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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. co Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 18642/2024 promossa da:
(Cf. , P.Iva. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via Daverio n. 6, presso lo studio dell'avv. Barbara Paola
Ferraris ( , che la rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; ricorrente;
contro
-titolare dell'impresa individuale “ ” CP_1 Controparte_2
(già “ ”)- (Cf. ; P.Iva ); Controparte_3 C.F._1 P.IVA_3
resistente contumace;
Oggetto: risoluzione contrattuale ex art. 1456 Cc - effetti;
penale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente: “… Dare atto: della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n° 20201103019 per l'esclusiva condotta dell'odierna resistente, sig.ra nata a [...] il [...], residente CP_1
in Samarate (VA) -cap 21017- via Giovanni Papini n. 114, C.F. , in C.F._1 proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ Controparte_2
” (già “ ”), C.F. e P IVA
[...] Controparte_3 C.F._1
, con sede legale in Gallarate (VA) -cap 21017- via Palestro n. 9, ai sensi degli P.IVA_3
artt. 8 e 9 del contratto di locazione operativa comunicata giusta PEC in data 31 gennaio
2023 ovvero, in subordine e laddove occorre possa, accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza della resistente, sig.ra al predetto contratto di locazione CP_1
operativa e di conseguenza, dichiarare lo stesso risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto:
Condannare: la signora nata a [...] il [...], CP_1
residente in [...], C.F.
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ C.F._1 [...]
(già ), C.F. Controparte_2 Controparte_3
e P IVA con sede legale in Gallarate (VA) -cap 21017- C.F._1 P.IVA_3
via Palestro n. 9, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui
è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: la signora nata a [...] il [...], CP_1
residente in [...], C.F.
, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ C.F._1 [...]
(già ), C.F. Controparte_2 Controparte_3
e P IVA con sede legale in Gallarate (VA) -cap 21017- C.F._1 P.IVA_3 via Palestro n. 9, al pagamento di € 20.960,64 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”;
MOTIVAZIONE
1. La ricorrente ha proposto il presente giudizio ex art. 281 decies Cpc e ss Cpc chiedendo al Tribunale:
- di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione n.
20201103019, concluso con (titolare dell'impresa individuale “Amandomi di CP_1
AL KA, oggi “ ”) in data 1/01/2021, avendo l Controparte_2 [...]
, mediante comunicazione via pec del 31/01/2023 (cfr. doc. 4 fasc. Parte_1
ric.) -richiamata con la comunicazione via pec del 28/05/2024 (ove sono stati aggiornati e specificati gli importi dovuti in conseguenza della risoluzione, cfr. doc. 5 fasc. ric.)-, dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del citato contratto (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 3), a fronte dell'inadempimento di rispetto all'obbligazione di CP_1
pagamento dei canoni;
2 - di condannare alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione CP_1
risolto di diritto (una apparecchiatura estetica OM Oxy Station Bag e una apparecchiatura estetica OM Dermo Up - cfr. doc. 3 fasc. ric.);
- di condannare al pagamento della somma di € 20.960.64, di cui € CP_1
11.142,64 per 12 fatture insolute (cfr. doc.
6-17 fasc. ric.), € 732,00 per spese di gestione insoluti ex art. 13 del contratto (€ 50,00 + Iva x 12 insoluti), € 9.086,00 a titolo di penale ex art. 9 del contratto.
nonostante la regolarità della notifica (eseguita via pec in data 4/12/2024, CP_1
come da produzione di parte ricorrente del 29/01/2025), non si è costituita in giudizio e, all'udienza del 5/02/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, la causa è stata discussa oralmente e la scrivente Giudice ha riservato il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies ult. co Cpc (richiamato all'art. 281 terdecies Cpc).
2. Le domande avanzate dalla parte ricorrente devono essere accolte per i motivi che seguono.
2.1. Con riferimento alla domanda di accertamento dello scioglimento del contratto di locazione n. 20201103019 del 1/01/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric.), va premesso che l'art. 1456
Cc stabilisce che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (cfr. art. 1456 c. 1 Cc). In questo modo, le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali e, per tale ragione, è precluso al giudice il giudizio sulla gravità dell'adempimento ex art. 1455 Cc. La risoluzione non è però automatica;
ai sensi del c. 2 dell'art. 1456 Cc, infatti, è necessario che la parte interessata manifesti alla controparte la volontà di avvalersi della clausola e solo dal momento della ricezione di tale manifestazione di volontà il contratto potrà ritenersi automaticamente risolto.
Pertanto, l'effetto risolutorio si determina mediante una fattispecie a formazione progressiva che si snoda nell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola e nella successiva dichiarazione di volersene avvalere.
Nel caso di specie, le parti hanno previsto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto del 1/01/2021, ai sensi del quale hanno convenuto “espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei
3 seguenti casi di: • inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di
Locazione alle scadenze ivi previste …” (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 3).
L' , con comunicazione via pec del 31/01/2023, a Pt_1 Parte_1
fronte del mancato pagamento dei canoni (e in particolare di otto fatture), ha invitato a CP_1
ha provvedere al pagamento entro 10 giorni, dichiarando che, trascorso inutilmente il
[...] termine, “il contratto di locazione in oggetto dovrà ritenersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del contratto medesimo e dell'art.1456 c.c., senza necessità di alcun'altra comunicazione da parte nostra” (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Con successiva pec del 28/05/2024 l ha ribadito la Parte_1
propria volontà risolutiva, richiamando la pec del 31/01/2023 e specificando gli importi dovuti dalla controparte per effetto dell'intervenuta risoluzione (cfr. doc. 5 fasc. ric.).
Non avendo provveduto al pagamento, il contratto di locazione n. CP_1
20210923045 del 1/01/2021 si è risolto di diritto ex art. 1456 Cc.
2.2. Conseguentemente, essendo venuto meno il titolo di detenzione dei beni strumentali locati (una apparecchiatura estetica OM Oxy Station Bag e una apparecchiatura estetica OM Dermo Up - cfr. doc. 3 fasc. ric.), deve essere CP_1
condannata alla restituzione in favore della . Parte_1
2.3. Inoltre, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente relativa al pagamento dei canoni scaduti al momento della risoluzione (pari a € 11.142,64 come da fatture prodotte ai doc. doc.
7-19 fasc. ric.), atteso che, nei contratti di durata (qual è il contratto di locazione), la retroattività dell'effetto risolutorio non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 Cc), dunque il locatore conserva il diritto al pagamento dei canoni scaduti prima dell'intervenuta risoluzione.
2.4. Deve essere altresì accolta la domanda della ricorrente relativa al pagamento delle spese di gestione insoluti, pari a “€ 50,00 + IVA per ogni insoluto”, ai sensi dell'art. 13 del contratto del 1/01/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 4).
2.5. Quanto alla penale, pattuita all'art. 9 del contratto del 1/01/2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric., p. 3), ai sensi del quale, in caso di risoluzione ex art. 8, “il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori”, il Tribunale ritiene che questa non possa ritenersi eccessiva,
4 posto che, nei contratti di locazione di beni mobili, l'interesse negoziale del locatore risiede nel fatto che il conduttore provveda al pagamento dei canoni, rispettando le scadenze pattuite, per l'intera durata del contratto. Il repentino scioglimento del contratto, per inadempimento del conduttore, preclude al locatore la rimunerazione dell'affare e la clausola che prevede una penale pari al pagamento dei canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto tutela il locatore proprio dal rischio di perdere tale rimunerazione. In quest'ottica, la clausola penale di cui è causa non può ritenersi manifestamente eccessiva, in quanto consente al locatore di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto dal conduttore fino alla natura scadenza.
Si deve poi considerare che, nonostante la risoluzione del contratto, ha CP_1
continuato a trattenere i beni oggetto di locazione (una apparecchiatura estetica OM Oxy
Station Bag e una apparecchiatura estetica OM Dermo Up - cfr. doc. 3 fasc. ric.), comportamento che ha evidentemente impedito all' di Parte_1
riallocare i beni a terzi. Inoltre, dalle risultanze di causa non è possibile desumere che, una volta che avverrà la restituzione dei beni (in esecuzione della presente sentenza), gli stessi potranno essere riallocati sul mercato, considerato che si tratta di beni che l Parte_1
ha acquistato dal fornitore OM RL (cfr. doc. 3 fasc. ric.) proprio per
[...]
concederli in locazione a CP_1
In conclusione, la penale pattuita tra le parti non può ritenersi iniqua e, dunque, non ricorrono le condizioni per la sua riduzione ex art. 1384 Cc. La restituzione dei beni e il pagamento della penale non crea, infatti, uno squilibrio eccessivo tra quanto l
[...]
ha effettivamente ottenuto e quanto avrebbe conseguito nel caso Parte_1
di regolare esecuzione del contratto.
In definitiva, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 20.960.64, oltre interessi di mora come da domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente ex art. 91 Cpc e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,01), con esclusione della fase di trattazione/istruzione e riduzione del 50% rispetto alle altre fasi, tenuto conto delle questioni trattate, del carattere contumaciale della vertenza e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche: fase di studio € 851,00;
5 fase introduttiva € 602,00; fase decisionale € 1.453,00; per complessivi € 2.906,00 per compenso e € 264,00 per spese vive ( , con CP_4
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 Cc del contratto di locazione n.
20201103019 del 1/01/2021 concluso tra le odierne parti in causa;
AN (titolare dell'impresa individuale “Amandomi di AL KA, CP_1 oggi “ ”) a restituire alla i beni Controparte_2 Parte_1
mobili oggetto del contratto di locazione n. 20201103019 del 1/01/2021 (una apparecchiatura estetica OM Oxy Station Bag e una apparecchiatura estetica OM Dermo Up - cfr. doc. 3 fasc. ric.);
AN a pagare alla la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 20.960,64, oltre interessi di mora come da domanda;
AN a rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1 di lite che liquida in € 2.906,00 per compenso e € 264,00 per spese vive, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Torino, 11 febbraio 2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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