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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1631/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. TAFFURI LUIGI Parte_1
e avv. IOVINE TAMMARO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
AN RI come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 2.10.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte resistente ha depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 7.2.2023 parte ricorrente, premesso di aver svolto ininterrottamente le mansioni di manovale, muratore in mattoni e carpentiere edile dal
6.10.2003, ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del
1965 (“spondilodiscoartrosi lombare” con varie protusioni che improntano il sacco durale con conseguenti gravi segni radicolari”) sulla base della domanda presentata in sede amministrativa in data 14.2.2022 e del conseguente diritto alla rendita vitalizia in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100% ovvero del diritto alla indennità una tantum in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Si osserva in generale che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene erogata CP_1 nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale
2 quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di tutela assicurativa ove CP_1
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R.
n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato” (n.
26997 del 27/12/2016).
Sulla base della documentazione depositata e delle difese svolte è stata ammessa CTU medico legale al fine di accertare se la malattia denunciata, come descritta in ricorso, fosse o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente e se si ponesse in rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio di una delle lavorazioni di cui agli artt. 1-206-207-208 del T.U. n. 1124/65 e successive modifiche;
in caso affermativo, se dalla malattia professionale denunciata fossero derivati postumi di invalidità permanente, ovvero, qualora richiesto, temporanea, determinando l'eventuale entità dello stato invalidante derivante dalla malattia professionale in termini di percentuale indennizzabile in riferimento alle tabelle delle menomazioni per danno biologico (d.m. del CP_1
12.7.2000).
Tanto premesso, dall'esame dell'elaborato peritale depositato in atti si evince che: “Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Spondilodiscoartrosi lombare.
2. La patologia discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata, mentre la
OS non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa;
3. Dalla malattia professionale denunciata sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 4% (quattro) secondo il D.M. 12.07.2000; 4. Non sono documentate, né dichiarate menomazioni preesistenti né concorrenti né coesistenti;
5. La data di decorrenza dello stato invalidante è quella della domanda ammnistrativa ossia il 14.02.2022: i postumi risultano attualmente stabilizzati e non sussistono mutamenti nel tempo di tale stato invalidante sia nel senso di miglioramento sia di aggravamento della patologia.
6. Non vi è stata inabilità temporanea”.
3 Il CTU ha concluso riconoscendo che il ricorrente ha riportato un danno biologico nella misura del 4%.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, in quanto complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Dal riconoscimento dei postumi invalidanti nella misura percentuale inferiore a quella richiesta in ricorso ed inferiore alla soglia del 6% discende il rigetto integrale della domanda.
3. La parte ricorrente, soccombente, va esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo allegato in calce all'atto introduttivo l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, d.ssa Stefania Coppo, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese irripetibili;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' , liquidate come da CP_1
separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 3.10.2025
Il Giudice del Lavoro
d.ssa Stefania Coppo
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