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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7307/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.06.2024 da 1) Parte_1 nato/a RA (VA) il 07.10.1985 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n.1 , Thalwil, Zurigo, Svizzera con l'Avv. Daniela Maria Brancato presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Curitiba (PR) il 04.12.1987 cittadino/a: Brasiliano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 526 – Perdizes, São Paulo, Brasile con l'Avv. Daniela Maria Brancato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Italia nel Comune di RT (SI) il 11 giugno 2022 (anno 2022 atto n. 15 reg. parte II serie C)
Separati con sentenza n. 1479/24 pubblicata il 09.10.2024 del Tribunale di IL (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La sig. ha rilasciato a far tempo dal settembre 2023 la residenza Parte_1 comune nella città di Zurigo (CH);
2) I coniugi hanno già diviso tra loro i beni mobili comuni, regali di nozze e quanto di competenza comune di comune accordo;
3) I coniugi non hanno beni immobili comuni, conti correnti comuni risparmi, beni o altro in comune;
4) I coniugi sono entrambi impiegati con simili mansioni e stipendi similari e hanno deciso di comune accordo di non dare luogo ad alcun reciproco assegno di mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 02.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine fino al 30.04.2025 per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Il Collegio rileva che il fascicolo è stato trasmesso allo scrivente magistrato solamente in data 04.06.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia nel Comune di RT (SI) il 11 giugno 2022 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in IL, l'11.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.06.2024 da 1) Parte_1 nato/a RA (VA) il 07.10.1985 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n.1 , Thalwil, Zurigo, Svizzera con l'Avv. Daniela Maria Brancato presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Curitiba (PR) il 04.12.1987 cittadino/a: Brasiliano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 526 – Perdizes, São Paulo, Brasile con l'Avv. Daniela Maria Brancato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Italia nel Comune di RT (SI) il 11 giugno 2022 (anno 2022 atto n. 15 reg. parte II serie C)
Separati con sentenza n. 1479/24 pubblicata il 09.10.2024 del Tribunale di IL (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La sig. ha rilasciato a far tempo dal settembre 2023 la residenza Parte_1 comune nella città di Zurigo (CH);
2) I coniugi hanno già diviso tra loro i beni mobili comuni, regali di nozze e quanto di competenza comune di comune accordo;
3) I coniugi non hanno beni immobili comuni, conti correnti comuni risparmi, beni o altro in comune;
4) I coniugi sono entrambi impiegati con simili mansioni e stipendi similari e hanno deciso di comune accordo di non dare luogo ad alcun reciproco assegno di mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 02.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine fino al 30.04.2025 per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Il Collegio rileva che il fascicolo è stato trasmesso allo scrivente magistrato solamente in data 04.06.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia nel Comune di RT (SI) il 11 giugno 2022 tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in IL, l'11.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG