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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carla Romana Raineri Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2598/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DANTE, Parte_1 P.IVA_1
14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. RAPISARDA JACOPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SALOMONE MARCO
BENITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERNARDINI
PIETRO ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO;
C.F._2
APPELLATO
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Cause di responsabilità verso gli organi societari amministrativi e di controllo sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa - in riforma della sentenza n. 1221/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 12 febbraio 2022, a definizione del procedimento di primo grado recante il n. 24214/2018 di R.G. - così giudicare: accertare e dichiarare:
(i) la responsabilità del signor verso la Società e i creditori sociali per le condotte Controparte_1
meglio descritte in atti;
(ii) che da tali condotte sono derivati danni patrimoniali per la medesima Società e per i medesimi creditori sociali;
anche per l'effetto:
(iii) condannare il sig. a risarcire al i predetti danni in Controparte_1 Parte_1
misura perlomeno pari a Euro 260.000,00 o, in via subordinata, in misura pari a quella che, eventualmente anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia;
(iv) maggiorare tutti gli importi dovuti a titolo risarcitorio dal signor di rivalutazione Controparte_1
e interessi dal dì del dovuto al saldo;
ammettere, in via istruttoria: le prove per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che LL ha concesso in locazione ad uso non abitativo a l'immobile di Sua Parte_1
proprietà, sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4?
2. Vero che ha utilizzato, sino alla data di fallimento della stessa, l'immobile di Sua Parte_1
proprietà, sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4, quale deposito di beni e attrezzature da cantiere?
3. Vero che LL, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, ha visto personalmente il sig. CP_1
asportare beni e attrezzature da cantiere dall'immobile di Sua proprietà, sito in Tribiano (MI),
[...]
via Roma n. 4?
Si indica quale teste sui superiori capitoli il signor , nato a [...] il [...]. Testimone_1
Per Controparte_1
pagina 2 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale – per i motivi indicati in atti da intendersi integralmente ritrascritti – così giudicare:
1) dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o ex art. 348-bis c.p.c. o comunque rigettare l'Appello avversario e tutte le domande e istanze proposte dal nei confronti del signore Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e/o in diritto e, in ogni caso, confermare l'impugnata Sentenza n.
[...]
1221/2022 del Tribunale di Milano;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1. Il (di seguito anche “ ”), conveniva Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Milano esercitando l'azione ex art. 146 L.F., sulla scorta dei seguenti addebiti:
(i) omessa regolare tenuta della contabilità e, in genere, della documentazione sociale;
(ii) mancata consegna della documentazione al curatore fallimentare;
(iii) distrazione in danno della società fallita di somme per un ammontare pari a circa € 274.000 e/o, comunque, di elementi dell'attivo, per un ammontare pari ad € 268.676,98;
Il pregiudizio per la società ed i suoi creditori veniva pertanto individuato dal , in via Parte_1 alternativa, nell'ammontare di € 274.000,00 o nella diversa somma di € 268.676,98, ed il Parte_1 medesimo domandava la condanna del al pagamento “per lo meno” della somma di € CP_1
260.000,00.
A sostegno delle domande proposte, parte attrice deduceva che:
(di seguito anche solo ) era stata amministrata, sin dalla costituzione, da Parte_1 Parte_1
il quale, a far data dal 12 agosto 2009, era diventato titolare dell'intero capitale Controparte_1
sociale.
In data 2 aprile 2014, il Tribunale di Lodi aveva dichiarato il fallimento della Società, risultando ammessi al passivo fallimentare crediti per circa € 263.479,76, a fronte di un attivo realizzato pari ad €
27.323,02.
pagina 3 di 11 Dalle verifiche effettuate dal curatore emergeva il mancato aggiornamento della documentazione contabile, amministrativa e sociale da parte che l'ultimo bilancio di esercizio depositato CP_1 risaliva all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2010.
In sede di audizione ex art. 49 L.F., intervenuta in data 9 aprile 2014, il dichiarava CP_1
l'esistenza di due crediti sociali nei confronti di: tale signora , per circa € 80.000; Persona_1 tale Golden s.r.l. per circa € 214.000.
Il Fallimento evidenziava come dei summenzionati crediti non fosse stata rinvenuta pressoché alcuna traccia all'interno della documentazione contabile e amministrativa prodotta dalla Società fallita. Il si era limitato a consegnare al curatore: alcune carte di lavoro dal medesimo CP_1
unilateralmente predisposte, con riferimento al credito vantato nei confronti della signora la ER copia di una lettera attestante l'avvenuto conferimento, in epoca anteriore al fallimento, del mandato ad un legale per il recupero coattivo del credito, con riferimento al credito vantato nei confronti di Golden
s.r.l.. Il curatore, di conseguenza, era stato unicamente in grado di addivenire ad accordo transattivo con la signora la quale aveva versato alla Procedura il minor importo di €10.000,00 a ER
tacitazione di ogni pretesa. Di qui, il prodursi di un pregiudizio a danno del ceto creditorio della società oramai fallita, quantificabile nel controvalore dei predetti crediti al netto dell'importo già ottenuto dal a seguito della suindicata transazione. Parte_1
Il Fallimento articolava, infine, un ulteriore addebito nei confronti del consistente CP_1 nell'aver “volatilizzato” l'attivo.
Infatti:
a)il aveva dichiarato al curatore che, a causa della situazione di dissesto e di carenza di CP_1 liquidità in cui la società si sarebbe venuta a trovare, la stessa, a decorrere dall'anno 2011, non sarebbe più stata nelle condizioni di acquisire nuovi lavori;
b) dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 2010 la società risultava disporre di immobilizzazioni e di attivo circolante per un ammontare pari ad € 490.000, a fronte di un indebitamento di € 457.540, e, ciò nonostante, l'attivo realizzato dalla Procedura fallimentare era stato di soli € 27.323,02;
c) nell'arco temporale intercorrente tra l'anno 2010 e la data del fallimento, le passività sociali si erano ridotte di € 194.060,24, somma pari al delta tra l'indebitamento complessivo quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio depositato e il passivo accertato in sede di verifica ex art. 93 L.F. e quantificato in Euro 263.479,76;
pagina 4 di 11 d) l'incompletezza e il mancato aggiornamento della contabilità avevano impedito di operare una compiuta ricostruzione dell'utilizzo degli elementi dell'attivo patrimoniale risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010, a fronte di una riduzione dell'indebitamento soltanto parziale.
Sicché, l'ingiustificata “volatilizzazione” di parte degli elementi dell'attivo sociale doveva ritenersi imputabile, ad avviso del , a fatto e colpa dell'amministratore. Parte_1
I.2. All'esito del giudizio, nel quale è rimasto contumace, il Tribunale di Milano Controparte_1
in composizione collegiale ha rigettato tutte le domande del . Parte_1
In estrema sintesi, i primi giudici hanno ritenuto:
-che il non avesse provato l'effettiva esistenza dei crediti vantati nei confronti dei suindicati Parte_1
debitori e Golden s.r.l., tanto più negli importi sostenuti (entrambi i crediti, come risultante dai ER
documenti reperiti, erano contestati: il credito verso la era stato contestato a mezzo lettera datata ER
23 marzo 2015 in cui si precisava che, alla luce dei pagamenti effettuati e regolarmente documentati, alcuna ulteriore somma era dovuta;
Golden, come risultato dalla missiva datata 2 luglio 2012 inviata al procuratore di parte attrice con scritture allegate, aveva eccepito l'avvenuto pagamento della maggior somma di Euro 927.000, a cui era conseguita la totale estinzione del relativo debito, e ciò conformemente agli accordi scritti, debitamente prodotti, intervenuti tra Golden s.r.l. stessa e il CP_1 in data 30 giugno 2011 e a mezzo dei quali il dichiarava di essere stato “pienamente saldato CP_1 per le opere eseguite”, non avendo più nulla a pretendere da Golden s.r.l.);
-che, in ogni caso, non risultava provato, secondo ragionamento controfattuale, che, ove il CP_1
avesse regolarmente tenuto le scritture contabili e le avesse consegnate al , questo avrebbe Parte_1
potuto fruttuosamente riscuotere i crediti: “parte attrice nulla deduce in ordine alla effettiva recuperabilità dei crediti di cui si discute, alla solvibilità dei creditori, alla probabilità di ottenere dai medesimi il pagamento delle somme dovute” (così a pag. 9 della sentenza):
Nemmeno la sostenuta volatilizzazione dell'attivo era provata: la veridicità delle appostazioni contenute nel bilancio di esercizio al 31.12.2010 era “quanto meno opinabile”; tra la chiusura del bilancio e la dichiarazione di fallimento era decorsi più di tre anni;
doveva considerarsi la svalorizzazione che l'attivo patrimoniale subisce nel corso degli anni (ammortamenti, inesigibilità sopravvenuta di crediti) e vieppiù per il solo effetto della dichiarazione di fallimento.
Appariva significativa la coincidenza tra il danno come computato e lo sbilancio attivo/passivo fallimentare, sulla cui entità si attestava, in realtà, il petitum risarcitorio.
pagina 5 di 11 Il Tribunale ha richiamato Cass., sez. un., n. 9100 del 2015, secondo cui: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta decisione il ha proposto appello, sulla scorta di quattro motivi Parte_1
come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
1. Primo motivo d'impugnazione: erronea valutazione delle allegazioni del in ordine alla Parte_1
sussistenza dei Crediti:
Il motivo censura la decisione per non aver minimamente considerato, laddove ha ritenuto improvata la sussistenza dei crediti, che plurimi elementi presuntivi consentivano di ritenerla invece con certezza: il fatto che il e avesse dichiarato al curatore la sussistenza e l'importo in una dichiarazione CP_1 avente «rafforzata valenza probatoria, ex art. 2700 c.c.”; il fatto che la fosse addivenuta ad una ER
transazione, circostanza incompatibile con la ritenuta estinzione del credito;
il fatto, quanto a Golden, che il mandato conferito dal un legale nel 2012 per il recupero del credito consentiva di CP_1
ritenere che si trattasse di un credito diverso e successivo rispetto a quello riconosciuto estinto negli accordi del 2011.
2. Secondo motivo d'impugnazione: erronea affermazione della carenza di prova in ordine al nesso causale tra la mancata acquisizione della documentazione sociale e il danno:
Con questo motivo il afferma che “può solo immaginare che, se avesse avuto la completa Parte_1
disponibilità di tale documentazione (beninteso, regolarmente aggiornata e conservata), con ragionevole probabilità vi avrebbe rinvenuto contratti, fatture, SAL, corrispondenza tra le parti ed
pagina 6 di 11 eventuali altri atti idonei ad esser opposti ai debitori. E tanto sarebbe dovuto bastare al Tribunale per accogliere le domande attoree, giacché costituisce un comune dato di esperienza, sul quale non meriterebbe soffermarsi oltre, che un imprenditore che mantiene e conserva correttamente la propria documentazione contabile e amministrativa abbia serie ed apprezzabili possibilità di far valere vittoriosamente le proprie pretese creditorie.”.
3) Terzo motivo d'impugnazione: l'erronea affermazione della carenza di prova del nesso causale tra il secondo addebito di responsabilità ascritto all'amministratore e il danno dallo stesso derivante, nonché del danno medesimo.
Con questo motivo il Fallimento appellante insiste nel rilevare che l'attivo realizzato dalla Procedura è stato di soli 27 mila euro circa, mentre le passività sociali, tra il 31.12.2010 e la data di fallimento si sono ridotte di soli € 196.348,24 (pari alla differenza tra l'indebitamento complessivo risultante dall'ultimo bilancio depositato e il passivo di Euro 261.191,76 accertato in sede di verifica ex art. 93
L.F.). Da ciò deriverebbe la distrazione di attivi per € 266.299,22 (equivalente alla differenza tra il citato controvalore dell'attivo al 31.12.2010, pari - come già indicato - a € 490.000 e la minor riduzione dell'indebitamento complessivo, pari - come altresì già indicato – a € 196.348,24, dedotta ulteriormente la somma di € 27.352,54 ricavata dalla liquidazione concorsuale). Tutto ciò, secondo i dati ricavabili dall'ultimo bilancio depositato. Rileva in proposito che non spettava al Tribunale spingersi a porre in dubbio l'attendibilità dell'ultimo bilancio approvato e depositato dalla fallita, in assenza di specifica contestazione su questo tema da parte del . Afferma che non sia condivisibile l'avviso del Parte_1
Tribunale in ordine alla “svalorizzazione che l'attivo patrimoniale subisce nel corso degli anni
(ammortamenti, inesigibilità sopravvenuta di crediti) e viepiù per il solo effetto della dichiarazione di fallimento”: per converso, sarebbe ragionevole concludere che detto attivo sia stato per la gran parte indebitamente sottratto dall'amministratore al fine di utilizzarlo per propri scopi personali. Indicativo in proposito sarebbe il fatto che pochi mesi prima del fallimento il avesse avviato CP_1 un'autonoma impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività della Società, presumibilmente utilizzando, almeno in parte, l'attivo mancante.
4) Quarto motivo d'impugnazione: la mancata ammissione dei mezzi di prova orali articolati dal
: Parte_1
pagina 7 di 11 Il motivo censura la mancata ammissione dei seguenti capitoli di prova orale, ritenuta dal Tribunale superflua:
1. Vero che LL ha concesso in locazione ad uso non abitativo a l'immobile di Sua Parte_1
proprietà, sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4?
2. Vero che ha utilizzato, sino alla data di suo fallimento, l'immobile di Sua proprietà, Parte_1
sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4, quale deposito di beni e attrezzature da cantiere?
3. Vero che LL, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, ha visto personalmente il sig. CP_1
asportare beni e attrezzature da cantiere dall'immobile di Sua proprietà, sito in Tribiano
[...]
(MI), via Roma n. 4?
Si indica quale teste sui superiori capitoli il signor , nato a [...] il [...]. Testimone_1
Ritiene che tale prova fosse tutt'altro che superflua, ai fini della contestata distrazione.
II.2 Si è costituito , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 342 Controparte_1
c.p.c., e domandandone comunque il rigetto. L'appellato ha puntualizzato che l'allegazione sull'impresa individuale avviata poco prima del fallimento era tardiva, effettuata quando erano già maturate le preclusioni assertive. Quanto al quarto motivo di appello, ha rilevato che i capitoli miravano a provare fatti non allegati, parimenti, entro quel termine, e pertanto erano inammissibili.
II.3 All'udienza del 25.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 05.12.2024.
III. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente vanno delibate le eccezioni di inammissibilità dell'appello. Quanto all'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., l'eccezione è superata dal momento che la Corte ha disposto procedersi con la trattazione. E' infondata l'eccezione ex art. 342 c.p.c., giacché soddisfa il requisito di specificità dell'appello l'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.
Venendo al merito, la Corte osserva quanto segue.
pagina 8 di 11 III.1. Il primo e il secondo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Il , criticando la sentenza di primo grado per aver a suo dire trascurato “plurimi elementi Parte_1 sintomatici” della sussistenza dei crediti, peraltro “confessati” dal al curatore nella sede CP_1 formale dell'audizione, trascura di confrontarsi con la reale motivazione del Tribunale, che ha messo in luce, richiamando la documentazione versata in atti dallo stesso , che: quanto al credito Parte_1 verso la il medesimo era contestato, vantando persino quest'ultima un controcredito verso ER
, per il ripristino di asseriti vizi e difetti nelle opere eseguite;
quanto al credito verso Parte_1
Golden s.r.l., che il medesimo risultava già estinto in ragione di un accordo a seguito del quale il aveva dichiarato di essere stato “pienamente saldato per le opere eseguite” e di non aver CP_1
più nulla a pretendere da Golden s.r.l..
L'appellante rileva che la se davvero avesse avuto un controcredito da opporre in ER
compensazione, non avrebbe transatto pagando 10.000,00 euro, ma l'argomento è debole, atteso che la stessa, nell'addivenire all'accordo, ha precisato di essere animata dalla volontà di evitare i costi dell'accertamento tecnico preventivo con il quale, se la controversia fosse proseguita, avrebbe dovuto cristallizzare la prova dei vizi e difetti: affermazione logica e sufficiente a spiegare la transazione. Va aggiunto che a fronte di un'eccezione di inesatto adempimento della committente, il possesso di tutta la documentazione contabile e amministrativa, regolarmente tenuta, non sarebbe bastato di certo al ad evitare la controversia, né vi è prova, o può anche solo presumersi, che il ne Parte_1 Parte_1
sarebbe risultato vincitore per somma superiore a quanto ricavato dall'accordo stragiudiziale.
Quanto, poi, alla posizione di Golden s.r.l., parte appellante sostiene che l'accordo transattivo concluso dal debba riferirsi ad altra pretesa creditoria, giacché il mandato al legale per il recupero CP_1
era stato conferito nel giugno del 2012, mentre l'accordo transattivo era stato sottoscritto dall'amministratore della fallita il 30 giugno 2011. L'assunto è smentito dai documenti in atti: la diffida inviata a Golden s.r.l. dallo studio legale Lucente in data 26.06.2012 (all. F 10 del fallimento) è riferita all'appalto per “lavori di costruzione del fabbricato ad uso hotel/motel sito lungo la strada provinciale
n. 39 “Cerca””, e l'accordo transattivo del 30.06.2011 (v. All. F 11) ha riguardato immobile in
Comune di Mediglia (MI) in S.P. 39 Cerca (in oggetto è citato anche espressamente “ CP_2
). Dunque, che il contratto di appalto sia il medesimo non appare seriamente contestabile.
[...]
Si aggiunge che, in replica alla suddetta diffida dell'avv. Lucente, il legale di Golden s.r.l., avv.
Mariani (All. F 11), aveva risposto richiamando l'accordo transattivo ed il suo integrale adempimento pagina 9 di 11 (“Vorrà pertanto prendere atto di quanto sopra e qualora ravvisasse errori nei conteggi, la pregherei di segnalarmelo”), senza che il abbia provato una successiva lettera di contestazione e una Parte_1
insistita richiesta di pagamento.
Risulta perciò assolutamente condivisibile la conclusione del Tribunale in ordine alla totale assenza di prova del nesso di causalità tra la mancata disponibilità materiale delle scritture contabili e dei documenti amministrativi -imputata dal ed il mancato recupero dei crediti. Parte_3
In aggiunta e ad abundantiam, il Tribunale ha osservato che “parte attrice nulla deduce in ordine alla effettiva recuperabilità dei crediti di cui si discute, alla solvibilità dei creditori, alla probabilità di ottenere dai medesimi il pagamento delle somme dovute”, e questa affermazione, pure perspicua, non è stata neppure censurata.
III.2. Il terzo ed il quarto motivo di appello, che ancora possono essere congiuntamente trattati perché connessi, sono infondati.
In questa sede il ha precisato, dolendosi del fatto che il Tribunale non l'abbia colto, di aver Parte_1
inteso addebitare al l'appropriazione indebita di attivi societari (pag. 22 dell'atto di CP_1 appello: “E'…incontrovertibile…che l'illecito di cui si duole il attore sia quello della Parte_1 distrazione dell'attivo sociale”). Infatti, si duole l'appellante della mancata ammissione in primo grado dei capitoli di prova dichiarativa relativi all'apprensione di beni.
Ora, che il danno fosse stato ravvisato nello “sbilancio fallimentare” e posto in derivazione causale con la “incompleta/irregolare/ omessa tenuta/consegna delle scritture contabili”, ovvero fosse stato ravvisato nella perdita di attivi e posto in derivazione causale con una asserita condotta di distrazione, pare alla Corte che l'osservazione di fondo del Tribunale resti valida: tanto l'esistenza dello sbilancio, quanto, nello specifico, degli attivi, è del tutto improvata, giacché legata ad un bilancio assolutamente inattendibile, proprio perché, come pacifico sulla scorta della stessa rappresentazione del , Parte_1
redatto a fronte di una incompleta, irregolare, quando non del tutto omessa, tenuta delle scritture contabili. Un bilancio, potrebbe dirsi, di pura facciata, in assenza degli elementi che ne potessero comprovare le risultanze, dal quale, ciò nonostante, il pretende di ricavare con certezza Parte_1
l'esistenza degli attivi di cui lamenta poi la distrazione.
L'offerta di prova dichiarativa, sulla quale l'appellante insiste, è certamente inammissibile per genericità, poiché riferita alla supposta asportazione da parte del dal capannone che la CP_1
società aveva in uso, di “beni e attrezzature” non meglio specificati. Peraltro, in questa sede l'appellato pagina 10 di 11 ha eccepito che la prova ha ad oggetto una circostanza, l'appropriazione di beni strumentali, non allegata entro il maturare delle preclusioni assertive, e trattasi di eccezione assolutamente fondata dal momento che della suddetta attività non vi è neppure un cenno nell'atto di citazione, mentre la memoria ex art. 186, n.1, c.p.c. è stata limitata alla ritrasposizione delle conclusioni.
L'appello dunque, inammissibile l'insistita offerta di prova, deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (scaglione da €
52.000,1 a € 260.000,00), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1221/22 pubblicata il 12.02.2022, ogni Parte_1
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carla Romana Raineri Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2598/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DANTE, Parte_1 P.IVA_1
14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. RAPISARDA JACOPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SALOMONE MARCO
BENITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERNARDINI
PIETRO ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO;
C.F._2
APPELLATO
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Cause di responsabilità verso gli organi societari amministrativi e di controllo sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa - in riforma della sentenza n. 1221/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 12 febbraio 2022, a definizione del procedimento di primo grado recante il n. 24214/2018 di R.G. - così giudicare: accertare e dichiarare:
(i) la responsabilità del signor verso la Società e i creditori sociali per le condotte Controparte_1
meglio descritte in atti;
(ii) che da tali condotte sono derivati danni patrimoniali per la medesima Società e per i medesimi creditori sociali;
anche per l'effetto:
(iii) condannare il sig. a risarcire al i predetti danni in Controparte_1 Parte_1
misura perlomeno pari a Euro 260.000,00 o, in via subordinata, in misura pari a quella che, eventualmente anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia;
(iv) maggiorare tutti gli importi dovuti a titolo risarcitorio dal signor di rivalutazione Controparte_1
e interessi dal dì del dovuto al saldo;
ammettere, in via istruttoria: le prove per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che LL ha concesso in locazione ad uso non abitativo a l'immobile di Sua Parte_1
proprietà, sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4?
2. Vero che ha utilizzato, sino alla data di fallimento della stessa, l'immobile di Sua Parte_1
proprietà, sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4, quale deposito di beni e attrezzature da cantiere?
3. Vero che LL, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, ha visto personalmente il sig. CP_1
asportare beni e attrezzature da cantiere dall'immobile di Sua proprietà, sito in Tribiano (MI),
[...]
via Roma n. 4?
Si indica quale teste sui superiori capitoli il signor , nato a [...] il [...]. Testimone_1
Per Controparte_1
pagina 2 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale – per i motivi indicati in atti da intendersi integralmente ritrascritti – così giudicare:
1) dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o ex art. 348-bis c.p.c. o comunque rigettare l'Appello avversario e tutte le domande e istanze proposte dal nei confronti del signore Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e/o in diritto e, in ogni caso, confermare l'impugnata Sentenza n.
[...]
1221/2022 del Tribunale di Milano;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1. Il (di seguito anche “ ”), conveniva Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Milano esercitando l'azione ex art. 146 L.F., sulla scorta dei seguenti addebiti:
(i) omessa regolare tenuta della contabilità e, in genere, della documentazione sociale;
(ii) mancata consegna della documentazione al curatore fallimentare;
(iii) distrazione in danno della società fallita di somme per un ammontare pari a circa € 274.000 e/o, comunque, di elementi dell'attivo, per un ammontare pari ad € 268.676,98;
Il pregiudizio per la società ed i suoi creditori veniva pertanto individuato dal , in via Parte_1 alternativa, nell'ammontare di € 274.000,00 o nella diversa somma di € 268.676,98, ed il Parte_1 medesimo domandava la condanna del al pagamento “per lo meno” della somma di € CP_1
260.000,00.
A sostegno delle domande proposte, parte attrice deduceva che:
(di seguito anche solo ) era stata amministrata, sin dalla costituzione, da Parte_1 Parte_1
il quale, a far data dal 12 agosto 2009, era diventato titolare dell'intero capitale Controparte_1
sociale.
In data 2 aprile 2014, il Tribunale di Lodi aveva dichiarato il fallimento della Società, risultando ammessi al passivo fallimentare crediti per circa € 263.479,76, a fronte di un attivo realizzato pari ad €
27.323,02.
pagina 3 di 11 Dalle verifiche effettuate dal curatore emergeva il mancato aggiornamento della documentazione contabile, amministrativa e sociale da parte che l'ultimo bilancio di esercizio depositato CP_1 risaliva all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2010.
In sede di audizione ex art. 49 L.F., intervenuta in data 9 aprile 2014, il dichiarava CP_1
l'esistenza di due crediti sociali nei confronti di: tale signora , per circa € 80.000; Persona_1 tale Golden s.r.l. per circa € 214.000.
Il Fallimento evidenziava come dei summenzionati crediti non fosse stata rinvenuta pressoché alcuna traccia all'interno della documentazione contabile e amministrativa prodotta dalla Società fallita. Il si era limitato a consegnare al curatore: alcune carte di lavoro dal medesimo CP_1
unilateralmente predisposte, con riferimento al credito vantato nei confronti della signora la ER copia di una lettera attestante l'avvenuto conferimento, in epoca anteriore al fallimento, del mandato ad un legale per il recupero coattivo del credito, con riferimento al credito vantato nei confronti di Golden
s.r.l.. Il curatore, di conseguenza, era stato unicamente in grado di addivenire ad accordo transattivo con la signora la quale aveva versato alla Procedura il minor importo di €10.000,00 a ER
tacitazione di ogni pretesa. Di qui, il prodursi di un pregiudizio a danno del ceto creditorio della società oramai fallita, quantificabile nel controvalore dei predetti crediti al netto dell'importo già ottenuto dal a seguito della suindicata transazione. Parte_1
Il Fallimento articolava, infine, un ulteriore addebito nei confronti del consistente CP_1 nell'aver “volatilizzato” l'attivo.
Infatti:
a)il aveva dichiarato al curatore che, a causa della situazione di dissesto e di carenza di CP_1 liquidità in cui la società si sarebbe venuta a trovare, la stessa, a decorrere dall'anno 2011, non sarebbe più stata nelle condizioni di acquisire nuovi lavori;
b) dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 2010 la società risultava disporre di immobilizzazioni e di attivo circolante per un ammontare pari ad € 490.000, a fronte di un indebitamento di € 457.540, e, ciò nonostante, l'attivo realizzato dalla Procedura fallimentare era stato di soli € 27.323,02;
c) nell'arco temporale intercorrente tra l'anno 2010 e la data del fallimento, le passività sociali si erano ridotte di € 194.060,24, somma pari al delta tra l'indebitamento complessivo quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio depositato e il passivo accertato in sede di verifica ex art. 93 L.F. e quantificato in Euro 263.479,76;
pagina 4 di 11 d) l'incompletezza e il mancato aggiornamento della contabilità avevano impedito di operare una compiuta ricostruzione dell'utilizzo degli elementi dell'attivo patrimoniale risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010, a fronte di una riduzione dell'indebitamento soltanto parziale.
Sicché, l'ingiustificata “volatilizzazione” di parte degli elementi dell'attivo sociale doveva ritenersi imputabile, ad avviso del , a fatto e colpa dell'amministratore. Parte_1
I.2. All'esito del giudizio, nel quale è rimasto contumace, il Tribunale di Milano Controparte_1
in composizione collegiale ha rigettato tutte le domande del . Parte_1
In estrema sintesi, i primi giudici hanno ritenuto:
-che il non avesse provato l'effettiva esistenza dei crediti vantati nei confronti dei suindicati Parte_1
debitori e Golden s.r.l., tanto più negli importi sostenuti (entrambi i crediti, come risultante dai ER
documenti reperiti, erano contestati: il credito verso la era stato contestato a mezzo lettera datata ER
23 marzo 2015 in cui si precisava che, alla luce dei pagamenti effettuati e regolarmente documentati, alcuna ulteriore somma era dovuta;
Golden, come risultato dalla missiva datata 2 luglio 2012 inviata al procuratore di parte attrice con scritture allegate, aveva eccepito l'avvenuto pagamento della maggior somma di Euro 927.000, a cui era conseguita la totale estinzione del relativo debito, e ciò conformemente agli accordi scritti, debitamente prodotti, intervenuti tra Golden s.r.l. stessa e il CP_1 in data 30 giugno 2011 e a mezzo dei quali il dichiarava di essere stato “pienamente saldato CP_1 per le opere eseguite”, non avendo più nulla a pretendere da Golden s.r.l.);
-che, in ogni caso, non risultava provato, secondo ragionamento controfattuale, che, ove il CP_1
avesse regolarmente tenuto le scritture contabili e le avesse consegnate al , questo avrebbe Parte_1
potuto fruttuosamente riscuotere i crediti: “parte attrice nulla deduce in ordine alla effettiva recuperabilità dei crediti di cui si discute, alla solvibilità dei creditori, alla probabilità di ottenere dai medesimi il pagamento delle somme dovute” (così a pag. 9 della sentenza):
Nemmeno la sostenuta volatilizzazione dell'attivo era provata: la veridicità delle appostazioni contenute nel bilancio di esercizio al 31.12.2010 era “quanto meno opinabile”; tra la chiusura del bilancio e la dichiarazione di fallimento era decorsi più di tre anni;
doveva considerarsi la svalorizzazione che l'attivo patrimoniale subisce nel corso degli anni (ammortamenti, inesigibilità sopravvenuta di crediti) e vieppiù per il solo effetto della dichiarazione di fallimento.
Appariva significativa la coincidenza tra il danno come computato e lo sbilancio attivo/passivo fallimentare, sulla cui entità si attestava, in realtà, il petitum risarcitorio.
pagina 5 di 11 Il Tribunale ha richiamato Cass., sez. un., n. 9100 del 2015, secondo cui: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta decisione il ha proposto appello, sulla scorta di quattro motivi Parte_1
come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
1. Primo motivo d'impugnazione: erronea valutazione delle allegazioni del in ordine alla Parte_1
sussistenza dei Crediti:
Il motivo censura la decisione per non aver minimamente considerato, laddove ha ritenuto improvata la sussistenza dei crediti, che plurimi elementi presuntivi consentivano di ritenerla invece con certezza: il fatto che il e avesse dichiarato al curatore la sussistenza e l'importo in una dichiarazione CP_1 avente «rafforzata valenza probatoria, ex art. 2700 c.c.”; il fatto che la fosse addivenuta ad una ER
transazione, circostanza incompatibile con la ritenuta estinzione del credito;
il fatto, quanto a Golden, che il mandato conferito dal un legale nel 2012 per il recupero del credito consentiva di CP_1
ritenere che si trattasse di un credito diverso e successivo rispetto a quello riconosciuto estinto negli accordi del 2011.
2. Secondo motivo d'impugnazione: erronea affermazione della carenza di prova in ordine al nesso causale tra la mancata acquisizione della documentazione sociale e il danno:
Con questo motivo il afferma che “può solo immaginare che, se avesse avuto la completa Parte_1
disponibilità di tale documentazione (beninteso, regolarmente aggiornata e conservata), con ragionevole probabilità vi avrebbe rinvenuto contratti, fatture, SAL, corrispondenza tra le parti ed
pagina 6 di 11 eventuali altri atti idonei ad esser opposti ai debitori. E tanto sarebbe dovuto bastare al Tribunale per accogliere le domande attoree, giacché costituisce un comune dato di esperienza, sul quale non meriterebbe soffermarsi oltre, che un imprenditore che mantiene e conserva correttamente la propria documentazione contabile e amministrativa abbia serie ed apprezzabili possibilità di far valere vittoriosamente le proprie pretese creditorie.”.
3) Terzo motivo d'impugnazione: l'erronea affermazione della carenza di prova del nesso causale tra il secondo addebito di responsabilità ascritto all'amministratore e il danno dallo stesso derivante, nonché del danno medesimo.
Con questo motivo il Fallimento appellante insiste nel rilevare che l'attivo realizzato dalla Procedura è stato di soli 27 mila euro circa, mentre le passività sociali, tra il 31.12.2010 e la data di fallimento si sono ridotte di soli € 196.348,24 (pari alla differenza tra l'indebitamento complessivo risultante dall'ultimo bilancio depositato e il passivo di Euro 261.191,76 accertato in sede di verifica ex art. 93
L.F.). Da ciò deriverebbe la distrazione di attivi per € 266.299,22 (equivalente alla differenza tra il citato controvalore dell'attivo al 31.12.2010, pari - come già indicato - a € 490.000 e la minor riduzione dell'indebitamento complessivo, pari - come altresì già indicato – a € 196.348,24, dedotta ulteriormente la somma di € 27.352,54 ricavata dalla liquidazione concorsuale). Tutto ciò, secondo i dati ricavabili dall'ultimo bilancio depositato. Rileva in proposito che non spettava al Tribunale spingersi a porre in dubbio l'attendibilità dell'ultimo bilancio approvato e depositato dalla fallita, in assenza di specifica contestazione su questo tema da parte del . Afferma che non sia condivisibile l'avviso del Parte_1
Tribunale in ordine alla “svalorizzazione che l'attivo patrimoniale subisce nel corso degli anni
(ammortamenti, inesigibilità sopravvenuta di crediti) e viepiù per il solo effetto della dichiarazione di fallimento”: per converso, sarebbe ragionevole concludere che detto attivo sia stato per la gran parte indebitamente sottratto dall'amministratore al fine di utilizzarlo per propri scopi personali. Indicativo in proposito sarebbe il fatto che pochi mesi prima del fallimento il avesse avviato CP_1 un'autonoma impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività della Società, presumibilmente utilizzando, almeno in parte, l'attivo mancante.
4) Quarto motivo d'impugnazione: la mancata ammissione dei mezzi di prova orali articolati dal
: Parte_1
pagina 7 di 11 Il motivo censura la mancata ammissione dei seguenti capitoli di prova orale, ritenuta dal Tribunale superflua:
1. Vero che LL ha concesso in locazione ad uso non abitativo a l'immobile di Sua Parte_1
proprietà, sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4?
2. Vero che ha utilizzato, sino alla data di suo fallimento, l'immobile di Sua proprietà, Parte_1
sito in Tribiano (MI), via Roma n. 4, quale deposito di beni e attrezzature da cantiere?
3. Vero che LL, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, ha visto personalmente il sig. CP_1
asportare beni e attrezzature da cantiere dall'immobile di Sua proprietà, sito in Tribiano
[...]
(MI), via Roma n. 4?
Si indica quale teste sui superiori capitoli il signor , nato a [...] il [...]. Testimone_1
Ritiene che tale prova fosse tutt'altro che superflua, ai fini della contestata distrazione.
II.2 Si è costituito , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 342 Controparte_1
c.p.c., e domandandone comunque il rigetto. L'appellato ha puntualizzato che l'allegazione sull'impresa individuale avviata poco prima del fallimento era tardiva, effettuata quando erano già maturate le preclusioni assertive. Quanto al quarto motivo di appello, ha rilevato che i capitoli miravano a provare fatti non allegati, parimenti, entro quel termine, e pertanto erano inammissibili.
II.3 All'udienza del 25.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 05.12.2024.
III. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente vanno delibate le eccezioni di inammissibilità dell'appello. Quanto all'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., l'eccezione è superata dal momento che la Corte ha disposto procedersi con la trattazione. E' infondata l'eccezione ex art. 342 c.p.c., giacché soddisfa il requisito di specificità dell'appello l'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.
Venendo al merito, la Corte osserva quanto segue.
pagina 8 di 11 III.1. Il primo e il secondo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Il , criticando la sentenza di primo grado per aver a suo dire trascurato “plurimi elementi Parte_1 sintomatici” della sussistenza dei crediti, peraltro “confessati” dal al curatore nella sede CP_1 formale dell'audizione, trascura di confrontarsi con la reale motivazione del Tribunale, che ha messo in luce, richiamando la documentazione versata in atti dallo stesso , che: quanto al credito Parte_1 verso la il medesimo era contestato, vantando persino quest'ultima un controcredito verso ER
, per il ripristino di asseriti vizi e difetti nelle opere eseguite;
quanto al credito verso Parte_1
Golden s.r.l., che il medesimo risultava già estinto in ragione di un accordo a seguito del quale il aveva dichiarato di essere stato “pienamente saldato per le opere eseguite” e di non aver CP_1
più nulla a pretendere da Golden s.r.l..
L'appellante rileva che la se davvero avesse avuto un controcredito da opporre in ER
compensazione, non avrebbe transatto pagando 10.000,00 euro, ma l'argomento è debole, atteso che la stessa, nell'addivenire all'accordo, ha precisato di essere animata dalla volontà di evitare i costi dell'accertamento tecnico preventivo con il quale, se la controversia fosse proseguita, avrebbe dovuto cristallizzare la prova dei vizi e difetti: affermazione logica e sufficiente a spiegare la transazione. Va aggiunto che a fronte di un'eccezione di inesatto adempimento della committente, il possesso di tutta la documentazione contabile e amministrativa, regolarmente tenuta, non sarebbe bastato di certo al ad evitare la controversia, né vi è prova, o può anche solo presumersi, che il ne Parte_1 Parte_1
sarebbe risultato vincitore per somma superiore a quanto ricavato dall'accordo stragiudiziale.
Quanto, poi, alla posizione di Golden s.r.l., parte appellante sostiene che l'accordo transattivo concluso dal debba riferirsi ad altra pretesa creditoria, giacché il mandato al legale per il recupero CP_1
era stato conferito nel giugno del 2012, mentre l'accordo transattivo era stato sottoscritto dall'amministratore della fallita il 30 giugno 2011. L'assunto è smentito dai documenti in atti: la diffida inviata a Golden s.r.l. dallo studio legale Lucente in data 26.06.2012 (all. F 10 del fallimento) è riferita all'appalto per “lavori di costruzione del fabbricato ad uso hotel/motel sito lungo la strada provinciale
n. 39 “Cerca””, e l'accordo transattivo del 30.06.2011 (v. All. F 11) ha riguardato immobile in
Comune di Mediglia (MI) in S.P. 39 Cerca (in oggetto è citato anche espressamente “ CP_2
). Dunque, che il contratto di appalto sia il medesimo non appare seriamente contestabile.
[...]
Si aggiunge che, in replica alla suddetta diffida dell'avv. Lucente, il legale di Golden s.r.l., avv.
Mariani (All. F 11), aveva risposto richiamando l'accordo transattivo ed il suo integrale adempimento pagina 9 di 11 (“Vorrà pertanto prendere atto di quanto sopra e qualora ravvisasse errori nei conteggi, la pregherei di segnalarmelo”), senza che il abbia provato una successiva lettera di contestazione e una Parte_1
insistita richiesta di pagamento.
Risulta perciò assolutamente condivisibile la conclusione del Tribunale in ordine alla totale assenza di prova del nesso di causalità tra la mancata disponibilità materiale delle scritture contabili e dei documenti amministrativi -imputata dal ed il mancato recupero dei crediti. Parte_3
In aggiunta e ad abundantiam, il Tribunale ha osservato che “parte attrice nulla deduce in ordine alla effettiva recuperabilità dei crediti di cui si discute, alla solvibilità dei creditori, alla probabilità di ottenere dai medesimi il pagamento delle somme dovute”, e questa affermazione, pure perspicua, non è stata neppure censurata.
III.2. Il terzo ed il quarto motivo di appello, che ancora possono essere congiuntamente trattati perché connessi, sono infondati.
In questa sede il ha precisato, dolendosi del fatto che il Tribunale non l'abbia colto, di aver Parte_1
inteso addebitare al l'appropriazione indebita di attivi societari (pag. 22 dell'atto di CP_1 appello: “E'…incontrovertibile…che l'illecito di cui si duole il attore sia quello della Parte_1 distrazione dell'attivo sociale”). Infatti, si duole l'appellante della mancata ammissione in primo grado dei capitoli di prova dichiarativa relativi all'apprensione di beni.
Ora, che il danno fosse stato ravvisato nello “sbilancio fallimentare” e posto in derivazione causale con la “incompleta/irregolare/ omessa tenuta/consegna delle scritture contabili”, ovvero fosse stato ravvisato nella perdita di attivi e posto in derivazione causale con una asserita condotta di distrazione, pare alla Corte che l'osservazione di fondo del Tribunale resti valida: tanto l'esistenza dello sbilancio, quanto, nello specifico, degli attivi, è del tutto improvata, giacché legata ad un bilancio assolutamente inattendibile, proprio perché, come pacifico sulla scorta della stessa rappresentazione del , Parte_1
redatto a fronte di una incompleta, irregolare, quando non del tutto omessa, tenuta delle scritture contabili. Un bilancio, potrebbe dirsi, di pura facciata, in assenza degli elementi che ne potessero comprovare le risultanze, dal quale, ciò nonostante, il pretende di ricavare con certezza Parte_1
l'esistenza degli attivi di cui lamenta poi la distrazione.
L'offerta di prova dichiarativa, sulla quale l'appellante insiste, è certamente inammissibile per genericità, poiché riferita alla supposta asportazione da parte del dal capannone che la CP_1
società aveva in uso, di “beni e attrezzature” non meglio specificati. Peraltro, in questa sede l'appellato pagina 10 di 11 ha eccepito che la prova ha ad oggetto una circostanza, l'appropriazione di beni strumentali, non allegata entro il maturare delle preclusioni assertive, e trattasi di eccezione assolutamente fondata dal momento che della suddetta attività non vi è neppure un cenno nell'atto di citazione, mentre la memoria ex art. 186, n.1, c.p.c. è stata limitata alla ritrasposizione delle conclusioni.
L'appello dunque, inammissibile l'insistita offerta di prova, deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (scaglione da €
52.000,1 a € 260.000,00), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1221/22 pubblicata il 12.02.2022, ogni Parte_1
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
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