TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N . 1 8 6 5 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865 del ruolo generale degli affari civili di volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], , ed ivi Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Villagrazia 368, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Betta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Palmerino 9, presso lo studio dell'avv. Francesca Modica, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale). conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
26.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
17.10.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata con i punti nn. 1-2-4-5-6, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti nn. 3-7-8-
9-10-11-13.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 27.06.1981 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Bagheria (PA) il 07.08.2004, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 86, parte 2, serie A, anno 2004;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.04.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865 del ruolo generale degli affari civili di volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], , ed ivi Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Villagrazia 368, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Betta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Palmerino 9, presso lo studio dell'avv. Francesca Modica, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale). conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
26.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
17.10.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata con i punti nn. 1-2-4-5-6, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti nn. 3-7-8-
9-10-11-13.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 27.06.1981 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Bagheria (PA) il 07.08.2004, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 86, parte 2, serie A, anno 2004;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.04.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle