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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6188 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2194 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Fioretti e Luigina Bianchi del Foro di Roma e nel cui studio in Roma, Via F. Civinini nr. 105, è elettivamente domiciliato;
appellante – appellato inc.le e
nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 29 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Chiara Pacifici che la rappresenta e difende;
appellata – appellante inc.le con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 6230/24 emessa dal Tribunale di Roma il
10.4.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 75120/21.
1 Conclusioni
Parte_1
1. Revocare la pronuncia di addebito resa nei confronti del Sig. Parte_1 con la sentenza impugnata;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Roma, Via Schopenhauer nr. 42/d, alla Sig.ra che continuerà a viverci insieme alla figlia con quanto in esso CP_1 Per_1 contenuto, riconoscendo il diritto del Sig. di asportare i propri effetti Pt_1 personali che vi sono ancora conservati;
3. la figlia nata a [...] l'[...], è affidata in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, con diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri e comunque:
a. il martedì e il giovedì di ogni settimana, dall'uscita della scuola (ovvero, durante i periodi in cui la scuola è chiusa, dalle ore 10.00) e fino al mattino successivo, quando il Sig. la accompagnerà direttamente a scuola, con pernotto presso Pt_1
l'abitazione paterna;
b. a fine settimana alterni, dalle ore 19,00 del venerdì fino al lunedì mattina, quando il Sig. accompagnerà la figlia direttamente a scuola;
Pt_1
c. nel periodo estivo, salvo diversi accordi tra le parti, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno;
d. durante le festività Natalizie, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà Per_1 alternativamente con uno dei genitori il periodo dal 23 al 30 Dicembre ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. L'anno successivo i periodi saranno rispettivamente invertiti tra i genitori;
e. durante le festività Pasquali, salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore metà dei giorni delle vacanze scolastiche alternando i periodi ciascun anno;
f. le ulteriori festività Nazionali (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 8 Dicembre, ecc.) saranno alternate tra i genitori;
g. compatibilmente con i suoi impegni scolastici, trascorrerà con il Sig. Per_1 il giorno del di lui compleanno ed il giorno della festa del papà e con la Pt_1
Sig.ra il giorno del di lei compleanno ed il giorno della festa della mamma;
CP_1
h. trascorrerà il giorno del suo compleanno con ciascun genitore ad anni Per_1 alterni;
4. Determinare nell'importo di Euro 250,00 l'assegno mensile che Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della stessa. Tale assegno Per_1 di mantenimento sarà rivalutato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente
2 autosufficienti in considerazione in considerazione dei redditi di cui gli stessi mensilmente dispongono;
5. Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Roma, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno laddove preventivamente concordate, salvo il caso delle spese sanitarie obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione e che saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura. Il rimborso delle spese suddette, di qualsiasi importo, verrà effettuato entro cinque giorni dalla richiesta, che dovrà essere supportata dai relativi documenti giustificativi.
In via istruttoria disporre consulenza psicologica sulla persona della Sig.ra al fine di accertarne la capacità genitoriale. In merito, il Sig. Controparte_1 si dichiara fin d'ora disponibile a sottoporsi ad analogo Parte_1 accertamento.
Con espressa salvezza di ogni ulteriore domanda, azione e/o ragione in conseguenza della posizione processuale che la Parte avversa vorrà assumere.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Controparte_1
1. rigettare integralmente l'appello proposto dal signor Parte_2
2. nel merito in accoglimento dell'appello incidentale:
- disporre l'affidamento super esclusivo (o esclusivo rafforzato) della minore alla signora CP_1
- determinare il contributo dovuto dal signor alla figlia in euro 500,00 oltre Pt_1
Istat e il 75% delle spese straordinarie da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla moglie, che non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre anche in assenza di un suo preventivo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
- disporre le seguenti modalità di frequentazione padre-figlia: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita del lavoro del padre fino alle ore 21:00 quando il padre sta poi con la figlia il finesettimana, mentre fino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola quando poi il padre non sta con la figlia il finesettimana. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la bambina due settimane - anche non consecutive - nel mese di luglio o agosto da concordarsi con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Natale, del 31 dicembre, del primo dell'anno, del giorno di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi alternativamente da con l'uno e l'altro Per_1 genitore;
- durante le vacanze di Natale, ove il signor disponga di giorni di Pt_1 ferie, potrà trascorrere con la figlia anche 4 giorni consecutivi che potranno essere alternativamente dal 27 al 30 dicembre ovvero dal 2 gennaio al 5 gennaio di ogni anno;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore potrà stare con la Per_1 bambina, alternativamente, la mattina o il pomeriggio;
- il giorno della festa della mamma potrà stare con la signora mentre il giorno della festa del Per_1 CP_1
3 papà potrà stare con il signor ciascun genitore potrà trascorrere il giorno Pt_1 del suo compleanno con la figlia, salvo gli impegni della minore;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, si chiede la conferma di quanto statuito nella sentenza impugnata;
4. con conferma delle ulteriori statuizioni non oggetto dell'appello incidentale;
5. con vittoria di compensi e spese di lite oltre accessori.
_ _ _
premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
l'1.9.2012 dalla cui unione era nata la figlia in data 8.8.2013), che la moglie Per_1 piano piano si era disinteressata della famiglia anche rifiutandosi di seguirlo a
Milano dove egli, negli anni 2015 e 2016, per vari mesi, aveva trovato un lavoro, frequentando amici per conto proprio ed anche viaggiando con loro, fino ad arrivare la coppia a separarsi “in casa” nel 2017, giungendo, poi, nel 2020 la moglie a confessare al marito di avere interesse per un altro uomo e ad iniziare una seria di condotte mirate a precostituirsi elementi per la denuncia, poi presentata, di maltrattamenti (nel relativo procedimento penale scaturito a suo carico gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie), anche perpetrando condotte ostative al rapporto padre-figlia nonché contrarie all'interesse della figlia minore e di controllo e svalutazione della sua figura di padre, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita di visita per il padre come indicato nel ricorso;
assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
determinarsi un assegno di mantenimento per la figlia a carico del ricorrente pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la bambina pure meglio indicate nel ricorso;
autorizzarsi il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva la resistente nulla opponendo alla separazione, che chiedeva che venisse addebitata al marito il quale l'aveva maltrattata negli anni sia fisicamente che psicologicamente (specificava che il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia era nella fase dibattimentale e che persone offese erano lei e la figlia minore) e che dal 2019 l'aveva anche tradita con la sua attuale compagna, deducendo che la coppia era separata di fatto dal novembre 2020, che ella aveva coltivato i proprio interessi anche lavorativi senza nulla togliere alla
4 famiglia, che aveva sempre accudito, e chiedeva: l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre, con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria di costituzione;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
un assegno per sé e per la figlia pari ad euro 500,00 mensili ciascuna, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia pure meglio indicate nella citata memoria;
assegnarsi l'autovettura meglio ivi indicata alla moglie;
autorizzarsi il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede presidenziale, con ordinanza datata 21.5.2022, stante la vigenza della misura cautelare a carico del ricorrente, si disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, era stabilito il calendario dei suoi incontri con il padre, era onerato il Pt_1 di versare mensilmente euro 300,00 per il mantenimento della moglie ed euro 400,00 per quello della figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie a quest'ultima occorrenti.
Escussi i testi, con la sentenza del 19.3/10.4.2024 il Tribunale così definiva la causa:
«-addebita la separazione al Pt_1
- affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
-assegna la casa coniugale alla moglie;
- conferma l'assegno di mantenimento come disciplinato in sede presidenziale a carico del (euro 400,00 mensili per la figlia ed euro 300,00 mensili per la Pt_1 moglie), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, somma da corrispondersi dal ricorrente alla entro il g. 5 di ogni mese;
le spese straordinarie per la CP_1 minore, indicate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, sono da suddividersi tra i coniugi al 50% ciascuno;
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nel Pt_1 CP_1 limite di un terzo, da versarsi in favore dell'erario, liquidate in euro 537,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali».
Ha proposto appello il lamentando che: il Tribunale era pervenuto alla Pt_1 decisione di addebitargli la separazione affidandosi totalmente alle inattendibili e contraddittorie testimonianze rese da (madre della moglie) e Testimone_1
(compagna della madre) omettendo di prendere in considerazione Testimone_2 le circostanze da lui dedotte e documentate a riprova delle provocazioni poste in
5 essere dalla moglie nei suoi confronti e delle violenze verbali poste in essere sempre da quest'ultima; a tutto voler concedere, poi, egli solo in un'occasione aveva avuto un lieve scontro fisico con la moglie, il l4 novembre 2020, dopo che questa gli aveva sottratto degli hard disk necessari al suo lavoro;
la moglie, per altro, da tempo aveva intrapreso una relazione sentimentale con un suo compagno di lavoro di origine coreana;
la aveva posto in esser una condotta denigrante della sua figura CP_1 agli occhi della loro figlia, ostacolandone spesso gli incontri e vietandoli di fatto con i suoi parenti;
non v'era alcun elemento dal quale rilevare suoi eventuali deficit nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
il suo lavoro di “addetto al montaggio video” non era costante durante l'anno, sicché egli non riusciva a sopportare gli esborsi impostigli, dovendosi presumere che la moglie guadagnasse più del dichiarato per effetto delle mance offertele sul posto di lavoro;
costei percepiva in via esclusiva l' assegno unico per l'importo mensile di euro 200,00 ed utilizzava la
Mecedes Classe B i cui costi erano solo da lui sostenuti, egli avendo dovuto acquistare una Peugeot 107 dell'anno 2006 al prezzo di euro 5.000,00; infine, i tempi di permanenza di con l'uno e con l'altro genitore erano oramai pressoché Per_1 paritari.
Pertanto, egli ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Costituitasi in giudizio, ha replicato affermando che: Controparte_1 correttamente il Tribunale aveva addebitato la separazione al marito essendo la convivenza matrimoniale divenuta insopportabile a causa della crescente e inspiegabile violenza fisica e psicologica dell'appellante nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia minore, in particolare da quando ella era venuta a sapere che il marito intratteneva una relazione extra-coniugale con una collega di lavoro;
per tali fatti il Tribunale penale aveva condannato il marito a quattro mesi di reclusione riconoscendolo colpevole dei delitti di minacce e percosse avvenuti il 3 e
4 novembre 2020; le denunce prodotte da ultimo dal ricorrente in suo danno erano state tutte da lei contestate nelle sedi opportune e, a quanto le constava, non avevano avuto alcun seguito;
le testimonianze raccolte in primo grado avevano del parti dimostrato tali condotte violente del marito in suo danno, né l'eventuale linguaggio scurrile ed offensivo addebitatole dal coniuge potendo costituire cause di giustificazione;
ella era sempre stata consapevole della figura paterna per la figlia e, tuttavia, evidenziava che il da qualche mese era andato a convivere con la Pt_1
6 compagna, signora che almeno per il momento - esprimeva Persona_3 Per_1 ai genitori di non voler frequentare;
la bambina frequentava regolarmente i parenti del marito durante i periodi di frequentazione paterna, senza che ella mai si fosse a ciò opposta;
il lavorava come Montatore Video “Freelance”, seppure di Pt_1 solito lavori per “Fremantle”, una delle produzioni televisive più importanti e famose al mondo, con continuazione, senza tempi morti;
questi è anche Creatore e
Amministratore di una pagina Facebook denominata “Largoarenula 2” che gli garantisce ulteriori, e qui non dichiarati, introiti, pari a $ 18.000,00 solo da novembre
2019 a giugno 2020; lo stesso marchio pubblicizzava la vendita di T shirt e di una birra;
ella lavorava come hostess e responsabile di piano presso un ristorante in
Roma, con contratto a tempo indeterminato percependo una retribuzione di circa euro 800,00 mensili, comprensivi di 13° e 14° mensilità, senza poter riscuote mance dia clienti;
versava mensilmente 215,00 euro per il fitto di casa;
i tempi di permanenza della figlia presso di lei erano di gran lunga superiori rispetto a quelli trascorsi con il padre;
il trasferitosi presso la casa dell'attuale sua Pt_1 compagna, non doveva più sopportare il costo della locazione dell'alloggio, pari a
750,00 euro mensili.
Pertanto, concludeva nei termini di cui sopra, in via incidentale invocando l'affido c.d. super esclusivo della minore e l'incremento dell'importo dell'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento della stessa e quello della percentuale di riparto delle spese straordinarie.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
23.10.25.
Il rappresentante della Procura Generale, in data 14 ottobre 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Entrambe le parti, in data 22 ottobre 2025, hanno depositato note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
* * *
Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale si duole della mancata ammissione della documentazione dallo stesso depositata soltanto con la memoria conclusionale di replica e, pertanto, giudicata tardiva dal Tribunale.
7 Il motivo è inammissibile.
L'art. 342, co. 1, n. 2, c.p.c. impone all'appellante di indicare la rilevanza della violazione di legge lamentata rispetto alla sentenza impugnata. Tuttavia, nel caso in esame, il non solo omette di specificare in che modo tali documenti Pt_1 avrebbero influenzato la decisione impugnata, ma manca addirittura di delinearne il contenuto.
Con il secondo motivo di gravame, il deduce l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui avrebbe fondato l'addebito della separazione sulla base di un isolato episodio di violenza, trascurando il clima di forte tensione familiare a cui contribuiva anche la moglie.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Va anzitutto rilevato che il giudice può addebitare la separazione anche «qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di una persona» (Cass., Sez. I, 7 agosto 2024, n.
22294; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2016, n. 433; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2011, n.
817). Ed infatti, la violenza costituisce un comportamento di per sé idoneo a fondare l'addebito della separazione (ex multis, v. Cass., Sez. I, 7 agosto 2024, n. 22294;
Cass., Sez. VI-I, 1 giugno 2022, n. 17892), senza che possa assumere alcuna valenza giustificativa la sporadicità con cui essa venga commessa o il più ampio contesto di incomprensioni che caratterizza la vita coniugale.
Nel caso in esame, la condotta violenta del nei confronti della moglie risulta Pt_1 dimostrata, non soltanto dalle concordanti e precise testimonianze acquisite dal giudice di primo grado, ma anche dalla sentenza penale di condanna pronunciata nei suoi confronti, i cui accertamenti, sebbene non vincolanti, possono essere valutati nel giudizio civile secondo il libero apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. (ex multis, v. Cass., Sez. III, 16 aprile 2025, n. 9957).
In particolare, con la sentenza n. 15518/2024, il Tribunale di Roma ha condannato il alla pena di mesi quattro di reclusione, ritenendolo colpevole dei reati di Pt_1 percosse (art. 581 c.p.) e minacce gravi (art. 612, co. 2, c.p.) consumati a danno della tra il 3 e il 4 novembre 2020. Inoltre, dalle prove acquisite nel corso del CP_1 dibattimento, emerge un ulteriore episodio di violenza, avvenuto nella notte tra il 1°
8 e il 2 agosto 2020, nel quale il lanciava ripetutamente sulla schiena della Pt_1 moglie una sacca di scarpe fino a cagionarle degli ematomi. Tale accadimento, sebbene privo di conseguenze penali per la mancanza di una condizione di procedibilità, costituisce un'ulteriore conferma del comportamento aggressivo e violento dell'appellante principale. Correttamente, dunque, il Tribunale ha addebitato la separazione in capo ad esso.
Con il terzo motivo, l'appellante principale contesta la sentenza impugnata nella parte in cui dispone l'affidamento esclusivo della figlia in favore della madre, lamentando la mancanza dei presupposti di legge.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente osservare che «il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore» (art. 337-quater, co.
1, c.c.). Si tratta dunque di un potere eccezionale che richiede il rigoroso accertamento della oggettiva contrarietà all'interesse del minore dell'esercizio della bigenitorialità.
Nel caso in esame, il Tribunale, «valutato l'interesse della minore nonché il clima di accesissima conflittualità che ancora caratterizza il rapporto tra i coniugi» (v. sentenza impugnata, p. 6), si è limitato a confermare le misure stabilite in via provvisoria con ordinanza presidenziale del 21 maggio 2022.
La decisione sul punto appare apodittica per quanto concerne l'interesse della minore, poiché non chiarisce le ragioni per cui l'affidamento condiviso si risolverebbe in un danno per la figlia, e, in ogni caso, errata in diritto laddove individua nella conflittualità tra i genitori la ragione sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo, quasi che tale misura ne costituisca l'automatica conseguenza. Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente osservato che «La norma sull'affidamento esclusivo, unico parametro normativo certo, al primo comma, impone che venga indicata e riempita di contenuti la contrarietà all'interesse del minore del regime dell'affido condiviso. La conflittualità, in sé, senza esplorarne le cause, è requisito insufficiente (…) L'ostacolo o impedimento costituito dalla conflittualità non può essere presunto ma deve essere oggetto di
9 accertamento in relazione alle cause ed alle conseguenze non solo immediate nello sviluppo psichico del minore» (Cass., Sez. I, 9 settembre 2025, n. 24876).
Nel caso di specie, oltre a mancare radicalmente qualsivoglia indagine sul reale interesse della minore, il Tribunale ha fatto propria la decisione provvisoria assunta con ordinanza presidenziale, senza considerare il profondo mutamento di contesto intervenuto nel frattempo. Nel provvedimento presidenziale era stato valorizzato un elemento – ossia la vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico del che impediva qualsiasi contatto tra i genitori – non più presente Pt_1 al momento della decisione del Tribunale.
Inoltre, come risulta anche dalla suddetta sentenza penale, il non ha mai Pt_1 avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti della figlia e quest'ultima non ha mai assistito agli episodi di violenza in danno della madre che si erano susseguiti nel tempo. Ritiene, dunque, questa Corte che, alla luce degli elementi in atti, il comportamento dell'appellante principale, pur deprecabile e violento nei confronti della moglie, non abbia provocato nella figlia alcuna conseguenza idonea a giustificare la deroga al principio di bigenitorialità.
Ciò risulta altresì confermato dalla relazione dei servizi sociali depositata l'8 aprile
2025, dalla quale emerge che non vi sono rischi di natura psico-fisica per la minore e che l'unico elemento di criticità che essa manifesta nel suo rapporto con il padre è costituito dalla presenza della signora nuova compagna del Persona_3 Pt_1 che la bambina vive come un ostacolo allo sviluppo di una relazione serena con la figura paterna. Spetterà dunque all'adulto il compito di contemperare le proprie scelte di vita con i bisogni affettivi della figlia, senza lasciare che uno dei due aspetti prevalga in modo esclusivo sull'altro.
Sebbene di per sé inidonea a determinare l'affidamento esclusivo, l'acuta conflittualità che ancora caratterizza il rapporto tra i coniugi rende necessaria una proroga di due anni, con decorrenza dalla presente sentenza, del monitoraggio sul nucleo familiare ad opera dei Servizi sociali, i quali saranno tenuti a verificare le effettive frequentazioni padre-figlia e, in caso di condotte dei genitori pregiudizievoli per la minore, a relazionare al P.M. presso il T.M..
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante principale si duole del regime economico stabilito dal provvedimento impugnato, sostenendo, per un verso, che
10 mancherebbero i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della e, per altro verso, che il contributo per il mantenimento della CP_1 figlia sarebbe eccessivo atteso che i tempi di permanenza della minore presso i genitori sarebbero ormai equivalenti.
Il motivo, nella sua duplice censura, non merita accoglimento.
Quanto al mantenimento della moglie, ritiene questa Corte che sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno pari ad euro CP_1
300,00. Ciò in quanto: (i) la separazione non è ad essa addebitabile;
(ii) la moglie risulta priva di «adeguati redditi propri» (art. 156 c.c.), considerando che costei percepisce meno di euro 1.000,00 netti mensili e si trova a dover far fronte anche al canone di locazione dell'abitazione presso la quale vive con la figlia per un importo pari ad euro 215,00 mensili;
(iii) l'obbligato dispone di mezzi idonei a sopportare l'onere economico dell'assegno, posto che dalle ultime dichiarazioni reddituali agli atti, percepisce, in media, una somma superiore ai 3.000,00 euro netti mensili.
Quanto al mantenimento della figlia, merita condivisione la commisurazione dell'assegno in euro 400,00 mensili effettuata dal Tribunale, posto che l'appellante principale non ha fornito alcuna prova in ordine alla sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza della figlia presso i ciascun genitore. Del resto, dato il significativo squilibrio economico tra i coniugi, la riduzione dell'assegno del padre determinerebbe una violazione della regola secondo cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli «in misura proporzionale al proprio reddito»
(art. 337-ter, co. 4, c.c.).
Va infine disattesa, in quanto esplorativa e allo stato non necessaria, la richiesta di disporre in via istruttoria una consulenza psicologica sulla al fine di CP_1 verificarne la capacità genitoriale.
Venendo ora all'esame dell'impugnazione proposta dalla Signora si CP_1 osserva quanto segue. L'appello incidentale non merita accoglimento.
Relativamente al primo motivo, risultano assorbenti le considerazioni sopra svolte in merito all'affidamento. Se mancano i presupposti per l'affidamento esclusivo, a fortiori non vi sono ragioni per riconoscere il cd. affidamento super esclusivo.
11 Parimenti infondate si rivelano le censure mosse dalla alla misura della CP_1 contribuzione del coniuge al mantenimento della figlia, posto che la decisione del
Tribunale sul punto appare il frutto di un governo equilibrato dei criteri di commisurazione previsti dall'art. 337-ter, co. 4, c.c. I presunti redditi non dichiarati di cui beneficerebbe il risultano o indimostrati (es., introiti per la vendita di Pt_1 gadget) o comunque insufficienti a giustificare l'incremento della sua contribuzione
(es., monetizzazione della pagina Facebook).
Non coglie nel segno neanche il terzo motivo dell'appello incidentale, laddove la chiede la contrazione della frequentazione padre-figlia in ragione del suo CP_1 carattere pregiudizievole per la minore. Al riguardo, è sufficiente osservare che, contrariamente alla prospettazione dell'appellante incidentale, non v'è alcuna prova che assicurare la continuità relazionale con il padre, nei termini e secondo le modalità indicate nella sentenza impugnata, determini un pregiudizio per il benessere psico-fisico della figlia.
In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto, mentre l'appello incidentale deve essere respinto.
Si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione dell'esito complessivo del giudizio sulle diverse questioni e della particolarità della loro natura.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione delle parti, per tutto il resto integralmente confermata la sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale proposto dal Signor avverso Pt_1 la sentenza n. 6230/24 emessa dal Tribunale di Roma il 10.4.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 75120/21 e per l'effetto dispone l'affidamento condiviso della figlia minore;
12 - rigetta l'appello incidentale;
- manda ai servizi sociali per quanto indicato in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare all'appellante incidentale la sanzione di cui all'art 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115/02.
Si comunichi anche ai servizi sociali del IV municipio del CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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