Articolo 5 della Legge 26 gennaio 1949, n. 10
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1 febbraio 1949
Art. 5.
Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , per la vidimazione dei rispettivi provvedimenti amministrativi, sono raddoppiate:
60 lettera a) (vidimazione licenza fabbricazione, raccolta armi, escluse quelle da guerra);
100 (vidimazione autorizzazione nomina di guardie particolari);
102 (vidimazione licenza esercizio investigazioni o ricerche, ecc.).
Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dal n. 105 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , sono raddoppiate per la dichiarazione di locale di meretricio e triplicate per la vidimazione annuale della dichiarazione medesima.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1949