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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 384/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (Me), via del Sole n. 29 presso lo studio dell'Avv. Santi Certo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in SS, via Armeria n.
1, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 proponeva Parte_1 opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 190/2023, con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva ingiunto il pagamento in favore dell della somma di € 7.770,80, oltre CP_1 interessi e rivalutazione.
La pretesa dell riguardava, in particolare, la restituzione della CP_1 somma indebitamente erogata a titolo di assegno mensile di assistenza negli anni 2013, 2014 e 2015, sul presupposto che il avesse percepito un reddito superiore alla soglia prevista per Pt_1 il riconoscimento della prestazione.
Dopo una articolata ricostruzione della giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, il ricorrente sosteneva che l non poteva CP_1 procedere alla ripetizione in quanto aveva erogato la prestazione nonostante fosse già in possesso dei dati reddituali.
Rilevata l'assenza di dolo a suo carico, aggiungeva che l era CP_1 comunque incorso nella decadenza prevista dall'art. 13, comma 2,
Legge n. 412/1991 in quanto l'indebito era stato già rilevato con la nota di riliquidazione della prestazione dell'11 giugno 2015.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nella resistenza dell all'udienza del 12 giugno 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
L'opposizione non merita accoglimento.
È noto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò in ragione della garanzia costituzionale apprestata dall'art. 38
Cost. alle esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che sarebbe vanificata dal principio di indiscriminata ripetizione di prestazioni destinate ad esigenze alimentari proprie e della famiglia.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Controparte_2
30 Giugno 2020, n. 13223).
Ed ancora la Corte di Cassazione ha statuito che “la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004) (Cass. n. 13916/2021).
La Corte ha quindi richiamato la sentenza n. 12406 del 2003, la quale ha affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Secondo tale orientamento, “una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole
e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale
(Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ne consegue che in materia di indebito assistenziale non possa trovare applicazione né l'art. 2033 c.c. né la disciplina eccezionale prevista della l. n. 88/89, art. 52 per l'indebito pensionistico
Come statuito dalla Corte d'Appello di SS (cfr. sent. n. 90/2023)
“il principio che deve orientare l'interprete è quello di salvaguardare, in via generale il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate, ma solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, mentre per il periodo precedente debbano prevalere le esigenze di tutela dell'accipiens a condizione che egli si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di buona fede e di legittimo affidamento circa il diritto soggettivo a percepire le somme”.
Ciò premesso, nel caso in esame non è contestato che il ricorrente abbia percepito negli anni 2013, 2014 e 2015 redditi in misura superiore alla soglia prevista dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ora, se è pur vero che con l'istituzione del Casellario dell'Assistenza a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 l è stato posto CP_1 in condizione di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale (cfr. sul punto anche Corte d'Appello di
SS n. 217/2025), nondimeno va osservato che, essendosi verificato il superamento del limite reddituale a partire dall'anno
2013, l'accertamento di detto superamento poteva avvenire soltanto a seguito di verifica reddituale sulle dichiarazioni che, in relazione alla predetta annualità, vengono presentate nell'anno 2014.
Ne consegue che, a maggior ragione per gli anni 2014 e 2015, il ricorrente non poteva riporre un legittimo affidamento sulla sussistenza del diritto alla prestazione, in quanto doveva considerare la necessità per l'Istituto di attendere i tempi necessari per la ricezione dei dati reddituali.
L ha dunque tempestivamente comunicato l'esistenza CP_1 dell'indebito con la nota dell'11 giugno 2015 (non essendovi evidenza della precedente nota del 29 dicembre 2014 pure richiamata nella lettera dell'11 giugno 2015), impedendo il consolidamento in capo al ricorrente di una situazione di legittimo affidamento sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione.
Infondato è poi il rilievo sulla decadenza prevista dall'art. 13, comma
2, Legge n. 412/1991.
L'assegno mensile di assistenza è indubbiamente una prestazione assistenziale, sicché, come condivisibilmente affermato dalla Corte
d'Appello di SS (cfr. sentenza n. 217/2025), non può farsi applicazione della disciplina di cui all'art 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale.
La Corte di Cassazione invero si è, sul punto, espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando tale inapplicabilità.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo in misura prossima ai valori minimi (in considerazione della natura non estremamente complessa di una materia definita per larghi tratti dai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità), seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Va esclusa la fase istruttoria, non essendo stata svolta la relativa attività (cfr. Corte d'Appello di SS n. n.
305/2025).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 190/2023 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
condanna al pagamento in favore dell delle spese Parte_1 CP_1 del giudizio, liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino