Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4090/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4090/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Foggia al viale Europa n. 60, presso lo studio dell'avv. Frederico Bitetti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Manfredonia alla via Tribuna n. 158, presso lo studio dell'avv. Giovanni Fiore
e Stefano Borgomastro, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso che Parte_1
acquistò, con atto pubblico del 30.5.2017, l'appezzamento CP_1 agricolo sito in San Giovanni Rotondo al foglio 137, p.lla 1126, ha convenuto
- Seconda Sezione civile -
quest'ultimo in giudizio al fine di sentir dichiarare il trasferimento del diritto di proprietà in suo favore, in virtù del suo diritto di prelazione agraria, subordinatamente al pagamento della somma di € 8.403,00, con conseguente condanna al rilascio dei terreni in suo favore.
, costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa CP_1 siccome infondata in fatto ed in diritto, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
L'attrice fonda il suo diritto di riscatto sul requisito soggettivo della sua qualità di imprenditrice agricola ex art. 7, comma 2 bis, L. 14 agosto 1971
n. 817, nonché sulla sussistenza di tutti i requisiti oggettivi di cui all'art. 8
L. 26 maggio 1965 n. 590.
Come noto, la L. 14 agosto 1971 n. 817, all'art. 7, comma 2 bis, ha esteso il diritto di prelazione agraria anche all'imprenditore agricolo, iscritto nella gestione previdenziale agricola dell'Inps, nel solo caso in cui quest'ultimo sia proprietario confinante rispetto al fondo oggetto di compravendita, mentre il diritto di prelazione dell'affittuario è rimasto prerogativa esclusiva del coltivatore diretto, singolo o associato.
Anche in seguito all'estensione del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale, rimangono comunque ferme tutte le regole previste per la prelazione agraria del confinante.
Perché sia riconosciuto il diritto di prelazione, l'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 richiede che sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto.
Devono inoltre essere presenti le condizioni previste dall'art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, pertanto:
• il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni;
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- Seconda Sezione civile -
• il confinante non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);
• il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri da lui posseduti in proprietà od enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Nel caso in esame, le risultanze dell'istruttoria orale non consentono di ritener provata la coltivazione del fondo.
Nel corso del processo, infatti, sono stati ascoltati due testi intimati da parte attrice, ma nessuno dei due ha reso deposizioni precise, circostanziate e ricche di particolari, tali da poter ritenere provata la coltivazione del fondo confinante.
In particolare, ha riferito “è vera la circostanza n. 1 di parte Testimone_1 attrice. Ho frequentato il predetto podere dagli anni '70 e pertanto ho potuto constatare direttamente la predetta circostanza. Verso la fine degli anni '90, quando era in vita mia suocera, io stesso ho coltivato un orto ad uso familiare sulla predetta particella”.
La deposizione appare estremamente generica e vaga, atteso che il teste ha solo riferito di aver potuto constatare la circostanza dagli anni '70, quando quindi l'attrice, nata nell'anno 1962, non aveva nemmeno 10 anni e, quindi, ha solo pedissequamente confermato la circostanza ma non ha nemmeno dato una risposta compiuta rispetto alla circostanza articolata dall'attrice (“vero che la p.lla n. 225, in catasto terreni del Comune di San
Giovanni Rotondo al fg. 137, di proprietà della sig.ra viene Parte_1 dalla stessa direttamente coltivata a frutteto, con alberi di albicocche, ed oliveto da oltre 4 anni”). Non ha, infatti, riferito nulla sul momento in cui l'attrice ha effettivamente iniziato ad occuparsi del fondo, né tantomeno ha riferito particolari sulle modalità di coltivazione o sull'organizzazione imprenditoriale della coltivazione del fondo.
Allo stesso modo, , fratello di parte attrice, ha riferito che “è Testimone_2 vera la circostanza sub a) della memoria istruttoria di parte attrice. Sono a
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conoscenza di detta circostanza perché frequento i prefetti luoghi dalla mia nascita poiché appartenevano ai nostri genitori”.
Anche il secondo teste, quindi, si è limitato a ripetere pedissequamente la circostanza, senza nulla aggiungere.
Una tale genericità delle risposte dei testi non consente di ritenere le deposizioni attendibili e, dunque, non permette di considerare provata la coltivazione biennale del fondo confinante.
La consulenza tecnica, disposta dal giudice precedente, risulta, dunque, superflua alla luce della motivazione che precede.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea, cui segue la condanna di parte attrice, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore del convenuto, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che– vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Fiore e Stefano Borgomastro, dichiaratisi anticipatari.
Si rigetta, altresì la richiesta di condanna di parte attrice per “lite temeraria” ex art 96 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi (colpa grave o mala fede) per l'applicazione della sanzione.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte attrice, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna l'attrice al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari alla somma di € 5.077,00 a titolo di esborsi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Fiore e Stefano Borgomastro;
c) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02 in data 24.3.25, definitivamente a carico di parte attrice.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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