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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO IN, RE
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 700/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato proposto appello da parte del signor Nominativo_2, nella qualità di legale rappresentante della società Società_1 SRL, con proposizione avverso gli atti impugnati di doglianze riguardanti violazioni di legge.
L'Agenzia delle Entrate non risulta costituita in giudizio.
Il difensore dell'appellante, con nota 8 febbraio 2023, ha dichiarato che, per errore, ha inviato un ricorso in appello riguardante il suddetto nominativo anziché quello della sua effettiva patrocinata, signora Ricorrente_1.
Ha chiesto che, pertanto, fosse annullato il deposito dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto, in base a quanto rappresentato e alla volontà espressa dal difensore dell'appellante.
Non occorre assumere alcuna decisione in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita la controparte intimata.
P.Q.M.
estinto il giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO IN, RE
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 700/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato proposto appello da parte del signor Nominativo_2, nella qualità di legale rappresentante della società Società_1 SRL, con proposizione avverso gli atti impugnati di doglianze riguardanti violazioni di legge.
L'Agenzia delle Entrate non risulta costituita in giudizio.
Il difensore dell'appellante, con nota 8 febbraio 2023, ha dichiarato che, per errore, ha inviato un ricorso in appello riguardante il suddetto nominativo anziché quello della sua effettiva patrocinata, signora Ricorrente_1.
Ha chiesto che, pertanto, fosse annullato il deposito dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto, in base a quanto rappresentato e alla volontà espressa dal difensore dell'appellante.
Non occorre assumere alcuna decisione in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita la controparte intimata.
P.Q.M.
estinto il giudizio