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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4462 dell'anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 280824462/2025 R.G. promossa da:
, C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Elena Puddu, elettivamente Parte_1 C.F._1 astellanza (VA) alla via E. Cantoni n. 57, all'indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTE
contro
:
C.F./P.Iva , ora in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
tempore, co o (MI CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Puddu, con studio in CP_3 CodiceFiscale_2 la quale è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale accertare il grave inadempimento della società ni assunte con il contratto del Controparte_1
23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, stipula , per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contr e addendum del 24.05.2024, per fatto e colpa attribuibili alla resistente società e conseguentemente: Controparte_1
o condannare la società in persona del legale pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui
pagina 1 di 5 al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In via subordinata
• accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 61 co. 3 Codic riferimento al contratto del 23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, ad opera del sig. , per le ragioni di cui Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto del um del 24.05.2024, e conseguentemente:
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte terza intervenuta :
In via principale
- accertare il grave inadempimento della società ioni assunte con il contratto del Controparte_1
23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, stipulati , per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contr e addendum del 24.05.2024, per fatto e colpa attribuibili alla resistente società e conseguentemente: Controparte_1
o condannare la società in persona del legale pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In via subordinata
- accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 61 co. 3 Codic riferimento al contratto del 23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, ad opera del sig. , per le ragioni di cui Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto del um del 24.05.2024, e conseguentemente:
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
ora , chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato con
[...] Controparte_4
la medesima, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., e conseguentemente condannare la società resistente alla restituzione di quanto percepito in dipendenza del predetto contratto ed al risarcimento del danno cagionato alla controparte.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha in specie allegato:
- che in data 23/11/2022 aveva sottoscritto, con la società C.F./P.Iva corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Assago (MI) alla via Idiomi n. 28, un contratto per la fornitura di n. 1 elevatore DomusLift, modello 2A/9 porte automatiche da installare presso la propria residenza, pertanto al di fuori dell'ambito professionale, verso il pagamento del corrispettivo di euro 26.000 oltre Iva al 4%;
- che il citato contratto prevedeva la posa in opera dell'automazione entro “7 settimane lavorative a partire dalla data di approvazione del progetto”, con la specificazione che la data definitiva, soggetta ai carichi di produzione, sarebbe stata comunicata in fase di approvazione definitiva del progetto”;
- che il sig. corrispondeva all'odierna resistente l'importo di euro 24.232,00 Iva compresa (doc. 2), Parte_1 con saldo contrattualmente previsto “…entro 30 gg dalla consegna dei materiali in cantiere o 30 gg dalla fine del montaggio…”;
- che il progetto veniva approvato in data 5.01.2023;
- che, decorse ampiamente le sette settimane lavorative, in data 11.04.2024 veniva inviata alla Controparte_1 apposita diffida ad adempiere entro il termine di 14 gg, con l'avviso che in caso di mancato adempimento il contratto si sarebbe dovuto ritenere risolto, con conseguente obbligo di restituzione di quanto incassato;
- che in data 24.5.2024 le parti avevano sottoscritto un addendum al contratto citato, concordando che la l'ascensore sarebbe stato fornito per il tramite di altra società produttrice (Nova Srl, in sostituzione dell'originaria con consegna entro 12/14 settimane lavorative (escluso agosto) dalla firma CP_5
dell'addendum ;
- che in data 29.10.2024, non essendo ancora avvenuta la fornitura richiesta, il sig. , per il Parte_1
tramite del proprio difensore, aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere, e successivamente aveva sottoscritto con altra impresa contratto di fornitura dell'ascensore, per un costo di euro 32.500,00 euro oltre Iva al 4%
(ovvero euro 33.800,00 Iva compresa).
Su tali premesse in fatto parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa della società resistente, e la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'acconto incassato nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti, e consistenti nel maggior prezzo pagato per la fornitura dell'ascensore – euro 6.500 - nonché nel disagio patito per non aver potuto usufruire dell'ascensore per un tempo significativo. La pagina 3 di 5 domanda di risarcimento del danno legato al maggior prezzo convenuto con altra società per la fornitura dell'ascensore è stata successivamente rinunciata.
1.2. Parte resistente, pur ritualmente notiziata della presente causa, non si è costituita in giudizio e non ha svolto difese.
1.3. Con successivo atto di intervento adesivo si è costituita , madre del ricorrente e CP_3
usufruttuaria dell'appartamento in cui avrebbe dovuto essere installato l'ascensore, la quale ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente.
1.4. Verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta. Ritenuta altresì la causa matura per decisione, è stata fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale il giudice riservava la decisione, indi pronuncia questa sentenza.
2. La domanda è fondata e va pertanto accolta, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente ricordato che secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” - Cass. SS. UU. 13533/2001-.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale sia del proprio diritto alla fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice, allegando e producendo il contratto stipulato con la società in data 23/11/2022 CP_1
(doc. 1 ricorrente) nonché il successivo addendum del 30 maggio 2024 (doc. 5 ricorrente), sia dell'intervenuta scadenza del termine contrattualmente fissato per l'adempimento (12/14 settimane dalla firma dell'addendum – doc. 5 ricorrente). Parte resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha provato di aver adempiuto all'obbligazione principale di consegnare e porre in opera l'elevatore, né nel termine contrattualmente fissato né nel successivo termine indicato nella diffida. Va dunque dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e in ogni caso ai sensi dell'art.1453 c.c., avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento.
La risoluzione del contratto comporta altresì l'obbligo della società convenuta di restituire le prestazioni ricevute
(art. 1458 c.c.) e segnatamente la somma, pari a complessivi Euro 24.232, dichiaratamente ricevuta a titolo di acconto. Sono invero prodotte in atti, sub doc. 2 ricorrente, le fatture e le contabili di pagamento dalle quali emergono i pagamenti – con relativa causale - effettuati direttamente dal sig. o comunque su suo Parte_1
incarico e per suo conto e dunque al medesimo imputabili, sicché spetta a quest'ultimo la legittimazione alla relativa azione di ripetizione (Cass. 8101/2020).
pagina 4 di 5 Parte convenuta deve pertanto essere condannata a restituire al ricorrente la somma di euro 24.232 oltre interessi legali, dalla data della domanda giudiziale al saldo, da determinarsi nella misura prevista dal D.Lgs. 232/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti da parte ricorrente per il disagio derivante dal mancato uso dell'ascensore a seguito del ritardo di oltre due anni dell'installazione, atteso che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito idonea prova di tali danni. Si ricorda in proposito che la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del d. 55/2014 e succ. mod., tra i medi e i minimi dello scaglione di riferimento, tenendo conto del quantum decisum, della natura semplificata del procedimento e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate.
Nulla va invece liquidato in favore della parte intervenuta, atteso che la medesima non ha svolto autonoma domanda né il suo intervento è stato determinato dalle difese della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 23/11/2022 nonché del successivo addendum del 30/5/2024, per grave inadempimento della convenuta ora Controparte_1
Controparte_2
2. per l'effetto condanna la convenuta a restituire al ricorrente – - la somma di Parte_1
euro 24.232 oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte ricorrente;
4. condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.800 per compenso oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Cosi' deciso in data 22 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
Il Giudice onorario dott. Caterina Monaco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Caterina Monaco ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 280824462/2025 R.G. promossa da:
, C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Elena Puddu, elettivamente Parte_1 C.F._1 astellanza (VA) alla via E. Cantoni n. 57, all'indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTE
contro
:
C.F./P.Iva , ora in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
tempore, co o (MI CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Puddu, con studio in CP_3 CodiceFiscale_2 la quale è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale accertare il grave inadempimento della società ni assunte con il contratto del Controparte_1
23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, stipula , per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contr e addendum del 24.05.2024, per fatto e colpa attribuibili alla resistente società e conseguentemente: Controparte_1
o condannare la società in persona del legale pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui
pagina 1 di 5 al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In via subordinata
• accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 61 co. 3 Codic riferimento al contratto del 23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, ad opera del sig. , per le ragioni di cui Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto del um del 24.05.2024, e conseguentemente:
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte terza intervenuta :
In via principale
- accertare il grave inadempimento della società ioni assunte con il contratto del Controparte_1
23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, stipulati , per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contr e addendum del 24.05.2024, per fatto e colpa attribuibili alla resistente società e conseguentemente: Controparte_1
o condannare la società in persona del legale pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In via subordinata
- accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 61 co. 3 Codic riferimento al contratto del 23.11.2022 e addendum del 24.05.2024, ad opera del sig. , per le ragioni di cui Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto del um del 24.05.2024, e conseguentemente:
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in Controparte_1 favore del pagatore dell .232,00 dallo stesso corrisposta a titolo di acconto per le opere di cui al suddetto contratto, o la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda giudizial o soddisfo;
o condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della Controparte_1 somma che l'Ill.mo Giu are in via equitativa per i disagi patiti per il mancato uso dell'ascensore a seguito di un ritardo di oltre due anni nell'installazione. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
ora , chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato con
[...] Controparte_4
la medesima, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., e conseguentemente condannare la società resistente alla restituzione di quanto percepito in dipendenza del predetto contratto ed al risarcimento del danno cagionato alla controparte.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha in specie allegato:
- che in data 23/11/2022 aveva sottoscritto, con la società C.F./P.Iva corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Assago (MI) alla via Idiomi n. 28, un contratto per la fornitura di n. 1 elevatore DomusLift, modello 2A/9 porte automatiche da installare presso la propria residenza, pertanto al di fuori dell'ambito professionale, verso il pagamento del corrispettivo di euro 26.000 oltre Iva al 4%;
- che il citato contratto prevedeva la posa in opera dell'automazione entro “7 settimane lavorative a partire dalla data di approvazione del progetto”, con la specificazione che la data definitiva, soggetta ai carichi di produzione, sarebbe stata comunicata in fase di approvazione definitiva del progetto”;
- che il sig. corrispondeva all'odierna resistente l'importo di euro 24.232,00 Iva compresa (doc. 2), Parte_1 con saldo contrattualmente previsto “…entro 30 gg dalla consegna dei materiali in cantiere o 30 gg dalla fine del montaggio…”;
- che il progetto veniva approvato in data 5.01.2023;
- che, decorse ampiamente le sette settimane lavorative, in data 11.04.2024 veniva inviata alla Controparte_1 apposita diffida ad adempiere entro il termine di 14 gg, con l'avviso che in caso di mancato adempimento il contratto si sarebbe dovuto ritenere risolto, con conseguente obbligo di restituzione di quanto incassato;
- che in data 24.5.2024 le parti avevano sottoscritto un addendum al contratto citato, concordando che la l'ascensore sarebbe stato fornito per il tramite di altra società produttrice (Nova Srl, in sostituzione dell'originaria con consegna entro 12/14 settimane lavorative (escluso agosto) dalla firma CP_5
dell'addendum ;
- che in data 29.10.2024, non essendo ancora avvenuta la fornitura richiesta, il sig. , per il Parte_1
tramite del proprio difensore, aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere, e successivamente aveva sottoscritto con altra impresa contratto di fornitura dell'ascensore, per un costo di euro 32.500,00 euro oltre Iva al 4%
(ovvero euro 33.800,00 Iva compresa).
Su tali premesse in fatto parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa della società resistente, e la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'acconto incassato nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti, e consistenti nel maggior prezzo pagato per la fornitura dell'ascensore – euro 6.500 - nonché nel disagio patito per non aver potuto usufruire dell'ascensore per un tempo significativo. La pagina 3 di 5 domanda di risarcimento del danno legato al maggior prezzo convenuto con altra società per la fornitura dell'ascensore è stata successivamente rinunciata.
1.2. Parte resistente, pur ritualmente notiziata della presente causa, non si è costituita in giudizio e non ha svolto difese.
1.3. Con successivo atto di intervento adesivo si è costituita , madre del ricorrente e CP_3
usufruttuaria dell'appartamento in cui avrebbe dovuto essere installato l'ascensore, la quale ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente.
1.4. Verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta. Ritenuta altresì la causa matura per decisione, è stata fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale il giudice riservava la decisione, indi pronuncia questa sentenza.
2. La domanda è fondata e va pertanto accolta, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente ricordato che secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” - Cass. SS. UU. 13533/2001-.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale sia del proprio diritto alla fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice, allegando e producendo il contratto stipulato con la società in data 23/11/2022 CP_1
(doc. 1 ricorrente) nonché il successivo addendum del 30 maggio 2024 (doc. 5 ricorrente), sia dell'intervenuta scadenza del termine contrattualmente fissato per l'adempimento (12/14 settimane dalla firma dell'addendum – doc. 5 ricorrente). Parte resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha provato di aver adempiuto all'obbligazione principale di consegnare e porre in opera l'elevatore, né nel termine contrattualmente fissato né nel successivo termine indicato nella diffida. Va dunque dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e in ogni caso ai sensi dell'art.1453 c.c., avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento.
La risoluzione del contratto comporta altresì l'obbligo della società convenuta di restituire le prestazioni ricevute
(art. 1458 c.c.) e segnatamente la somma, pari a complessivi Euro 24.232, dichiaratamente ricevuta a titolo di acconto. Sono invero prodotte in atti, sub doc. 2 ricorrente, le fatture e le contabili di pagamento dalle quali emergono i pagamenti – con relativa causale - effettuati direttamente dal sig. o comunque su suo Parte_1
incarico e per suo conto e dunque al medesimo imputabili, sicché spetta a quest'ultimo la legittimazione alla relativa azione di ripetizione (Cass. 8101/2020).
pagina 4 di 5 Parte convenuta deve pertanto essere condannata a restituire al ricorrente la somma di euro 24.232 oltre interessi legali, dalla data della domanda giudiziale al saldo, da determinarsi nella misura prevista dal D.Lgs. 232/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti da parte ricorrente per il disagio derivante dal mancato uso dell'ascensore a seguito del ritardo di oltre due anni dell'installazione, atteso che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito idonea prova di tali danni. Si ricorda in proposito che la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del d. 55/2014 e succ. mod., tra i medi e i minimi dello scaglione di riferimento, tenendo conto del quantum decisum, della natura semplificata del procedimento e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate.
Nulla va invece liquidato in favore della parte intervenuta, atteso che la medesima non ha svolto autonoma domanda né il suo intervento è stato determinato dalle difese della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 23/11/2022 nonché del successivo addendum del 30/5/2024, per grave inadempimento della convenuta ora Controparte_1
Controparte_2
2. per l'effetto condanna la convenuta a restituire al ricorrente – - la somma di Parte_1
euro 24.232 oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte ricorrente;
4. condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.800 per compenso oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Cosi' deciso in data 22 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
Il Giudice onorario dott. Caterina Monaco
pagina 5 di 5