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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
OGGETT ha pronunciato la seguente
O: SENTENZA Alberi a confine nella causa civile iscritta al n.3535/23 del ruolo civile contenzioso , promossa risarcimen da to danni e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gabriele Toma, mandato in atti à
Ricorrenti
contro
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Andrea Frassanito mandato in atti
Resistenti
Nonché contro in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale Controparte_3
sulla figlia minore e rappresentata e Persona_1 Controparte_4
difesa dall'avv. Gemma Piro mandato in atti
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 10.05.2023 i sigg.ri conveniva Pt_1
in giudizio i sigg. ri e e Controparte_1 Controparte_2
( in qualità di erede del sig. e in qualità di Controparte_3 Persona_2
rappresentante/esercente la potestà genitoriale dei minori sigg.ri e ) Controparte_4 Persona_1
per sentir accogliere nei loro 2
confronti le seguenti conclusioni: 1) accertato il pericolo di caduta degli alberi a fronte del taglio delle radici all'altezza della proprietà degli odierni attori, per lo effetto condannare i convenuti in solido a procedere allo svellimento/estirpazione degli alberi in questione con conseguente taglio alla base ed estirpazione del ceppo residuo al fine di evitare la ricrescita successiva ed a mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di confine tra le due proprietà e/o comunque, per lo effetto autorizzare gli odierni attori a procedere a quanto sopra descritto a spese degli odierni convenuti ….2) in subordine accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dellart.896 c.c. il diritto degli attori ad ottenere dai convenuti il tagli dei rami e delle radici degli alberi che insistono sul fondo di quest'ultimi …..3) in via principale gradata accertata la responsabilità ex art.2051 e 2043 c.c. dei convenuti in ordine al danno causato dagli alberi … condannare quest'ultimi in solido al ripristino ed muro e/o al risarcimento dei danni per equivalente quantificati indicativamente in €.5.000,00=
Chiedevano inoltre fissarsi la somma di €.100,00 altra somma ex art.614
c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare…; con vittoria di spese e competenze e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Deducevano sostanzialmente i ricorrenti che di essere proprietari di un fondo sito in Scorrano individuato in catasto Urbano al foglio 4 part.674, cat..A/7
classe 2 , confinante con la proprietà del sig.ri e Controparte_5
e della sig.ra . Controparte_2 Controparte_3
Su detto fondo a pochi centimetri dal muro di confine tra le due proprietà,
insistono degli alberi ad alto fusto di ragguardevole altezza/grandezza eccedenti la sommità dello stesso muro di confine. Quest'ultimo ha ceduto sotto la spinta delle radici dei 3
tronchi e degli enormi rami che sconfinano per molti metri nella proprietà degli attori.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i sigg.ri Controparte_1
e contestando in toto la domanda attorea
[...] Controparte_2
ne chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto.
Con riferimento alla domanda proposta ex arft.892 cc. Chiedevano dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace.
Con autonomo atto di risposta si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_3
nella espressa qualità la quale precisava le conclusioni chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie proposte nei loro confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrative accertando che gli odierni convenuti devono essere tenuti indenni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dagli effettivi utilizzatori dell'immobile. Con vittoria di spese e competente di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica,
precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e repliche veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del
21.05.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Preliminarmente con riferimento alla domanda attorea va confermata la competenza del Giudice adito. ( è il tribunale competente per le controversie riguardanti rami e radici che si protendono o si addentrano in un fondo confinante).
Nel merito occorre premettere che è dovere del proprietario degli alberi impedire 4
lo sviluppo delle radici e dei rami verso il fondo limitrofo predisponendo all'uopo gli opportuni accorgimenti,
Ed infatti la corretta gestione degli alberi rientra nelle competenze del proprietario, in mancanza se si creano situazioni di pericolo il proprietario degli alberi è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c ( in quanto è
evidente che in tal caso si determina una vera e propria condotta illecita sanzionabile ex art.2051)
Dalla espletata CTU che questo giudice ritiene di condividere in ogni sua parte
e che deve intendersi parte integrante dalla presente è emerso che effettivamente le proprietà delle odierne parti processuali sono divise da un muro di confine avente lunghezza di circa 40 metri e un' altezza di circa 2,10
metri, lungo tutto il muro divisorio e a pochi centimetri da esso e per tutta la sua lunghezza vi sono alberi di eucalipto aventi un'altezza di circa 25 -30 metri
Molti rami di dette piante per tutta la lunghezza del muro sporgono nella proprietà dei ricorrenti e molti rami di essi, secchi, e di notevole spessore sono caduti all'interno del fondo degli ricorrenti.
Rilevava il CTU nella predetta relazione che “lo stato di completo abbandono di dette piante costituisce un gravissimo pericolo per l'incolumità delle persone e cose;
la mancanza di ogni tipo di potatura, infatti ha creato uno stato di forte sofferenza per gli eucalipti generando una moria di molti rami …..ha continuato il CTU dichiarando che gli alberi in oggetto devono essere messi assolutamente ed immediatamente in sicurezza per evitare eventuali disgrazie .
Deduceva che tale obiettivo andava ottenuto con la capitozzatura delle
piante ad
una altezza di metri 4.50 dal piano di campagna …. Quantificando in
€.2.300,00= il costo necessario per tali lavori. 5
Evidenziava il CTU inoltre la necessità di escludere qualsiasi intervento sull'apparato radicale per evitare la destabilizzazione delle piante.
Nella prefata relazione peritale indicava anche dettagliatamente i lavori da eseguire per la ricostruzione del muro,( in alcune parti crollato e per la
restante parte fortemente lesionato….danni ascrivibili senza ombra di dubbio
all'apparato radicale delle piante….) quantificando in 3.940,00 il lavori di ripristino dello stesso.
Le altre voci di spesa pure chieste dagli attori vanno disattese perché non ne ricorrono i presupposti.
Riguardo alle spese di giustizia, seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio cosi provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea autorizza gli attori ad eseguire i lavori di capitozzatura degli alberi secondo le indicazioni contenute nella relazione peritale in atti, nonché, a ricostruire il muro divisorio.
2) per lo effetto condanna i convenuti, in solido, ai sensi dell'art. e 2051 c.c. al pagamento della somma complessiva di €. 6.240,00 oltre iva se ed in quanto dovuta per come indicato e quantificato dal CTU;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi €.3.800,00 ( Euro
Tremilaottocento/00) di cui 700,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito. 6
4) spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido
Lecce,18.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
OGGETT ha pronunciato la seguente
O: SENTENZA Alberi a confine nella causa civile iscritta al n.3535/23 del ruolo civile contenzioso , promossa risarcimen da to danni e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gabriele Toma, mandato in atti à
Ricorrenti
contro
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Andrea Frassanito mandato in atti
Resistenti
Nonché contro in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale Controparte_3
sulla figlia minore e rappresentata e Persona_1 Controparte_4
difesa dall'avv. Gemma Piro mandato in atti
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 10.05.2023 i sigg.ri conveniva Pt_1
in giudizio i sigg. ri e e Controparte_1 Controparte_2
( in qualità di erede del sig. e in qualità di Controparte_3 Persona_2
rappresentante/esercente la potestà genitoriale dei minori sigg.ri e ) Controparte_4 Persona_1
per sentir accogliere nei loro 2
confronti le seguenti conclusioni: 1) accertato il pericolo di caduta degli alberi a fronte del taglio delle radici all'altezza della proprietà degli odierni attori, per lo effetto condannare i convenuti in solido a procedere allo svellimento/estirpazione degli alberi in questione con conseguente taglio alla base ed estirpazione del ceppo residuo al fine di evitare la ricrescita successiva ed a mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di confine tra le due proprietà e/o comunque, per lo effetto autorizzare gli odierni attori a procedere a quanto sopra descritto a spese degli odierni convenuti ….2) in subordine accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dellart.896 c.c. il diritto degli attori ad ottenere dai convenuti il tagli dei rami e delle radici degli alberi che insistono sul fondo di quest'ultimi …..3) in via principale gradata accertata la responsabilità ex art.2051 e 2043 c.c. dei convenuti in ordine al danno causato dagli alberi … condannare quest'ultimi in solido al ripristino ed muro e/o al risarcimento dei danni per equivalente quantificati indicativamente in €.5.000,00=
Chiedevano inoltre fissarsi la somma di €.100,00 altra somma ex art.614
c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare…; con vittoria di spese e competenze e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Deducevano sostanzialmente i ricorrenti che di essere proprietari di un fondo sito in Scorrano individuato in catasto Urbano al foglio 4 part.674, cat..A/7
classe 2 , confinante con la proprietà del sig.ri e Controparte_5
e della sig.ra . Controparte_2 Controparte_3
Su detto fondo a pochi centimetri dal muro di confine tra le due proprietà,
insistono degli alberi ad alto fusto di ragguardevole altezza/grandezza eccedenti la sommità dello stesso muro di confine. Quest'ultimo ha ceduto sotto la spinta delle radici dei 3
tronchi e degli enormi rami che sconfinano per molti metri nella proprietà degli attori.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i sigg.ri Controparte_1
e contestando in toto la domanda attorea
[...] Controparte_2
ne chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto.
Con riferimento alla domanda proposta ex arft.892 cc. Chiedevano dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace.
Con autonomo atto di risposta si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_3
nella espressa qualità la quale precisava le conclusioni chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie proposte nei loro confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrative accertando che gli odierni convenuti devono essere tenuti indenni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dagli effettivi utilizzatori dell'immobile. Con vittoria di spese e competente di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica,
precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e repliche veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del
21.05.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Preliminarmente con riferimento alla domanda attorea va confermata la competenza del Giudice adito. ( è il tribunale competente per le controversie riguardanti rami e radici che si protendono o si addentrano in un fondo confinante).
Nel merito occorre premettere che è dovere del proprietario degli alberi impedire 4
lo sviluppo delle radici e dei rami verso il fondo limitrofo predisponendo all'uopo gli opportuni accorgimenti,
Ed infatti la corretta gestione degli alberi rientra nelle competenze del proprietario, in mancanza se si creano situazioni di pericolo il proprietario degli alberi è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c ( in quanto è
evidente che in tal caso si determina una vera e propria condotta illecita sanzionabile ex art.2051)
Dalla espletata CTU che questo giudice ritiene di condividere in ogni sua parte
e che deve intendersi parte integrante dalla presente è emerso che effettivamente le proprietà delle odierne parti processuali sono divise da un muro di confine avente lunghezza di circa 40 metri e un' altezza di circa 2,10
metri, lungo tutto il muro divisorio e a pochi centimetri da esso e per tutta la sua lunghezza vi sono alberi di eucalipto aventi un'altezza di circa 25 -30 metri
Molti rami di dette piante per tutta la lunghezza del muro sporgono nella proprietà dei ricorrenti e molti rami di essi, secchi, e di notevole spessore sono caduti all'interno del fondo degli ricorrenti.
Rilevava il CTU nella predetta relazione che “lo stato di completo abbandono di dette piante costituisce un gravissimo pericolo per l'incolumità delle persone e cose;
la mancanza di ogni tipo di potatura, infatti ha creato uno stato di forte sofferenza per gli eucalipti generando una moria di molti rami …..ha continuato il CTU dichiarando che gli alberi in oggetto devono essere messi assolutamente ed immediatamente in sicurezza per evitare eventuali disgrazie .
Deduceva che tale obiettivo andava ottenuto con la capitozzatura delle
piante ad
una altezza di metri 4.50 dal piano di campagna …. Quantificando in
€.2.300,00= il costo necessario per tali lavori. 5
Evidenziava il CTU inoltre la necessità di escludere qualsiasi intervento sull'apparato radicale per evitare la destabilizzazione delle piante.
Nella prefata relazione peritale indicava anche dettagliatamente i lavori da eseguire per la ricostruzione del muro,( in alcune parti crollato e per la
restante parte fortemente lesionato….danni ascrivibili senza ombra di dubbio
all'apparato radicale delle piante….) quantificando in 3.940,00 il lavori di ripristino dello stesso.
Le altre voci di spesa pure chieste dagli attori vanno disattese perché non ne ricorrono i presupposti.
Riguardo alle spese di giustizia, seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio cosi provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea autorizza gli attori ad eseguire i lavori di capitozzatura degli alberi secondo le indicazioni contenute nella relazione peritale in atti, nonché, a ricostruire il muro divisorio.
2) per lo effetto condanna i convenuti, in solido, ai sensi dell'art. e 2051 c.c. al pagamento della somma complessiva di €. 6.240,00 oltre iva se ed in quanto dovuta per come indicato e quantificato dal CTU;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi €.3.800,00 ( Euro
Tremilaottocento/00) di cui 700,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito. 6
4) spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido
Lecce,18.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo