TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10060 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Presidente est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15670/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. MARTINI KATIA C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 09.10.2025 il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il PM chiedeva pronunciarsi la separazione. Il Gi riservava in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 la sig.ra Parte_1 esponeva: “ a) in data 21.05.1992 la ricorrente, sig.ra , ha contratto Parte_1 matrimonio civile in Napoli con il sig. , atto trascritto al n. 100, parte I s., sez. C, Controparte_1 optando per il regime di separazione dei beni, come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Napoli (doc. 2); b) durante il matrimonio
i coniugi non hanno acquistato alcun bene immobile né mobile;
c) i coniugi hanno concepito un figlio, nato in [...] che si sono lasciati ed attualmente di anni 28; d) essendo venuta Per_1 meno la comunione materiale e spirituale tra loro, si invoca la pronuncia di separazione dei coniugi”.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3) non disporsi alcunché a carico del sig. CP_1
a titolo di mantenimento del figlio perchè è economicamente indipendente”.
[...] Per_1
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 09.10.2025 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c compariva il procuratore della ricorrente Avv. Katia Martini munito di procura speciale. Il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, sulle conclusioni della ricorrente alle quali aderiva anche il P.M., rimetteva la causa al Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente , citato e non Controparte_1 costituitosi.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata peraltro, anche dalla contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo venuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessuna altra determinazione deve essere adottata in assenza di richieste accessorie.
Tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, cosi provvede: - dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 – 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 100. Parte I, S. sez. C,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992);
- spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Presidente est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15670/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. MARTINI KATIA C.F._1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 09.10.2025 il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il PM chiedeva pronunciarsi la separazione. Il Gi riservava in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 la sig.ra Parte_1 esponeva: “ a) in data 21.05.1992 la ricorrente, sig.ra , ha contratto Parte_1 matrimonio civile in Napoli con il sig. , atto trascritto al n. 100, parte I s., sez. C, Controparte_1 optando per il regime di separazione dei beni, come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Napoli (doc. 2); b) durante il matrimonio
i coniugi non hanno acquistato alcun bene immobile né mobile;
c) i coniugi hanno concepito un figlio, nato in [...] che si sono lasciati ed attualmente di anni 28; d) essendo venuta Per_1 meno la comunione materiale e spirituale tra loro, si invoca la pronuncia di separazione dei coniugi”.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3) non disporsi alcunché a carico del sig. CP_1
a titolo di mantenimento del figlio perchè è economicamente indipendente”.
[...] Per_1
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 09.10.2025 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c compariva il procuratore della ricorrente Avv. Katia Martini munito di procura speciale. Il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione del resistente, sulle conclusioni della ricorrente alle quali aderiva anche il P.M., rimetteva la causa al Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente , citato e non Controparte_1 costituitosi.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata peraltro, anche dalla contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo venuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessuna altra determinazione deve essere adottata in assenza di richieste accessorie.
Tenuto conto della natura della causa e della contumacia del resistente, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, cosi provvede: - dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 – 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 100. Parte I, S. sez. C,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992);
- spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino