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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2218/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2218/2022 promossa da: ( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti PINZAUTI Parte_1 CodiceFiscale_1
EN ATTORE contro ( C. , rappresentato e difeso dall'avv. ALICE Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_1
PPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note scritte riportandosi ai propri atti;
per le predette note era stato assegnato il termine perentorio al 05.09.2024 come da ordinanza del 09.07.2024 e, a seguito dell'ordinanza riservata del 10.09.2024, erano depositate le memorie ex art. 190 c.p.c. visto il vecchio rito e, all'esito del rituale deposito delle stesse, era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in un sinsitro occorso a Prato il 26.06.2021 con vittoria di spese;
l'attore deduceva di esere il p onducente della vettura Hyundai Tucson tg. GE012HX assicurata con la e, mentre percorreva via Paronese con CP_2 direzione viale XVI Aprile, im atoria che regola la circolazione e dopo 15 pagina 1 di 3 metri era urtato dal veicolo Alfa Romeo tg. FF316FH condotto dal convenuto CP_1
a velocità non adeguata;
precisava che era intervenuta sul posto la Polizia che aveva redatto un verbale contestato dall'attore con ricorso al Prefetto;
deduceva di avere dato incarico a un perito per ricostruire la dinamica del sinistro;
in punto di quantum debeatur l'attore chiedeva la somma di €. 33.450.00 a ristoro dei danni materiali e fisici subiti. Si costituivano in giudizio con i rispettivi procuratori i convenuti che contestavano la ricostruizione della parte attrice e chiedevano il rigetto delle domande con vittoria di spese di lite essendo il sinsitro stato causato per la esclusiva reposnabilità dell'attore. Il giudizio era istruito con la produzione documentale e con la prova testimoniale.
L'espletata istruttoria ha mesos in evidenbza la infondatezza della domanda attorea. La pretesa attorea si fondava infatti su una perizia di parte che assurgere a elemento di pro tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste in giudizio e Tes_1 all'epoca dei fatti. Dal verbale redatto dall'organo accertatore emerge che la parte attrice non si era in alcun modo avve lla presenza della vettura condotta dal convenuto nella rotatoria e infatti il , parte attrice, si era visto elevare la sanzione amministrativa Pt_1 ex art. 145 commi c.d.s. per non avere dato la pr lla rotatoria al veicolo ivi già presente e cioè quello condotto dal convenuto CP_1
L'urto tra le due vetture, infatti, si e o sopo pochi metri dalla immisione in rotatoria della parte attrice. Il teste nelle dichiarazioni a SIT all'epoca del Tes_1 sinistro aveva riferito che l'urto si e to dopo circa 5/6 metri dalla linea di arresto del veicolo che si immetteva in via Paronese;
l'urto quindi, come riferito anche in giudizio dal medesimo teste oculare, peraltro indicato come teste anche dalla parte attrice nella presente causa, avveniva sulla parte laterale del mezzo e non si era trattato di un tamponamento ( cfr. a tal fine l'immagine a pag. 8 dell'elaborato peritale attoreo). razione era stata comminata al mentre alcuna era stata elevata al Pt_1
CP_1
In presenza di tali riscontri probatori non appariva necessario effetuare alcuna CTU per la ricostruzione del sinistro ben delineato dai documenti in atti e dalla svolta istruttoria. L'evento per cui è causa è stato causato, a parere del giudicante, dalla condotta dell'attore che impegnava la rotatoria non avvedendosi della presenza al suo interno della vettura condotta dal convenuto e a cui non dava la dovuta precedenza.
pagina 2 di 3 Peraltro nel rapporto stradale veine dato atto anche del tentativo effettuato dal convenuto er evitare il sinistro atteso che “frenava lqsciando CP_1
a terra una traccia” ( cfr. atti) ma non oteva evitare l'urto. Nel caso di specie quindi non può farsi alcun riferimenton alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. citata dalla parte attrice dato che la stessa viene in soccorso nei casi in cui non vi sia la certezza della responsabilità del sinistro;
nel caso di specie abbiamo la ragionevole certezza che la parte attrice debba vedersi rigettate tutte le domande atteso che il sinsitro per cui èc ausa è stato causato solo dalla sua condotta imprudente. La carenza dell'an debeatur fa ritenere superfluo ogni esame del punto riguardante il quantum debeatur.
Pertanto si ribadisce il rigetto delle domande attoree perchè infondate e, in punto di spese, ex art.91 c.p.c. si dispone la condanna della parte attrice alla refusione delle spse di lite sistenute nel giudizio dalle convenute che si liquidano visto il valore della causa ex d.m. 147/22, in €. 7.616,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree perché infondate e, per l'effetto,
, c., l'attore a rimborsare ai convenuti Parte_1 CP_1
e le spese d idano, per ciascuna parte c
[...] CP_2
, nsi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 24 February 2025 ( = 24.02.2025) Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2218/2022 promossa da: ( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti PINZAUTI Parte_1 CodiceFiscale_1
EN ATTORE contro ( C. , rappresentato e difeso dall'avv. ALICE Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_1
PPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note scritte riportandosi ai propri atti;
per le predette note era stato assegnato il termine perentorio al 05.09.2024 come da ordinanza del 09.07.2024 e, a seguito dell'ordinanza riservata del 10.09.2024, erano depositate le memorie ex art. 190 c.p.c. visto il vecchio rito e, all'esito del rituale deposito delle stesse, era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in un sinsitro occorso a Prato il 26.06.2021 con vittoria di spese;
l'attore deduceva di esere il p onducente della vettura Hyundai Tucson tg. GE012HX assicurata con la e, mentre percorreva via Paronese con CP_2 direzione viale XVI Aprile, im atoria che regola la circolazione e dopo 15 pagina 1 di 3 metri era urtato dal veicolo Alfa Romeo tg. FF316FH condotto dal convenuto CP_1
a velocità non adeguata;
precisava che era intervenuta sul posto la Polizia che aveva redatto un verbale contestato dall'attore con ricorso al Prefetto;
deduceva di avere dato incarico a un perito per ricostruire la dinamica del sinistro;
in punto di quantum debeatur l'attore chiedeva la somma di €. 33.450.00 a ristoro dei danni materiali e fisici subiti. Si costituivano in giudizio con i rispettivi procuratori i convenuti che contestavano la ricostruizione della parte attrice e chiedevano il rigetto delle domande con vittoria di spese di lite essendo il sinsitro stato causato per la esclusiva reposnabilità dell'attore. Il giudizio era istruito con la produzione documentale e con la prova testimoniale.
L'espletata istruttoria ha mesos in evidenbza la infondatezza della domanda attorea. La pretesa attorea si fondava infatti su una perizia di parte che assurgere a elemento di pro tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste in giudizio e Tes_1 all'epoca dei fatti. Dal verbale redatto dall'organo accertatore emerge che la parte attrice non si era in alcun modo avve lla presenza della vettura condotta dal convenuto nella rotatoria e infatti il , parte attrice, si era visto elevare la sanzione amministrativa Pt_1 ex art. 145 commi c.d.s. per non avere dato la pr lla rotatoria al veicolo ivi già presente e cioè quello condotto dal convenuto CP_1
L'urto tra le due vetture, infatti, si e o sopo pochi metri dalla immisione in rotatoria della parte attrice. Il teste nelle dichiarazioni a SIT all'epoca del Tes_1 sinistro aveva riferito che l'urto si e to dopo circa 5/6 metri dalla linea di arresto del veicolo che si immetteva in via Paronese;
l'urto quindi, come riferito anche in giudizio dal medesimo teste oculare, peraltro indicato come teste anche dalla parte attrice nella presente causa, avveniva sulla parte laterale del mezzo e non si era trattato di un tamponamento ( cfr. a tal fine l'immagine a pag. 8 dell'elaborato peritale attoreo). razione era stata comminata al mentre alcuna era stata elevata al Pt_1
CP_1
In presenza di tali riscontri probatori non appariva necessario effetuare alcuna CTU per la ricostruzione del sinistro ben delineato dai documenti in atti e dalla svolta istruttoria. L'evento per cui è causa è stato causato, a parere del giudicante, dalla condotta dell'attore che impegnava la rotatoria non avvedendosi della presenza al suo interno della vettura condotta dal convenuto e a cui non dava la dovuta precedenza.
pagina 2 di 3 Peraltro nel rapporto stradale veine dato atto anche del tentativo effettuato dal convenuto er evitare il sinistro atteso che “frenava lqsciando CP_1
a terra una traccia” ( cfr. atti) ma non oteva evitare l'urto. Nel caso di specie quindi non può farsi alcun riferimenton alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. citata dalla parte attrice dato che la stessa viene in soccorso nei casi in cui non vi sia la certezza della responsabilità del sinistro;
nel caso di specie abbiamo la ragionevole certezza che la parte attrice debba vedersi rigettate tutte le domande atteso che il sinsitro per cui èc ausa è stato causato solo dalla sua condotta imprudente. La carenza dell'an debeatur fa ritenere superfluo ogni esame del punto riguardante il quantum debeatur.
Pertanto si ribadisce il rigetto delle domande attoree perchè infondate e, in punto di spese, ex art.91 c.p.c. si dispone la condanna della parte attrice alla refusione delle spse di lite sistenute nel giudizio dalle convenute che si liquidano visto il valore della causa ex d.m. 147/22, in €. 7.616,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree perché infondate e, per l'effetto,
, c., l'attore a rimborsare ai convenuti Parte_1 CP_1
e le spese d idano, per ciascuna parte c
[...] CP_2
, nsi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 24 February 2025 ( = 24.02.2025) Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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