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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del Giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025 celebrata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate nel termine concesso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3934/2022 avente ad
OGGETTO: depennamento graduatorie GPS – diploma di specializzazione per il sostegno
TRA
, nato a [...], il [...] C.F.: Parte_1 elettivamente domiciliato in Saviano (Na), al Viale Servi di C.F._1
Maria n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Napolitano e dell'Avv. Raffaele Curcio che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore
, in Controparte_3 persona del suo Dirigente p.t.
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Dirigente Scolastico pro tempore
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di per mezzo CP_4 del Proc. dello Stato , elettivamente domiciliati in alla via A. Controparte_5 CP_4
Diaz n. 11 Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale istanza cautelare ex art 700 cpc depositati il 3.3.2022, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
, l' Controparte_1 Controparte_6
e l' di premettendo in fatto: di avere presentato in data
[...] CP_7 CP_4
03/08/2020 domanda - per l'ambito territoriale della provincia di - di primo CP_4 inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6 ter, della L. n.124/99 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il triennio 2020-2022, per la II fascia con la classe di concorso B021 (laboratori dei servizi enogastronomici) e per la I fascia con la classe di concorso SS, poiché in possesso di titolo di specializzazione conseguito nell'anno 1998, presso la Fondazione Socio Culturale Internazionale “Passarelli” di SA RC di LA;
che a seguito di detta domanda, aveva ottenuto incarichi di supplenza annuale, con contratti a tempo determinato, quale docente di sostegno negli istituti superiori;
che in data 11/01/2022 veniva risolto - con decreto n. prot. 301 - il rapporto di lavoro con l'ultimo Istituto Scolastico assegnato, l'I.S. G. Siani di Istituto CP_4 presso cui era stato assegnato con incarico dall'USR di a seguito di Pt_2 CP_4 domanda di aggiornamento/inserimento in I Fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS), per le supplenze del personale docente, per l'insegnamento del sostegno;
che, nel corso del precedente anno di insegnamento prestato dall'odierno ricorrente, l'IS. “G. Siani” aveva anche provveduto a certificare la veridicità dei titoli prodotti in domanda, con relativa convalida dei dichiarati titoli in istanza di inclusione e del relativo punteggio, con decreto n. prot. 1/2020 del 07/12/2020, a firma del D.S; che in data 11/01/2022 gli venivano notificati il decreto di depennamento n. prot. Registro Ufficiale U. U.0022171 del 25-11-2021 ed il decreto di risoluzione contrattuale prot. 301 del 11.01.2022 a firma del D.S. del predetto Istituto Scolastico;
che avverso detti provvedimenti aveva proposto reclamo per l'annullamento in autotutela con contestuale richiesta di conciliazione ed accesso agli atti, rimasto inevaso.
Deduceva a fondamento del ricorso l'illegittimità dei provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere;
in particolare censurava: la genericità degli atti, tanto succintamente motivati da non consentire in alcun modo di ricostruire le ragioni logico/giuridiche, in fatto ed in diritto, poste a fondamento degli stessi;
il mancato rispetto del contraddittorio, con violazione di tutte le garanzie procedimentali sancite in tema di comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento. Nel merito deduceva che, sulla scorta dei provvedimenti innanzi indicati, non emergeva la chiara ed incontrovertibile dimostrazione della inesistenza del titolo di sostegno in suo possesso, il quale costituiva necessario presupposto per l'applicazione del provvedimento di depennamento. In particolare, lamentava che il depennamento dalla graduatoria era stato disposto dall'Amministrazione sulla base di una mera presunzione della sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, laddove era stato fatto riferimento a “mere comunicazioni dell'Autorità requirente”, che non potevano invece giustificare le gravi determinazioni assunte;
ribadiva inoltre la propria estraneità alla attribuzione di fatti penalmente rilavanti ed invocava la presunzione di innocenza.
Ribadiva di avere effettivamente conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nell'anno 1998 e di essere in possesso dell'originale della pergamena firmata dal Provveditore agli Studi, nonché dal Direttore di corso, laddove di contro non vi era alcuna positiva dimostrazione della asserita nullità/falsità del titolo in questione.
Lamentava di avere subito un danno da perdita di chance, non potendo più aspirare a nomine a tempo determinato come docente supplente fino al 30.06.2021 o al 31.08.2021 con precedenza rispetto ai docenti inseriti in II Fascia;
che inoltre aveva subìto verificato un grave danno patrimoniale, consistente nella mancata percezione dei ratei stipendiali spettanti in virtù del contratto stipulato e successivamente risolto, con risvolti economici coinvolgenti il proprio nucleo familiare, costituito dal coniuge e quattro figli minori.
L'irreparabilità del pregiudizio, inoltre, era direttamente derivante dalla mancata possibilità di inserire - nella domanda di aggiornamento delle GPS - il periodo di servizio che avrebbe dovuto espletare dal 07.09.2021 al 30.06.2022, né il servizio effettuato per il precedente anno di supplenza, nonchè dalla perdita di arricchimento del bagaglio professionale posseduto a seguito della ingiusta revoca del contratto di lavoro.
Concludeva pertanto chiedendo in via cautelare: “…1. disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto di Depennamento dalla I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) - per la classe di concorso SS (Sostegno nelle Scuole Secondarie di II Grado), emesso in data 25.11.2021 – con nota n. prot. U.0022171 del Dirigente del , non ancora pubblicato Controparte_3 all'albo online del sito ministeriale e con il quale è stato applicato il depennamento dalle predette Graduatorie per la classe di concorso SS del docente , con Parte_1 conseguente ordine all'Ente resistente di reinserimento dello stesso nella I Fascia delle G.P.S.; 2) disporre la sospensione dell'efficacia della risoluzione contrattuale applicata dal Dirigente Scolastico del d in data 11.01.2022, Controparte_8 CP_4 con conseguente ordine al resistente di reintegrare in servizio il ricorrente, in virtù CP_9 del contratto stipulato in data 07/09/2021, con scadenza al 30/06/2022 ed anticipatamente risolto in data 11/01/2022”.
Nel merito, invece, così concludeva: “A) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente DISAPPLICARE il Decreto di Depennamento dalla I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) - per la classe di concorso SS (Sostegno nelle Scuole Secondarie di II Grado) - emesso in data 25.11.2021 con nota n. prot. U.0022171 del Dirigente del , con il Controparte_3 quale veniva disposto il depennamento dalle predette Graduatorie per la classe di concorso SS del docent , con conseguente ordine all'Ente resistente Parte_1 di reinserire il ricorrente nella I Fascia delle G.P.S., con diritto al ripristino del proprio precedente punteggio cumulato con il servizio prestato, incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito alla scadenza del termine del contratto fino al 30/06/2022, anticipatamente risolto;
B) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente DISAPPLICARE la risoluzione contrattuale operata dal Dirigente Scolastico del , nei confronti del ricorrente, con Controparte_10 decreto di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato - n. prot. 301 del 11.01.2022, con conseguente ordine al resistente di reintegrare in servizio il CP_9 docente , in virtù del proprio contratto di lavoro del 07/09/2021 con Parte_1 scadenza al 30/06/2022, con diritto al riconoscimento giuridico del punteggio per il servizio che il medesimo ricorrente avrebbe ottenuto per il servizio fino al 30/06/2022; C) conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto CONDANNARE parti resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance, danni determinati nella somma di € 9.000,00, pari al compenso che la docent avrebbe dovuto Parte_1 percepire per emolumenti stipendiali relativi al contratto di lavoro per ore 18 settimanali, risolto alla data del 11/01/2022, con scadenza al 30/06/2022, oltre alla relativa contribuzione previdenziale e salvo ulteriori danni scaturenti dagli impugnati provvedimenti e consequenziali al perdurare del presente giudizio probabilmente oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro e che saranno meglio quantificati in corso di causa o, comunque, nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere, anche secondo giustizia, per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione convenuta, se necessario anche mediante ausilio di C.T.U.; D) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre ai sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituivano nel procedimento cautelare il l'USR e l'istituto scolastico CP_11 CP_12 con memoria del 5.5.2022 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
Preliminarmente eccepivano il difetto di giurisdizione del GO, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'USR e dell'Istituto scolastico.
Nel merito l'Amministrazione scolastica deduceva che, successivamente alla formazione delle graduatorie, era suo preciso diritto/dovere effettuare la verifica circa il possesso dei titoli dichiarati dai docenti con le istanze di iscrizione, ai sensi dell'art. 8 commi V e VI Parte_ dell'O.M. 60/2020, per cui l' di aveva regolarmente provveduto al detto CP_4 controllo, chiedendo in particolare alla Fondazione che risultava aver rilasciato il titolo in questione la conferma del suo conseguimento da parte del ricorrente;
l'ente di formazione, tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro a tale richiesta.
Allo stesso tempo allegava che, a seguito all'acquisizione dei registri recanti i nominativi dei docenti che avevano conseguito il diploma di specializzazione presso la Fondazione socioculturale “Passarelli” dal 1992 al 1998, inviati all' dalla Procura della CP_13
Repubblica di Vallo della Lucania, veniva appurato che il nominativo del docente non risultava tra coloro che avevano conseguito la specializzazione presso la Fondazione in parola. Il mancato inserimento del docente nell'apposito registro riportante i nominativi di coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione polivalente nell'anno 1998 aveva pertanto reso del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione scolastica, che, preso atto della richiamata circostanza, aveva disposto l'esclusione del docente in applicazione dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. 60/2020 (“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”). Infine deduceva che – secondo i principi generali – era in ogni caso onere del docente quello di dimostrare “in positivo” il possesso e la veridicità del diploma quale elemento costitutivo del proprio diritto all'inserimento nelle GPS.
All'esito della fase cautelare il GL emetteva ordinanza ex art. 700 cpc rigettando la domanda, il cui tenore – nella parte relativa al fumus boni iuris – viene di seguito riportato per stralcio: “…L'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del GO va rigettata. Posto che il ricorrente è stato escluso dalle GPS, sulla scorta della disciplina dettata dall'O.M. 60/2020 in primo luogo si osserva che l'art. 3, comma 2, di quest'ultima dispone: “le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”. Orbene, come condivisibilmente statuito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7128/2021, “è evidente che per l'inserimento non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma è asetticamente predeterminato dall'O.M. 60/2020 e dagli atti ad essa collegati, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero rilevamento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo”.
Per completezza si evidenzia che nella suindicata sentenza n. 7128/2021 - avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame (si trattava del mancato riconoscimento dei titoli necessari per l'inserimento nelle GPS) - si legge: “6. Quanto alla domanda contenuta nel ricorso presentato dalla prof ..., si deve precisare che essa riguarda il provvedimento di esclusione della docente adottato dall'amministrazione a seguito delle verifiche svolte sulla sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alle classi di concorso (e non derivante dall'applicazione di specifiche disposizioni del bando). Diversamente dal caso trattato dalla sentenza n. 2007/2021, la domanda proposta dalla ricorrente non attiene all'interpretazione ad opera dell'atto amministrativo impugnato di una disposizione dell'ordinanza n. 60/2020, ma esclusivamente all'accertamento della conformità dei titoli in possesso della prof. ... Non si ravvisano in tale attività svolta dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8 dell'O.M. n. 60/2020 elementi valutativi tali da configurarla come attività discrezionale cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo della ricorrente, risolvendosi la stessa in una mera verifica dei titoli, analoga a quella compiuta dall'amministrazione per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La valutazione viene affidata in prima istanza al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa O.M. n. 60, e successivamente agli uffici scolastici provinciali, i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all'O.M. e l'amministrazione procede all'iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati e non svolge valutazioni discrezionali di tipo comparativo (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, n. 6230/2021 e n. 6349/2021)”.
A quanto fin qui osservato, deve aggiungersi che l'istante, depennato dalle GPS nelle quali era stata dapprima inserito nel presupposto del possesso del titolo, non ha chiesto l'annullamento di un atto amministrativo generale, ma piuttosto, si è limitato a chiedere di provvedere alla “disapplicazione” del decreto di esclusione e della consequenziale revoca del contratto nonché di reinserirlo nella I fascia delle GPS d CP_4
In sostanza, avendo l'istante rivendicato il proprio diritto soggettivo al reinserimento nelle GPS ed alla prosecuzione del rapporto lavoro a termine, la lamentata illegittimità del decreto prot. n U.0022171 del 25.11.2021 costituisce il mero presupposto della pronuncia richiesta ed in astratto il giudice ordinario, ove ne sussistessero i presupposti, ben potrebbe provvedere alla mera disapplicazione dello stesso ex art. 63, 1° comma, del d.lgs. 165/01.
Di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice adito.
Va poi disattesa la censura dell'atto per la violazione delle garanzie procedimentali ex artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e succ. modd. ed integr. e pertanto la violazione delle garanzie di difesa e del contraddittorio;
vale in tal senso l'osservazione per cui va esclusa la necessità della comunicazione di avviso del procedimento nel contesto di un rapporto di lavoro rientrante nel c.d. pubblico impiego privatizzato, ma deve rilevarsi altresì la circostanza che i controlli in questione trovano una peculiare disciplina in seno all'art. 7, d.m. n. 640 del 2017, che preavvisa gli interessati rispetto alla loro esecuzione e che si ritiene esaurisca presupposti, limiti ed adempimenti da eseguirsi in vista e a valle dei controlli medesimi.
Dal punto di vista contenutistico, poi, il censurato provvedimento appare sufficientemente indicativo delle motivazioni per le quali l'Amministrazione aveva disposto il depennamento del ricorrente dalle GPS e non si appalesa, invece, generico;
ed invero esso fa riferimento alle risultanze della verifica disposta ad hoc dall'Amministrazione scolastica.
In particolare nel decreto in parola si legge: all'esito della verifica tra quanto dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza per l'inserimento nelle GPS, aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e quanto emerso dai registri inviati dall'Autorità competente è emerso che i docenti di seguito indicati che hanno dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento su posto di sostegno di scuola secondaria di secondo grado (SS) presso la Controparte_14 di SA RC di LA (Sa) e presso l'Associazione SA Pantaleone di
[...]
RA IN (SA) di fatto non risultano nei citati registri”
Come illustrato dalla difesa del il provvedimento è stato fondato su una CP_11 comunicazione degli organi investigativi inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania con la quale l'amministrazione veniva informata che il nominativo del ricorrente (e di altri docenti ivi menzionati) non risultava tra quelli di coloro che avevano conseguito, in particolare, nel 1998 il diploma di specializzazione per il sostegno presso la fondazione Passarelli, alla stregua dei registri dei diplomi Cont rilasciati in quell'AS ed acquisiti dal presso gli uffici della fondazione stessa.
D'altro canto, manca qualsiasi riscontro da parte della Fondazione all'uopo interpellata (cfr. memori con riguardo alla richiesta di conferma circa il conseguimento di CP_11 tale titolo da parte di coloro che non figuravano nei registri della stessa.
In tale situazione, pertanto, pur essendo l'attività di indagine tuttora in corso, la decisione dell'Amministrazione scolastica non appare illegittima, avendo la rilevata circostanza assunto la valenza di grave indizio e, pertanto, idonea ad ingenerare significativi dubbi sulla veridicità del diploma che parte ricorrente asserisce di aver conseguito.
Quest'ultimo, poi, benché onerato della prova del possesso di valido titolo di studio su cui si fonda la domanda di reinserimento nelle GPS, non ha fornito spiegazioni di sorta sulla circostanza che nei registri della Fondazione non risultasse il proprio nominativo, limitandosi a ribadire apoditticamente le proprie difese ed a sostenere che - di
contro
- la titolarità del diploma sarebbe stata dimostrata attraverso la produzione dalla copia firmata di esso (cfr. in atti); ciò in quanto, sostanzialmente, esso avrebbe valenza di atto pubblico fideifaciente in mancanza di una querela di falso…(omissis)
…Mentre la falsità materiale, scaturente dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo) può essere fatta valere solo proponendo la querela di falso, la falsità ideologica, consistente invece in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza), può essere dimostrata con qualsiasi prova contraria utile a smentire la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. n. 20214/2019). Nel caso di specie, la falsità del diploma non attiene, quanto meno in via esclusiva, a profili riconducibili tipicamente alla falsità materiale;
piuttosto, le incoerenze estrinseche poste in luce dall'amministrazione, coerentemente con la segnalazione dell'Autorità procedente in sede penale, paiono assumere la (diversa) veste di indici utili a corroborare la tesi che si sia in presenza di una falsità ideologica del titolo di studio, integrata dal suo rilascio indebito. Poiché la prova di tale forma di falsità del diploma non passa attraverso la querela di falso del titolo e dell'atto che lo certifica, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio (in merito, ad esempio, alle circostanze della tenuta del corso e delle lezioni e del fatto che lo stesso fosse stato impartito da determinati docenti, nonché alla frequenza effettiva da parte del ricorrente), deve ritenersi che le allegazioni e i documenti depositati dal introducano CP_1 elementi idonei, e non smentiti, determinanti - nei limiti della presente delibazione sommaria - per ritenere che la pretesa di parte ricorrente non sia connotata dal fumus della sussistenza del diritto vantato…”.
In punto di periculum, inoltre, nella prefata ordinanza veniva rilevato che “…parte ricorrente non ha dedotto né provato alcuno stato di pericolo di danno imminente ed irreparabile, tale da determinare la probabile infruttuosità o inutilità della pronuncia di accoglimento emessa all'esito di un giudizio a cognizione piena;
lo stesso si è difatti limitato genericamente ad indicare alcune ricadute in termini economici e curriculari dell'avvenuta esclusione dalle graduatorie, senza fornire elementi concreti circa la propria posizione nell'ambito delle stesse ai fini dell'inserimento lavorativo. Peraltro la perdita della chance lavorativa non è assoluta ed inevitabilmente conseguente dal mancato inserimento dell'istante nella I fascia delle GPS, ben avendo il docente allo stato la possibilità di essere incluso in quelle di fascia inferiore, per le quali non occorre il possesso del titolo di specializzazione…" (cfr. ordinanza 26 luglio 2022, in atti).
Nell'attuale procedimento di merito parte ricorrente ha ribadito tutte le censure formulate e le argomentazioni già spese nel ricorso introduttivo - unico sia per il procedimento cautelare che per quello ordinario (cfr. in atti) - mentre anche l'Amministrazione resistente si è costituita con propria memoria depositata in data 19.10.2022 (cfr. in atti) riportandosi alle precedenti allegazioni e deduzioni del procedimento ex art. 700 cpc. Preliminarmente quanto all'eccepito difetto di giurisdizione ci si riporta alle argomentazioni già esposte nel provvedimento all'esito della fase cautelare;
a ciò aggiungasi in punto di legittimazione passiva, va rilevato che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio sia il sia l' , CP_11 Controparte_3 sia l' di questi ultimi due rappresentano mere Controparte_8 CP_4 articolazioni periferiche del (art. 2 D.M.11 febbraio 2014 n. 98), e sono privi CP_1 di soggettività giuridica.
La Corte di Cassazione nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; cfr. anche Cass., 13 aprile 2012, n. 5885; Cass., 20 luglio 2015, n. 15171).
Unico legittimato passivo nel presente giudizio è pertanto il ora CP_11 [...]
, come già rilevato nell'ordinanza cautelare (cfr. in atti). Controparte_16
Ciò posto e venendo alla questione di merito, i provvedimenti qui impugnati dal ricorrente sono stati emessi in conseguenza alle verifiche effettuate dal in CP_1 ordine alla validità dei titoli posseduti e dichiarati dal docente in sede di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria provinciale per le supplenze in I fascia (in particolare, il titolo di specializzazione per il sostegno).
Il possesso del titolo in questione deve essere dichiarato dai candidati all'interno della domanda di iscrizione alle GPS, senza necessità di accompagnare la dichiarazione da alcuna certificazione (art. 7 ed art. 3 comma II dell'O.M. 60/2020). L'aspirante è difatti tenuto a compilare una domanda con cui, tra l'altro, autocertifica, a norma dell'art.46 del cit. d.p.r. 445/2000, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti.
La norma da ultimo richiamata difatti prevede che, in via generale, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quel che qui interessa, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m)), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n.). In aggiunta l'art. 71 del medesimo d.p.r. prevede, poi, che le amministrazioni dispongono idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 - anche a campione - in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Infine, l'art. 75 del d.p.r. dispone che, ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La normativa ora ricordata ha, dunque, introdotto in via generale – e quale specifico contraltare all'introduzione della facoltà di autocertificazione allo scopo di snellimento dell'attività amministrativa – il preciso obbligo per l'amministrazione di effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni medesime e di rilevare le situazioni accertate di non veridicità; ciò soprattutto, a tutela dei controinteressati e dell'interesse pubblico alla correttezza dell'azione amministrativa in presenza (come nella fattispecie) di molteplicità di aspiranti.
In corrispondenza a tale obbligo generale, anche la disposizione speciale (art. 8 commi V e VI O.M. 60/2020) che regolamenta la formazione delle graduatorie prevede che l'Amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare la verifica dei titoli dichiarati dai docenti
Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica ha ritenuto che l'autocertificazione resa dal circa il possesso del diploma di specializzazione per il sostegno rilasciato Pt_1 dall'Istituto Passarelli non fosse veritiera, in quanto aveva appreso che il nominativo del docente non figurava nei registri dei diplomi rilasciati per l'anno 1998 dall'Istituto citato, come da informativa trasmessa dall'Autorità Giudiziaria.
Ne sono conseguiti, proprio in virtù dell'art. 75 del d.p.r. 445/2000 e dell'art 8 OM n. 60/2020, il depennamento dalle graduatorie di I° fascia, in cui era stato Parte_1 inserito in virtù del dichiarato possesso di detto diploma, e la risoluzione del contratto di lavoro a termine che era in corso e che il ricorrente aveva stipulato grazie all'inserimento in detta graduatoria e del punteggio raggiunto.
Parte ricorrente ha rivolto nei confronti dei provvedimenti indicati le seguenti censure:
1. violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il decreto di depennamento riportava la firma della Dirigente in assenza della prevista delega del Direttore Generale dell' ed era stato emesso in mancanza di adeguata istruttoria CP_13 procedimentale, senza l'instaurazione del previo contraddittorio e senza garanza del diritto di difesa del destinatario;
2. Genericità, difetto di motivazione e di prova delle affermazioni contenute nello stesso, in quanto il provvedimento era carente di chiara ed incontrovertibile dimostrazione dell'assunto dedotto, ovvero della reale e concreta inesistenza del titolo di specializzazione per il sostegno, necessaria per la legittima applicazione dell'emesso provvedimento autoritativo;
di conseguenza i provvedimenti adottati dovevano ritenersi meramente anticipatori ed ultronei, basati sulla semplice presunzione di sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, laddove il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito all'apertura di un procedimento penale a suo carico ed, in ogni caso, in quanto non vi era alcuna prova della sua colpevolezza.
Affermava - di
contro
- di avere effettivamente conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nell'anno 1998 e di essere in possesso dell'originale della relativa pergamena, non essendo stata acquisita ex adverso alcuna dimostrazione circa la nullità/falsità del diploma in questione.
Quanto alle lamentele relative all'adozione dei provvedimenti innanzi indicati in mancanza di adeguata istruttoria e senza l'instaurazione del previo contraddittorio a garanza del diritto di difesa dell'interessato, nel ribadire quanto già argomentato in sede cautelare (cfr. supra), deve osservarsi che gli accertamenti compiuti dall'Amministrazione e posti a base dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del rapporto lavorativo non richiedevano alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, non trovando tale norma applicazione alla fattispecie oggetto di causa.
Il rapporto di lavoro che era in corso tra il ricorrente e l'amministrazione scolastica è difatti espressamente regolato dalle norme privatistiche ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e nella fattispecie il procedimento di formazione delle graduatorie, prodromico a tale assunzione, è disciplinato dalla normativa speciale dettata dall'OM n. 60/2020; come si è visto, tale procedimento di inserimento nelle GPS viene avviato ad istanza della parte interessata ed è soggetto alle conseguenti verifiche dell'Istituzione scolastica competente al conferimento dell'incarico di docenza.
Come condivisibilmente affermato in altri precedenti pronunce di merito (cfr. Trib. Lav. Parma sent. n. 10/2023), “…Non ricorre, pertanto, l'esigenza che la legge n. 241/90 intende assicurare, ravvisabile nella partecipazione dell'utente al processo formativo del provvedimento, laddove lo stesso sia – invece – intrapreso ad iniziativa dell'Amministrazione”.
Nel provvedimento cautelare, inoltre, si è respinta l'eccezione riguardante la genericità e le carenze motivazionali degli atti amministrativi in questione, per cui è sufficiente riportarsi anche in questa sede ai rilievi già esposti in proposito;
quanto infine all'accennato vizio del provvedimento per difetto di delega e, pertanto, di potere rappresentativo in capo alla dott. , firmataria dei provvedimenti impugnati in CP_17 qualità di Dirigente dell' che tale censura appare del tutto apodittica, CP_13 non fondata su dati fattuali e/o normativi, genericamente formulata e, pertanto, inammissibile.
Venendo alla questione centrale dell'odierno giudizio, e cioè quella circa la sussistenza o meno di elementi idonei a provare la falsità del diploma di specializzazione per il sostegno rilasciato dall'Istituto professionale Passarelli, ritiene il giudicante che il quadro documentale offerto dalle emergenze di causa sia costituito da elementi probatori gravi, precisi e concordanti che depongono per la non autenticità del citato titolo.
Innanzi tutto, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, non può dubitarsi che, a fronte degli elementi acquisiti - tutti a favore della non autenticità del diploma - era onere del lavoratore fornire ulteriori dati di segno contrario idonei a superare le suddette risultanze, non potendosi ritenere a questi fini sufficiente la produzione della sola copia della pergamena del diploma (cfr. in atti).
Sul punto è opportuno richiamare quanto già osservato nella fase cautelare ed in particolare: “…In tale situazione, pertanto, pur essendo l'attività di indagine tuttora in corso, la decisione dell'Amministrazione scolastica non appare illegittima, avendo la rilevata circostanza assunto la valenza di grave indizio e, pertanto, idonea ad ingenerare significativi dubbi sulla veridicità del diploma che parte ricorrente asserisce di aver conseguito. Quest'ultimo, poi, benché onerato della prova del possesso di valido titolo di studio su cui si fonda la domanda di reinserimento nelle GPS, non ha fornito spiegazioni di sorta sulla circostanza che nei registri della Fondazione non risultasse il proprio nominativo, limitandosi a ribadire apoditticamente le proprie difese ed a sostenere che - di
contro
- la titolarità del diploma sarebbe stata dimostrata attraverso la produzione dalla copia firmata di esso (cfr. in atti); ciò in quanto, sostanzialmente, esso avrebbe valenza di atto pubblico fideifaciente in mancanza di una querela di falso.
Tuttavia, come correttamente e condivisibilmente osservato anche in altro procedimento di analogo tenore tenutosi innanzi a questo stesso Tribunale “va ricordato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”, senza tuttavia che tale peculiare efficacia probatoria si estenda al contenuto intrinseco dell'atto pubblico medesimo. Ne deriva che, mentre la falsità materiale, scaturente dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo) può essere fatta valere solo proponendo la querela di falso, la falsità ideologica, consistente invece in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza), può essere dimostrata con qualsiasi prova contraria utile a smentire la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. n. 20214/2019). Nel caso di specie, la falsità del diploma non attiene, quanto meno in via esclusiva, a profili riconducibili tipicamente alla falsità materiale;
piuttosto, le incoerenze estrinseche poste in luce dall'amministrazione, coerentemente con la segnalazione dell'Autorità procedente in sede penale, paiono assumere la (diversa) veste di indici utili a corroborare la tesi che si sia in presenza di una falsità ideologica del titolo di studio, integrata dal suo rilascio indebito. Poiché la prova di tale forma di falsità del diploma non passa attraverso la querela di falso del titolo e dell'atto che lo certifica, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio, deve ritenersi che le allegazioni e i documenti depositati dal introducano elementi idonei, e non smentiti, CP_1 determinanti - nei limiti della presente delibazione - per ritenere che la pretesa di (omissis) sia infondata” (cfr. ord. 14.01.22, emessa in proc R.G.n.19405/21).
Ne deriva che, mentre la falsità materiale, scaturente dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo) può essere fatta valere solo proponendo la querela di falso, la falsità ideologica, consistente invece in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza), può essere dimostrata con qualsiasi prova contraria utile a smentire la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. n. 20214/2019).
Nel caso di specie, la falsità del diploma non attiene, quanto meno in via esclusiva, a profili riconducibili tipicamente alla falsità materiale;
piuttosto, le incoerenze estrinseche poste in luce dall'amministrazione, coerentemente con la segnalazione dell'Autorità procedente in sede penale, paiono assumere la (diversa) veste di indici utili a corroborare la tesi che si sia in presenza di una falsità ideologica del titolo di studio, integrata dal suo rilascio indebito. Poiché la prova di tale forma di falsità del diploma non passa attraverso la querela di falso del titolo e dell'atto che lo certifica, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio (in merito, ad esempio, alle circostanze della tenuta del corso e delle lezioni e del fatto che lo stesso fosse stato impartito da determinati docenti, nonché alla frequenza effettiva da parte del ricorrente), deve ritenersi che le allegazioni e i documenti depositati da introducano elementi idonei, e non smentiti, determinanti - nei CP_1 limiti della presente delibazione sommaria - per ritenere che la pretesa di parte ricorrente non sia connotata dal fumus della sussistenza del diritto vantato…”.
Nel passaggio alla presente sede a cognizione piena, il ricorrente non ha provveduto ad allegare e provare alcunchè di diverso rispetto alla precedente fase: nulla con riguardo alla documentazione relativa alla frequenza delle lezioni seguìte (con la compilazione di registri presenze), alla regolare tenuta di prove ed al loro superamento, in definitiva nessun elemento, ancorchè indiretto e/o indiziario, in grado di dimostrare che il diploma conseguito fosse in effetti l'atto finale e conclusivo di un regolare corso.
Deve inoltre rilevarsi che, ai documenti già acquisiti nella fase a cognizione sommaria, si sono aggiunti quelli pervenuti dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, A.G. titolare del fascicolo del procedimento penale sulla denunciata contraffazione dei diplomi, a seguito di richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 213 cpc “…circa lo stato del procedimento penale n. 407/2019, con richiesta di esibizione e trasmissione
– se oggetto di sequestro – di copia integrale del registro degli esami per il conseguimento del diploma di specializzazione polivalente per l'esercizio dell'attività di sostegno nelle classi con alunni portatori di handicap tenutisi presso la Fondazione Socio-culturale Internazionale “Passarelli” di SA RC di LA nel mese di marzo 1998, nonché di copia completa del registro dei diplomi rilasciati dalla stessa istituzione per il titolo sovracitato nell'anno 1998…” (cfr. ordin 23.1.2024).
In particolare, la Procura suindicata, in risposta alla richiesta, ha trasmesso presso la Cancelleria copia integrale del registro dei diplomi “polivalenti” sottoposto a sequestro presso la Fondazione socio-culturale “Passarelli” di SA RC di LA, in cui sono annotati i nominativi di coloro che hanno conseguito lo speciale titolo nei bienni 1992/1994 e 1996/1998, nonché copia integrale del registro diplomi trasmesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, in cui sono annotati i nomi di tutti coloro che hanno conseguito in ambito provinciale presso vari istituti – ivi compresa la Fondazione Passarelli –il diploma polivalente.
Emerge per tabulas che in nessuno dei due registri risulta inserito il nominativo di Pt_1
(cfr. in atti).
[...]
A conclusione dell'attività investigativa parte ricorrente – in data 19 maggio 2022 – risulta aver ricevuto dapprima avviso di conclusione delle indagini ed informazione di garanzia (cfr. allegato note parte ricorrente del 20.11.2024); successivamente, in data 6.12.2023, il GUP presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto il rinvio a giudizio del
(cfr. risposta PdR Vallo della Lucania, in atti), fondandosi proprio sul quadro Pt_1 probatorio innanzi illustrato..
Con riguardo – più in generale – alla utilizzabilità da parte del giudice del lavoro degli atti del procedimento di indagine penale v. Cass., sez. L, sent. n. 5317 del 2.3.2017, nonché Cass. sez. L, sent. n. 33979 del 17.11.2022.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato ritiene il Tribunale che il quadro documentale offerto dalle emergenze di causa denoti la sussistenza di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti relativi alla non autenticità del titolo posseduto dal ricorrente.
In particolare, la circostanza del mancato riscontro documentale del conseguimento del titolo da parte del ricorrente, costituito dal non inserimento del nome e del numero del diploma nei registri ufficiali sia dell'Istituto rilasciante, sia dell'Ufficio Scolastico Provinciale, unitamente al rilievo che sulla copia del diploma prodotto non risulta un numero “seriale” (vi sono invece solo due numeri, scritti a penna, e posti nella zona sottostante le firme, preceduti dall'espressione “rif n.”), nonché il fatto oggettivo costituito dalla data di apparente conseguimento del diploma (l'8.3.1998 era domenica, giorno in cui risulta fortemente implausibile lo svolgimento di sessioni di esame) rappresentano dati di univoco significato negativo rispetto agli assunti di parte ricorrente.
Come si è premesso, inoltre, tali elementi non risultano assolutamente contrastati da ulteriori circostanze di segno contrario allegate e/o documentate da quest'ultimo, nemmeno nel termine da ultimo concesso ex art. 421 cpc a seguito della acquisizione dei documenti da parte della Procura, con ciò avvalorandosi la tesi del convenuto
. CP_1
Sulla scorta dei medesimi documenti, peraltro, il quadro probatorio investigativo è stato ritenuto idoneo a sostenere l'accusa in sede di giudizio penale nei confronti del docente ricorrente (cfr. rinvio a giudizio).
Tali essendo le emergenze di causa, gli elementi a favore della falsità del diploma di qualifica professionale autocertificato dal ricorrente appaiono assolutamente univoci e concordanti, per cui può ritenersi dimostrato in giudizio che il abbia Pt_1 autocertificato il falso, avendo dichiarato in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di essere in possesso di diploma di specializzazione per il sostegno mai conseguito, non essendo autentico quello formalmente in suo possesso.
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'accertamento che precede, risulta legittimo il provvedimento di depennamento dello stesso dalle graduatorie di I fascia in cui era stato inserito sulla base della sua autocertificazione non veritiera;
al contempo è pure legittima la risoluzione del contratto di assunzione a termine in corso al momento dell'accertamento da parte del della non autenticità della sua autocertificazione, CP_11 essendo stato detto contratto concluso in virtù dello scorrimento delle graduatorie in cui il ricorrente era stato inserito grazie alla sua inveritiera autocertificazione.
Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere dunque rigettato, ivi compresa la domanda risarcitoria connessa al riconoscimento della allegata illegittimità dei provvedimenti.
Le spese di entrambe le fasi processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo le vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'USR e dell' ; Controparte_8
b) Rigetta il ricorso;
c) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano – per entrambe le fasi di giudizio – in complessivi euro 3540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Napoli, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del Giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025 celebrata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate nel termine concesso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3934/2022 avente ad
OGGETTO: depennamento graduatorie GPS – diploma di specializzazione per il sostegno
TRA
, nato a [...], il [...] C.F.: Parte_1 elettivamente domiciliato in Saviano (Na), al Viale Servi di C.F._1
Maria n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Napolitano e dell'Avv. Raffaele Curcio che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore
, in Controparte_3 persona del suo Dirigente p.t.
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Dirigente Scolastico pro tempore
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di per mezzo CP_4 del Proc. dello Stato , elettivamente domiciliati in alla via A. Controparte_5 CP_4
Diaz n. 11 Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale istanza cautelare ex art 700 cpc depositati il 3.3.2022, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
, l' Controparte_1 Controparte_6
e l' di premettendo in fatto: di avere presentato in data
[...] CP_7 CP_4
03/08/2020 domanda - per l'ambito territoriale della provincia di - di primo CP_4 inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6 ter, della L. n.124/99 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il triennio 2020-2022, per la II fascia con la classe di concorso B021 (laboratori dei servizi enogastronomici) e per la I fascia con la classe di concorso SS, poiché in possesso di titolo di specializzazione conseguito nell'anno 1998, presso la Fondazione Socio Culturale Internazionale “Passarelli” di SA RC di LA;
che a seguito di detta domanda, aveva ottenuto incarichi di supplenza annuale, con contratti a tempo determinato, quale docente di sostegno negli istituti superiori;
che in data 11/01/2022 veniva risolto - con decreto n. prot. 301 - il rapporto di lavoro con l'ultimo Istituto Scolastico assegnato, l'I.S. G. Siani di Istituto CP_4 presso cui era stato assegnato con incarico dall'USR di a seguito di Pt_2 CP_4 domanda di aggiornamento/inserimento in I Fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS), per le supplenze del personale docente, per l'insegnamento del sostegno;
che, nel corso del precedente anno di insegnamento prestato dall'odierno ricorrente, l'IS. “G. Siani” aveva anche provveduto a certificare la veridicità dei titoli prodotti in domanda, con relativa convalida dei dichiarati titoli in istanza di inclusione e del relativo punteggio, con decreto n. prot. 1/2020 del 07/12/2020, a firma del D.S; che in data 11/01/2022 gli venivano notificati il decreto di depennamento n. prot. Registro Ufficiale U. U.0022171 del 25-11-2021 ed il decreto di risoluzione contrattuale prot. 301 del 11.01.2022 a firma del D.S. del predetto Istituto Scolastico;
che avverso detti provvedimenti aveva proposto reclamo per l'annullamento in autotutela con contestuale richiesta di conciliazione ed accesso agli atti, rimasto inevaso.
Deduceva a fondamento del ricorso l'illegittimità dei provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere;
in particolare censurava: la genericità degli atti, tanto succintamente motivati da non consentire in alcun modo di ricostruire le ragioni logico/giuridiche, in fatto ed in diritto, poste a fondamento degli stessi;
il mancato rispetto del contraddittorio, con violazione di tutte le garanzie procedimentali sancite in tema di comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento. Nel merito deduceva che, sulla scorta dei provvedimenti innanzi indicati, non emergeva la chiara ed incontrovertibile dimostrazione della inesistenza del titolo di sostegno in suo possesso, il quale costituiva necessario presupposto per l'applicazione del provvedimento di depennamento. In particolare, lamentava che il depennamento dalla graduatoria era stato disposto dall'Amministrazione sulla base di una mera presunzione della sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, laddove era stato fatto riferimento a “mere comunicazioni dell'Autorità requirente”, che non potevano invece giustificare le gravi determinazioni assunte;
ribadiva inoltre la propria estraneità alla attribuzione di fatti penalmente rilavanti ed invocava la presunzione di innocenza.
Ribadiva di avere effettivamente conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nell'anno 1998 e di essere in possesso dell'originale della pergamena firmata dal Provveditore agli Studi, nonché dal Direttore di corso, laddove di contro non vi era alcuna positiva dimostrazione della asserita nullità/falsità del titolo in questione.
Lamentava di avere subito un danno da perdita di chance, non potendo più aspirare a nomine a tempo determinato come docente supplente fino al 30.06.2021 o al 31.08.2021 con precedenza rispetto ai docenti inseriti in II Fascia;
che inoltre aveva subìto verificato un grave danno patrimoniale, consistente nella mancata percezione dei ratei stipendiali spettanti in virtù del contratto stipulato e successivamente risolto, con risvolti economici coinvolgenti il proprio nucleo familiare, costituito dal coniuge e quattro figli minori.
L'irreparabilità del pregiudizio, inoltre, era direttamente derivante dalla mancata possibilità di inserire - nella domanda di aggiornamento delle GPS - il periodo di servizio che avrebbe dovuto espletare dal 07.09.2021 al 30.06.2022, né il servizio effettuato per il precedente anno di supplenza, nonchè dalla perdita di arricchimento del bagaglio professionale posseduto a seguito della ingiusta revoca del contratto di lavoro.
Concludeva pertanto chiedendo in via cautelare: “…1. disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto di Depennamento dalla I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) - per la classe di concorso SS (Sostegno nelle Scuole Secondarie di II Grado), emesso in data 25.11.2021 – con nota n. prot. U.0022171 del Dirigente del , non ancora pubblicato Controparte_3 all'albo online del sito ministeriale e con il quale è stato applicato il depennamento dalle predette Graduatorie per la classe di concorso SS del docente , con Parte_1 conseguente ordine all'Ente resistente di reinserimento dello stesso nella I Fascia delle G.P.S.; 2) disporre la sospensione dell'efficacia della risoluzione contrattuale applicata dal Dirigente Scolastico del d in data 11.01.2022, Controparte_8 CP_4 con conseguente ordine al resistente di reintegrare in servizio il ricorrente, in virtù CP_9 del contratto stipulato in data 07/09/2021, con scadenza al 30/06/2022 ed anticipatamente risolto in data 11/01/2022”.
Nel merito, invece, così concludeva: “A) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente DISAPPLICARE il Decreto di Depennamento dalla I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) - per la classe di concorso SS (Sostegno nelle Scuole Secondarie di II Grado) - emesso in data 25.11.2021 con nota n. prot. U.0022171 del Dirigente del , con il Controparte_3 quale veniva disposto il depennamento dalle predette Graduatorie per la classe di concorso SS del docent , con conseguente ordine all'Ente resistente Parte_1 di reinserire il ricorrente nella I Fascia delle G.P.S., con diritto al ripristino del proprio precedente punteggio cumulato con il servizio prestato, incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito alla scadenza del termine del contratto fino al 30/06/2022, anticipatamente risolto;
B) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente DISAPPLICARE la risoluzione contrattuale operata dal Dirigente Scolastico del , nei confronti del ricorrente, con Controparte_10 decreto di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato - n. prot. 301 del 11.01.2022, con conseguente ordine al resistente di reintegrare in servizio il CP_9 docente , in virtù del proprio contratto di lavoro del 07/09/2021 con Parte_1 scadenza al 30/06/2022, con diritto al riconoscimento giuridico del punteggio per il servizio che il medesimo ricorrente avrebbe ottenuto per il servizio fino al 30/06/2022; C) conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto CONDANNARE parti resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance, danni determinati nella somma di € 9.000,00, pari al compenso che la docent avrebbe dovuto Parte_1 percepire per emolumenti stipendiali relativi al contratto di lavoro per ore 18 settimanali, risolto alla data del 11/01/2022, con scadenza al 30/06/2022, oltre alla relativa contribuzione previdenziale e salvo ulteriori danni scaturenti dagli impugnati provvedimenti e consequenziali al perdurare del presente giudizio probabilmente oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro e che saranno meglio quantificati in corso di causa o, comunque, nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere, anche secondo giustizia, per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione convenuta, se necessario anche mediante ausilio di C.T.U.; D) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre ai sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituivano nel procedimento cautelare il l'USR e l'istituto scolastico CP_11 CP_12 con memoria del 5.5.2022 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
Preliminarmente eccepivano il difetto di giurisdizione del GO, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'USR e dell'Istituto scolastico.
Nel merito l'Amministrazione scolastica deduceva che, successivamente alla formazione delle graduatorie, era suo preciso diritto/dovere effettuare la verifica circa il possesso dei titoli dichiarati dai docenti con le istanze di iscrizione, ai sensi dell'art. 8 commi V e VI Parte_ dell'O.M. 60/2020, per cui l' di aveva regolarmente provveduto al detto CP_4 controllo, chiedendo in particolare alla Fondazione che risultava aver rilasciato il titolo in questione la conferma del suo conseguimento da parte del ricorrente;
l'ente di formazione, tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro a tale richiesta.
Allo stesso tempo allegava che, a seguito all'acquisizione dei registri recanti i nominativi dei docenti che avevano conseguito il diploma di specializzazione presso la Fondazione socioculturale “Passarelli” dal 1992 al 1998, inviati all' dalla Procura della CP_13
Repubblica di Vallo della Lucania, veniva appurato che il nominativo del docente non risultava tra coloro che avevano conseguito la specializzazione presso la Fondazione in parola. Il mancato inserimento del docente nell'apposito registro riportante i nominativi di coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione polivalente nell'anno 1998 aveva pertanto reso del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione scolastica, che, preso atto della richiamata circostanza, aveva disposto l'esclusione del docente in applicazione dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. 60/2020 (“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”). Infine deduceva che – secondo i principi generali – era in ogni caso onere del docente quello di dimostrare “in positivo” il possesso e la veridicità del diploma quale elemento costitutivo del proprio diritto all'inserimento nelle GPS.
All'esito della fase cautelare il GL emetteva ordinanza ex art. 700 cpc rigettando la domanda, il cui tenore – nella parte relativa al fumus boni iuris – viene di seguito riportato per stralcio: “…L'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del GO va rigettata. Posto che il ricorrente è stato escluso dalle GPS, sulla scorta della disciplina dettata dall'O.M. 60/2020 in primo luogo si osserva che l'art. 3, comma 2, di quest'ultima dispone: “le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”. Orbene, come condivisibilmente statuito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7128/2021, “è evidente che per l'inserimento non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma è asetticamente predeterminato dall'O.M. 60/2020 e dagli atti ad essa collegati, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero rilevamento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo”.
Per completezza si evidenzia che nella suindicata sentenza n. 7128/2021 - avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame (si trattava del mancato riconoscimento dei titoli necessari per l'inserimento nelle GPS) - si legge: “6. Quanto alla domanda contenuta nel ricorso presentato dalla prof ..., si deve precisare che essa riguarda il provvedimento di esclusione della docente adottato dall'amministrazione a seguito delle verifiche svolte sulla sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alle classi di concorso (e non derivante dall'applicazione di specifiche disposizioni del bando). Diversamente dal caso trattato dalla sentenza n. 2007/2021, la domanda proposta dalla ricorrente non attiene all'interpretazione ad opera dell'atto amministrativo impugnato di una disposizione dell'ordinanza n. 60/2020, ma esclusivamente all'accertamento della conformità dei titoli in possesso della prof. ... Non si ravvisano in tale attività svolta dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8 dell'O.M. n. 60/2020 elementi valutativi tali da configurarla come attività discrezionale cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo della ricorrente, risolvendosi la stessa in una mera verifica dei titoli, analoga a quella compiuta dall'amministrazione per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La valutazione viene affidata in prima istanza al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa O.M. n. 60, e successivamente agli uffici scolastici provinciali, i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all'O.M. e l'amministrazione procede all'iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati e non svolge valutazioni discrezionali di tipo comparativo (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, n. 6230/2021 e n. 6349/2021)”.
A quanto fin qui osservato, deve aggiungersi che l'istante, depennato dalle GPS nelle quali era stata dapprima inserito nel presupposto del possesso del titolo, non ha chiesto l'annullamento di un atto amministrativo generale, ma piuttosto, si è limitato a chiedere di provvedere alla “disapplicazione” del decreto di esclusione e della consequenziale revoca del contratto nonché di reinserirlo nella I fascia delle GPS d CP_4
In sostanza, avendo l'istante rivendicato il proprio diritto soggettivo al reinserimento nelle GPS ed alla prosecuzione del rapporto lavoro a termine, la lamentata illegittimità del decreto prot. n U.0022171 del 25.11.2021 costituisce il mero presupposto della pronuncia richiesta ed in astratto il giudice ordinario, ove ne sussistessero i presupposti, ben potrebbe provvedere alla mera disapplicazione dello stesso ex art. 63, 1° comma, del d.lgs. 165/01.
Di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice adito.
Va poi disattesa la censura dell'atto per la violazione delle garanzie procedimentali ex artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e succ. modd. ed integr. e pertanto la violazione delle garanzie di difesa e del contraddittorio;
vale in tal senso l'osservazione per cui va esclusa la necessità della comunicazione di avviso del procedimento nel contesto di un rapporto di lavoro rientrante nel c.d. pubblico impiego privatizzato, ma deve rilevarsi altresì la circostanza che i controlli in questione trovano una peculiare disciplina in seno all'art. 7, d.m. n. 640 del 2017, che preavvisa gli interessati rispetto alla loro esecuzione e che si ritiene esaurisca presupposti, limiti ed adempimenti da eseguirsi in vista e a valle dei controlli medesimi.
Dal punto di vista contenutistico, poi, il censurato provvedimento appare sufficientemente indicativo delle motivazioni per le quali l'Amministrazione aveva disposto il depennamento del ricorrente dalle GPS e non si appalesa, invece, generico;
ed invero esso fa riferimento alle risultanze della verifica disposta ad hoc dall'Amministrazione scolastica.
In particolare nel decreto in parola si legge: all'esito della verifica tra quanto dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza per l'inserimento nelle GPS, aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e quanto emerso dai registri inviati dall'Autorità competente è emerso che i docenti di seguito indicati che hanno dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento su posto di sostegno di scuola secondaria di secondo grado (SS) presso la Controparte_14 di SA RC di LA (Sa) e presso l'Associazione SA Pantaleone di
[...]
RA IN (SA) di fatto non risultano nei citati registri”
Come illustrato dalla difesa del il provvedimento è stato fondato su una CP_11 comunicazione degli organi investigativi inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania con la quale l'amministrazione veniva informata che il nominativo del ricorrente (e di altri docenti ivi menzionati) non risultava tra quelli di coloro che avevano conseguito, in particolare, nel 1998 il diploma di specializzazione per il sostegno presso la fondazione Passarelli, alla stregua dei registri dei diplomi Cont rilasciati in quell'AS ed acquisiti dal presso gli uffici della fondazione stessa.
D'altro canto, manca qualsiasi riscontro da parte della Fondazione all'uopo interpellata (cfr. memori con riguardo alla richiesta di conferma circa il conseguimento di CP_11 tale titolo da parte di coloro che non figuravano nei registri della stessa.
In tale situazione, pertanto, pur essendo l'attività di indagine tuttora in corso, la decisione dell'Amministrazione scolastica non appare illegittima, avendo la rilevata circostanza assunto la valenza di grave indizio e, pertanto, idonea ad ingenerare significativi dubbi sulla veridicità del diploma che parte ricorrente asserisce di aver conseguito.
Quest'ultimo, poi, benché onerato della prova del possesso di valido titolo di studio su cui si fonda la domanda di reinserimento nelle GPS, non ha fornito spiegazioni di sorta sulla circostanza che nei registri della Fondazione non risultasse il proprio nominativo, limitandosi a ribadire apoditticamente le proprie difese ed a sostenere che - di
contro
- la titolarità del diploma sarebbe stata dimostrata attraverso la produzione dalla copia firmata di esso (cfr. in atti); ciò in quanto, sostanzialmente, esso avrebbe valenza di atto pubblico fideifaciente in mancanza di una querela di falso…(omissis)
…Mentre la falsità materiale, scaturente dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo) può essere fatta valere solo proponendo la querela di falso, la falsità ideologica, consistente invece in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza), può essere dimostrata con qualsiasi prova contraria utile a smentire la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. n. 20214/2019). Nel caso di specie, la falsità del diploma non attiene, quanto meno in via esclusiva, a profili riconducibili tipicamente alla falsità materiale;
piuttosto, le incoerenze estrinseche poste in luce dall'amministrazione, coerentemente con la segnalazione dell'Autorità procedente in sede penale, paiono assumere la (diversa) veste di indici utili a corroborare la tesi che si sia in presenza di una falsità ideologica del titolo di studio, integrata dal suo rilascio indebito. Poiché la prova di tale forma di falsità del diploma non passa attraverso la querela di falso del titolo e dell'atto che lo certifica, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio (in merito, ad esempio, alle circostanze della tenuta del corso e delle lezioni e del fatto che lo stesso fosse stato impartito da determinati docenti, nonché alla frequenza effettiva da parte del ricorrente), deve ritenersi che le allegazioni e i documenti depositati dal introducano CP_1 elementi idonei, e non smentiti, determinanti - nei limiti della presente delibazione sommaria - per ritenere che la pretesa di parte ricorrente non sia connotata dal fumus della sussistenza del diritto vantato…”.
In punto di periculum, inoltre, nella prefata ordinanza veniva rilevato che “…parte ricorrente non ha dedotto né provato alcuno stato di pericolo di danno imminente ed irreparabile, tale da determinare la probabile infruttuosità o inutilità della pronuncia di accoglimento emessa all'esito di un giudizio a cognizione piena;
lo stesso si è difatti limitato genericamente ad indicare alcune ricadute in termini economici e curriculari dell'avvenuta esclusione dalle graduatorie, senza fornire elementi concreti circa la propria posizione nell'ambito delle stesse ai fini dell'inserimento lavorativo. Peraltro la perdita della chance lavorativa non è assoluta ed inevitabilmente conseguente dal mancato inserimento dell'istante nella I fascia delle GPS, ben avendo il docente allo stato la possibilità di essere incluso in quelle di fascia inferiore, per le quali non occorre il possesso del titolo di specializzazione…" (cfr. ordinanza 26 luglio 2022, in atti).
Nell'attuale procedimento di merito parte ricorrente ha ribadito tutte le censure formulate e le argomentazioni già spese nel ricorso introduttivo - unico sia per il procedimento cautelare che per quello ordinario (cfr. in atti) - mentre anche l'Amministrazione resistente si è costituita con propria memoria depositata in data 19.10.2022 (cfr. in atti) riportandosi alle precedenti allegazioni e deduzioni del procedimento ex art. 700 cpc. Preliminarmente quanto all'eccepito difetto di giurisdizione ci si riporta alle argomentazioni già esposte nel provvedimento all'esito della fase cautelare;
a ciò aggiungasi in punto di legittimazione passiva, va rilevato che, pur avendo il ricorrente convenuto in giudizio sia il sia l' , CP_11 Controparte_3 sia l' di questi ultimi due rappresentano mere Controparte_8 CP_4 articolazioni periferiche del (art. 2 D.M.11 febbraio 2014 n. 98), e sono privi CP_1 di soggettività giuridica.
La Corte di Cassazione nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; cfr. anche Cass., 13 aprile 2012, n. 5885; Cass., 20 luglio 2015, n. 15171).
Unico legittimato passivo nel presente giudizio è pertanto il ora CP_11 [...]
, come già rilevato nell'ordinanza cautelare (cfr. in atti). Controparte_16
Ciò posto e venendo alla questione di merito, i provvedimenti qui impugnati dal ricorrente sono stati emessi in conseguenza alle verifiche effettuate dal in CP_1 ordine alla validità dei titoli posseduti e dichiarati dal docente in sede di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria provinciale per le supplenze in I fascia (in particolare, il titolo di specializzazione per il sostegno).
Il possesso del titolo in questione deve essere dichiarato dai candidati all'interno della domanda di iscrizione alle GPS, senza necessità di accompagnare la dichiarazione da alcuna certificazione (art. 7 ed art. 3 comma II dell'O.M. 60/2020). L'aspirante è difatti tenuto a compilare una domanda con cui, tra l'altro, autocertifica, a norma dell'art.46 del cit. d.p.r. 445/2000, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti.
La norma da ultimo richiamata difatti prevede che, in via generale, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quel che qui interessa, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m)), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n.). In aggiunta l'art. 71 del medesimo d.p.r. prevede, poi, che le amministrazioni dispongono idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 - anche a campione - in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Infine, l'art. 75 del d.p.r. dispone che, ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La normativa ora ricordata ha, dunque, introdotto in via generale – e quale specifico contraltare all'introduzione della facoltà di autocertificazione allo scopo di snellimento dell'attività amministrativa – il preciso obbligo per l'amministrazione di effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni medesime e di rilevare le situazioni accertate di non veridicità; ciò soprattutto, a tutela dei controinteressati e dell'interesse pubblico alla correttezza dell'azione amministrativa in presenza (come nella fattispecie) di molteplicità di aspiranti.
In corrispondenza a tale obbligo generale, anche la disposizione speciale (art. 8 commi V e VI O.M. 60/2020) che regolamenta la formazione delle graduatorie prevede che l'Amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare la verifica dei titoli dichiarati dai docenti
Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica ha ritenuto che l'autocertificazione resa dal circa il possesso del diploma di specializzazione per il sostegno rilasciato Pt_1 dall'Istituto Passarelli non fosse veritiera, in quanto aveva appreso che il nominativo del docente non figurava nei registri dei diplomi rilasciati per l'anno 1998 dall'Istituto citato, come da informativa trasmessa dall'Autorità Giudiziaria.
Ne sono conseguiti, proprio in virtù dell'art. 75 del d.p.r. 445/2000 e dell'art 8 OM n. 60/2020, il depennamento dalle graduatorie di I° fascia, in cui era stato Parte_1 inserito in virtù del dichiarato possesso di detto diploma, e la risoluzione del contratto di lavoro a termine che era in corso e che il ricorrente aveva stipulato grazie all'inserimento in detta graduatoria e del punteggio raggiunto.
Parte ricorrente ha rivolto nei confronti dei provvedimenti indicati le seguenti censure:
1. violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il decreto di depennamento riportava la firma della Dirigente in assenza della prevista delega del Direttore Generale dell' ed era stato emesso in mancanza di adeguata istruttoria CP_13 procedimentale, senza l'instaurazione del previo contraddittorio e senza garanza del diritto di difesa del destinatario;
2. Genericità, difetto di motivazione e di prova delle affermazioni contenute nello stesso, in quanto il provvedimento era carente di chiara ed incontrovertibile dimostrazione dell'assunto dedotto, ovvero della reale e concreta inesistenza del titolo di specializzazione per il sostegno, necessaria per la legittima applicazione dell'emesso provvedimento autoritativo;
di conseguenza i provvedimenti adottati dovevano ritenersi meramente anticipatori ed ultronei, basati sulla semplice presunzione di sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, laddove il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito all'apertura di un procedimento penale a suo carico ed, in ogni caso, in quanto non vi era alcuna prova della sua colpevolezza.
Affermava - di
contro
- di avere effettivamente conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nell'anno 1998 e di essere in possesso dell'originale della relativa pergamena, non essendo stata acquisita ex adverso alcuna dimostrazione circa la nullità/falsità del diploma in questione.
Quanto alle lamentele relative all'adozione dei provvedimenti innanzi indicati in mancanza di adeguata istruttoria e senza l'instaurazione del previo contraddittorio a garanza del diritto di difesa dell'interessato, nel ribadire quanto già argomentato in sede cautelare (cfr. supra), deve osservarsi che gli accertamenti compiuti dall'Amministrazione e posti a base dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del rapporto lavorativo non richiedevano alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, non trovando tale norma applicazione alla fattispecie oggetto di causa.
Il rapporto di lavoro che era in corso tra il ricorrente e l'amministrazione scolastica è difatti espressamente regolato dalle norme privatistiche ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e nella fattispecie il procedimento di formazione delle graduatorie, prodromico a tale assunzione, è disciplinato dalla normativa speciale dettata dall'OM n. 60/2020; come si è visto, tale procedimento di inserimento nelle GPS viene avviato ad istanza della parte interessata ed è soggetto alle conseguenti verifiche dell'Istituzione scolastica competente al conferimento dell'incarico di docenza.
Come condivisibilmente affermato in altri precedenti pronunce di merito (cfr. Trib. Lav. Parma sent. n. 10/2023), “…Non ricorre, pertanto, l'esigenza che la legge n. 241/90 intende assicurare, ravvisabile nella partecipazione dell'utente al processo formativo del provvedimento, laddove lo stesso sia – invece – intrapreso ad iniziativa dell'Amministrazione”.
Nel provvedimento cautelare, inoltre, si è respinta l'eccezione riguardante la genericità e le carenze motivazionali degli atti amministrativi in questione, per cui è sufficiente riportarsi anche in questa sede ai rilievi già esposti in proposito;
quanto infine all'accennato vizio del provvedimento per difetto di delega e, pertanto, di potere rappresentativo in capo alla dott. , firmataria dei provvedimenti impugnati in CP_17 qualità di Dirigente dell' che tale censura appare del tutto apodittica, CP_13 non fondata su dati fattuali e/o normativi, genericamente formulata e, pertanto, inammissibile.
Venendo alla questione centrale dell'odierno giudizio, e cioè quella circa la sussistenza o meno di elementi idonei a provare la falsità del diploma di specializzazione per il sostegno rilasciato dall'Istituto professionale Passarelli, ritiene il giudicante che il quadro documentale offerto dalle emergenze di causa sia costituito da elementi probatori gravi, precisi e concordanti che depongono per la non autenticità del citato titolo.
Innanzi tutto, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, non può dubitarsi che, a fronte degli elementi acquisiti - tutti a favore della non autenticità del diploma - era onere del lavoratore fornire ulteriori dati di segno contrario idonei a superare le suddette risultanze, non potendosi ritenere a questi fini sufficiente la produzione della sola copia della pergamena del diploma (cfr. in atti).
Sul punto è opportuno richiamare quanto già osservato nella fase cautelare ed in particolare: “…In tale situazione, pertanto, pur essendo l'attività di indagine tuttora in corso, la decisione dell'Amministrazione scolastica non appare illegittima, avendo la rilevata circostanza assunto la valenza di grave indizio e, pertanto, idonea ad ingenerare significativi dubbi sulla veridicità del diploma che parte ricorrente asserisce di aver conseguito. Quest'ultimo, poi, benché onerato della prova del possesso di valido titolo di studio su cui si fonda la domanda di reinserimento nelle GPS, non ha fornito spiegazioni di sorta sulla circostanza che nei registri della Fondazione non risultasse il proprio nominativo, limitandosi a ribadire apoditticamente le proprie difese ed a sostenere che - di
contro
- la titolarità del diploma sarebbe stata dimostrata attraverso la produzione dalla copia firmata di esso (cfr. in atti); ciò in quanto, sostanzialmente, esso avrebbe valenza di atto pubblico fideifaciente in mancanza di una querela di falso.
Tuttavia, come correttamente e condivisibilmente osservato anche in altro procedimento di analogo tenore tenutosi innanzi a questo stesso Tribunale “va ricordato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”, senza tuttavia che tale peculiare efficacia probatoria si estenda al contenuto intrinseco dell'atto pubblico medesimo. Ne deriva che, mentre la falsità materiale, scaturente dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo) può essere fatta valere solo proponendo la querela di falso, la falsità ideologica, consistente invece in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza), può essere dimostrata con qualsiasi prova contraria utile a smentire la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. n. 20214/2019). Nel caso di specie, la falsità del diploma non attiene, quanto meno in via esclusiva, a profili riconducibili tipicamente alla falsità materiale;
piuttosto, le incoerenze estrinseche poste in luce dall'amministrazione, coerentemente con la segnalazione dell'Autorità procedente in sede penale, paiono assumere la (diversa) veste di indici utili a corroborare la tesi che si sia in presenza di una falsità ideologica del titolo di studio, integrata dal suo rilascio indebito. Poiché la prova di tale forma di falsità del diploma non passa attraverso la querela di falso del titolo e dell'atto che lo certifica, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio, deve ritenersi che le allegazioni e i documenti depositati dal introducano elementi idonei, e non smentiti, CP_1 determinanti - nei limiti della presente delibazione - per ritenere che la pretesa di (omissis) sia infondata” (cfr. ord. 14.01.22, emessa in proc R.G.n.19405/21).
Ne deriva che, mentre la falsità materiale, scaturente dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo) può essere fatta valere solo proponendo la querela di falso, la falsità ideologica, consistente invece in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza), può essere dimostrata con qualsiasi prova contraria utile a smentire la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. n. 20214/2019).
Nel caso di specie, la falsità del diploma non attiene, quanto meno in via esclusiva, a profili riconducibili tipicamente alla falsità materiale;
piuttosto, le incoerenze estrinseche poste in luce dall'amministrazione, coerentemente con la segnalazione dell'Autorità procedente in sede penale, paiono assumere la (diversa) veste di indici utili a corroborare la tesi che si sia in presenza di una falsità ideologica del titolo di studio, integrata dal suo rilascio indebito. Poiché la prova di tale forma di falsità del diploma non passa attraverso la querela di falso del titolo e dell'atto che lo certifica, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio (in merito, ad esempio, alle circostanze della tenuta del corso e delle lezioni e del fatto che lo stesso fosse stato impartito da determinati docenti, nonché alla frequenza effettiva da parte del ricorrente), deve ritenersi che le allegazioni e i documenti depositati da introducano elementi idonei, e non smentiti, determinanti - nei CP_1 limiti della presente delibazione sommaria - per ritenere che la pretesa di parte ricorrente non sia connotata dal fumus della sussistenza del diritto vantato…”.
Nel passaggio alla presente sede a cognizione piena, il ricorrente non ha provveduto ad allegare e provare alcunchè di diverso rispetto alla precedente fase: nulla con riguardo alla documentazione relativa alla frequenza delle lezioni seguìte (con la compilazione di registri presenze), alla regolare tenuta di prove ed al loro superamento, in definitiva nessun elemento, ancorchè indiretto e/o indiziario, in grado di dimostrare che il diploma conseguito fosse in effetti l'atto finale e conclusivo di un regolare corso.
Deve inoltre rilevarsi che, ai documenti già acquisiti nella fase a cognizione sommaria, si sono aggiunti quelli pervenuti dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, A.G. titolare del fascicolo del procedimento penale sulla denunciata contraffazione dei diplomi, a seguito di richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 213 cpc “…circa lo stato del procedimento penale n. 407/2019, con richiesta di esibizione e trasmissione
– se oggetto di sequestro – di copia integrale del registro degli esami per il conseguimento del diploma di specializzazione polivalente per l'esercizio dell'attività di sostegno nelle classi con alunni portatori di handicap tenutisi presso la Fondazione Socio-culturale Internazionale “Passarelli” di SA RC di LA nel mese di marzo 1998, nonché di copia completa del registro dei diplomi rilasciati dalla stessa istituzione per il titolo sovracitato nell'anno 1998…” (cfr. ordin 23.1.2024).
In particolare, la Procura suindicata, in risposta alla richiesta, ha trasmesso presso la Cancelleria copia integrale del registro dei diplomi “polivalenti” sottoposto a sequestro presso la Fondazione socio-culturale “Passarelli” di SA RC di LA, in cui sono annotati i nominativi di coloro che hanno conseguito lo speciale titolo nei bienni 1992/1994 e 1996/1998, nonché copia integrale del registro diplomi trasmesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, in cui sono annotati i nomi di tutti coloro che hanno conseguito in ambito provinciale presso vari istituti – ivi compresa la Fondazione Passarelli –il diploma polivalente.
Emerge per tabulas che in nessuno dei due registri risulta inserito il nominativo di Pt_1
(cfr. in atti).
[...]
A conclusione dell'attività investigativa parte ricorrente – in data 19 maggio 2022 – risulta aver ricevuto dapprima avviso di conclusione delle indagini ed informazione di garanzia (cfr. allegato note parte ricorrente del 20.11.2024); successivamente, in data 6.12.2023, il GUP presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto il rinvio a giudizio del
(cfr. risposta PdR Vallo della Lucania, in atti), fondandosi proprio sul quadro Pt_1 probatorio innanzi illustrato..
Con riguardo – più in generale – alla utilizzabilità da parte del giudice del lavoro degli atti del procedimento di indagine penale v. Cass., sez. L, sent. n. 5317 del 2.3.2017, nonché Cass. sez. L, sent. n. 33979 del 17.11.2022.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato ritiene il Tribunale che il quadro documentale offerto dalle emergenze di causa denoti la sussistenza di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti relativi alla non autenticità del titolo posseduto dal ricorrente.
In particolare, la circostanza del mancato riscontro documentale del conseguimento del titolo da parte del ricorrente, costituito dal non inserimento del nome e del numero del diploma nei registri ufficiali sia dell'Istituto rilasciante, sia dell'Ufficio Scolastico Provinciale, unitamente al rilievo che sulla copia del diploma prodotto non risulta un numero “seriale” (vi sono invece solo due numeri, scritti a penna, e posti nella zona sottostante le firme, preceduti dall'espressione “rif n.”), nonché il fatto oggettivo costituito dalla data di apparente conseguimento del diploma (l'8.3.1998 era domenica, giorno in cui risulta fortemente implausibile lo svolgimento di sessioni di esame) rappresentano dati di univoco significato negativo rispetto agli assunti di parte ricorrente.
Come si è premesso, inoltre, tali elementi non risultano assolutamente contrastati da ulteriori circostanze di segno contrario allegate e/o documentate da quest'ultimo, nemmeno nel termine da ultimo concesso ex art. 421 cpc a seguito della acquisizione dei documenti da parte della Procura, con ciò avvalorandosi la tesi del convenuto
. CP_1
Sulla scorta dei medesimi documenti, peraltro, il quadro probatorio investigativo è stato ritenuto idoneo a sostenere l'accusa in sede di giudizio penale nei confronti del docente ricorrente (cfr. rinvio a giudizio).
Tali essendo le emergenze di causa, gli elementi a favore della falsità del diploma di qualifica professionale autocertificato dal ricorrente appaiono assolutamente univoci e concordanti, per cui può ritenersi dimostrato in giudizio che il abbia Pt_1 autocertificato il falso, avendo dichiarato in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di essere in possesso di diploma di specializzazione per il sostegno mai conseguito, non essendo autentico quello formalmente in suo possesso.
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'accertamento che precede, risulta legittimo il provvedimento di depennamento dello stesso dalle graduatorie di I fascia in cui era stato inserito sulla base della sua autocertificazione non veritiera;
al contempo è pure legittima la risoluzione del contratto di assunzione a termine in corso al momento dell'accertamento da parte del della non autenticità della sua autocertificazione, CP_11 essendo stato detto contratto concluso in virtù dello scorrimento delle graduatorie in cui il ricorrente era stato inserito grazie alla sua inveritiera autocertificazione.
Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere dunque rigettato, ivi compresa la domanda risarcitoria connessa al riconoscimento della allegata illegittimità dei provvedimenti.
Le spese di entrambe le fasi processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo le vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'USR e dell' ; Controparte_8
b) Rigetta il ricorso;
c) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano – per entrambe le fasi di giudizio – in complessivi euro 3540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Napoli, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino