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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 3068/2024 R.G. promosso da
nata a [...]/SP – Brasile il 26.04.1993, Parte_1
C.F. , , identificata con documento n. rilasciato il 18.11.2016, in C.F._1 NumeroDiC_1 proprio e, unitamente a nato a [...]/SP – Parte_2
Brasile il 04.12.1974, C.F. , identificato con documento n. C.F._2 NumeroDiC_2 rilasciato il 20.02.2020, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
nata a [...]/SP – Brasile il 05.05.2016, Persona_1
C.F. , , identificata con documento n. rilasciato il 17.11.2016 e C.F._3 NumeroDiC_3 residenti in [...] – Jardim Sao José – Itu – SP – Brasile;
nato a [...]/SP – Brasile il 08.02.1996, C.F. , Parte_3 C.F._4 residente in [...] – Nova Cabreuva – Cabrueva – SP – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 11.06.2019; Numero_4
nato a [...]/SP – Brasile il 02.02.1964, C.F. Controparte_1
, residente in [...] – Jardim Aereoporto C.F._5
– Itu – SP – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 30.03.2019; NumeroDiC_5
nato a [...]/SP – Brasile il 04.10.2000, C.F. , residente in Parte_4 C.F._6
Via Tenente Agrario Ferreira Brasileiro n. 115 – Jardim Aereoporto – Itu – SP –Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 25.03.2021; Numero_6
nato a [...]/SP – Brasile il 08.09.1968, C.F. , Parte_5 C.F._7 residente in [...] – Nova Cabreuva – Cabrueva – SP – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 23.10.2023; Numer_7
nato a [...]/SP – Brasile il 17.01.1979, C.F. Parte_6
, residente in [...] – Jardim Santa Tereza – Itu – SP – C.F._8
Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 16.06.2021, tutti con il patrocinio Numer_8 dell'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ), del foro di Catanzaro, che li CodiceFiscale_9 rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI
Contro
Pag. 1 di 8 , (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle CP_3
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di R_
(o ), cittadino italiano, nato a [...], (PT, il 25.10.1921 da
[...] RS
LL e ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi Per_3
brasiliano, (docc.2-3).
Con decreto del 21/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 14/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , essendovi in Controparte_2
atti prova della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ritualmente effettuata il 22/05/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione in data 11/03/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Pag. 2 di 8 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_2
processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma,
18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San
Paolo tramite la piattaforma denominata “prenot@mi”, ma di non esservi riusciti per mancanza di date disponibili. A riprova hanno prodotto le catture di schermo delle pagine della suddetta piattaforma dalle quali si evince l'impossibilità di prenotare appuntamenti per raggiungimento del numero massimo di posti messi a disposizione. Hanno prodotto anche documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale emerge il notevole ritardo con cui, causa l'abnorme numero delle domande, stanno procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.19-20-21).
Pag. 3 di 8 Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite (o ) contraeva matrimonio in RS RS
data 05.07.1941, in Brasile, con che prendeva il nome di Persona_4 [...]
(doc.4); dalla loro unione nascevano in Brasile due figlie: i) Persona_5 Persona_6
in data 27.05.1942 (doc.5; ii) in data 01.12.1943 (doc.6).
[...] Parte_7
- Discendenti ramo di Persona_6
in data 16.02.1963, si univa in matrimonio con e
[...] Persona_7
prendeva il nome di (doc.7); da questa unione coniugale è nato in Persona_8
data 02.02.1964 in San Paolo/SP, Brasile, il ricorrente (doc.8), che in Controparte_1
data 30.04.1992, si è unito in matrimonio con che ha preso il nome di Per_3 Parte_8
(doc.9). Dall'unione dei predetti sono nati i ricorrenti: in data Persona_9
04.10.2000 a Itu/SP – Brasile, (doc.11); in data 26.04.1993 a Cabrueva/SP – Parte_4
Brasile la quale in data 11.09.2015 si è unita in matrimonio con Parte_1 [...]
assumendo il nome di Parte_2 Parte_1
Pag. 4 di 8 (docc. 10-12). Dall'nione di questi ultimi è nata a [...]/SP – Brasile il 05.05.2016
[...]
, ricorrente minorenne per la quale hanno agito i genitori, (doc.13 Persona_1
).
- Discendenti ramo di Parte_7
Dall'unione di e è nato in data [...] a [...]/SP – Brasile il Parte_7 Persona_10
ricorrente , (doc.14 ). Questi, in data 23.04.1994, si è unito in Parte_5
matrimonio con che ha assunto il nome di Controparte_4 Controparte_5
, (doc. 17); dalla loro unione è nato in data [...] a [...]/SP –Brasile, il
[...]
ricorrente , (doc. 18). Parte_3
si univa in matrimonio in data 31.01.1981 con e prendeva il Parte_7 Persona_11
nome di (doc. 15); la coppia, prima del matrimonio, generava il ricorrente Pt_7 CP_6
nato a [...]/SP – Brasile il 17.01.1979, (doc.16). Parte_6
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di (o ) il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come RS RS
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3) ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alle figlie ed dalle quali gli odierni attori discendono. Persona_6 Parte_7
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali
Pag. 5 di 8 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano RS
(o ). Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca RS precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_2
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da Pt_9 alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della Pag. 6 di 8 sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 7 di 8 • condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 3068/2024 R.G. promosso da
nata a [...]/SP – Brasile il 26.04.1993, Parte_1
C.F. , , identificata con documento n. rilasciato il 18.11.2016, in C.F._1 NumeroDiC_1 proprio e, unitamente a nato a [...]/SP – Parte_2
Brasile il 04.12.1974, C.F. , identificato con documento n. C.F._2 NumeroDiC_2 rilasciato il 20.02.2020, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
nata a [...]/SP – Brasile il 05.05.2016, Persona_1
C.F. , , identificata con documento n. rilasciato il 17.11.2016 e C.F._3 NumeroDiC_3 residenti in [...] – Jardim Sao José – Itu – SP – Brasile;
nato a [...]/SP – Brasile il 08.02.1996, C.F. , Parte_3 C.F._4 residente in [...] – Nova Cabreuva – Cabrueva – SP – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 11.06.2019; Numero_4
nato a [...]/SP – Brasile il 02.02.1964, C.F. Controparte_1
, residente in [...] – Jardim Aereoporto C.F._5
– Itu – SP – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 30.03.2019; NumeroDiC_5
nato a [...]/SP – Brasile il 04.10.2000, C.F. , residente in Parte_4 C.F._6
Via Tenente Agrario Ferreira Brasileiro n. 115 – Jardim Aereoporto – Itu – SP –Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 25.03.2021; Numero_6
nato a [...]/SP – Brasile il 08.09.1968, C.F. , Parte_5 C.F._7 residente in [...] – Nova Cabreuva – Cabrueva – SP – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 23.10.2023; Numer_7
nato a [...]/SP – Brasile il 17.01.1979, C.F. Parte_6
, residente in [...] – Jardim Santa Tereza – Itu – SP – C.F._8
Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 16.06.2021, tutti con il patrocinio Numer_8 dell'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ), del foro di Catanzaro, che li CodiceFiscale_9 rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORI
Contro
Pag. 1 di 8 , (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle CP_3
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di R_
(o ), cittadino italiano, nato a [...], (PT, il 25.10.1921 da
[...] RS
LL e ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi Per_3
brasiliano, (docc.2-3).
Con decreto del 21/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 14/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , essendovi in Controparte_2
atti prova della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ritualmente effettuata il 22/05/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione in data 11/03/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Pag. 2 di 8 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_2
processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma,
18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San
Paolo tramite la piattaforma denominata “prenot@mi”, ma di non esservi riusciti per mancanza di date disponibili. A riprova hanno prodotto le catture di schermo delle pagine della suddetta piattaforma dalle quali si evince l'impossibilità di prenotare appuntamenti per raggiungimento del numero massimo di posti messi a disposizione. Hanno prodotto anche documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale emerge il notevole ritardo con cui, causa l'abnorme numero delle domande, stanno procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.19-20-21).
Pag. 3 di 8 Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite (o ) contraeva matrimonio in RS RS
data 05.07.1941, in Brasile, con che prendeva il nome di Persona_4 [...]
(doc.4); dalla loro unione nascevano in Brasile due figlie: i) Persona_5 Persona_6
in data 27.05.1942 (doc.5; ii) in data 01.12.1943 (doc.6).
[...] Parte_7
- Discendenti ramo di Persona_6
in data 16.02.1963, si univa in matrimonio con e
[...] Persona_7
prendeva il nome di (doc.7); da questa unione coniugale è nato in Persona_8
data 02.02.1964 in San Paolo/SP, Brasile, il ricorrente (doc.8), che in Controparte_1
data 30.04.1992, si è unito in matrimonio con che ha preso il nome di Per_3 Parte_8
(doc.9). Dall'unione dei predetti sono nati i ricorrenti: in data Persona_9
04.10.2000 a Itu/SP – Brasile, (doc.11); in data 26.04.1993 a Cabrueva/SP – Parte_4
Brasile la quale in data 11.09.2015 si è unita in matrimonio con Parte_1 [...]
assumendo il nome di Parte_2 Parte_1
Pag. 4 di 8 (docc. 10-12). Dall'nione di questi ultimi è nata a [...]/SP – Brasile il 05.05.2016
[...]
, ricorrente minorenne per la quale hanno agito i genitori, (doc.13 Persona_1
).
- Discendenti ramo di Parte_7
Dall'unione di e è nato in data [...] a [...]/SP – Brasile il Parte_7 Persona_10
ricorrente , (doc.14 ). Questi, in data 23.04.1994, si è unito in Parte_5
matrimonio con che ha assunto il nome di Controparte_4 Controparte_5
, (doc. 17); dalla loro unione è nato in data [...] a [...]/SP –Brasile, il
[...]
ricorrente , (doc. 18). Parte_3
si univa in matrimonio in data 31.01.1981 con e prendeva il Parte_7 Persona_11
nome di (doc. 15); la coppia, prima del matrimonio, generava il ricorrente Pt_7 CP_6
nato a [...]/SP – Brasile il 17.01.1979, (doc.16). Parte_6
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di (o ) il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come RS RS
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3) ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alle figlie ed dalle quali gli odierni attori discendono. Persona_6 Parte_7
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali
Pag. 5 di 8 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano RS
(o ). Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca RS precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_2
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da Pt_9 alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della Pag. 6 di 8 sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 7 di 8 • condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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