TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del giudice designato, dott.ssa
Mariarosaria Renzetti, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 24.01.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 5647/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Santobuono, giusta Parte_1
procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario d' CP_1
-RESISTENTE- avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.)
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva a questo Tribunale la nomina di un c.t.u., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento delle prestazioni richieste in giudizio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per decadenza. CP_1
All'odierna udienza il giudice designato, udito il procuratore di parte resistente, decideva mediante pronuncia della presente sentenza.
2. Il ricorso è inammissibile.
1 Va opportunamente premesso che, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell' postula che “il giudice adito accerti Pt_2
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez. Lav. 5.5.2015, n. 8932).
Nel caso di specie, risulta decorso il termine semestrale per la proposizione dell'azione. Infatti la notifica dei verbali impugnati è avvenuta rispettivamente in data 28.09.23 e 01.09.23 – come da documentazione allegata dall' – mentre CP_1
il ricorso veniva depositato in data 18.06.24, oltre il termine di decadenza semestrale previsto ex lege.
Alla luce delle predette considerazioni, il presente giudizio deve concludersi con una sentenza di inammissibilità della domanda.
Spese compensate ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa
Mariarosaria Renzetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5647/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
2 b) spese compensate.
Così deciso in Foggia, data del deposito
3
Il Giudice
Mariarosaria Renzetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del giudice designato, dott.ssa
Mariarosaria Renzetti, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 24.01.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 5647/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Santobuono, giusta Parte_1
procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario d' CP_1
-RESISTENTE- avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.)
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva a questo Tribunale la nomina di un c.t.u., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento delle prestazioni richieste in giudizio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per decadenza. CP_1
All'odierna udienza il giudice designato, udito il procuratore di parte resistente, decideva mediante pronuncia della presente sentenza.
2. Il ricorso è inammissibile.
1 Va opportunamente premesso che, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell' postula che “il giudice adito accerti Pt_2
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez. Lav. 5.5.2015, n. 8932).
Nel caso di specie, risulta decorso il termine semestrale per la proposizione dell'azione. Infatti la notifica dei verbali impugnati è avvenuta rispettivamente in data 28.09.23 e 01.09.23 – come da documentazione allegata dall' – mentre CP_1
il ricorso veniva depositato in data 18.06.24, oltre il termine di decadenza semestrale previsto ex lege.
Alla luce delle predette considerazioni, il presente giudizio deve concludersi con una sentenza di inammissibilità della domanda.
Spese compensate ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa
Mariarosaria Renzetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5647/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
2 b) spese compensate.
Così deciso in Foggia, data del deposito
3
Il Giudice
Mariarosaria Renzetti