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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 932/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marcello Tripicchio Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente -
Avv. Mariagrazia CARNOVALE t Email_2
RAGIONI della DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale sollevata dall' , per asserita decadenza dal diritto di agire CP_1 giudizialmente oltre il termine di cui all'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 639/1970
– come modificato dal D.L. 19/09/1992 n. 384, conv. con modif. in L. 14/11/1992 n. 438 – non può essere accolta. La domanda amministrativa per l'accesso alla prestazione NASpI risulta presentata in data 17/06/2015 (allegato alla produzione di parte ricorrente). L' ha adottato il provvedimento di diniego in fata 11.9.2015, non vi è CP_1 traccia della proposizione di ricorso amministrativo da parte del ricorrente. Orbene, in tali casi trova applicazione il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui, il termine per proporre ricorso giudiziale decorre dopo 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, e scade trascorso un ulteriore anno da tale data. Nel caso in esame: il termine di 300 giorni dalla presentazione della domanda (17/06/2015) è scaduto il 12/04/2016; il termine annuale per la proposizione del ricorso è quindi scaduto il 12/04/2017 mentre il ricorso introduttivo è stato depositato in data
08/03/2017, ampiamente entro il termine utile. Ne consegue che l'azione giudiziaria è stata proposta tempestivamente, con pieno rispetto del termine previsto dalla legge. L'eccezione sollevata dall' è pertanto infondata in fatto e in diritto, e deve CP_1 essere rigettata.
Nel merito la domanda è accolta per le ragioni che seguono. Premesso che la Nuova Controparte_2
è regolata dell'art. 3 D.L. vo n. 22/2015, operante per il caso in esame ratione
[...] temporis, che si riporta: << La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.>> In base alla documentazione allegata agli atti del giudizio, si accerta che il ricorrente: ha cessato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in data 31.5.2015, per causa non dipendente dalla propria volontà; ha presentato domanda di NASpI in via telematica in data 17/06/2015, dunque entro il termine di 68 giorni previsto dall'art. 6 D.lgs. 22/2015; ha fatto valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione, come da estratto conto contributivo;
ha altresì maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici CP_1 mesi precedenti, come da buste paga prodotte;
ha reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), contestualmente alla domanda, e si è inoltre presentato personalmente presso il Centro per l'Impiego in data 01/06/2015, come risulta dalla scheda anagrafica CPI (allegato alla produzione di parte ricorrente). L'unico requisito su cui si appuntano le doglianze dell' riguarda l'asserita CP_1 mancanza del requisito soggettivo dello stato di disoccupazione, per mancata produzione del certificato di guarigione attestante l'effettivo recupero della capacità lavorativa. Tale rilievo è giuridicamente infondato. Né la normativa primaria (D.lgs. 22/2015), né la regolamentazione attuativa prevedono la necessità di produrre un certificato medico di guarigione per accedere alla NASpI. L'unico requisito oggettivo richiesto è lo stato di disoccupazione volontaria, attestato dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Sul punto è dirimente quanto stabilito dalla Circolare n. 94/2015, al CP_1 paragrafo 2.8: “I lavoratori potranno rilasciare direttamente all' la dichiarazione CP_1 di immediata disponibilità al lavoro al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l'Impiego.” Nel caso in esame, il ricorrente ha rilasciato la DID all'atto della domanda e si è altresì presentato al Centro per l'Impiego prima ancora della cessazione del rapporto di lavoro, il che consente di ritenere pienamente soddisfatto il requisito soggettivo previsto dall'art. 3, lett. a), D.lgs. 22/2015. In mancanza di elementi oggettivi che provino una condizione di inabilità lavorativa perdurante, non può essere attribuita valenza impeditiva alla semplice mancanza del certificato di guarigione, pena una inammissibile compressione di un diritto previdenziale fondata su presunzioni e non su dati accertati. Alla luce di quanto sopra, tutti i requisiti per l'accesso alla NASpI risultano soddisfatti, e il ricorso è fondato. Va condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra
€ 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, ridotti del 50% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 842,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Castrovillari, 27.5.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO