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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4074\2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 1.09.2021 n. 7101), vertente tra
in Napoli, c.f. , in persona dell'ammini- Parte_1 P.IVA_1
stratore in carica con domicilio eletto in Napoli, Via Niccolò Tommaseo 9, Parte_2
nello studio dell'avv. Marcello de Giorgio, c.f. , che lo rappresenta e di- C.F._1
fende giusta procura in atti, appellante e
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via Gaetano Filangie- CP_1 C.F._2
[... ri 11, nello studio degli avv.ti Raffaele Areopagita De Ciuceis, c.f. , e C.F._3
, c.f. , che lo rappresentano e difendono giusta procura in at- Parte_3 C.F._4
ti, appellato nonché
, c.f. e , c.f. , Controparte_2 C.F._5 CP_3 C.F._6
quali successori a titolo particolare di , c.f. con domi- Persona_1 C.F._7
cilio eletto in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F 11, nello studio dell'avv. Vincenzo Maria
Formicola, c.f. , che li rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._8
appellati
1 e
, c.f. con domicilio eletto in Napoli, Via R. Mor- Controparte_4 C.F._9
ghen 41, nello studio degli avv.ti Maria Arcella, c.f. Concetta Arcella, C.F._10
c.f. , e Aniello Arcella, c.f. , che la rappresentano e di- C.F._11 C.F._12
fendono giusta procura in atti, intervenuta
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.02.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 11.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Il primo grado di giudizio. – sulla premessa di essere proprietario esclusi- CP_1
vo di un appartamento sito in Napoli alla via Francesco Petrarca 125, piano terra, interno 1, nonché dell'annessa zonetta di terreno libero, costituente il terrazzo a livello, estesa per mq
85, interamente scoperta e confinante con un costone tufaceo, alla cui sommità vi è un mu- ro tufaceo con sovrastante parapetto in cemento armato, il tutto per un'altezza di circa 20 metri, posto a contenimento del sovrastante edificio avente accesso dalla medesima via
Francesco Petrarca in corrispondenza del civico 129/D – convenne in giudizio il
[...]
e i coniugi e , quali proprietari esclu- Parte_1 Persona_1 CP_5
sivi del terrazzo/giardino facente parte del predetto condominio e confinante con la sua proprietà.
Lamentò l'attore di aver subito danni causati dallo stato di degrado e incuria manutentiva del costone tufaceo, del muro in pietra di tufo e del parapetto in cemento armato di perti- nenza dei convenuti e posto a delimitazione delle rispettive proprietà e chiese che i conve- nuti fossero condannati in solido o ciascuno per il proprio titolo: a) a eseguire i lavori neces- sari e idonei all'eliminazione definitiva delle cause dei crolli e all'integrale ripristino dell'inte- grità e sicurezza dei luoghi oggetto di causa;
b) al pagamento della somma di € 15.000,00 ov- vero della somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni connessi al mancato godimento del terrazzo a livello annesso all'appartamento di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di € 1.500,00 a titolo di rimborso spese per le due consulenze di parte effettuate;
c) al pagamento delle spe-
2 se di lite.
Si costituì il convenuto . Eccepì, in via preliminare, la propria carenza di legitti- Parte_1
mazione passiva attesa la mancanza di alcun titolo di proprietà relativamente al costone in tufo e al cordolo di cemento armato dai quali erano rovinati i calcinacci determinanti i la- mentati danni alla proprietà; nel merito, contestò la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
concluse per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituirono, altresì, e . Eccepirono preliminarmente la Persona_1 CP_5
nullità dell'atto di citazione per la genericità delle avverse richieste e, nel merito, chiesero il rigetto delle domande.
All'esito dell'istruttoria, tempestivamente riassunto il giudizio da a seguito CP_1
dell'interruzione per la morte del convenuto , il Tribunale di Napoli, con sen- CP_5
tenza del 1.9.2021 n. 7101, così decise: “a) accoglie la domanda dell'attore e CP_1
per l'effetto condanna, in solido, il dell'edificio sito in Napoli alla Via Francesco Parte_1
Petrarca n. 129/D, in persona dell'amministratore p.t., e all'esecuzione dei Persona_1
lavori di cui alla pagina 10 della relazione peritale dell'ing. del 15.03.2019 e CP_6
dell'allegato computo metrico denominato “stima lavori costone 2019” da intendersi in que- sta sede integralmente richiamati;
b) condanna il sito in Napoli alla Controparte_7
Via Francesco Petrarca n. 129/D al pagamento, in favore di , a titolo di risarci- CP_1
mento del danno, della somma di € 36.336,82, oltre interessi al tasso legale su detto importo, devalutato al 15.01.2015 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat FOI, a partire dal
15.01.2015 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza;
c) condanna CP_8
sita al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della som- CP_1
ma di € 4.037,42, oltre interessi al tasso legale su detto importo, devalutato al 15.01.2015 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat FOI, a partire dal 15.01.2015 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza;
d) condanna il sito in Napoli Controparte_7
alla Via Francesco Petrarca n. 129/D, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'attore, dei due terzi delle spese del presente giudizio e al paga- Persona_1
mento, in favore dell'attore, del restante terzo delle spese del presente giudizio, le quali si li- quidano, per l'intero, in misura pari ad € 635,00 per spese vive, ivi comprese le spese della mediazione obbligatoria, ed 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella mi- sura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
e) pone definitivamente le spese di
3 ctu, come liquidate in corso di causa, per due terzi a carico del convenuto
[...]
sito in Napoli alla Via Francesco Petrarca n. 129/D, in persona CP_7
dell'amministratore p.t., e per un terzo a carico di ”. Persona_1
In motivazione, il giudice di prime cure, respinte le eccezioni formulate dai convenuti e condivise le risultanze della espletata CTU, reputò circoscrivere l'azione nell'ambito dell'art. 887 c.c., per cui il titolare del fondo superiore deve farsi integralmente carico dei costi relati- vi alla manutenzione, costruzione e conservazione della porzione di muro compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio suolo, dal momento che tale parte ha la funzione di so- stenere il suo fondo sì da evitare frane e smottamenti;
norma che trova un'unica deroga nel caso in cui il dislivello non sia di origine naturale bensì artificiale, ipotesi nella quale l'onere della conservazione incombe su chi ha creato il dislivello.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre che il muro in contestazione costituisca il confine fisico tra le rispettive proprietà contigue, posto a delimitazione di un naturale dislivello fra i due terreni e al confine fra i due lotti sui quali sono stati edificati due distinti immobili condominiali e con funzione di contenimento della sovrastante area del , Parte_1
sicché quest'ultimo debba rispondere della manutenzione e custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c..
Riguardo al cordolo in cemento armato, esso svolge – secondo il Tribunale – la funzione esclusiva di delimitazione del giardino di , con conseguente sua responsabi- Persona_1
lità per la mancata o insufficiente conservazione.
Il Tribunale ha concluso che la responsabilità dei danni subiti dall'attore va ripartita, come ritenuto dal consulente d'ufficio, nella misura del 90% per il condominio e del 10% per il proprietario esclusivo del giardino, stante le condizioni di degrado del muro tufaceo e del cordolo in cemento armato.
2- L'appello del . L'appellante ha dedotto la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della so- cietà costruttrice dei due fabbricati e del . CP_9 Controparte_10
Si è poi doluto della mancata applicazione dell'art. 880 c.c.; ha criticato la decisione del primo giudice di ritenere non provato che il fabbricato di via Petrarca 125, di cui fa parte l'immobile di , venne costruito circa due anni dopo il fabbricato di via Petrarca CP_1
129/D, costruzione resa possibile da uno sbancamento di terreno al fine di creare una super-
4 fice piana sulla quale edificare il predetto fabbricato. Tale circostanza aveva reso necessaria la costruzione del muro oggetto di causa, con l'esclusiva funzione di protezione del terrapie- no venutosi a creare per effetto dello sbancamento del terreno.
L'appellante ha poi contestato la condanna ex art. 2051 c.c. e la quantificazio- Parte_1
ne del danno e ha così concluso: “1) in via principale, dato atto della necessità della integra- zione del contraddittorio ex art.102 c.p.c., annulli la sentenza impugnata e rimetta le parti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per la conseguente necessaria integrazione del contradittorio;
2) in via subordinata, rilevata la omessa pronuncia del Tribunale sulla funzione divisoria del costone roccioso posto a confine tra i due fabbricati con conseguente eventuale applicazione della norma dell'art. 880 c.c., emetta all'uopo sua pronuncia.- 3) nomini altro CTU al quale conferire l'incarico di accertare la proprietà del costone tufaceo e del sovrastante muro in pietra di tufo perfettamente a piombo ed a filo con il costone sottostante, nonché unicamen- te la funzione del muro in blocchi di tufo realizzato sopra il costone e, dunque, la conseguente indicazione della norma qui applicabile al caso di specie. 4) Per l'effetto, accerti e dichiari
l'esonero del a monte dagli oneri di manutenzione prescritti in applicazione Parte_1
dell'art. 887 c.c. che cedono a carico dell'attore, quale condomino del fabbricato a valle sito in Napoli alla Via Petrarca n.125 e/o tutt'al più presuntivamente a carico di entrambi i con- domini in applicazione dell'art. 880 c.c., se richiamabile al caso di specie. 5) Ridetermini i danni correlati al disagio nel godimento dell'immobile per come liquidati in sentenza che an- dranno rivisti e determinati anche sulla base di nuova CTU da conferirsi ad altro tecnico. - 6)
In ogni caso, vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre oneri fiscali di legge”.
Si è costituita , quale condomina del , Controparte_4 Parte_1
spiegando intervento volontario e adesivo alle domande del appellante. Parte_1
3- Gli appellati. Si è costituito e ha eccepito preliminarmente l'inammissibi- CP_1
lità dell'appello, Nel merito, ha chiesto rigettarsi il gravame in quanto infondato.
Si sono costituiti, quali successori a titolo particolare di , Persona_1 Controparte_11
e , in virtù di atto di compravendita per notaio del 17.11.2020
[...] CP_3 Per_2
Rep. 29294 Racc. 10103, con il quale è divenuto proprietario e usufrut- CP_2 CP_3
tuaria dell'immobile di Via Petrarca 129/D, così concludendo: “
1. In accoglimento della prima domanda proposta dall'appellante annullare la sentenza impugnata e rimettere le parti al
5 primo Giudice ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio;
2. In via subordinata in accoglimento della quarta domanda proposta dall'appellante accertare e dichiarare
l'esonero del dagli oneri di manutenzione prescritti in applicazione dell'art. 887 Parte_1
c.c. che cedono a carico dell'attore quale condomino del fabbricato sito in Napoli alla via Pe- trarca 125 o a carico di entrambi i condomini in applicazione dell'art. 880 c.c.. 3. In via ulte- riormente subordinata confermare la sentenza di primo grado in merito alla ripartizione per- centuale tra i convenuti del risarcimento danni riconosciuto al , nonché la ri- CP_1
partizione interna dei costi da sostenere per le opere di manutenzione come da C.T.U. della sentenza di primo grado”.
4- Le valutazioni della Corte. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. perché l'atto di gravame, pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto ri- chieste dalla legge, indica le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste (riesame delle risultanze istruttorie;
accoglimento della domanda); sono indicate le circostanze da cui deri- va la violazione di legge (errata valutazione dei mezzi istruttori e delle norme applicabili); è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata (errata pronuncia in vir- tù della suddetta errata valutazione dei mezzi istruttori e delle norme applicabili). Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle ar- gomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26 luglio 2021 n. 21401] e, a tal fine, l'e- sposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziar- si anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò de- termini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28 ottobre 2020 n. 23781].
L'eccezione sollevata in relazione all'art. 348 bis c.p.c. – in ragione di una ritenuta non ra- gionevole probabilità di accoglimento dell'appello – va disattesa, posto che, avendo questa
Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c., l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità non è più sindacabile nella presente sede né in sede di ricorso per cassazione (cfr. Cass. 15.04.2019 n.
10422).
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato.
6 Come correttamente ritenuto dal Tribunale, in base alla disciplina prevista dall'art. 887 c.c. in tema di regime delle spese relative al muro di confine di fondi cosiddetti "a dislivello", il proprietario del fondo superiore è tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla anzidetta costruzione o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente.
L'onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo infe- riore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti, i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario. L'anzidetto principio trova applicazione anche nel caso che il crollo del muro si sia verificato quando i due fondi finitimi appartenevano allo stesso proprietario, giacché l'obbli- go della costruzione a carico del proprietario del fondo superiore sorge per il solo fatto che ciò si renda necessario per contenere il franamento del terreno, quale sia la condizione dei luoghi precedente all'acquisto. (cfr. Cass. 27.08.1991 n. 9156; Cass. 29.10.2001 n.
13406; Cass. 11.06.2007 n. 13685; Cass. 29.04.2016 n. 8522).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie e in particolare dall'elaborato tecnico d'uffi- cio, sviluppato in maniera analitica dal CTU ing. è emerso che: a) il co- Persona_3
stone tufaceo e il sovrastate muro in mattoni e pietre di tufo sono di fatto un'unica parete di- visoria che risulta essere il naturale confine tra le proprietà; b) dai titoli di proprietà e dai re- golamenti condominiali depositati in atti, non si fa menzione della proprietà del costone tu- faceo;
c) la funzione principale del costone tufaceo e del sovrastante muro in pietra di tufo è di contenimento e sostegno del parapetto, del suolo, del terrapieno e dell'intera area posta al di sotto del giardino e del fabbricato;
d) il costone tufaceo è in condizioni di CP_12
degrado.
Per consolidata giurisprudenza, il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzio- ne di sostegno del fondo superiore e di divisione tra i due immobili si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo (Cass. n. 21320/2010; n. 29108/2019), presunzione che non può ritenersi essere stata superata dalla parte appellante, posto che sarebbe stata necessaria la dimostrazione, che non si è avuta, che il muro sia stato realizzato sul fondo inferiore o che
7 il muro sia stato realizzato, nelle sue caratteristiche, e quindi con riporto di terreno a monte per la realizzazione della struttura necessaria al fondo inferiore. Non vi sono, quindi, elemen- ti per consentire di superare la presunzione di proprietà del muro così come disciplinata dall'art. 887 c.c., applicabile in tema di fondi a dislivello.
Correttamente, pertanto, alla luce delle predette risultanze istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto operante nel caso di specie il disposto di cui all'art. 887 c.c., con conseguen- te onere per il appellante e per i proprietari esclusivi del giardino di farsi carico, Parte_1
in via esclusiva, della manutenzione del muro di contenimento oggetto di causa, non essendo stata dimostrata la sussistenza delle circostanze, che, in base ai principi testé esposti, legitti- mano la sopportazione dei medesimi esborsi da parte del proprietario del fondo inferiore.
L'appello va pertanto respinto.
6- Le spese. Quanto alle spese d'appello, deve osservarsi che il Parte_1
e l'interventrice sono totalmente soccombenti, sicché tenuti alla
[...] Controparte_4
refusione, in solido tra loro, delle spese del presente grado in favore di , liqui- CP_1
date ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 con riferimento alla tabella 12 e allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
Vanno, infine, integralmente compensate, ex art. 92, co.2, c.p.c., le spese di lite tra l'appel- lante condominio e e , non essendovi una soccombenza Controparte_2 CP_3
in senso tecnico e avendo il condominio notificato il gravame anche a al Persona_1
mero scopo di litis denuntiatio.
7- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte del . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
7101 pubblicata il 1.9.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante e , in solido, Parte_1 Controparte_4
al pagamento, in favore di , delle spese processuali del presente grado, liqui- CP_1
date in euro 6.000,00 per compenso ed € 900,00 per rimborso forfetario di spese generali al
8 15%, oltre IVA e CPA;
b1) compensa le spese tra il e e Parte_1 Controparte_2
CP_3
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del di un ul- Parte_1
teriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
9
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4074\2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 1.09.2021 n. 7101), vertente tra
in Napoli, c.f. , in persona dell'ammini- Parte_1 P.IVA_1
stratore in carica con domicilio eletto in Napoli, Via Niccolò Tommaseo 9, Parte_2
nello studio dell'avv. Marcello de Giorgio, c.f. , che lo rappresenta e di- C.F._1
fende giusta procura in atti, appellante e
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via Gaetano Filangie- CP_1 C.F._2
[... ri 11, nello studio degli avv.ti Raffaele Areopagita De Ciuceis, c.f. , e C.F._3
, c.f. , che lo rappresentano e difendono giusta procura in at- Parte_3 C.F._4
ti, appellato nonché
, c.f. e , c.f. , Controparte_2 C.F._5 CP_3 C.F._6
quali successori a titolo particolare di , c.f. con domi- Persona_1 C.F._7
cilio eletto in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F 11, nello studio dell'avv. Vincenzo Maria
Formicola, c.f. , che li rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._8
appellati
1 e
, c.f. con domicilio eletto in Napoli, Via R. Mor- Controparte_4 C.F._9
ghen 41, nello studio degli avv.ti Maria Arcella, c.f. Concetta Arcella, C.F._10
c.f. , e Aniello Arcella, c.f. , che la rappresentano e di- C.F._11 C.F._12
fendono giusta procura in atti, intervenuta
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.02.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 11.02.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Il primo grado di giudizio. – sulla premessa di essere proprietario esclusi- CP_1
vo di un appartamento sito in Napoli alla via Francesco Petrarca 125, piano terra, interno 1, nonché dell'annessa zonetta di terreno libero, costituente il terrazzo a livello, estesa per mq
85, interamente scoperta e confinante con un costone tufaceo, alla cui sommità vi è un mu- ro tufaceo con sovrastante parapetto in cemento armato, il tutto per un'altezza di circa 20 metri, posto a contenimento del sovrastante edificio avente accesso dalla medesima via
Francesco Petrarca in corrispondenza del civico 129/D – convenne in giudizio il
[...]
e i coniugi e , quali proprietari esclu- Parte_1 Persona_1 CP_5
sivi del terrazzo/giardino facente parte del predetto condominio e confinante con la sua proprietà.
Lamentò l'attore di aver subito danni causati dallo stato di degrado e incuria manutentiva del costone tufaceo, del muro in pietra di tufo e del parapetto in cemento armato di perti- nenza dei convenuti e posto a delimitazione delle rispettive proprietà e chiese che i conve- nuti fossero condannati in solido o ciascuno per il proprio titolo: a) a eseguire i lavori neces- sari e idonei all'eliminazione definitiva delle cause dei crolli e all'integrale ripristino dell'inte- grità e sicurezza dei luoghi oggetto di causa;
b) al pagamento della somma di € 15.000,00 ov- vero della somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni connessi al mancato godimento del terrazzo a livello annesso all'appartamento di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di € 1.500,00 a titolo di rimborso spese per le due consulenze di parte effettuate;
c) al pagamento delle spe-
2 se di lite.
Si costituì il convenuto . Eccepì, in via preliminare, la propria carenza di legitti- Parte_1
mazione passiva attesa la mancanza di alcun titolo di proprietà relativamente al costone in tufo e al cordolo di cemento armato dai quali erano rovinati i calcinacci determinanti i la- mentati danni alla proprietà; nel merito, contestò la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
concluse per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituirono, altresì, e . Eccepirono preliminarmente la Persona_1 CP_5
nullità dell'atto di citazione per la genericità delle avverse richieste e, nel merito, chiesero il rigetto delle domande.
All'esito dell'istruttoria, tempestivamente riassunto il giudizio da a seguito CP_1
dell'interruzione per la morte del convenuto , il Tribunale di Napoli, con sen- CP_5
tenza del 1.9.2021 n. 7101, così decise: “a) accoglie la domanda dell'attore e CP_1
per l'effetto condanna, in solido, il dell'edificio sito in Napoli alla Via Francesco Parte_1
Petrarca n. 129/D, in persona dell'amministratore p.t., e all'esecuzione dei Persona_1
lavori di cui alla pagina 10 della relazione peritale dell'ing. del 15.03.2019 e CP_6
dell'allegato computo metrico denominato “stima lavori costone 2019” da intendersi in que- sta sede integralmente richiamati;
b) condanna il sito in Napoli alla Controparte_7
Via Francesco Petrarca n. 129/D al pagamento, in favore di , a titolo di risarci- CP_1
mento del danno, della somma di € 36.336,82, oltre interessi al tasso legale su detto importo, devalutato al 15.01.2015 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat FOI, a partire dal
15.01.2015 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza;
c) condanna CP_8
sita al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della som- CP_1
ma di € 4.037,42, oltre interessi al tasso legale su detto importo, devalutato al 15.01.2015 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat FOI, a partire dal 15.01.2015 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza;
d) condanna il sito in Napoli Controparte_7
alla Via Francesco Petrarca n. 129/D, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'attore, dei due terzi delle spese del presente giudizio e al paga- Persona_1
mento, in favore dell'attore, del restante terzo delle spese del presente giudizio, le quali si li- quidano, per l'intero, in misura pari ad € 635,00 per spese vive, ivi comprese le spese della mediazione obbligatoria, ed 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella mi- sura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
e) pone definitivamente le spese di
3 ctu, come liquidate in corso di causa, per due terzi a carico del convenuto
[...]
sito in Napoli alla Via Francesco Petrarca n. 129/D, in persona CP_7
dell'amministratore p.t., e per un terzo a carico di ”. Persona_1
In motivazione, il giudice di prime cure, respinte le eccezioni formulate dai convenuti e condivise le risultanze della espletata CTU, reputò circoscrivere l'azione nell'ambito dell'art. 887 c.c., per cui il titolare del fondo superiore deve farsi integralmente carico dei costi relati- vi alla manutenzione, costruzione e conservazione della porzione di muro compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio suolo, dal momento che tale parte ha la funzione di so- stenere il suo fondo sì da evitare frane e smottamenti;
norma che trova un'unica deroga nel caso in cui il dislivello non sia di origine naturale bensì artificiale, ipotesi nella quale l'onere della conservazione incombe su chi ha creato il dislivello.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre che il muro in contestazione costituisca il confine fisico tra le rispettive proprietà contigue, posto a delimitazione di un naturale dislivello fra i due terreni e al confine fra i due lotti sui quali sono stati edificati due distinti immobili condominiali e con funzione di contenimento della sovrastante area del , Parte_1
sicché quest'ultimo debba rispondere della manutenzione e custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c..
Riguardo al cordolo in cemento armato, esso svolge – secondo il Tribunale – la funzione esclusiva di delimitazione del giardino di , con conseguente sua responsabi- Persona_1
lità per la mancata o insufficiente conservazione.
Il Tribunale ha concluso che la responsabilità dei danni subiti dall'attore va ripartita, come ritenuto dal consulente d'ufficio, nella misura del 90% per il condominio e del 10% per il proprietario esclusivo del giardino, stante le condizioni di degrado del muro tufaceo e del cordolo in cemento armato.
2- L'appello del . L'appellante ha dedotto la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della so- cietà costruttrice dei due fabbricati e del . CP_9 Controparte_10
Si è poi doluto della mancata applicazione dell'art. 880 c.c.; ha criticato la decisione del primo giudice di ritenere non provato che il fabbricato di via Petrarca 125, di cui fa parte l'immobile di , venne costruito circa due anni dopo il fabbricato di via Petrarca CP_1
129/D, costruzione resa possibile da uno sbancamento di terreno al fine di creare una super-
4 fice piana sulla quale edificare il predetto fabbricato. Tale circostanza aveva reso necessaria la costruzione del muro oggetto di causa, con l'esclusiva funzione di protezione del terrapie- no venutosi a creare per effetto dello sbancamento del terreno.
L'appellante ha poi contestato la condanna ex art. 2051 c.c. e la quantificazio- Parte_1
ne del danno e ha così concluso: “1) in via principale, dato atto della necessità della integra- zione del contraddittorio ex art.102 c.p.c., annulli la sentenza impugnata e rimetta le parti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per la conseguente necessaria integrazione del contradittorio;
2) in via subordinata, rilevata la omessa pronuncia del Tribunale sulla funzione divisoria del costone roccioso posto a confine tra i due fabbricati con conseguente eventuale applicazione della norma dell'art. 880 c.c., emetta all'uopo sua pronuncia.- 3) nomini altro CTU al quale conferire l'incarico di accertare la proprietà del costone tufaceo e del sovrastante muro in pietra di tufo perfettamente a piombo ed a filo con il costone sottostante, nonché unicamen- te la funzione del muro in blocchi di tufo realizzato sopra il costone e, dunque, la conseguente indicazione della norma qui applicabile al caso di specie. 4) Per l'effetto, accerti e dichiari
l'esonero del a monte dagli oneri di manutenzione prescritti in applicazione Parte_1
dell'art. 887 c.c. che cedono a carico dell'attore, quale condomino del fabbricato a valle sito in Napoli alla Via Petrarca n.125 e/o tutt'al più presuntivamente a carico di entrambi i con- domini in applicazione dell'art. 880 c.c., se richiamabile al caso di specie. 5) Ridetermini i danni correlati al disagio nel godimento dell'immobile per come liquidati in sentenza che an- dranno rivisti e determinati anche sulla base di nuova CTU da conferirsi ad altro tecnico. - 6)
In ogni caso, vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre oneri fiscali di legge”.
Si è costituita , quale condomina del , Controparte_4 Parte_1
spiegando intervento volontario e adesivo alle domande del appellante. Parte_1
3- Gli appellati. Si è costituito e ha eccepito preliminarmente l'inammissibi- CP_1
lità dell'appello, Nel merito, ha chiesto rigettarsi il gravame in quanto infondato.
Si sono costituiti, quali successori a titolo particolare di , Persona_1 Controparte_11
e , in virtù di atto di compravendita per notaio del 17.11.2020
[...] CP_3 Per_2
Rep. 29294 Racc. 10103, con il quale è divenuto proprietario e usufrut- CP_2 CP_3
tuaria dell'immobile di Via Petrarca 129/D, così concludendo: “
1. In accoglimento della prima domanda proposta dall'appellante annullare la sentenza impugnata e rimettere le parti al
5 primo Giudice ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio;
2. In via subordinata in accoglimento della quarta domanda proposta dall'appellante accertare e dichiarare
l'esonero del dagli oneri di manutenzione prescritti in applicazione dell'art. 887 Parte_1
c.c. che cedono a carico dell'attore quale condomino del fabbricato sito in Napoli alla via Pe- trarca 125 o a carico di entrambi i condomini in applicazione dell'art. 880 c.c.. 3. In via ulte- riormente subordinata confermare la sentenza di primo grado in merito alla ripartizione per- centuale tra i convenuti del risarcimento danni riconosciuto al , nonché la ri- CP_1
partizione interna dei costi da sostenere per le opere di manutenzione come da C.T.U. della sentenza di primo grado”.
4- Le valutazioni della Corte. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. perché l'atto di gravame, pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto ri- chieste dalla legge, indica le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste (riesame delle risultanze istruttorie;
accoglimento della domanda); sono indicate le circostanze da cui deri- va la violazione di legge (errata valutazione dei mezzi istruttori e delle norme applicabili); è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata (errata pronuncia in vir- tù della suddetta errata valutazione dei mezzi istruttori e delle norme applicabili). Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle ar- gomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26 luglio 2021 n. 21401] e, a tal fine, l'e- sposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziar- si anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò de- termini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28 ottobre 2020 n. 23781].
L'eccezione sollevata in relazione all'art. 348 bis c.p.c. – in ragione di una ritenuta non ra- gionevole probabilità di accoglimento dell'appello – va disattesa, posto che, avendo questa
Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c., l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità non è più sindacabile nella presente sede né in sede di ricorso per cassazione (cfr. Cass. 15.04.2019 n.
10422).
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato.
6 Come correttamente ritenuto dal Tribunale, in base alla disciplina prevista dall'art. 887 c.c. in tema di regime delle spese relative al muro di confine di fondi cosiddetti "a dislivello", il proprietario del fondo superiore è tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla anzidetta costruzione o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente.
L'onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo infe- riore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti, i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario. L'anzidetto principio trova applicazione anche nel caso che il crollo del muro si sia verificato quando i due fondi finitimi appartenevano allo stesso proprietario, giacché l'obbli- go della costruzione a carico del proprietario del fondo superiore sorge per il solo fatto che ciò si renda necessario per contenere il franamento del terreno, quale sia la condizione dei luoghi precedente all'acquisto. (cfr. Cass. 27.08.1991 n. 9156; Cass. 29.10.2001 n.
13406; Cass. 11.06.2007 n. 13685; Cass. 29.04.2016 n. 8522).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie e in particolare dall'elaborato tecnico d'uffi- cio, sviluppato in maniera analitica dal CTU ing. è emerso che: a) il co- Persona_3
stone tufaceo e il sovrastate muro in mattoni e pietre di tufo sono di fatto un'unica parete di- visoria che risulta essere il naturale confine tra le proprietà; b) dai titoli di proprietà e dai re- golamenti condominiali depositati in atti, non si fa menzione della proprietà del costone tu- faceo;
c) la funzione principale del costone tufaceo e del sovrastante muro in pietra di tufo è di contenimento e sostegno del parapetto, del suolo, del terrapieno e dell'intera area posta al di sotto del giardino e del fabbricato;
d) il costone tufaceo è in condizioni di CP_12
degrado.
Per consolidata giurisprudenza, il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzio- ne di sostegno del fondo superiore e di divisione tra i due immobili si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo (Cass. n. 21320/2010; n. 29108/2019), presunzione che non può ritenersi essere stata superata dalla parte appellante, posto che sarebbe stata necessaria la dimostrazione, che non si è avuta, che il muro sia stato realizzato sul fondo inferiore o che
7 il muro sia stato realizzato, nelle sue caratteristiche, e quindi con riporto di terreno a monte per la realizzazione della struttura necessaria al fondo inferiore. Non vi sono, quindi, elemen- ti per consentire di superare la presunzione di proprietà del muro così come disciplinata dall'art. 887 c.c., applicabile in tema di fondi a dislivello.
Correttamente, pertanto, alla luce delle predette risultanze istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto operante nel caso di specie il disposto di cui all'art. 887 c.c., con conseguen- te onere per il appellante e per i proprietari esclusivi del giardino di farsi carico, Parte_1
in via esclusiva, della manutenzione del muro di contenimento oggetto di causa, non essendo stata dimostrata la sussistenza delle circostanze, che, in base ai principi testé esposti, legitti- mano la sopportazione dei medesimi esborsi da parte del proprietario del fondo inferiore.
L'appello va pertanto respinto.
6- Le spese. Quanto alle spese d'appello, deve osservarsi che il Parte_1
e l'interventrice sono totalmente soccombenti, sicché tenuti alla
[...] Controparte_4
refusione, in solido tra loro, delle spese del presente grado in favore di , liqui- CP_1
date ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 con riferimento alla tabella 12 e allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
Vanno, infine, integralmente compensate, ex art. 92, co.2, c.p.c., le spese di lite tra l'appel- lante condominio e e , non essendovi una soccombenza Controparte_2 CP_3
in senso tecnico e avendo il condominio notificato il gravame anche a al Persona_1
mero scopo di litis denuntiatio.
7- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte del . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
7101 pubblicata il 1.9.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante e , in solido, Parte_1 Controparte_4
al pagamento, in favore di , delle spese processuali del presente grado, liqui- CP_1
date in euro 6.000,00 per compenso ed € 900,00 per rimborso forfetario di spese generali al
8 15%, oltre IVA e CPA;
b1) compensa le spese tra il e e Parte_1 Controparte_2
CP_3
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del di un ul- Parte_1
teriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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