Articolo 28 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 27Articolo 29
Versione
26 giugno 1971
Art. 28.


I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963 risultano stabiliti in. . . . . . . . . . . . . . . L. 33.286.297.429 dei quali furono pagati nel 1969. . . . . . . . . . L. 26.557.909.708
-------------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 . . . . . L. 6.728.387.721
--------------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971