Articolo 11 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 dicembre 1973
Art. 11.
Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il consorzio puo' formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973