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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. MI IU Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 4007/2022, vertente
TRA
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp. pro tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Ludione Fernando (c.f.:
), con studio in Napoli alla Via Posillipo n. 406, in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappr.to e difeso dall'Avv. Volpe Germana (c.f.: ) con studio C.F._2
in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne n. 68, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il Controparte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 5277/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dalla con il Parte_1
quale veniva ingiunto all'Ente il pagamento della somma di € 54.581,76, oltre interessi legali e spese.
Il opponente eccepiva la mancanza di un contratto o convenzione in forma CP_1
scritta tra le parti in causa, nonché l'assenza di formale delibera di assunzione di impegno contabile, con conseguente nullità del rapporto contrattuale dedotto in lite.
Inoltre, contestava la carenza di legittimazione passiva, deducendo che i veicoli oggetto di custodia da parte della non erano quelli Parte_1
sanzionati dalla Polizia Municipale per violazioni stradali, bensì quelli rubati o abbandonati che erano stati rivenuti sulla pubblica via. Adduceva, altresì, che la ditta custode era stata cancellata dall'elenco delle ditte abilitate alla custodia, donde l'assenza di qualsiasi presupposto che potesse legittimare la pretesa di pagamento avanzata dalla società opposta con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata, contestava il quantum della richiesta di pagamento poiché eccessiva e non provata.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che Parte_1
l'eccezione relativa all'assenza di contratto o di convenzione era da ritenersi superata alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'obbligo della P.A. di pagare le prestazioni ricevute sorge anche a prescindere dall'esistenza di un contratto scritto per le ragioni meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza per le precisazioni delle conclusioni le parti si riportavano ai propri atti difensivi e ne chiedevano il totale accoglimento. La causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
II. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 9437/2022, depositata in data 07.07.2022, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvedeva: accoglie l'opposizione del CP_1 e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda di pagamento
[...]
formulata nei confronti del condanna la società opposta, Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
III. Il giudizio di appello
Par interponeva formale appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, con il quale chiedeva: “Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere il presente gravame e, in riforma dell'appellata sentenza, condannare il in favore della Controparte_1
deducente, al pagamento di € 54.581,76, oltre interessi legali e spese di giustizia, a titolo di corrispettivo e pagamento dovuto per la custodia di veicoli ad essa affidati dalle forze di Polizia Municipale di nel periodo intercorrente dal 1997 al CP_1
2001. Vinte in ogni caso le spese e competenze tutte di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Parte appellante censurava l'erroneità della sentenza gravata, evidenziando particolarmente che “il rapporto contrattuale di custodia tra la e la CP_3
Pubblica Amministrazione (nel caso di specie, il trova il Controparte_1
presupposto nell'individuazione e autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art.8 del DPR
571/1982 ed origina nel verbale di rinvenimento (o sequestro) ed affidamento del veicolo nel quale viene dato atto, dagli agenti accertatori, della materiale consegna del veicolo sequestrato/rinvenuto al custode”. L'appellante sosteneva che il rapporto contrattuale tra le parti andrebbe ricondotto analogicamente al contratto di deposito oneroso, costituitosi con l'affidamento del veicolo, in forza del verbale di sequestro o rinvenimento redatto dall'autorità di Polizia, alla società depositaria, previamente autorizzata dal Prefetto con decreto. Al riguardo, richiamava la pronuncia della
Cassazione n. 21710/2019. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato che chiedeva Controparte_1
di dichiarare l'appello proposto nullo, inammissibile, improcedibile e, comunque, di rigettarlo in quanto infondato con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 08.05.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4. I motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, come ben affermato anche dal giudice di prime cure, sulla la P.A. incombe il dovere di attivarsi per la “manutenzione, gestione e pulizia” delle strade e delle loro pertinenze (lart. 14 c.d.s., comma 1, lett. a) “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, comprensivo anche della rimozione dei veicoli che ingombrano le strade.
La normativa richiamata dall'appellante in materia di veicoli sottoposti a sequestro per violazione del Codice della Strada, così come chiarito anche dalla Cassazione (Cass.
21660/2019; Cass. 21710/2019), non è analogicamente applicabile ai veicoli
“abbandonati”, intesi come “rifiuti speciali” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ("Testo
Unico Ambientale" - TUA) e del D.Lgs. 209/2003.
I giudici di legittimità hanno affermato che “è la specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del soggetto cui possa essere validamente affidata la custodia dei veicoli sequestrati che consente poi al pubblico ufficiale che provveda all'adozione della misura cautelare di poter direttamente affidare il veicolo al soggetto indicato nell'elenco appositamente predisposto, di norma dal prefetto, senza dovere procedere alla stipula di un nuovo contratto, e permettendo al custode di poter poi legittimamente reclamare il proprio corrispettivo nei confronti dell'amministrazione cui appartiene il funzionario che abbia disposto la custodia”
(Cass. sent. n. 21710/19).
Al di fuori però dell'ipotesi del sequestro – e, dunque, nel caso di veicoli abbandonati o fuori uso che è quello di interesse in questa sede -, la Suprema Corte, nella medesima sentenza sopra richiamata, pur riconoscendo come doverosa l'attività dell'amministrazione o del concessionario titolare della strada finalizzata ad assicurare la sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 14 C.d.s., ha affermato che “il diritto al corrispettivo dell'affidatario del veicolo non può prescindere dalla valida assunzione di un'obbligazione contratta in conformità delle regole che presiedono all'attività negoziale della stessa P.A.”. Ancora, la Corte ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 27910/2018; Cass. n. 20033/2016) secondo cui “i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”.
Nel caso in esame, in relazione ai trentuno veicoli per cui è causa, qualificati dal giudice di prime cure come veicoli abbandonati o fuori uso ai fini della necessità della forma scritta del contratto intercorrente tra le parti, non risulta svolta dall'appellante una specifica critica in relazione alla natura dell'affidamento in questione e non ricorre alcuna precisa individuazione da parte dell'appellante dei veicoli che non sarebbero oggetto di abbandono bensì di sequestro o di altre misure paritetiche. In ogni caso, non vi è documentazione in atti idonea a fornire la prova che trattasi di veicoli sequestrati. In ragione di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in relazione alla sussistenza di un valido rapporto contrattuale riconducibile al contratto di deposito oneroso - configuratosi con la sussistenza di un doppio requisito: individuazione della depositeria autorizzata fatta dal Prefetto con proprio decreto;
il materiale affidamento del veicolo al custode da parte del Pubblico Ufficiale - il contratto è nullo per carenza di forma scritta ad substantiam.
Invero, “il rispetto della forma scritta ad substantiam, prevista a pena di nullità, deve essere comunque assicurato: nel nostro ordinamento non c'è spazio per un facere della
P.A. che non trovi fondamento in una fonte normativa, comunque regolante il settore;
ciò, tuttavia, non libera l'azione pubblica dal dovere di rendere leggibile, e, pertanto, conoscibile dai consociati il percorso volitivo che conduce al negozio privato, la certezza delle clausole contrattuali e del corrispettivo pattuito e di manifestare la volontà negoziale in forme oggettive ed estrinseche” (cfr Cass. 10354/2017).
5.Le spese del giudizio di appello
Stante il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata, le spese di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e della loro consistenza e tenendo conto la mancanza di istruttoria in appello.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
2) Condanna la al Parte_1
pagamento, in favore del delle spese di secondo Controparte_1
grado, che si liquidano in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA CPA come per legge;
3) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli in data 11.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. MI IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. MI IU Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 4007/2022, vertente
TRA
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp. pro tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Ludione Fernando (c.f.:
), con studio in Napoli alla Via Posillipo n. 406, in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappr.to e difeso dall'Avv. Volpe Germana (c.f.: ) con studio C.F._2
in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne n. 68, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il Controparte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 5277/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dalla con il Parte_1
quale veniva ingiunto all'Ente il pagamento della somma di € 54.581,76, oltre interessi legali e spese.
Il opponente eccepiva la mancanza di un contratto o convenzione in forma CP_1
scritta tra le parti in causa, nonché l'assenza di formale delibera di assunzione di impegno contabile, con conseguente nullità del rapporto contrattuale dedotto in lite.
Inoltre, contestava la carenza di legittimazione passiva, deducendo che i veicoli oggetto di custodia da parte della non erano quelli Parte_1
sanzionati dalla Polizia Municipale per violazioni stradali, bensì quelli rubati o abbandonati che erano stati rivenuti sulla pubblica via. Adduceva, altresì, che la ditta custode era stata cancellata dall'elenco delle ditte abilitate alla custodia, donde l'assenza di qualsiasi presupposto che potesse legittimare la pretesa di pagamento avanzata dalla società opposta con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata, contestava il quantum della richiesta di pagamento poiché eccessiva e non provata.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che Parte_1
l'eccezione relativa all'assenza di contratto o di convenzione era da ritenersi superata alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'obbligo della P.A. di pagare le prestazioni ricevute sorge anche a prescindere dall'esistenza di un contratto scritto per le ragioni meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza per le precisazioni delle conclusioni le parti si riportavano ai propri atti difensivi e ne chiedevano il totale accoglimento. La causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
II. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 9437/2022, depositata in data 07.07.2022, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvedeva: accoglie l'opposizione del CP_1 e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda di pagamento
[...]
formulata nei confronti del condanna la società opposta, Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.
III. Il giudizio di appello
Par interponeva formale appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, con il quale chiedeva: “Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere il presente gravame e, in riforma dell'appellata sentenza, condannare il in favore della Controparte_1
deducente, al pagamento di € 54.581,76, oltre interessi legali e spese di giustizia, a titolo di corrispettivo e pagamento dovuto per la custodia di veicoli ad essa affidati dalle forze di Polizia Municipale di nel periodo intercorrente dal 1997 al CP_1
2001. Vinte in ogni caso le spese e competenze tutte di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Parte appellante censurava l'erroneità della sentenza gravata, evidenziando particolarmente che “il rapporto contrattuale di custodia tra la e la CP_3
Pubblica Amministrazione (nel caso di specie, il trova il Controparte_1
presupposto nell'individuazione e autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art.8 del DPR
571/1982 ed origina nel verbale di rinvenimento (o sequestro) ed affidamento del veicolo nel quale viene dato atto, dagli agenti accertatori, della materiale consegna del veicolo sequestrato/rinvenuto al custode”. L'appellante sosteneva che il rapporto contrattuale tra le parti andrebbe ricondotto analogicamente al contratto di deposito oneroso, costituitosi con l'affidamento del veicolo, in forza del verbale di sequestro o rinvenimento redatto dall'autorità di Polizia, alla società depositaria, previamente autorizzata dal Prefetto con decreto. Al riguardo, richiamava la pronuncia della
Cassazione n. 21710/2019. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato che chiedeva Controparte_1
di dichiarare l'appello proposto nullo, inammissibile, improcedibile e, comunque, di rigettarlo in quanto infondato con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 08.05.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4. I motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, come ben affermato anche dal giudice di prime cure, sulla la P.A. incombe il dovere di attivarsi per la “manutenzione, gestione e pulizia” delle strade e delle loro pertinenze (lart. 14 c.d.s., comma 1, lett. a) “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, comprensivo anche della rimozione dei veicoli che ingombrano le strade.
La normativa richiamata dall'appellante in materia di veicoli sottoposti a sequestro per violazione del Codice della Strada, così come chiarito anche dalla Cassazione (Cass.
21660/2019; Cass. 21710/2019), non è analogicamente applicabile ai veicoli
“abbandonati”, intesi come “rifiuti speciali” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ("Testo
Unico Ambientale" - TUA) e del D.Lgs. 209/2003.
I giudici di legittimità hanno affermato che “è la specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del soggetto cui possa essere validamente affidata la custodia dei veicoli sequestrati che consente poi al pubblico ufficiale che provveda all'adozione della misura cautelare di poter direttamente affidare il veicolo al soggetto indicato nell'elenco appositamente predisposto, di norma dal prefetto, senza dovere procedere alla stipula di un nuovo contratto, e permettendo al custode di poter poi legittimamente reclamare il proprio corrispettivo nei confronti dell'amministrazione cui appartiene il funzionario che abbia disposto la custodia”
(Cass. sent. n. 21710/19).
Al di fuori però dell'ipotesi del sequestro – e, dunque, nel caso di veicoli abbandonati o fuori uso che è quello di interesse in questa sede -, la Suprema Corte, nella medesima sentenza sopra richiamata, pur riconoscendo come doverosa l'attività dell'amministrazione o del concessionario titolare della strada finalizzata ad assicurare la sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 14 C.d.s., ha affermato che “il diritto al corrispettivo dell'affidatario del veicolo non può prescindere dalla valida assunzione di un'obbligazione contratta in conformità delle regole che presiedono all'attività negoziale della stessa P.A.”. Ancora, la Corte ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 27910/2018; Cass. n. 20033/2016) secondo cui “i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”.
Nel caso in esame, in relazione ai trentuno veicoli per cui è causa, qualificati dal giudice di prime cure come veicoli abbandonati o fuori uso ai fini della necessità della forma scritta del contratto intercorrente tra le parti, non risulta svolta dall'appellante una specifica critica in relazione alla natura dell'affidamento in questione e non ricorre alcuna precisa individuazione da parte dell'appellante dei veicoli che non sarebbero oggetto di abbandono bensì di sequestro o di altre misure paritetiche. In ogni caso, non vi è documentazione in atti idonea a fornire la prova che trattasi di veicoli sequestrati. In ragione di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in relazione alla sussistenza di un valido rapporto contrattuale riconducibile al contratto di deposito oneroso - configuratosi con la sussistenza di un doppio requisito: individuazione della depositeria autorizzata fatta dal Prefetto con proprio decreto;
il materiale affidamento del veicolo al custode da parte del Pubblico Ufficiale - il contratto è nullo per carenza di forma scritta ad substantiam.
Invero, “il rispetto della forma scritta ad substantiam, prevista a pena di nullità, deve essere comunque assicurato: nel nostro ordinamento non c'è spazio per un facere della
P.A. che non trovi fondamento in una fonte normativa, comunque regolante il settore;
ciò, tuttavia, non libera l'azione pubblica dal dovere di rendere leggibile, e, pertanto, conoscibile dai consociati il percorso volitivo che conduce al negozio privato, la certezza delle clausole contrattuali e del corrispettivo pattuito e di manifestare la volontà negoziale in forme oggettive ed estrinseche” (cfr Cass. 10354/2017).
5.Le spese del giudizio di appello
Stante il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata, le spese di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e della loro consistenza e tenendo conto la mancanza di istruttoria in appello.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
2) Condanna la al Parte_1
pagamento, in favore del delle spese di secondo Controparte_1
grado, che si liquidano in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA CPA come per legge;
3) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli in data 11.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. MI IU