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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. IA Di MA – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 628 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Iacomelli Parte_1
- appellante
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Greco Controparte_1
- appellata avverso sentenza Tribunale di Tivoli n. 830 dell'anno 2020 oggetto credito al consumo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si opponeva, avanti il Tribunale di Tivoli, al decreto Parte_1
ingiuntivo di euro 9.602,53, oltre accessori e spese, chiesto e ottenuto dalla
[...]
CP_2
Deduceva il di aver stipulato con la un contratto di credito CP_3 CP_2
al consumo al fine di acquistare un macchinario dalla società Index Europa s.p.a.; tale ultima società, tuttavia, nonostante fosse stata messa in mora dal CP_3
non aveva mai fornito tale macchinario.
Il concludeva, pertanto - stante il collegamento negoziale tra il CP_3
contratto di fornitura e quello di finanziamento - che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva per resistere la società . CP_2
Interveniva nel giudizio la società quale cessionaria del Controparte_4
credito facendo proprie le conclusioni della cedente.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli revocava il decreto ingiuntivo per ragioni strettamente processuali ma, nel merito, in sostanza lo confermava condannando il a pagare la somma di euro 9.602,53 (giusta Pt_1
il credito fatto valere in via monitoria) regolando le spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva il Pt_1
Resisteva Controparte_4
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della , e quindi CP_2
della cessionaria , osservando che l'inadempimento del fornitore era una CP_4
circostanza irrilevante alla luce dell'art. 17 del contratto di finanziamento secondo il quale “Il Cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il
Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al CP_2 rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato e la consegna del bene”.
La previsione contrattuale surriportata costituisce la trasposizione dell'art. 42 del Codice del consumo, vigente ratione temporis, secondo cui “nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nel limite del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”.
In questo quadro – afferma il Tribunale - siccome non vi era alcun rapporto di esclusiva tra finanziatore e fornitore, l'inadempimento del fornitore non spiegava alcun effetto sul rapporto tra finanziato e finanziatore al quale, pertanto,
l'inadempimento del fornitore non era opponibile;
ne derivava che il finanziato era tenuto a restituire al finanziatore l'intero importo del prestito.
L'art. 42 citato venne abrogato, successivamente alla stipulazione del contratto di credito al consumo (avvenuta in data 14 dicembre 2009) per cui è causa, dal d.lgs n. 141 del 2010; ma essendo la riforma successiva – sostiene la appellata - non poteva applicarsi ai contratti stipulati prima della sua CP_4
entrata in vigore (“Al caso di specie, dunque, è applicabile, ratione temporis, la previgente normativa sui contratti di credito al consumo e, segnatamente la disposizione … integralmente trasposta nel Codice del Consumo (art. 42, co. 6,
D.Lgs. n. 206/2005”)
Come si è detto, prima della riforma, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore rimaneva obbligato nei confronti del finanziatore, salvo che vi fosse un rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore;
in assenza di tale rapporto di esclusiva il consumatore era sfornito di tutela verso il finanziatore ancorchè il fornitore fosse inadempiente.
Nella nuova norma (art. 125 quinquies, comma 1, TUB), invece – eliminata la necessità dell'esclusiva tra fornitore e finanziatore – si prevede che “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
La predetta nuova disposizione (introdotta nell'anno 2010) si è resa necessaria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009 (C-
509/07) la quale, interpretando la Direttiva UE 87/102, ha affermato che il richiamato rapporto di esclusiva fornitore/finanziatore, “non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore”.
L'appellante invoca, in presenza degli altri requisiti – cioè costituzione in mora del fornitore (fatto non contestato) e grave inadempimento del finanziatore
(mancata consegna del bene, quindi inadempimento grave) – la retroattività degli effetti della citata sentenza della Corte di Giustizia UE.
L'appello è fondato.
Secondo la Suprema Corte – in un caso esattamente sovrapponibile a quello sub judice – “partendo dalla direttiva comunitaria e dalla interpretazione della stessa da parte della Corte di giustizia [citata sentenza 23 aprile 2009, ndr] e trovando conferma nella successiva evoluzione legislativa, attualmente in vigore,
e con ampiezza di argomentazioni cui si rimanda – ha ravvisato nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 121 e 124, nel testo originario, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori”. Prosegue la Suprema Corte osservando che “La Corte di appello ha errato nel non valutare la richiesta di disapplicazione, alla luce della sopravvenuta interpretazione della Corte di giustizia, della norma (art. 42 del codice del consumo ) che tutelava il consumatore a condizione che vi fosse la clausola di esclusiva. Ha errato nel ritenere non censurata la decisione di primo grado nella parte in cui rilevava la mancanza di esclusiva, atteso che l'appellante aveva chiesto la disapplicazione proprio della norma che la prevedeva” (Cass. 27 settembre 2016, n. 19000).
Ora, pertanto – essendo pacifici sia la costituzione in mora del fornitore sia il grave inadempimento del fornitore stesso – deve essere disapplicata la previsione contrattuale (art. 17 contratto) che a sua volta deriva dall'art. 42 Codice consumo. L'appellante non chiede la risoluzione del contratto di credito al consumo (che avrebbe comportato anche il diritto alla restituzione di quanto già pagato) ma si limita a chiedere l'invalidità della clausola n. 17 e del contratto di finanziamento come presupposto per il rigetto della domanda fatta valere in primo grado dalla appellata.
Ne consegue che, in riforma della impugnata sentenza, la domanda di deve essere rigettata. Controparte_1
Per quanto riguarda le spese processuali le stesse seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio e si liquidano come in dispositivo posto che la sentenza della Corte di giustizia è anteriore anche alla stipula del contratto.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Tivoli n. 830 dell'anno 2020, così decide in riforma della stessa:
a) rigetta la domanda di Controparte_4
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del Controparte_4
doppio grado del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00, e, per il presente grado, in euro 3.066,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge in quanto dovuti.
Roma, li 1 ottobre 2025
Il presidente estensore
IA Di MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. IA Di MA – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 628 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Iacomelli Parte_1
- appellante
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Greco Controparte_1
- appellata avverso sentenza Tribunale di Tivoli n. 830 dell'anno 2020 oggetto credito al consumo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
si opponeva, avanti il Tribunale di Tivoli, al decreto Parte_1
ingiuntivo di euro 9.602,53, oltre accessori e spese, chiesto e ottenuto dalla
[...]
CP_2
Deduceva il di aver stipulato con la un contratto di credito CP_3 CP_2
al consumo al fine di acquistare un macchinario dalla società Index Europa s.p.a.; tale ultima società, tuttavia, nonostante fosse stata messa in mora dal CP_3
non aveva mai fornito tale macchinario.
Il concludeva, pertanto - stante il collegamento negoziale tra il CP_3
contratto di fornitura e quello di finanziamento - che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva per resistere la società . CP_2
Interveniva nel giudizio la società quale cessionaria del Controparte_4
credito facendo proprie le conclusioni della cedente.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli revocava il decreto ingiuntivo per ragioni strettamente processuali ma, nel merito, in sostanza lo confermava condannando il a pagare la somma di euro 9.602,53 (giusta Pt_1
il credito fatto valere in via monitoria) regolando le spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva il Pt_1
Resisteva Controparte_4
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della , e quindi CP_2
della cessionaria , osservando che l'inadempimento del fornitore era una CP_4
circostanza irrilevante alla luce dell'art. 17 del contratto di finanziamento secondo il quale “Il Cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il
Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al CP_2 rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato e la consegna del bene”.
La previsione contrattuale surriportata costituisce la trasposizione dell'art. 42 del Codice del consumo, vigente ratione temporis, secondo cui “nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nel limite del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”.
In questo quadro – afferma il Tribunale - siccome non vi era alcun rapporto di esclusiva tra finanziatore e fornitore, l'inadempimento del fornitore non spiegava alcun effetto sul rapporto tra finanziato e finanziatore al quale, pertanto,
l'inadempimento del fornitore non era opponibile;
ne derivava che il finanziato era tenuto a restituire al finanziatore l'intero importo del prestito.
L'art. 42 citato venne abrogato, successivamente alla stipulazione del contratto di credito al consumo (avvenuta in data 14 dicembre 2009) per cui è causa, dal d.lgs n. 141 del 2010; ma essendo la riforma successiva – sostiene la appellata - non poteva applicarsi ai contratti stipulati prima della sua CP_4
entrata in vigore (“Al caso di specie, dunque, è applicabile, ratione temporis, la previgente normativa sui contratti di credito al consumo e, segnatamente la disposizione … integralmente trasposta nel Codice del Consumo (art. 42, co. 6,
D.Lgs. n. 206/2005”)
Come si è detto, prima della riforma, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore rimaneva obbligato nei confronti del finanziatore, salvo che vi fosse un rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore;
in assenza di tale rapporto di esclusiva il consumatore era sfornito di tutela verso il finanziatore ancorchè il fornitore fosse inadempiente.
Nella nuova norma (art. 125 quinquies, comma 1, TUB), invece – eliminata la necessità dell'esclusiva tra fornitore e finanziatore – si prevede che “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
La predetta nuova disposizione (introdotta nell'anno 2010) si è resa necessaria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009 (C-
509/07) la quale, interpretando la Direttiva UE 87/102, ha affermato che il richiamato rapporto di esclusiva fornitore/finanziatore, “non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore”.
L'appellante invoca, in presenza degli altri requisiti – cioè costituzione in mora del fornitore (fatto non contestato) e grave inadempimento del finanziatore
(mancata consegna del bene, quindi inadempimento grave) – la retroattività degli effetti della citata sentenza della Corte di Giustizia UE.
L'appello è fondato.
Secondo la Suprema Corte – in un caso esattamente sovrapponibile a quello sub judice – “partendo dalla direttiva comunitaria e dalla interpretazione della stessa da parte della Corte di giustizia [citata sentenza 23 aprile 2009, ndr] e trovando conferma nella successiva evoluzione legislativa, attualmente in vigore,
e con ampiezza di argomentazioni cui si rimanda – ha ravvisato nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 121 e 124, nel testo originario, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori”. Prosegue la Suprema Corte osservando che “La Corte di appello ha errato nel non valutare la richiesta di disapplicazione, alla luce della sopravvenuta interpretazione della Corte di giustizia, della norma (art. 42 del codice del consumo ) che tutelava il consumatore a condizione che vi fosse la clausola di esclusiva. Ha errato nel ritenere non censurata la decisione di primo grado nella parte in cui rilevava la mancanza di esclusiva, atteso che l'appellante aveva chiesto la disapplicazione proprio della norma che la prevedeva” (Cass. 27 settembre 2016, n. 19000).
Ora, pertanto – essendo pacifici sia la costituzione in mora del fornitore sia il grave inadempimento del fornitore stesso – deve essere disapplicata la previsione contrattuale (art. 17 contratto) che a sua volta deriva dall'art. 42 Codice consumo. L'appellante non chiede la risoluzione del contratto di credito al consumo (che avrebbe comportato anche il diritto alla restituzione di quanto già pagato) ma si limita a chiedere l'invalidità della clausola n. 17 e del contratto di finanziamento come presupposto per il rigetto della domanda fatta valere in primo grado dalla appellata.
Ne consegue che, in riforma della impugnata sentenza, la domanda di deve essere rigettata. Controparte_1
Per quanto riguarda le spese processuali le stesse seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio e si liquidano come in dispositivo posto che la sentenza della Corte di giustizia è anteriore anche alla stipula del contratto.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Tivoli n. 830 dell'anno 2020, così decide in riforma della stessa:
a) rigetta la domanda di Controparte_4
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del Controparte_4
doppio grado del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00, e, per il presente grado, in euro 3.066,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge in quanto dovuti.
Roma, li 1 ottobre 2025
Il presidente estensore
IA Di MA