l'ex marito se lo stesso avesse concessi gli arresti domiciliari di modificare le dette condizioni affinchè sia stabilito che : << le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivranno stabilmente con la madre presso la nuova abitazione sita in 89013 Gioia Tauro (RC), Via Ammendolara n. 3,
Piano Terra, Interno 1 >>,mentre il PI potrà occupare altro appartamento sito al piano superiore .
Fissata l'udienza per la comparizione il rimaneva contumace stante il proprio CP_1
stato di detenzione decidendo di non costituirsi.
Tanto detto e ritenute le ragioni rappresentate dalla ricorrente questo collegio ritiene che non vi possano essere ragioni ostative all'accoglimento della domanda per come formulata e, dunque, per la modifica della condizioni di divorzio già fissate nella sentenza n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Palmi in data 9.2.23 perché in via di revisione sulla fissazione della casa coniugale assegnata alla madre con le minori sia stabilito che : < le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivranno stabilmente con la madre presso la nuova abitazione sita in 89013 Gioia Tauro (RC), Via Ammendolara n. 3, Piano Terra, Interno 1
>>,mentre il PI potrà occupare altro appartamento sito al piano superiore . In ragione della mancata costituzione del resistente e stante la reciproca soccombenza il tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, a parziale modifica della condizioni di divorzio per come fissate nella sentenza n. 92/2023 pronunciata dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale in data 9.2.23 sia stabilito che : << le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivranno stabilmente con la madre presso la nuova abitazione sita in 89013 Gioia Tauro (RC), Via
Ammendolara n. 3, Piano Terra, Interno 1 >>,mentre il PI potrà occupare altro appartamento sito al piano superiore .
- spese compensate .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola