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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Vaccaro e Daniele Cattano Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Loredana Di Salvo
[...] CP_2
- resistente -
OGGETTO: prestazioni – infortunio sul lavoro;
CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e nei rispettivi atti difensivi.
*****
All'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica di pari Parte_1
all'11% in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorsogli in data 8.11.2022; condanna ad erogare in favore di l'indennizzo correlato a tale CP_2 Parte_1
grado di menomazione, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
2.700,00, oltre al rimborso spese in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con Persona_1
separato decreto, in capo ad nei rapporti interni, in solido nei rapporti con CP_2
l'ausiliario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 anche solo “ ”), deducendo: CP_2
- di aver subìto, in data 8.11.2022, un infortunio mentre lavorava, come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'Azienda Agricola Nicolosi Vincenza. In particolare, mentre era intento a legare un cestone di olive, a causa della rottura di una corda, cadeva rovinosamente a terra riportando un trauma alla spalla sinistra;
- che l' aveva riconosciuto l'evento come infortunio sul lavoro, erogando CP_2 all'assicurato l'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 12.11.2022 all'8.12.2022;
- che, con provvedimento del 18.4.2023, l' resistente comunicava al ricorrente che CP_1 non era stata riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica in capo allo stesso;
- che non condividendo il provvedimento dell' aveva presentato opposizione CP_1 avverso tale determinazione ritenendo che il grado di invalidità derivante dall'evento dell'8.11.2022 fosse pari almeno al 16%, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, ha formulato al Tribunale le seguenti richieste: “1) Parte_1
accertare e dichiarare che il ricorrente in data 08.11.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella narrativa del presente ricorso;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza del predetto infortunio, ha diritto al riconoscimento di un grado di menomazione fisica non inferiore al 16 % o quello che sarà accertato in corso di causa, sin dal 08.11.2022 (data dell'infortunio sul lavoro); 3) accertare e dichiarare che il
Pag. 2 di 5 ricorrente ha diritto alla rendita, o, in subordine, all'indennizzo, da parte dell'
[...]
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, per il danno biologico subito, con decorrenza dal
08.11.2022 (data dell'infortunio sul lavoro) e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
4)
Conseguentemente, condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
[...]
in favore del ricorrente Sig. , per il danno biologico subito in conseguenza del Parte_1
predetto incidente sul lavoro del 08.11.2022, della rendita e di tutti i benefici economici connessi al grado di menomazione fisica o in subordine (nella denegata ipotesi di riconoscimento di danno biologico in misura inferiore al 16%), dell'indennizzo (art.74
T.U.d.P.R. 1124/65), dal 08.11.2022 (data dell'infortunio sul lavoro) e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) Con vittoria di spese e competenze come per legge, da distrarre ai sottoscritti Avv.ti Giovanni Vaccaro e Daniele
Cattano; 6) Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in CP_2
fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, istruita con documenti e attraverso l'espletamento di consulenza medico- legale, è stata decisa all'udienza odierna.
****
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Va anzitutto precisato che la natura professionale dell'infortunio non è stata contestata dall' che, peraltro, ha già liquidato al ricorrente, in conseguenza del detto CP_1 infortunio, la indennità per inabilità temporanea assoluta dal 12.11.2022 all'8.12.2022 (cfr. doc.6, fascicolo di parte resistente).
La questione controversa attiene unicamente alla sussistenza in capo all'assicurato di postumi indennizzabili eziologicamente riferibili al detto infortunio.
Pag. 3 di 5 Al fine di verificare l'obiettiva sussistenza di tale elemento controverso, nel corso del procedimento è stata disposta una C.T.U. medico-legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, risultanze che non risultano essere state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte (cfr. deposito CTU del 14.2.2025 denominato “comunicazione deposito
C.T.U. ). CP_4
Della predetta relazione appare utile richiamare i passaggi fondamentali, ancorché da intendersi in questa sede integralmente richiamata (cfr. relazione peritale depositata all'interno del fascicolo telematico in data 14.2.2025).
Il C.T.U. nominato, sulla base della documentazione medica in atti, ha, anzitutto, riscontrato che: “Il trauma era dotato di una evidente efficienza lesiva tale da far cadere
l'assicurato e procurargli un trauma cervicale, un trauma all'emicostato di sinistra e il trauma alla spalla sx con sub lussazione […]
Esaminato il caso in esame ritengo debba considerarsi come professionale l'infortunio, inteso nella sua accezione tecnico giuridica, in quanto è stata individuata, nel contesto di lavoro, la causa violenta;
quest'ultima ha operato ab estrinseco e quindi è risultata esterna all'organismo stesso. L'emergenza biodinamica si è estrinsecata nell'ambito di uno sforzo-infortunio. La presenza della tendinosi non interrompe il nesso di causalità tra
l'infortunio e l'esito dannoso: l'azione lesiva professionale agendo anche su di essa l'ha aggravata causando conseguenze più rilevanti di quelle che essa avrebbe provocato se
l'azione lesiva professionale non fosse avvenuta. Analizzata la vis lesiva si evince la corrispondenza traumatogenetica tra la dinamica dell'infortunio e la lesione prodotta, secondo la criteriologia medico legale (idoneità quali quantitativa, topografica, cronologica, sindrome a ponte). Le alterazioni degenerative della struttura tendinea a parere dello scrivente devono essere considerate alla stregua di “fisiologica “usura, comune nella fascia di età del periziato e non tali da assumere preponderante valenza causale”.
Pag. 4 di 5 Quanto alla valutazione del danno biologico riferibile alle lesioni riscontrate in capo al ricorrente, il Perito ha accertato che: “[…] alla luce delle tabelle del D.M. 38/2000 e
D.M. 12/07/2000 si ritiene che sono residuati postumi invalidanti permanenti considerati come Danno Biologico pari allo 11% (UNDICIPERCENTO).” (cfr. pag. 8 consulenza medico-legale).
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertata una lesione dell'integrità psico-fisica pari all'11% subìta da in conseguenza Parte_1 dell'infortunio occorsogli in data 8.11.2022.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto di al Parte_1
percepimento di un indennizzo in capitale, con interessi dal dovuto al saldo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di CP_2
controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.147/2022, tenuto conto del valore della causa che, considerata la età del ricorrente e la percentuale di danno riconosciuta, appare congruo sussumere nell'ambito dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Nella determinazione delle spese si tiene conto dell'estrema semplicità delle questioni di diritto esaminate.
Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con il ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca il 10.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Vaccaro e Daniele Cattano Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Loredana Di Salvo
[...] CP_2
- resistente -
OGGETTO: prestazioni – infortunio sul lavoro;
CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e nei rispettivi atti difensivi.
*****
All'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica di pari Parte_1
all'11% in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorsogli in data 8.11.2022; condanna ad erogare in favore di l'indennizzo correlato a tale CP_2 Parte_1
grado di menomazione, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
2.700,00, oltre al rimborso spese in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con Persona_1
separato decreto, in capo ad nei rapporti interni, in solido nei rapporti con CP_2
l'ausiliario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 anche solo “ ”), deducendo: CP_2
- di aver subìto, in data 8.11.2022, un infortunio mentre lavorava, come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'Azienda Agricola Nicolosi Vincenza. In particolare, mentre era intento a legare un cestone di olive, a causa della rottura di una corda, cadeva rovinosamente a terra riportando un trauma alla spalla sinistra;
- che l' aveva riconosciuto l'evento come infortunio sul lavoro, erogando CP_2 all'assicurato l'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 12.11.2022 all'8.12.2022;
- che, con provvedimento del 18.4.2023, l' resistente comunicava al ricorrente che CP_1 non era stata riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica in capo allo stesso;
- che non condividendo il provvedimento dell' aveva presentato opposizione CP_1 avverso tale determinazione ritenendo che il grado di invalidità derivante dall'evento dell'8.11.2022 fosse pari almeno al 16%, senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, ha formulato al Tribunale le seguenti richieste: “1) Parte_1
accertare e dichiarare che il ricorrente in data 08.11.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella narrativa del presente ricorso;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza del predetto infortunio, ha diritto al riconoscimento di un grado di menomazione fisica non inferiore al 16 % o quello che sarà accertato in corso di causa, sin dal 08.11.2022 (data dell'infortunio sul lavoro); 3) accertare e dichiarare che il
Pag. 2 di 5 ricorrente ha diritto alla rendita, o, in subordine, all'indennizzo, da parte dell'
[...]
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, per il danno biologico subito, con decorrenza dal
08.11.2022 (data dell'infortunio sul lavoro) e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
4)
Conseguentemente, condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
[...]
in favore del ricorrente Sig. , per il danno biologico subito in conseguenza del Parte_1
predetto incidente sul lavoro del 08.11.2022, della rendita e di tutti i benefici economici connessi al grado di menomazione fisica o in subordine (nella denegata ipotesi di riconoscimento di danno biologico in misura inferiore al 16%), dell'indennizzo (art.74
T.U.d.P.R. 1124/65), dal 08.11.2022 (data dell'infortunio sul lavoro) e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) Con vittoria di spese e competenze come per legge, da distrarre ai sottoscritti Avv.ti Giovanni Vaccaro e Daniele
Cattano; 6) Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in CP_2
fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, istruita con documenti e attraverso l'espletamento di consulenza medico- legale, è stata decisa all'udienza odierna.
****
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Va anzitutto precisato che la natura professionale dell'infortunio non è stata contestata dall' che, peraltro, ha già liquidato al ricorrente, in conseguenza del detto CP_1 infortunio, la indennità per inabilità temporanea assoluta dal 12.11.2022 all'8.12.2022 (cfr. doc.6, fascicolo di parte resistente).
La questione controversa attiene unicamente alla sussistenza in capo all'assicurato di postumi indennizzabili eziologicamente riferibili al detto infortunio.
Pag. 3 di 5 Al fine di verificare l'obiettiva sussistenza di tale elemento controverso, nel corso del procedimento è stata disposta una C.T.U. medico-legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, risultanze che non risultano essere state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte (cfr. deposito CTU del 14.2.2025 denominato “comunicazione deposito
C.T.U. ). CP_4
Della predetta relazione appare utile richiamare i passaggi fondamentali, ancorché da intendersi in questa sede integralmente richiamata (cfr. relazione peritale depositata all'interno del fascicolo telematico in data 14.2.2025).
Il C.T.U. nominato, sulla base della documentazione medica in atti, ha, anzitutto, riscontrato che: “Il trauma era dotato di una evidente efficienza lesiva tale da far cadere
l'assicurato e procurargli un trauma cervicale, un trauma all'emicostato di sinistra e il trauma alla spalla sx con sub lussazione […]
Esaminato il caso in esame ritengo debba considerarsi come professionale l'infortunio, inteso nella sua accezione tecnico giuridica, in quanto è stata individuata, nel contesto di lavoro, la causa violenta;
quest'ultima ha operato ab estrinseco e quindi è risultata esterna all'organismo stesso. L'emergenza biodinamica si è estrinsecata nell'ambito di uno sforzo-infortunio. La presenza della tendinosi non interrompe il nesso di causalità tra
l'infortunio e l'esito dannoso: l'azione lesiva professionale agendo anche su di essa l'ha aggravata causando conseguenze più rilevanti di quelle che essa avrebbe provocato se
l'azione lesiva professionale non fosse avvenuta. Analizzata la vis lesiva si evince la corrispondenza traumatogenetica tra la dinamica dell'infortunio e la lesione prodotta, secondo la criteriologia medico legale (idoneità quali quantitativa, topografica, cronologica, sindrome a ponte). Le alterazioni degenerative della struttura tendinea a parere dello scrivente devono essere considerate alla stregua di “fisiologica “usura, comune nella fascia di età del periziato e non tali da assumere preponderante valenza causale”.
Pag. 4 di 5 Quanto alla valutazione del danno biologico riferibile alle lesioni riscontrate in capo al ricorrente, il Perito ha accertato che: “[…] alla luce delle tabelle del D.M. 38/2000 e
D.M. 12/07/2000 si ritiene che sono residuati postumi invalidanti permanenti considerati come Danno Biologico pari allo 11% (UNDICIPERCENTO).” (cfr. pag. 8 consulenza medico-legale).
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertata una lesione dell'integrità psico-fisica pari all'11% subìta da in conseguenza Parte_1 dell'infortunio occorsogli in data 8.11.2022.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto di al Parte_1
percepimento di un indennizzo in capitale, con interessi dal dovuto al saldo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di CP_2
controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.147/2022, tenuto conto del valore della causa che, considerata la età del ricorrente e la percentuale di danno riconosciuta, appare congruo sussumere nell'ambito dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Nella determinazione delle spese si tiene conto dell'estrema semplicità delle questioni di diritto esaminate.
Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con il ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca il 10.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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