Articolo 65 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 64Articolo 66
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12 agosto 1982
Art. 65.
Nelle delibere concernenti assegnazioni di fondi per la realizzazione di programmi e progetti il CIPE determina, per ciascuna assegnazione, il termine entro cui i fondi medesimi debbano essere impegnati e, per i progetti esecutivi, utilizzati.
Trascorso tale termine, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, delibera circa la revoca dell'assegnazione delle somme che non risultino impegnate o utilizzate e la contestuale diversa allocazione delle medesime nello ambito, ove possibile, degli interventi previsti dal titolo IV della presente legge.
Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982